EMENDAMENTO EUFEMI

 

L’art. 31, co. 2 del T.U. 286/98 è sostituito dal seguente:

“1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all’articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”.

 

L’art. 32 del T.U. 286/98 è sostituito dal seguente:

“1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno ai sensi del successivo comma 3.

2. L’ente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al comma 1, che l’interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 del Testo unico.

 

Alla fine dell’art. 2 del D.P.C.M 535/99 (regolamento del Comitato per i minori stranieri) è aggiunto il seguente punto:

“l) accerta l’esistenza dei requisiti nei casi di cui all’art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione”.

 

[il fax finisce qui, tagliato, non so se l’emendamento continui]