CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 14 dicembre 2001 (04.01.2002)

(OR. es)

 

Fascicolo interistituzionale:

2001/0091 (CNS)

 

15190/01

 

 

LIMITE

 

 

 

ASILE  60

 

 

NOTA

della:

prossima Presidenza spagnola

in data:

15 e 16 gennaio 2002

al:

Gruppo "Asilo"

n. doc. prec.:

12839/01 ASILE 49

n. prop. Com:

9074/01 ASILE 29 + COR 1 (fr)

Oggetto:

Proposta di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

 

 

 

In vista della riunione del Gruppo "Asilo" del 15 e 16 gennaio 2002 si acclude per le delegazioni un testo di compromesso sul tema in oggetto (articoli da 1 a 14) elaborato dalla prossima Presidenza spagnola.

 

 

_____________

 


 

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo

negli Stati membri

 

 

CAPO I

 

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

 

Articolo 1

Oggetto

 

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

 

Articolo 2

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

 

a)          “Convenzione di Ginevra”: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

 

b)         “domanda di asilo”: la domanda con cui il cittadino di paesi terzi o l’apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di paesi terzi o l'apolide solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che possa essere richiesto con domanda separata;


 

c)          “richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s’intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva del Consiglio .../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato];

 

d)         “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine:

 

i)           il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, se la legislazione dello Stato membro, in cui la domanda è stata presentata o viene esaminata, equipara le coppie non sposate alle coppie sposate;

 

ii)          i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;

 

iii)        altri soggetti appartenenti al nucleo familiare, se sono a carico del richiedente asilo o  hanno subito esperienze particolarmente traumatiche o hanno bisogno di specifico trattamento medico;

 

e)          “familiari al seguito”: i familiari del richiedente asilo che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo;

 

f)          “rifugiato”: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

 

g)          “status di rifugiato”: lo status riconosciuto dallo Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse, in quanto tali nel territorio dello Stato medesimo;


 

h)         “procedimento ordinario”, “procedimento accelerato”, “procedimento di ammissibilità” e “procedimento di ricorso”: i procedimenti definiti nella direttiva .../.../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato];

 

i)           “minore non accompagnato”: qualsiasi persona d'età inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per legge o per gli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;

 

j)           “condizioni di accoglienza”: il complesso dei provvedimenti adottati dagli Stati membri a favore dei  richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

 

k)         “condizioni materiali d’accoglienza”: le condizioni di accoglienza costituite  da alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché da un sussidio per le spese giornaliere;

 

l)           “trattenimento”: il confinamento del richiedente asilo, da parte dello Stato membro, in aree chiuse quali carceri, centri di trattenimento, aree di transito degli aeroporti, che limitino significativamente la sua libertà di circolazione;

 

m)        “centro di accoglienza”: qualsiasi struttura destinata esclusivamente all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo e dei familiari al seguito;

 

n)         “centri di trattenimento”: i luoghi utilizzati per alloggiare, in stato di trattenimento, i richiedenti asilo e i familiari al seguito; [ivi inclusi i centri di accoglienza nei quali la libertà di circolazione dei richiedenti asilo sia limitata ai centri stessi].


 

Articolo 3

Ambito di applicazione

 

1.          La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro [nonché ai familiari al seguito].

 

Essa si applica altresì quando l'esame della domanda d'asilo avviene nell'ambito di procedimenti volti a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

 

2.          La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

 

3.          Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

 

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

 

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, purché compatibili con la presente direttiva.

 


CAPO II

 

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

 

Articolo 5

Informazione

 

1.          Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, [ed i familiari adulti al seguito], entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d’asilo presso l'autorità competente, sui diritti loro riconosciuti ed obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

 

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza di cui possono fruire ed in particolare riguardo all’assistenza sanitaria cui hanno diritto.

 

2.          Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni saranno fornite anche oralmente.

 

3.          I richiedenti asilo sono informati sui corsi di apprendimento linguistico e sui programmi di rimpatrio volontario, laddove siano disponibili.

 


Articolo 6

Documentazione

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinché, immediatamente dopo la presentazione della domanda di asilo, ai richiedenti asilo [e a ciascun familiare adulto al seguito], sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo [o di familiare adulto al seguito].

 

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, il documento deve attestare altresì questa situazione.

 

Detti documenti possono contenere informazioni relative al diritto del titolare di accedere all'assistenza sanitaria e psicologica e alla sua situazione rispetto al mercato del lavoro.

 

2.      Gli Stati membri provvedono a che i minori non accompagnati siano provvisti di un documento equivalente a quello di cui al paragrafo 1.

 

2.          Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

 

3.          Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1 che deve essere valido finché sono autorizzati a restare sul territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

 

4.          Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è trattenuto e durante l'esame della domanda presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

 

5.          Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

 


Articolo 7

Libera circolazione

 

1.          Gli Stati membri riconoscono ai richiedenti asilo [ed ai familiari al seguito] il diritto di circolare liberamente a titolo individuale all'interno del loro territorio nazionale [o di una determinata parte dello stesso, secondo le modalità stabilite dal presente articolo].

 

2.          Gli Stati membri non possono disporre il trattenimento del richiedente asilo per il mero fatto che debba essere svolto l’esame della domanda d’asilo. Essi possono tuttavia disporre il trattenimento del richiedente asilo nei casi di cui all'articolo 11 della direttiva .../…/CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].

 

3.          Gli Stati membri possono decidere di limitare la libertà di circolazione dei richiedenti asilo [o dei familiari al seguito] a specifiche parti del loro territorio nazionale soltanto qualora ciò sia necessario ai fini dell'attuazione della presente direttiva o al fine di garantire il rapido svolgimento dell'esame delle domande di asilo.

 

3bis   La decisione di limitare la libertà di circolazione dei richiedenti asilo [e dei familiari al seguito] può essere presa mediante una decisione generale.

 

4.          Nei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri danno ai richiedenti asilo [ed ai familiari adulti al seguito] la possibilità di ottenere il permesso temporaneo di allontanarsi dalla zona del territorio in cui vivono per pertinenti motivi personali, di famiglia o di salute validi o per motivi attinenti all'esame della domanda. Le decisioni sulle istanze di permesso temporaneo di uscita devono essere adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

 


5.          Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano diritto di adire, almeno in ultimo grado, l’autorità giudiziaria avverso le limitazioni della libertà di circolazione loro imposte ai sensi dei paragrafi 3 e 3 bis e le decisioni di cui al paragrafo 4, abbiano accesso all'assistenza giuridica gratuita qualora il richiedente asilo non disponga delle risorse necessarie.

 

6.          Gli Stati membri possono fare obbligo ai richiedenti asilo, che abbiano la libera scelta del luogo di residenza, di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e notificare loro immediatamente qualsiasi sua successiva modificazione.

 

 

PROPOSTA DELLA PRESIDENZA

 

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

 

1.          I richiedenti asilo e i familiari al seguito possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante senza ulteriori limitazioni oltre a quelle che possono essere stabilite in conformità della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra.

 

2.          Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza di cui al capo III all'effettiva residenza dei richiedenti asilo [e dei familiari al seguito] in un determinato luogo, che sarà fissato dagli Stati membri mediante decisione che potrà essere, se del caso, di carattere generale.


 

3.          Gli Stati membri possono stabilire deroghe temporanee alle disposizioni di cui al paragrafo 2 mediante la concessione ai richiedenti asilo di un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza per motivi personali o familiari rilevanti o per motivi attinenti all'esame della domanda. Le decisioni sulle istanze di tale permesso temporaneo devono essere adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative. (paragrafo 4 della precedente versione)

 

4.          Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione. (paragrafo 5 della precedente versione)

 

Articolo 8

Condizioni materiali d’accoglienza

 

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo [e i familiari al seguito] fruiscano di condizioni materiali d’accoglienza a norma del capo III.

 

Articolo 9

Nucleo familiare

 

Gli Stati membri adottano nella misura del possibile misure idonee a favore dell'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio e che alloggia nel medesimo. Le misure menzionate nel presente articolo sono applicate su richiesta del richiedente asilo.

 


Articolo 10

Assistenza sanitaria

 

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo [e i familiari al seguito] abbiano accesso all'assistenza sanitaria, ivi compresa psicologica e psicoterapeutica a norma del capo IV.

 

Articolo 11

Esami medici

 

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica, nel rispetto delle norme dell'OMS.

 

Articolo 12

Scolarizzazione e istruzione dei minori

 

1.          Gli Stati membri provvedono a che i figli minori di richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema d'istruzione alle stesse condizioni dei cittadini, finché non diventi esecutivo un provvedimento di allontanamento nei confronti loro o dei loro genitori.

 

Gli Stati membri possono limitare tale accesso al sistema d'istruzione pubblica.

 

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non possono negare ai giovani, per il solo fatto che abbiano raggiunto la maggiore età, la possibilità di proseguire l’istruzione secondaria.

 


2.          L'accesso al sistema d'istruzione non deve essere differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema d'istruzione.

 

3.          Gli Stati membri provvedono a che ai minori di cui al paragrafo 1 possa essere impartita un'istruzione speciale adeguata mediante altre modalità d'insegnamento, in particolare quando la mancata conoscenza della lingua dello Stato ospitante renda impossibile una scolarizzazione normale.

 

Articolo 13

Lavoro

 

1.          Gli Stati membri non negano ai richiedenti asilo [e ai familiari al seguito] per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo il diritto di accedere al mercato del lavoro. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso al mercato del lavoro per il periodo successivo al più tardi alla scadenza di tale termine.

 

Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono concedere la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ai cittadini dei paesi terzi in soggiorno regolare che beneficiano di indennità di disoccupazione.

 

2.      Il diritto d'accesso al mercato del lavoro non è revocato: per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente l'esame di un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata [o viene esaminata durante l’esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa].


 

a)          nel corso di un procedimento ordinario: fino al momento della notifica di un'eventuale decisione negativa di primo grado;

 

b)          durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica di un'eventuale decisione negativa sul ricorso;

 

c)          quando i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario.

 

3.          L'accesso al mercato del lavoro può essere negato o revocato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

 

Articolo 14

Formazione professionale

 

1.          Gli Stati membri non negano ai richiedenti asilo [ed ai familiari al seguito], per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere alla formazione professionale disponibile fuori del quadro del contratto di lavoro. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell’accesso alla formazione professionale disponibile per il periodo successivo.

 

2.          Il diritto d’accesso alla formazione professionale non è revocato: per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata [o viene esaminata durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa].

 


 

d)          nel corso di un procedimento ordinario: fino al momento della notifica di un'eventuale decisione negativa di primo grado;

 

e)          durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica di un'eventuale decisione negativa sul ricorso;

 

f)           quando i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario.

 

3.          L'accesso alla formazione professionale può essere negato o revocato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

 

4.          L'accesso alla formazione professionale nel quadro del contratto di lavoro è subordinato alla possibilità che il richiedente asilo acceda al mercato del lavoro.

 

 

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