Alla cortese attenzione del Senatore Eufemi

 

 

Roma, 21 gennaio 2002

 

 

 

 

Onorevole Senatore,

abbiamo letto e apprezzato gli emendamenti da Lei presentati in Commissione Affari Costituzionali in relazione ai minori stranieri, trattandosi di un importante intervento a tutela dei diritti di questi minori.

 

Ci preoccupa, tuttavia, il fatto che si preveda la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per studio, lavoro o salute al compimento della maggiore età, solo per quei minori “che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Questa disposizione, infatti, che pure avrebbe l’importantissimo effetto di consentire a una parte dei minori attualmente presenti in Italia di non ricadere nella clandestinità al compimento dei 18 anni, non risolverebbe il problema in generale, ma rappresenterebbe una sorta di “sanatoria” una tantum. Il problema della possibilità di una permanenza regolare dopo il compimento della maggiore età sarebbe cioè risolto per i minori presenti al momento attuale, ma si ripresenterebbe domani esattamente negli stessi termini in cui si presenta oggi.

 

Inoltre, non essendo prevista alcuna disposizione circa la facoltà di lavorare, tutti i minori titolari di permesso di soggiorno per minore età continuerebbero a non poter esercitare attività lavorativa.

 

Continuerebbero a sussistere, dunque, i profili di illegittimità costituzionale e di violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo già rilevati nel documento precedententemente inviatoLe, concernenti la mancata disciplina per legge del permesso di soggiorno per minore età e la previsione secondo cui tale permesso di soggiorno non consenta di esercitare attività lavorativa e non possa essere convertito al compimento della maggiore età.

 

La modifica proposta in quel documento riguarda invece tutti i minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per minore età, senza limiti temporali relativi alla presenza in Italia a una determinata data, e concerne sia la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, sia la facoltà di esercitare attività lavorativa.

 

 

 

Riguardo poi alle specifiche disposizioni contenute negli emendamenti da Lei presentati, Le chiediamo alcuni chiarimenti.

 

Nell’emendamento relativo all’art. 31 del T.U. 286/98 la dizione “minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all’art. 32” non risulta del tutto chiara, non essendo ipotizzabile l’iscrizione del minore nel permesso di soggiorno di un ente pubblico o privato.

Andrebbe dunque chiarito se si intende:

Andrebbe chiarito, inoltre, se il riferimento è solo ai minori “che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero se non sono previsti limiti temporali relativi alla data di presenza in Italia.

 

Una formulazione che implicherebbe minori ambiguità e che garantirebbe maggiormente i diritti dei minori stranieri, non prevedendo limiti temporali, potrebbe essere ad esempio:

 

“1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero che abbia fatto richiesta di essere ammesso in un progetto di integrazione civile e sociale gestito degli enti di cui all’articolo 32, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”.

 

 

In secondo luogo, la condizione prevista nell’emendamento relativo all’art. 32 del T.U. 286/98, secondo cui l’ente privato gestore del progetto di integrazione dovrebbe non solo essere iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del D.P.R. 394/99, ma anche avere una rappresentanza nazionale, escluderebbe di fatto molti dei minori presenti sul territorio italiano e inseriti in progetti di integrazione: molti degli enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri, infatti, non hanno una rappresentanza nazionale.

Considerato che la serietà di un ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza nazionale, non si potrebbe considerare come condizione sufficiente l’iscrizione nel registro previsto dall’art. 52 del D.P.R. 394/99?

 

 

Infine, la proposta di modifica del D.P.C.M. 535/99 in base alla quale il Comitato per i minori stranieri dovrebbe accertare la sussistenza dei requisiti nel caso di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggior età, pone gravi problemi di efficacia ed efficienza.

Tale organo, infatti, incontra già oggi gravi difficoltà a svolgere i compiti assegnatigli, dovendo compiere il censimento e le indagini al fine del rimpatrio per migliaia e migliaia di minori. Di conseguenza, il provvedimento del Comitato circa la sussistenza di tali requisiti arriverebbe inevitabilmente con grave ritardo, di fatto impedendo al minore di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Poiché i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni sono specificati in modo articolato ed esauriente dall’emendamento relativo all’art. 32 del T.U. 286/98, non sembra essere necessario prevedere un ulteriore intervento del Comitato per i minori stranieri: non potrebbe essere direttamente la Questura competente a valutare la sussistenza dei requisiti, così come avviene ad esempio per i minori ricongiunti ai genitori e titolari di permesso per motivi familiari?

 

 

Nella speranza di poter continuare questo proficuo dialogo, e restando in attesa di un Suo cenno di riscontro, Le porgiamo distinti saluti,