ddl 795:
Proposta di sub-emendamento all’emendamento 10.11:
al comma 9-ter
è aggiunto il seguente periodo:
Gli interventi
della Marina militare, come anche quelli delle altre navi italiane in servizio
di polizia, devono – in ogni caso – essere svolti nel rispetto
della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, in particolare del
principio del non-refoulement.