Ric. n. 2704/2001                                                   Sent.n.4312/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

        Umberto Zuballi                     Presidente

         Marco Buricelli                         Consigliere

         Riccardo Savoia                       Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex articolo 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205,

sul ricorso n. 2704/2001 proposto da HANKI SALAH, rappresentato e difeso dall’avv.to Vincenzo Tallarico con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro tempore,

la Questura della Provincia di PADOVA, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, in Piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emesso dalla Questura di Padova di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro notificato il 26.9.2001;

         visto il ricorso, notificato il 22.11.2001 e depositato presso la Segreteria il 7.12.2001 con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A. depositato il 20.12.2001;

         Visti gli atti della causa;

         uditi alla camera di consiglio del 20 dicembre 2001 (relatore il Consigliere Savoia), l’avv.to Tallarico per il ricorrente, l’avv.to dello Stato Palatiello per il Ministero resistente;

         rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

         sentite sul punto le parti costituite;

         richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

         considerato che il provvedimento impugnato risulta motivato sull’inesistenza della idoneità alloggiativa da parte del richiedente l’ingresso per lavoro ex art.23 Dlgs. N.286/98 e 35 del D.P.R.n.394/99, nonché sull’esaurimento, medio tempore, della disponibilità di autorizzazioni all’ingresso ex D.P.C.M.9.4.2001;

rilevato:

quanto al primo profilo, che l’istanza presentata il 1.6.2001 conteneva idonea documentazione volta a consentire l’alloggio per 7 persone, sicchè esisteva la possibilità di sistemazione per l’ingresso, posto che il nucleo familiare abitante era composto anche da minori;

che, inoltre, dopo l’adozione del provvedimento- del 1.8.2001-, ma prima della comunicazione dello stesso-del 26.9.2001-, in data 31.8.2001, a seguito di sopralluogo, l’USSL n. 15 ha accertato l’idoneità igienico sanitaria per 11 persone;

quanto al secondo profilo, che l’esaurimento è avvenuto solo il 4.6.2001, sicché all’atto della presentazione della domanda esisteva ancora la disponibilità contestata;

ritenuto che il ricorso vada accolto, con conseguente obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione;

ritenuto che le spese del giudizio possano essere definite irripetibili;   

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie, ordinando il riesame della domanda del ricorrente.

         Spese irripetibili.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

         Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2001.

         Il Presidente                                                               L’estensore

 

Il Segretario