ddl 795: Proposta di sub-emendamento all’emendamento 10.11:

 

al comma 9-ter è aggiunto il seguente periodo:

 

Gli interventi della Marina militare, come anche quelli delle altre navi italiane in servizio di polizia, devono – in ogni caso – essere svolti nel rispetto della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, in particolare del principio del non-refoulement.