AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 23 GENNAIO 2002
85 Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitı sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, precedentemente accantonati, del disegno di legge n. 795, assunto come testo base.

Il relatore BOSCETTO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.7 e 2.2. Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 3.26 e 3.14 e favorevole sul 3.3 e sul 3.8 di identico contenuto, osservando che, mentre Ë opportuno anticipare la definizione delle quote massime di stranieri da ammettere, Ë invece rischioso stabilire un termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto vista la complessitı delle procedure necessarie per la sua adozione.
Si pronuncia infine in senso contrario sull'emendamento 3.25.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un avviso conforme a quello del relatore, in particolare motiva il suo avviso sull'emendamento 3.25, che propone l'adozione di un provvedimento anche nel caso in cui non risultino necessari ingressi di lavoratori stranieri nell'anno successivo (cosiddetta "quota zero"), prospettando una soluzione evidentemente abnorme.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, Ë respinto.

Il senatore FORLANI ritira l'emendamento 2.2.

Sono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 3.26 e 3.14. Approvati gli emendamenti 3.3 e 3.8, di identico contenuto. La Commissione respinge invece l'emendamento 3.25, fatto proprio dal senatore VITALI.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Il senatore STIFFONI ritira il 4.30.

Il senatore BOSCETTO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.14, 4.15, 4.17 e 4.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.106, a condizione che la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici non sia prescritta come obbligatoria. Sugli emendamenti 4.18, 4.12 e 4.13 si rimette alla Commissione. Invita poi i presentatori a trasformare gli emendamenti 4.37, 4.50 e 4.74 in un ordine del giorno. Propone, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti 4.10. 4.79, 4.80 e 4.81, recanti disposizioni transitorie, e dell'emendamento 4.0.1, per il quale occorre attendere il parere della 5a Commissione.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.107, del Governo, e contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia conformemente al relatore. Sull'emendamento 4.17 osserva che la norma Ë giı contenuta nel comma 3 dell'articolo 30 del testo unico vigente. Quanto agli emendamenti che introducono la fattispecie del falso ideologico relativamente ai documenti di soggiorno, fa presente che si tratta di ipotesi rarissime, verificandosi per lo pi˜ fattispecie di falso materiale. Formula invece un parere favorevole sull'emendamento 4.27.

Il senatore EUFEMI concorda con la proposta del relatore di accantonare l'emendamento 4.10.

Il senatore VITALI, annunciando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1 soppressivo dell'articolo, nota che il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo su tutte le proposte di modifica all'articolo 4 (disposizione strettamente collegata al contestato contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di cui al successivo articolo 5), contraddice la disponibilitı, proclamata in Commissione e sulla stampa da parte del relatore, all'accoglimento di alcune delle proposte dell'opposizione.
Le organizzazioni imprenditoriali hanno segnalato che l'articolo in esame Ë sbagliato e appesantisce le procedure in materia di immigrazione. L'argomentazione del Governo, secondo la quale il provvedimento anticiperebbe la direttiva comunitaria in via di definizione Ë poi smentito dai fatti: detta direttiva, infatti, sostanzialmente ripropone il meccanismo introdotto dalla legge Turco-Napolitano.

Il senatore BOCO ribadisce l'invito al relatore e al rappresentante del Governo, avanzato nella seduta precedente dal senatore Guerzoni, di rendere note alla Commissione le parti del disegno di legge sulle quali la maggioranza Ë disponibile ad accogliere proposte di modifica dell'opposizione.

Il senatore DEL PENNINO ritiene che, attraverso una lettura non formale, si possa raggiungere un punto di vista convergente sulla normativa proposta dal disegno di legge. Il testo unico vigente giı stabilisce durate diverse, a seconda della causa, dei permessi di soggiorno. Anche la garanzia del datore di lavoro relativamente all'alloggio Ë giı contenuta nella disciplina corrente, mentre l'impegno a sostenere le spese di rientro nei paesi di provenienza costituisce una novitı.
Non si puÚ negare la possibilitı di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata dal lavoratore straniero a corredo della richiesta del permesso di soggiorno, verifica che peraltro Ë direttamente connessa alla distinzione che fa la legge fra diverse categorie di permessi di soggiorno.

Il senatore MALABARBA, sottolineata la complessitı dell'articolo, osserva che il comma 1 appare formulato in modo incomprensibile. Il nuovo comma 3-bis, poi, Ë del tutto superfluo perchÈ giı il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico vigente stabilisce termini diversi per i permessi per motivi di lavoro.
Il disegno di legge propone norme giı in vigore, come il contratto di soggiorno per lavoro, sostanzialmente analogo al contratto di lavoro subordinato oggi previsto, e la durata dei permessi di soggiorno per lavoro.
Il nuovo comma 3-ter Ë in parte opportuno, perchÈ semplifica gli adempimenti del lavoratore stagionale e dell'amministrazione, mentre la revoca immediata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in caso di abuso appare ambigua e di dubbia legittimitı costituzionale. Anche il nuovo comma 3-quater risulta superfluo, prevedendo una durata del permesso di soggiorno per lavoro autonomo uguale a quella giı prevista dal testo unico. Il nuovo comma 3-quinquies opportunamente consente di completare la raccolta dei dati da parte dell'anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari, ma sarebbe opportuno prevedere la comunicazione obbligatoria in tutti i casi di rilascio dei titoli di soggiorno che consentono legalmente l'accesso al lavoro a stranieri che si trovano regolarmente in Italia.
Il nuovo comma 4 introduce invece una disciplina rigida e sostanzialmente vessatoria dei rinnovi.
Il comma 8-bis, che sanziona la contraffazione dei permessi di soggiorno, rappresenta poi un chiaro esempio di diritto penale speciale che colma una lacuna nel sistema sanzionatorio, anche se per ragioni sistematiche sarebbe meglio collocato all'articolo 12, che contiene altre disposizioni di contrasto all'immigrazione illegale. Peraltro, la norma appare non del tutto idonea a prevenire e reprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Il senatore CAMBURSANO sottolinea il significato dei suoi emendamenti, ispirati da un lato dall'esigenza di rafforzare le misure di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina e, dall'altro, a favorire l'integrazione del lavoratore straniero nel contesto civile e sociale del Paese.

Gli emendamenti 4.1, 4.48, 4.58 e 4.82, di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore GUERZONI, intervenendo per dichiarare il voto favorevole dei DS sull'emendamento 4.59, ricorda che la disciplina del permesso di soggiorno per lavoro introdotta con la legge Turco-Napolitano era tesa a superare le difficoltı determinate dal regime precedente, in costanza del quale furono disposte ben quattro sanatorie in soli dieci anni. L'articolo 4 in esame, innovando la disciplina vigente, riprodurrı gli effetti che si era cercato di contrastare. Peraltro, mentre il meccanismo del contratto di lavoro garantisce un flusso di lavoratori stranieri che soddisfa le necessitı del sistema economico, la definizione di una quota massima agisce in contraddizione con quel meccanismo.
Per le piccole imprese e per le famiglie Ë difficile prescindere dalla conoscenza e dal rapporto di fiducia che si stabilisce con il lavoratore straniero, come vorrebbe la procedura stabilita nell'articolo 4. Essa, introducendo una maggiore rigiditı, va in senso contrario alle ripetute dichiarazioni del Governo in favore della flessibilitı dei rapporti di lavoro. E' stata poi da pi˜ parti segnalata la possibile incostituzionalitı delle disposizioni contenute nell'articolo 4 con l'articolo 35 della Costituzione.

L'emendamento 4.59, messo ai voti, Ë respinto.

Il senatore FORLANI ritira l'emendamento 4.14.

Gli emendamenti 4.19, 4.47, 4.60 e 4.83, di contenuto identico, posti ai voti congiuntamente sono respinti.

Il senatore VITALI dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.105, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a considerare attentamente i rilievi mossi dalla Confapi sul contratto di lavoro di soggiorno.

Il senatore CAMBURSANO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che la direttiva comunitaria cui il Governo ha pi˜ volte fatto riferimento, non dispone la nullitı del contratto di lavoro in caso di mancata garanzia del datore di lavoro e riferisce l'avviso espresso dalla Caritas sul rischio che la nuova disciplina determini un incremento, degli ingressi clandestini.

L'emendamento 4.105 viene quindi respinto. E' accolto, invece l'emendamento 4.27 del relatore. L'emendamento 4.29 Ë respinto.

Con riferimento all'emendamento 4.106 il sottosegretario MANTOVANO osserva che l'obbligatorietı della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici per qualsiasi straniero che richieda il permesso di soggiorno potrebbe dare luogo a una serie di inconvenienti diplomatici. Il senatore GUERZONI si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo e suggerisce di riesaminare la questione in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea. Il senatore CAMBURSANO ritira, pertanto, l'emendamento 4.106. riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame del provvedimento in Aula.
Gli emendamenti 4.20, 4.61 e 4.84, di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti sono respinti. L'emendamento 4.107 del Governo Ë accolto. Vengono quindi respinti gli emendamenti 4.21, 4.62 e 4.85 di contenuto identico, nonchÈ gli emendamenti 4.63 e 4.86 anch'essi di uguale contenuto.

Il senatore FORLANI ritira l'emendamento 4.15.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 4.24, 4.64, 4.66 e 4.90 sono respinti.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.5, evidenzia la necessitı di mantenersi nell'alveo disegnato dalla direttiva europea in via di approvazione. Un irrigidimento esagerato della disciplina dell'immigrazione non coerente con quella disciplina rischierebbe di condurre a una pericolosa situazione. Il Paese non potrebbe infatti soddisfare le esigenze di lavoratori stranieri rappresentate dalle imprese a causa di una procedura eccessivamente onerosa.

L'emendamento 4.45 Ë quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame Ë rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.İ795

Art. 2.

2.7
Guerzoni, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo le parole: ´da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondoª aggiungere le seguenti: ´e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificataª.
İ
2.2
Forlani
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: ´e da tre espertiª con le seguenti: ´e da dieci espertiª, ed aggiungere, in fine, le parole: ´nonchË degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1ª.
İ
Art. 3.
3.26
Guerzoni
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel primo priodo, dopo le parole: ´Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministriª inserire le seguenti: ´che in ogni caso Ë pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso Ë adottatoª.
İ
3.14
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire la parola: ´definiteª con la seguente: ´pubblicateª.
İ
3.3
Salini
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: ´31 dicembreª con le seguenti: ´30 novembreª.
İ
3.8
Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: ´entro il termine del 31 dicembreª con le seguenti: ´entro il termine del 30 novembreª.
İ
3.25
Guerzoni
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´2. » fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1ª.
İ
İ
Art. 4.
4.1
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİSopprimere l'articolo.
İ
4.48
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİSopprimere l'articolo.
İ
4.58
Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, De Zulueta, Villone
İİİİİİİİSopprimere l'articolo.
İ
4.82
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİSopprimere l'articolo.
İ
4.59
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Budin
İİİİİİİİSostituire l'articolo 4, con il seguente:
´Art. 4.
(Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
İİİİİİİİ2. In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico aggiungere il seguente periodo:
İİİİİİİİ"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rialscio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validitı o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unito contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".
İİİİİİİİ2. La disponibilitı dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si condiera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodiciª.

İ
4.14
Forlani
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´a) al comma 2, dopo il primo periodo Ë inserito il seguente: "il questore, valutate le cirostanze, puÚ altresÏ rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sempre che non abbia subÏto condanne per talune dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; ottenuta l'autorizzazione al lavoro lo straniero puÚ richidere un permesso di soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri cosÏ regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"ª.
İ
4.19
Malbarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
İ
4.47
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
İ
4.60
Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, Budin, De Zulueta, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
İ
4.83
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
İ
4.105
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: ´anche per la durataª.
İ
4.27
Il Relatore
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera a), sostituire e parole: ´İ,İİanche per la durataª con le seguenti: ´e in corso di validitıª.
İ
4.29
Dalla Chiesa, Battisti
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
İİİİİİİİİİİİ´a-bis) dopo il comma 1 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ1-
bis fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati non abbiano riportato condanne penali anche non definitive e abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto.
İİİİİİİİİİİİ´
a-ter) dopo il comma 2 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ2-
bis nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalitı stabilite dal regolamento d'attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale una dichiarazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la dichiarazione prima dell'iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, non Ë punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro dichiarato. La dichiarazione esime il datore di lavoro anche dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme previdenzialiª.
İ
4.106
Cambursano
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera a), Ë inserita la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´a-bis) dopo il comma 2 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ2-
bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopiciª;
İİİİİİİİ
Dopo la lettera e), Ë inserita la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´
e-bis) dopo il comma 4 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ4-
bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopiciª.
İ
4.20
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
İ
4.61
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
İ
4.84
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
İ
4.107
Il Governo
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera b), le parole: ´non rilasciati per motivi di lavoroª sono sostituite dalle seguenti: ´non rilasciato per motivi di lavoroª.
İ
4.21
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
İ
4.62
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Grusso, Di Siena
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
İ
4.85
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
İ
4.63
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Grusso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).
İ
4.86
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).
İ
4.15
Forlani
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d), commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.
İ
4.24
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera d), con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
İİİİİİİİ"3-
bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puÚ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitı, per la druata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso Ë rilasciato ogni anno.
İİİİİİİİ3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dı immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22ª.
İ
4.64
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Piloni, Villone, De Zulueta
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) come segue:
İİİİİİİİ´3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puÚ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitı, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso Ë rilasciato ogni anno.
İİİİİİİİ3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dı immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22ª.
İ
4.66
Vitali, Villone
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-bis ivi richiamato.
İ
4.90
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d) sopprimere il comma 3-bis.
İ
4.45
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, nel primo periodo sostituire le parole: ´stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bisª con le seguenti: ´della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto giı firmato dai contraenti prima dell'ingressoª.
İ
4.44
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, nel secondo periodo dopo la parola: ´lavoroª aggiungere la seguente: ´subordinatoª.
İ
4.104
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, sostituire la parola: ´superareª con le seguenti: ´essere inferiore aª.
İ
4.43
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d) comma 3-bis, nel secondo periodo sopprimere le parole: ´Ë quella prevista dal contratto di soggiorno eª.
İ
4.87
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere la lettera a) comma ´3-bisª.
İ
4.2
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, al comma 3-bis, lettera a), sostituire le parole: ´nove mesiª con le altre: ´tre anniª.
İ
4.3
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: ´un annoª con le altre: ´sei anniª.
İ
4.88
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d) sopprimere la lettera b), del comma ´3-bisª.
İ
4.89
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d) sopprimere la lettera c), del comma ´3-bisª.
İ
4.5
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, al comma 3-bis, alla lettera c), sostituire le parole: ´di due anniª con le altre: ´Ë a tempoª.
İ
4.4
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, al comma 3-bis, alla lettera c), sostituire le parole: ´la durata di due anniª con le altre: ´viene concessa la carta di soggiorno di cui all'articolo 9ª.
İ
4.22
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), al comma 3-bis, lettera c) sostituire le parole: ´due anniª con le seguenti: ´tre anniª.
İ
4.42
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), comma ´3-bis, alla lettera c), sostituire la parola: ´dueª con la seguente: ´treª.
İ
4.69
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole: ´due anniª con: ´tre anniª.
İ
4.51
Dentamaro, Petrini, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), dopo il comma 3-bis, inserire il seguente comma:
İİİİİİİİ´...İIl permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis Ë rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di due anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattualiª.
İ
4.91
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-ter.
İ
4.91a
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, sostituire le parole: ´che dimostri di essere venuto in Italiaª con le seguenti: ´che si trovi in Italia daª.
İİİİİİİİConseguentemente sopprimere la parola: ´stagionaleª.
İ
4.103
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, sopprimere le parole: ´di seguitoª.
İ
4.41
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, nel primo periodo sostituire le parole: ´puÚ essereª con la seguente: ´Ëª.
İ
4.40
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, nel primo periodo alla fine sopprimere le parole: ´con un solo provvedimentoª.
İ
4.39
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, sopprimere il terzo periodo.
İ
4.49
Petrini, Dentamaro, Toia, Dato
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-ter, sopprimere il periodo: ´Il permesso Ë revocato immediatamente in caso di abusoª.
İ
4.67
Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso ´3-terª, sopprimere le parole: ´Il permesso Ë revocato immediatamente in caso di abusoª.
İ
4.108
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: ´L'insieme dei permessi pluriennali costituisce, per ciascun anno di riferimento, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che non puÚ essere ridotta dai decreti di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4ª.
İ
4.92
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, sopprimere il comma 3-quater.
İ
4.70
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Polini, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater ivi richiamato, sopprimere le parole: ´della competente rappresentanza diplomatica o consolare italianaª.
İ
4.55
Dentamaro, Dato, Baio, Toia
İİİİİİİİAl comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Per la certificazione di cui al presente comma le rappresentanze diplomatiche o consolari possono acquisire il parere delle organizzazioni non governative operanti nello Stato di origine del richiedente e delle organizzazioni non lucrative di utilitı sociale (ONLUS) promotrici di iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)ª.
İ
4.101
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, 3-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: ´nonª.
İ
4.23
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: ´due anniª, con le seguenti: ´tre anniª.
İ
4.93
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-quinquies.
İ
4.18
Del Pennino
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-quinquies, in fine, dopo le parole: ´all'articolo 29ª, aggiungere le seguenti: ´entro 30 giorni dal ricevimento della documentazioneª.
İ
4.12
Monti, Stiffoni
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-quinquies, in fine, dopo le parole: ´all'articolo 29ª, aggiungere le seguenti: ´entro 30 giorni dal ricevimento della documentazioneª.
İ
4.13
Malan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-quinquies, in fine, dopo le parole: ´all'articolo 29ª, aggiungere le seguenti: ´entro 30 giorni dal ricevimento della documentazioneª.
İ
4.68
Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso Piloni, De Zulueta
İİİİİİİİAl comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.
İ
4.94
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.
İ
4.100
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, alinea 3-sexies, sopprimere la parola: ´nonª.
İ
4.17
Bobbio Luigi, Valditara, MagnalbÚ
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-sexies, sostituire le parole: ´non puÚ essere superiore a due anniª, con le seguenti: ´non puÚ essere superiore alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto salvo l'ottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimentoª.
İ
4.25
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
İ
4.54
Dentamaro, Dato, Baio, Toia
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
İ
4.71
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
İ
4.95
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
İ
4.53
Dentamaro, Dato, Baio, Toia
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, la lettera e) Ë sostituita dalla seguente:
İİİİİİİİİİİİ´e) il comma 4 Ë sostituito dal seguente:
İİİİİİİİ4. Il permesso di soggiorno Ë rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinatoª.

İ
4.65
Villone, De Zulueta
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´e) Il permesso di soggiorno Ë rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminatoª.
İ
4.16
Forlani
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´e) al comma 4, le parole: ´almeno 30 giorni prima della scadenzaª sono sostituite dalle seguenti: ´entro i 60 giorni successivi alla scadenzaª.
İ
4.700
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, alla lettera e), dopo le parole: ´il rinnovo del permesso di soggiornoª inserire le altre: ´si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavori nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c)ª e sopprimere le parole: ´novanta giorni di cui al comma 3-bis, lettera c)ª.
İ
4.98
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e) alinea ´4ª, sostituire le parole da: ´Ë richiestoª fino a: ´restanti casiª con le seguenti: ´Ë automaticoª.
İ
4.30
Stiffoni, Monti
İİİİİİİİAl comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: ´in cui risiedeª con le seguenti: ´di residenza anagraficaª.
İ
4.38
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, nel primo periodo sostituire la parola: ´risiedeª con le seguenti: ´si trovaª.
İ
4.99
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, sopprimere le parole: ´almeno novanta giorniª.
İ
4.36
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e), alinea, nel primo periodo sostituire le parole da: ´novanta giorni prima della scadenzaª fino a: ´e trenta giorni nei restanti casi,ª con le seguenti: ´trenta giorni prima della scadenzaª.
İ
4.7
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: ´novantaª con la parola: ´quindiciª.
İ
4.8
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-sexies, lettera e), sostituire la parola: ´sessantaª con la parola: ´dieciª.
İ
4.9
Pagliarulo, Marino, Muzio
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso 3-sexies, alla lettera e), sostituire la parola: ´trentaª con la parola: ´cinqueª.
İ
4.35
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e) alinea 4, nel secondo periodo sostituire le parole: ´non superiore aª con le seguenti: ´pari al doppio diª.
İ
4.73
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e) alinea 4, al secondo periodo sostituire le parole: ´non superiore aª con le seguenti: ´pari al doppio diª.
İ
4.72
Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, all'ultimo periodo dopo la parola: ´attuazioneª sostituire le parole: ´il permesso di soggiorno Ë rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio inizialeª con le seguenti: ´il permesso di soggiorno Ë rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio inizialeª.
İ
4.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno sono dimezzati nel caso in cui i medesimi siano inoltrati al questore della provincia di soggiorno dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazioneª.
İ
4.50
Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato
İİİİİİİİAl comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettera a), b) e c) sono dimezzati nel caso in cui la domanda sia inoltrata al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico dell'immigrazioneª.
İ
4.74
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni
İİİİİİİİAl comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, alla fine il seguente periodo: ´I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per l'immigrazioneª.
İ
4.32
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´e-bis) Dopo il comma 4 inserire il seguente:
İİİİİİİİ"4-
bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo Ë considerata sufficiente la dimostrazione di:
İİİİİİİİİİİİ
a) disponibilitı di idonea sistemazione alloggiativa;
İİİİİİİİİİİİb) disponibilitı di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
İİİİİİİİİİİİ
c) disponibilitı delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"ª.
İ
4.31
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio", inserire le seguenti parole: ", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 l'anno solare precedente"ª.
İ
4.96
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).
İ
4.75
Maritati, Budin, De Zulueta, Vitali
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
İ
4.97
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
İ
4.11
Bobbio Luigi
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
İİİİİİİİ"8-
bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale, Ë aumentata da un terzo alla metı se il fatto riguarda un permesso di soggiorno, un contrato di soggiorno o una carta di soggiorno o Ë stato commesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno.
İİİİİİİİ8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e le diminizioni di pena si operano sulla quantitı di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta agggravante.
İİİİİİİİ8-
quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 8-bis si procede d'ufficio"ª.
İ
4.52
Cambursano
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera g), Ë inserita la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
İİİİİİİİ"9-
bis. Il permesso si soggiorno non puÚ essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 318 del codice penale.
İİİİİİİİ9-ter Allo straniero, titolare di permesso si soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno Ë revocato per la durata di anni cinque dalla data di esecuzione della pena.
İİİİİİİİ9-
quater Chiunque predispone un permesso si soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o attesta falsamente qualitı dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, Ë punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena Ë aumentata se il fatto Ë commesso da un pubblico ufficiale"ª.
İ
4.26
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g) dopo il comma 8 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ"8-
bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige ducmenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, Ë punito con le pene previste dall'articolo 476 del codice di procedura penale. La pena Ë aumentata se il fatto Ë commesso da un pubblico ufficiale"ª.
İ
4.28
Il Relatore
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g) dopo il comma 8 Ë inserito il seguente:
İİİİİİİİ"8-
bis. Chiunque contraffı o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffı o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, Ë punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitı concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione Ë da tre a dieci anni. La pena Ë aumentata se il fatto Ë commesso da un pubblico ufficiale"ª.
İ
4.76
Guerzoni
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, sostituire la lettera g), con la seguente:
İİİİİİİİ´Dopo le parole: "8-bis. Chiunque redige", inserire le parole: "un visto di ingresso o reingresso"; e dopo le parole: "il rilascio di un permesso di soggiorno", inserire: "İ,İİdi un visto di ingresso o di reingresso"ª.
İ
4.56
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
İİİİİİİİAl comma 1, lettera g), al capoverso ´8-bisª ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo.
İ
4.57
Maritati
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g-bis) dopo il comma 9 Ë aggiunto, in fine, il seguente:
İİİİİİİİ"9-
bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validitı o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"ª.
İ
4.33
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´g-bis) dopo il comma 9 Ë aggiunto, in fine, il seguente:
İİİİİİİİ"9-
bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno Ë valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente"ª.
İ
4.34
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
İİİİİİİİAl comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
İİİİİİİİİİİİ´h) al comma 9, sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti: "trenta giorni"ª.
İ
4.10
Eufemi
İİİİİİİİDopo il comma 1, inserire il seguente:
İİİİİİİİ´2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono altresÏ stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere una adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001ª.
İ
4.77
Villone, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attivitı lavorativa per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attivitı lavorativa Ë inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anniª.
İ
4.78
Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilitı di un adeguato alloggio, nonchÈ di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipolente, ivi compresa l'attestazione di identitı rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente leggeª.
İ
4.79
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Piloni, De Zulueta
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identitı rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
İİİİİİİİ1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis Ë subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorioª.
İ
4.80
Viviani, Villone, Battafarano, Piloni, Gruosso, De Zulueta
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.İ286.
İİİİİİİİVerifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.İ286.
İİİİİİİİL'autorizzazione Ë rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

İİİİİİİİİİİİa) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso pi˜ datori di lavoro;
İİİİİİİİİİİİb) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.İ726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n.İ863;
İİİİİİİİİİİİ
c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n.İ381, se impiegati in attivitı in misura inferiore alle 24 ore settimanali.
İİİİİİİİAlla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) e b)ª.
İ
4.81
Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta
İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
İİİİİİİİ´1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o pi˜ rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o pi˜ contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identitiı rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente leggeª.
İ
4.0.1
Dentamaro, Montagnino, Giaretta, Cambursano
İİİİİİİİDopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
´Art. 4-bis.
İİİİİİİİ1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n.İ286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
İİİİİİİİ1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
İİİİİİİİ"1-
bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, puÚ essere concesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro domestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea collocazione abitativa.
İİİİİİİİ1-ter. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-bis), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione penale.
İİİİİİİİ1-
quater. I lavoratori di cui al comma 1-bis) possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento Ë effettuato nei termini di modalitı stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. » precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria".ª.
İ