Al  SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

 

 

I sottoscritti Avvocati Luigi Melica e Federico Gualandi, in qualità di difensori del sig. Kolenovic Mensur, nato a Berane ex Jugoslavia, domiciliato presso lo Studio legale Gualandi sito in Via S.t Margherita n. 6 (fax 051.26.57.69)

                                            PREMESSO

-       che in data 15.12.2000, dopo che il personale dell’Ufficio stranieri si rifiutava di ricevere l’istanza, il sig. Kolenovic presentava a mezzo di raccomandata a.r, richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, specificando le ragioni in base alle quali non poteva essere espulso dallo Stato;

-       che il personale di detto Ufficio, non solo si rifiutava di rispondere, ma, rintracciatolo sul territorio, provvedeva ad espellerlo tramite provvedimento prefettizio;

-       che a seguito di impugnazione, in data 02.06.2001, il Tribunale di Ravenna  annullava il decreto di espulsione statuendo che, “dal punto di vista sostanziale tale decreto prefettizio, violerebbe il divieto di espulsione previsto dall’art.19 d.lvo n.286/19978, oltre all’art.10 della Costituzione”;

-       che in data 18 giugno 2001 il sig. Kolenovic presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari depositando la citata sentenza;

-       che successivamente il sig. Kolenovic si presentava settimanalmente  presso l’Ufficio stranieri della Questura di Ravenna per il rilascio del permesso di soggiorno e, puntualmente gli veniva detto di passare successivamente; 

-       che in data 03.01.2001 il Questore della Provincia di Ravenna rigettava la suddetta richiesta di rilascio di permesso di soggiorno asserendo che “visto il provvedimento del Tribunale di Ravenna, datato 02.06.2001, con il quale viene disposto che (..) in parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna in data 15.05.2001; letta la nota del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, data 04.07.2001, con la quale viene segnalato che il suddetto volontariamente ha lasciato il luogo di domicilio messo a disposizione dal predetto Servizio, allontanandosi per ignota destinazione”, se ne doveva dedurre che la documentazione allegata all’istanza non rientra tra quelle previste dall’art.18 D.lvo 286/1998 e, tanto meno, in atti risultano prodotti altri documenti degli Organi competenti tali da suffragare quanto richiesto”;

-       che, a meno di voler pensare ad un vero e proprio abbaglio (non certamente estivo, visto il periodo!!!) dal parte del Questore di Ravenna, il suddetto provvedimento è stato adottato in TOTALE CARENZA DI POTERE ED IN PALESE VIOLAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO EMANATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA CHE HA STATUITO, SI RIPETE CHEDAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE CHE IL SUDDETTO DECRETO PREFETTIZIO VIOLAVA IL DIVIETO DI ESPULSIONE PREVISTO DALL’ART.19 D.lvo n.286/19978, OLTRE ALL’ART.10 DELLA COSTITUZIONE” ;

-       CHE CONSEGUENTEMENTE IL NUOVO DINIEGO ESPRESSO DAL QUESTORE DI RAVENNA VIOLA MACROSCPICAMENTE L’ART.328 DEL CODICE PENALE IN QUANTO NON E’ AMMISSIBILE CHE L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CONTRAVVENGA AD UN ASSUNTO DELL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE;

-       che peraltro il Questore di Ravenna alquanto misteriosamente cita, in tale provvedimento di rigetto, l’art.18 del D. l. vo, MAI INVOCATO DAI LEGALI NE’ TANTOMENO DALL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE, E CHE NULLA HA A CHE FARE CON LA QUESTIONE INERENTE IL SIG. KOLENOVIC!!!;

-       che infine, quanto al presunto mancato inserimento del sig. Kolenovic nel tessuto sociale ed al suo allontanamento dal luogo di precedente domicilio, si fa presente che tale situazione si è creata solo ed esclusivamente perché lo stesso non ha ottenuto il permesso di soggiorno per rifugio politico, e, pertanto, privo di soggiorno è stato allontanato con intimazione inviatagli dal competente Assessore ai Servizi Sociali;

-       che inoltre nei mesi estivi il sig. Kolenovic, pur se in possesso della sola ricevuta e non del permesso di soggiorno, è stato assunto regolarmente dal 1 luglio al 31 agosto e che il rapporto non si è potuto rinnovare UNICAMENTE PERCHE’ IL QUESTORE DI RAVENNA NON AVEVA ANCORA RILASCIATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO, POSTO CHE COME PRECISATO IL QUESTORE DI RAVENNA RINVIAVA CONTINUAMENTE IL RICORRENTE;

CHE TALE COMPORTAMENTO DEL QURESTORE DI RAVENNA STA CREANDO DANNI INGENTISSIMI AL NOSTRO CLIENTE CXHE CI RISERVIAMO SIN DA ORA DI FAR VALERE NELLE SEDI OPPORTUNE;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 

                                            CHIEDONO

 

-       che la S.V. intervenga in sede di autotutela entro e non oltre sette giorni dalla notifica della presente per revocare il provvedimento adottato e per la immediata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari così come statuito dall’autorità giurisdizionale. Resta sin da ora inteso che decorso infruttuosamente tale termine gli scriventi provvederanno immediatamente ad adire l’autorità penale prima ancora che quella giurisdizionale amministrativa

Distinti saluti

 

Avv. Luigi Melica                             Avv. Federico Gualandi

 

Si allega:

1)   sentenza dell’autorità giurisdizionale;

2)   provvedimento del Questore di Ravenna;

3)   libretto di lavoro del ricorrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la presente, accesso al documento pubblico di seguito identificato nonché estrazione e rilascio di copia conforme all'originale in bollo, a tutti gli usi di legge:

Autorizzazione all’ l’ingresso nel territorio Italiano del cittadino marocchino LKHIDER Abderrahim per l’inserimento nel mercato del lavoro,  nr. 404/2001, emessa dalla Questura di Bologna, Ufficio Immigrazione in data 25.05.2001.  Fa presente altresì che la precedente copia già rilasciata dalla Questura di Bologna è stata inviata a mezzo posta all’Ambasciata italiana in Marocco, la quale, sostiene di non avere ancora ricevuto tale documento; 

 

PRENDE ATTO

 

che, prima del ritiro dei documenti, dovrà provvedere, qualora necessario, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, al versamento delle somme che verranno determinate come rimborso spese.

 

In fede

 

........................... Bologna

Al        Questore di  Bologna

al          Dirigente responsabile

Ufficio Immigrazione

 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI TURISTICI

 

Io sottoscritta Mariankova Alena, nata a Brno (Repubblica Ceca), il 26.07.1979,

domiciliata a Bentivoglio, (Bologna9 via Lercaro n.2

premesso:

            che ho fatto ingresso in Italia in data 14.11.2001 per motivi di turismo;

che sono ospitata presso l’abitazione di mia sorella Mariankova Sarka, in via Lercaro n.2 a Bentivoglio;

che la stessa è coniugata con il cittadino italiano Maurizio Ferrari e che i entrambi suddetti provvedono al mio sostentamento per il periodo di permanenza in Italia;

che sono titolare di assicurazione sanitaria per un periodo di sei mesi mesistisi;

Tutto ciò premesso e considerato

 

CHIEDO

 

Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di turismo.

 

In fede

 

........................... Bologna

 

Si allega in copia:

1)     passaporto;

2)     estratto di matrimonio della sorella;

3)     residenza della sorella;

4)     dichiarazione dei coniugi

 

 

 

 

 

AL QUESTORE DI BOLOGNA

 

Bologna 15.11.2001

 

Noi sottoscritti coniugi Ferrari Maurizio e Mariankova Sarka, dichiariamo di provvedere al totale sostentamento di Mariankova Alena per tutto il periodo che la stessa rimarrà in Italia; confermiamo che la medesima vivrà nell’appartamento di proprietà di Mariankova Sarka sito in Bentivoglio, via Lercaro n.2.

 

In fede

Ferrari Maurizio e Mariankova Sarka