Art. 28.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica)

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l’origine etnica, anche attraverso la modifica e l’integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell’esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell’esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

        b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta» quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell’ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e all’impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;
        c)
promuovere l’eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l’adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
        d)
prevedere l’applicazione del princìpio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell’ambito delle seguenti aree:

            1) condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonchè gli avanzamenti di carriera;

            2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
            3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
            4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
            5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
            6) assistenza sanitaria;
            7) prestazioni sociali;
            8) istruzione;
            9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio;

        e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

        f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l’effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);
        g)
prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all’autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l’indizio dell’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;
        h)
prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un’azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;
        i)
prevedere l’affidamento alla commissione per le politiche di integrazione, prevista dall’articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, in particolare attraverso:

            1) l’assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

            2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria;
            3) la promozione dell’adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
            4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
            5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica;
            6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del principio di parità di trattamento e sull’operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, nonchè di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta nell’anno precedente;
            7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

        l) prevedere che la Commissione di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonchè di esperti e di consulenti.
    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettere i)
e l), determinato nella misura massima di 113.620 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’applicazione dei criteri e dei princìpi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
    4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

 

 

TESTO CHE CI INTERESSA NELLA VERSIONE ORIGINARIA E CONFERMATO DALLA CAMERA

prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

e successive modificazioni).



          Il disegno di legge comporta oneri finanziari solo relativamente all'istituzione di un ufficio presso il Dipartimento per le pari opportunità con compiti di promozione della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (articolo 22).
          La struttura e i conseguenti oneri economici devono tenere conto del fatto che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente rientrare tra le competenze dell'organismo l'assistenza indipendente alle azioni giudiziarie o amministrative intraprese, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni.


1. Oneri per il personale


          Indicativamente, sulla base di esperienze similari presentanti analoga struttura e caratteristiche equivalenti, si è ritenuto prevedere in 41 dipendenti l'organico del personale.
          Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale di detto ufficio, è stato seguito il seguente procedimento logico-contabile:

                per le diverse qualifiche sono stati assunti a base del computo gli stipendi medi in godimento al gennaio 2001;

                per il responsabile è stato indicato un trattamento economico onnicomprensivo lordo annuo di lire 300.000.000, pari alla retribuzione media riferita alla qualifica funzionale di Capo dipartimento;

          la struttura degli uffici è così composta:

          n. 2 dirigenti di 1^ fascia

retribuzione complessiva media 230.000.000 460.000.000


          n. 4 dirigenti di 2^ fascia

retribuzione complessiva media 130.000.000 520.000.000


          n. 8 funzionari di 9^ livello

retribuzione accessoria media 16.500.000 132.000.000


          n. 22 funzionari di 8^ livello

retribuzione accessoria media 16.000.000 352.000.000


          n. 4 funzionari di 6^ livello

retribuzione accessoria media 10.000.000 40.000.000

 

Totale oneri per il personale uffici 1.504.000.000

          Tenuto conto di un avvio del funzionamento dall'anno indicato nella norma di copertura, detti oneri possono prevedersi in lire 1.804.000.000, oltre a lire 650.000.000 per contributi pari ad una media del 36 per cento.
          Totale personale (responsabile + uffici): lire 2.454.000.000.


2. Oneri di funzionamento


          Relativamente ai beni mobili, arredi e attrezzature d'ufficio (macchine per scrivere, fotocopiatrici e calcolatrici) detti oneri possono essere valutati in lire 265 milioni dall'anno indicato nella norma di copertura finanziaria.
          Le spese generali e amministrative per l'ordinario funzionamento degli uffici (spese per acquisto stampe e pubblicazioni, per cancelleria e stampati, spese postali, telegrafiche e telefoniche, eccetera) possono prevedersi in lire 120 milioni annue.
          E' prevista, altresì, la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici.
          Il costo complessivo è comprensivo delle spese di manutenzione e gestione. Detti oneri possono essere valutati in lire 280.000.000 annue.
          Totale oneri lire 665.000.000.


3. Oneri di locazione


          Per il funzionamento occorrerà, inoltre, provvedere alla locazione di un immobile idoneo ad ospitare il personale della stessa.
          Sono state fissate in 43 le unità con specifiche esigenze logistiche. Il totale di queste unità è stato moltiplicato per il coefficiente fisso di metri quadrati 18 per persona, la superficie necessaria è stata quindi stabilita in metri quadrati 774.
          Tale superficie è stata portata a metri quadrati 960, con un incremento di metri quadrati 186 per una adeguata sistemazione logistica dei responsabili.
          L'edificio, considerando canone medio annuo di lire 300.000 per metro quadrato, in zona semi-centrale, comporta un onere locativo complessivo di lire 288.000.000 (960x300.000).
          Occorre, altresì, tenere conto delle spese per oneri accessori, manutenzione ordinaria e custodia, che possono essere valutate in lire 314.000.000 annue.
          Totale oneri di locazione lire 602.000.000.


4. Oneri ulteriori


          Per gli oneri connessi alle consulenze, può prevedersi una spesa di lire 40 milioni.
          Per l'effettuazione di ispezioni, verifiche, controlli e, comunque, di indagini conoscitive, può prevedersi un onere di spesa di lire 130 milioni.
          Numero delle azioni in giudizio: 10.
          Spesa media per onorari avvocati convenzionati: lire 5.000.000.
          L'onere per le azioni in giudizio è valutato in complessive lire 50.000.000.
          Totale oneri ulteriori lire 220.000.000.


Riepilogo oneri


    Punto 1: ..................... 2.454 milioni di lire;
    Punto 2: ..................... 665 milioni di lire;
    Punto 3: ..................... 602 milioni di lire;
    Punto 4: ..................... 220 milioni di lire;

    Totale: ...................... 3.941 milioni di lire.