Alla cortese attenzione del Senatore Maurizio Eufemi

E p.c. del Senatore Gabriele Boscetto

 

 

Roma, 21 gennaio 2002

 

 

 

 

Onorevole Senatore,

abbiamo letto e apprezzato gli emendamenti da Lei presentati in Commissione Affari Costituzionali in relazione ai minori stranieri, trattandosi di un importante intervento a tutela dei diritti di questi minori.

 

Ci sembra che l’efficacia delle disposizioni contenute negli emendamenti da Lei presentati potrebbe essere accresciuta da alcune integrazioni e modifiche, qui di seguito suggerite.

 

1) Nell’emendamento relativo all’art. 31 del T.U. 286/98 la dizione “minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all’art. 32” non risulta del tutto chiara, non essendo ipotizzabile l’iscrizione del minore nel permesso di soggiorno di un ente pubblico o privato. Il comma in questione potrebbe essere allora così riformulato:

 

“Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero  del minore affidato ad ente pubblico o privato o inserito in un progetto di integrazione civile e sociale gestito degli enti di cui all’articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”.

 

 

2) La condizione prevista nell’emendamento relativo all’art. 32 del T.U. 286/98, secondo cui l’ente privato gestore del progetto di integrazione dovrebbe, allo stesso tempo, essere iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del D.P.R. 394/99 e avere una rappresentanza nazionale, escluderebbe di fatto molti dei minori presenti sul territorio italiano e già inseriti in progetti di integrazione: molti degli enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri, infatti, non hanno una rappresentanza nazionale. Considerato che l’affidabilità di un ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza nazionale, sembra opportuno considerare una formulazione inclusiva del tipo seguente:

 

“1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale o che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno ai sensi del successivo comma 3.”

 

 

3) La proposta di modifica del D.P.C.M. 535/99 in base alla quale il Comitato per i minori stranieri dovrebbe accertare la sussistenza dei requisiti nel caso di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggior età pone gravi problemi di efficacia ed efficienza. Tale organo, infatti, dovendo compiere il censimento e le indagini al fine del rimpatrio per migliaia di minori (al 30 novembre 2001 risultavano segnalati al Comitato, e non ancora divenuti maggiorenni, 7823 minori stranieri non accompagnati), incontra già oggi gravi difficoltà a svolgere i compiti assegnatigli. Di conseguenza, il provvedimento del Comitato circa la sussistenza di tali requisiti arriverebbe inevitabilmente con grave ritardo, di fatto impedendo al minore di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

 

Poiché i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni sono specificati in modo articolato ed esauriente dall’emendamento da Lei presentato relativo all’art. 32 del T.U. 286/98, non sembra essere necessario prevedere un ulteriore intervento del Comitato per i minori stranieri: non potrebbe essere direttamente la Questura competente a valutare la sussistenza dei requisiti, così come avviene ad esempio per i minori ricongiunti ai genitori e titolari di permesso per motivi familiari?

 

 

*****

 

 

In un’ottica più ampia, poi, meritano attenzione, a nostro parere, due ulteriori osservazioni.

 

a) La possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per studio, lavoro o salute al compimento della maggiore età è, nella attuale formulazione dell’emendamento, limitata ai minori “che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Tale disposizione, pur avendo l’importantissimo effetto di consentire a una parte dei minori attualmente presenti in Italia di non ricadere nella clandestinità al compimento dei 18 anni, avrebbe quindi un carattere puramente transitorio, rappresentando una sorta di “sanatoria” una tantum. Il problema della possibilità di una permanenza regolare dopo il compimento della maggiore età sarebbe cioè risolto per i minori presenti al momento attuale, ma si ripresenterebbe domani esattamente negli stessi termini in cui si presenta oggi. 

 

b) A tutti i minori titolari di permesso di soggiorno per minore età continuerebbe ad essere precluso lo svolgimento di attività lavorativa, non essendo prevista alcuna disposizione in proposito.

 

Permarrebbero in definitiva i profili di illegittimità costituzionale e di violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo già rilevati nel documento precedentemente inviatoLe, concernenti la mancata disciplina per legge del permesso di soggiorno per minore età e la previsione, contenuta in una semplice circolare del Ministero dell’Interno, secondo cui tale permesso di soggiorno non consenta di esercitare attività lavorativa e non possa essere convertito al compimento della maggiore età.

 

La modifica proposta in quel documento riguarda invece tutti i minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per minore età, senza riguardo alla presenza in Italia a una determinata data, e prevede, oltre alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche quella di esercitare attività lavorativa.

 

Per questi motivi, ci auguriamo che quella proposta possa essere tenuta in considerazione nell’ambito del dibattito parlamentare in corso.

 

Nella speranza di poter continuare questo proficuo dialogo, e restando in attesa di un Suo cenno di riscontro, Le porgiamo distinti saluti,

per Save The Children Italia