TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

 

ROMA

 

SEZIONE PRIMA TER

 

Ricorso n. 09996/2001 – Ord. n. 8031/2001

 

Composta dai signori:

 

Luigi Zoldi (?) – Presidente

Nicolino Pelano (?) – Consigliere

-------(inc.)          - Consigliere

 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 20/12/2001

 

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Visto il ricorso proposto da

Gjergji Iside

 

Rappresentato e difeso dall’avv.

Salvatore Mileto Avv.

domiciliato presso lo studio dell’avv.

 

SALVATORE MILETO AVV.

LUNG.RE DEI MELLINI, 44

00193 ROMA

 

contro

 

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rifiuto del rilascio della carta di soggiorno.

 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

 

Visti i motivi aggiunti;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

 

Udito il relatore, Cons. Lucia Zoldi e uditi altresì per le parti l’avv. Salvatore Mileto per la ricorrente e l’Avvocatura …

 

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva  poiché la norma non richiede la prova della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma si limita a prescrivere che il motivo in base al quale sia stato rilasciato il permesso consenta l’astratta possibilità di rinnovo “ per un numero di volte indeterminato” fatta salva ovviamente la verifica degli altri requisiti, tra cui quello del reddito sufficiente e della serietà delle relative fonti (nel caso di specie quello di Ausiliario di P.G. e consulenza di P.M.) e tenuto conto che l’espressione della norma, ad una prima valutazione, non appare intesa ad escludere dal beneficio ogni diversa modalità di riferimento del reddito, altra essendo e non applicabile nella specie, l’ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato ab origine rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato.

 

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA

 

 

accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 20.12.2001