Save The Children Italia

Caritas Italiana

Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana

Comunità di Sant’Egidio

ACLI

Federazione Chiese Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti

ARCI

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

Terre des Hommes Italia

 

 

 

Alla cortese attenzione dei membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato

 

 

Roma, 14 gennaio 2002

 

 

 

 

Onorevole Senatore,

 

In quanto organizzazioni a vario titolo interessate alla problematica dei minori stranieri non accompagnati, esprimiamo la nostra forte preoccupazione per l’attuale carente garanzia dei diritti di tali minori, e Le chiediamo di intervenire affinché lo status dei minori titolari di permesso di soggiorno per minore età sia disciplinato per legge, in conformità alla Costituzione italiana e alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo.

 

La disciplina del permesso di soggiorno per minore età, infatti, è oggi gravemente lacunosa.

Tale permesso di soggiorno non è neppure previsto dal T.U. 286/98, essendo stato introdotto solo dal successivo regolamento di attuazione: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:  a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia” (D.P.R. 394/99, art. 28).

 

Il regolamento di attuazione, tuttavia, si limita a stabilire che il permesso di soggiorno per minore età debba essere rilasciato ai minori inespellibili, senza disciplinare i diritti ad esso connessi: in particolare non detta disposizioni né sulla facoltà di esercitare attività lavorativa, né sulla possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio o lavoro al compimento della maggiore età (come invece previsto dal T.U. 286/98, artt. 30 e 32 per i minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari o comunque affidati ai sensi della legge 184/83).

 

In presenza di tali lacune normative, dunque, è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno del 13 novembre 2000, che ha disposto che il permesso per minore età non consente di esercitare attività lavorativa e non può essere convertito al compimento della maggiore età.

 

 

******

 

Le gravi lacune normative relative al permesso di soggiorno per minore età, tuttavia, non possono essere colmate da una circolare del Ministero dell’Interno, data la riserva di legge in materia stabilita dalla Costituzione: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (Costituzione, art. 10).

 

Inoltre, le disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2000 violano gravemente sia la Costituzione, sia la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91.

In primo luogo, infatti, le disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2000 violano il principio costituzionale di uguaglianza e proporzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto introducono un’irragionevole disparità di trattamento tra i minori non affidati e i minori affidati ai sensi della legge 184/83: per questi ultimi, infatti, il T.U. 286/98 prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, che consente di esercitare attività lavorativa e che può essere convertito al compimento della maggiore età (T.U. 286/98, artt. 31 e 32).

Si sta ormai consolidando una giurisprudenza riguardo all’incostituzionalità di tali disposizioni: diversi Tribunali Amministrativi Regionali e Tribunali Ordinari, infatti, hanno pronunciato sentenze ed ordinanze in cui si afferma che negare ai minori titolari di permesso di soggiorno per minore età di lavorare e di convertire il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni viola l’art. 3 della Costituzione.

 

In secondo luogo, le disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2000 violano la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, e in particolare:

·     il principio di non discriminazione, per cui i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere riconosciuti a tutti i minori, senza distinzione – tra le altre – di nazionalità: “Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (Convenzione sui Diritti del Fanciullo, art. 2);

·     il principio del superiore interesse del minore, per cui “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (Convenzione sui Diritti del Fanciullo, art. 3).

 

Negare al minore straniero in età da lavoro la facoltà di esercitare attività lavorativa costituisce una grave discriminazione dei minori stranieri rispetto ai minori italiani.

Inoltre, tale esclusione pone gravi ostacoli all’integrazione del minore, aggravandone l’emarginazione, rendendolo dipendente dai servizi socio-assistenziali o favorendone lo sfruttamento nell’ambito del lavoro nero o il coinvolgimento in attività illegali: è evidente che tale disposizione non risponde al principio del “superiore interesse del minore”.

 

Anche la disposizione per cui non è consentita in alcun caso la conversione del permesso per minore età al compimento dei 18 anni viola gravemente il principio del “superiore interesse del minore”. Se il minore non ha alcuna possibilità di restare regolarmente nel nostro paese, anche se sta studiando o se ha un’offerta di lavoro, se sa che a 18 anni perderà comunque il permesso di soggiorno e verrà espulso, non può che vivere il periodo di permanenza in Italia come una sorta di limbo in attesa dell’espulsione, perdendo ogni opportunità di progettarsi un futuro di vita regolare e rispettosa delle leggi nel nostro paese, e formandosi un’identità di “clandestino” privo di diritti e di doveri. Molti minori stranieri non accompagnati si sono già allontanati dai positivi percorsi di inserimento scolastico, formativo, lavorativo e relazionale realizzati con successo negli anni passati e sono tornati nella clandestinità, gravemente esposti al rischio di sfruttamento e di coinvolgimento in attività devianti. Tale esclusione da ogni prospettiva di inserimento legale, dunque, oltre che determinare per la società italiana un grave rischio di aumento della devianza minorile e giovanile, costituisce un’evidente violazione del principio del “superiore interesse del minore”. 

 

Tali violazioni della Convenzione sui Diritti del Fanciullo sono state rilevate nel Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, costituito da più di quaranta associazioni italiane che si occupano di tematiche connesse all’infanzia.

Il Rapporto è stato consegnato il 19 novembre 2001 al Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo con sede a Ginevra.

Il Governo italiano sarà chiamato a rispondere al Comitato delle Nazioni Unite nell’autunno del 2002.


E’ dunque necessaria ed urgente una modifica del T.U. 286/98 che colmi le lacune normative attualmente presenti e disciplini per legge il permesso di soggiorno per minore età, in conformità alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo.

 

I firmatari della presente propongono di introdurre un comma aggiuntivo all’art. 31 del T.U. 286/98 intitolato “Disposizioni a favore dei minori “, che disciplini il permesso di soggiorno per minore età nel modo seguente:

 

Art. 31, comma 2-bis

Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall’art. 30, commi 2 e 5 e dall’art. 34, comma 1.

 

Sarebbero così disciplinati per legge la facoltà di svolgere attività lavorativa (mediante il riferimento all’art. 30, co. 2); la facoltà di convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro o per studio al compimento della maggiore età, ove ne ricorrano le condizioni e in base a una valutazione discrezionale della Questura (art. 30, co. 5); l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34, co.1).

 

Tale proposta di modifica non contrasta con alcuna altra disposizione del T.U. 286/98, né del regolamento di attuazione: non vi è infatti alcuna disposizione che vieti ai titolari del permesso di soggiorno per minore età di lavorare e di convertire il permesso al compimento dei 18 anni (come invece ad esempio per i permessi di soggiorno previsti all’art. 27 del T.U. 286/98).

 

L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è attualmente previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000, ma sarebbe necessaria una garanzia legislativa del diritto alla salute dei minori.

 

Infine, la presente proposta di modifica non verrebbe ad incidere in alcun modo sulla decisione in merito al rimpatrio del minore, di competenza del Comitato per i minori stranieri, come previsto dall’art. 33, co. 2-bis del T.U. 286/98: il fatto che il permesso di soggiorno per minore età consenta di lavorare e possa essere convertito al compimento della maggior età, infatti, non impedisce in alcun modo il rimpatrio del minore, ove il Comitato per i minori stranieri valuti che tale soluzione risponda al superiore interesse del minore.

 

 

Distinti saluti,

Save The Children Italia

Caritas Italiana

Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana

Comunità di Sant’Egidio

ACLI

Federazione Chiese Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti

ARCI

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

Terre des Hommes Italia

 

 

Per comunicazioni si prega di fare riferimento a:

Save the Children Italia

via Gaeta 19 - 00185 Roma    tel. +39 06 474 03 54   fax +39 06 478  83 182

email:info@savethechildren.it   www.savethechildren.it