Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


Pag. 52


...

(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il primo obiettivo del disegno di legge in esame è quello di garantire una piena sicurezza al territorio italiano con un ingresso controllato degli immigrati sul nostro territorio;
negli scorsi anni, l'inefficiente controllo delle documentazioni presentate dai richiedenti il permesso di soggiorno per «ricongiungimento familiare» ha permesso l'ingresso di persone senza una reale verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,

impegna il Governo

a raggiungere un accordo con le autorità competenti affinché siano i servizi comunali, ivi comprese le forze di polizia locale, a verificare la veridicità dei documenti presentati come richiesto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame.
9/2454/1. Rivolta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del disegno di legge in esame è ispirato al principio di sanare situazioni di irregolarità di extracomunitari presenti nel nostro Paese;


Pag. 53


sono ancora tanti i lavoratori stranieri, onesti e corretti, non in regola e non per colpa loro,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza provvedimenti atti ad agevolare la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari alle dipendenze di aziende produttive e commerciali, che si facciano garanti della loro serietà morale e capacità lavorativa.
9/2454/2. Reduzzi.

La Camera,
premesso che:
dalla nuova normativa in corso d'approvazione in materia di immigrazione e asilo derivano problemi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità da parte del lavoratore extracomunitario del ricongiungimento familiare e quindi di una presenza serena e integrata all'interno della propria comunità,

impegna il Governo

a proporre e approvare provvedimenti, anche in sede europea, che permettano al lavoratore straniero in Italia di vivere con serenità all'interno della famiglia la propria attività lavorativa, evitando in questo modo i rischi di precarietà e marginalità sociale, obiettivi che la stessa normativa si propone di ottenere.
9/2454/3. Rusconi.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

a farsi promotore di un'iniziativa in sede europea tesa a costruire, presso la Commissione europea, un osservatorio sul fabbisogno di mano d'opera extracomunitaria i cui dati e le cui previsioni siano posti alla base di programmi europei di formazione professionale, da finanziare con fondi europei e con il contributo degli stati membri, in relazione al livello di domanda di mano d'opera evidenziata in sede di osservatorio.
9/2454/4. Santagata.

La Camera,
premesso che:
i due decreti emanati dal Governo nel 2002 in materia di quote per l'immigrazione stagionale sono assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze e alle richieste delle imprese che utilizzano il lavoro stagionale in agricoltura,
questa carenza ha già provocato notevoli difficoltà per quanto riguarda la raccolta delle primizie e delle produzioni di alta qualità, che richiedono un maggiore impiego di manodopera,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente un decreto, come ripetutamente richiesto da tutte le organizzazioni agricole, per dare risposta a queste esigenze, che se non soddisfatte creeranno un grave danno al settore agricolo in generale e a quello ortofrutticolo in particolare.
9/2454/5. Marcora.

La Camera,
premesso che:
è in corso di approvazione il provvedimento relativo ad una nuova regolamentazione dell'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari,

impegna il Governo

a dare priorità nella concessione del visto di ingresso e di permanenza nel nostro Paese ai cittadini di origine italiana residenti in Paesi extraeuropei, come l'Argentina, e di prevedere per gli stessi adeguate


Pag. 54

agevolazioni di natura economica, nonché facilitazioni nell'acquisizione della cittadinanza italiana.
9/2454/6. Lettieri.

La Camera,
in relazione all'esame del disegno di legge n. 2454,

impegna il Governo

a disciplinare, sostenere e finanziare modalità che deleghino le amministrazioni provinciali, attraverso la rete sul territorio dei centri per l'impiego, a provvedere, in coordinamento con le questure competenti, ai rinnovi dei permessi di soggiorno;
in subordine, a verificare tale percorso in via sperimentale nelle province dove la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, lo ritenga realizzabile.
9/2454/7. Delbono.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno dell'immigrazione non può essere valutato solo in funzione della necessità di forza lavoro nel nostro Paese, ma anche come integrazione tra diverse culture,

impegna il Governo

ad attivare politiche di integrazione per l'attuazione di interventi di prima accoglienza, per programmi di soluzioni abitative adeguate, per programmi di integrazione culturale.
9/2454/8. Ciani.

La Camera,
premesso che:
in materia di flussi migratori è di particolare rilievo il problema delle quote relative all'ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari;
al di là dei provvedimenti del Governo che recentemente hanno elevato del 20 per cento il numero di ingressi disponibili nel 2002 per i settori dell'agricoltura e del turismo, permane un grave divario fra la domanda delle aziende interessate e le quote previste;
in alcune regioni, in primo luogo in Trentino-Alto Adige/Südtirol tale problema, se non affrontato con provvedimenti adeguati e tempestivi, rischia di determinare situazioni di forte crisi per la prossima stagione autunnale, in particolare nei settori della raccolta della frutta e della vendemmia nelle province autonome di Trento e Bolzano;
la richiesta complessiva di lavoratori stagionali delle province autonome di Trento e Bolzano equivale a quella di tutte le restanti regioni italiane;
sotto questo profilo, in provincia di Trento si manifesta un diffuso malcontento dinanzi al fatto di dover decurtare del 35-40 per cento il numero di lavoratori che le aziende stimano necessari, senza che sia possibile sostituirli con manodopera locale o proveniente da altre regioni;
analogamente, in provincia di Bolzano, rispetto al contingente richiesto di 11.300 ingressi per lavoratori stagionali extracomunitari in agricoltura, solo 9.371 sono le autorizzazioni concesse e destinate al settore, con un divario di circa 2.000 lavoratori stagionali che è difficile poter individuare in un mercato del lavoro locale, che presenta un tasso di disoccupazione dell'1,8 per cento;
le organizzazioni di settore hanno evidenziato come il ricorso crescente, in assenza di manodopera italiana disponibile ad occupazione a tempo determinato, a lavoratori extracomunitari abbia consentito alle aziende interessate anche di sviluppare, nel tempo, rapporti positivi di cooperazione;


Pag. 55


nel contempo, le medesime organizzazioni rilevano come, in passato, una corretta politica di regolarizzazione dei rapporti di lavoro e un'attenta valutazione delle esigenze delle imprese abbiano consentito di ridurre il fenomeno del lavoro sommerso, che in Trentino-Alto Adige/ Südtirol è oggi problema assolutamente limitato;
al contrario, scelte politiche in opposizione a tali politiche, ad avviso delle organizzazioni e delle imprese del settore, potrebbero rendere vani i risultati raggiunti in questi anni e produrre gravi conseguenze in futuro, non solo sotto il profilo economico, dinanzi ad un mancato congruo incremento del numero di autorizzazioni;
il problema riguarda lavoratori extracomunitari che, nella quasi totalità, hanno già un'occupazione nei loro Paesi di origine e ricercano, dunque, solo opportunità a tempo determinato di integrazione del loro reddito, senza possibilità e rischi di permanenza clandestina in Italia al termine del loro periodo di occupazione come lavoratori stagionali;
appare, in fine, secondo le organizzazioni del settore, inutilmente vessatoria la disposizione che imporrebbe ai lavoratori stagionali extracomunitari impiegati l'uscita via terra dall'Italia esclusivamente attraverso la frontiera slovena,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative indispensabili, nei tempi opportuni, per ovviare ai problemi ed alla situazione di gravissimo disagio cui altrimenti sarebbero esposte le aziende e le organizzazioni del settore, con pesanti ripercussioni, non esclusivamente di ordine economico, per l'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
9/2454/9. Boato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge n. 2454, concernente le politiche migratorie, modifica le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
tale articolo prevede che, in mancanza del decreto annuale determinante le quote massime di ingresso degli immigrati extracomunitari, si adotti in via transitoria un decreto che potrà definire anche quote inferiori a quelle dell'anno precedente;
la disciplina prevista non tiene sufficientemente conto delle differenti necessità economiche dei territori e dei distretti produttivi in ordine a figure professionali diverse, offerte spesso in via esclusiva da lavoratori immigrati, per le quali è essenziale una programmazione specifica in relazione ai modelli di sviluppo locale;
la disciplina prevista non tiene conto della necessità di integrazione sociale ed economica dei lavoratori immigrati, assolvibile attraverso la sicurezza delle condizioni di lavoro, della formazione professionale continua, delle condizioni abitative e dei diritti naturali alla qualità della vita familiare;
l'articolo 118 della Costituzione prevede che la legge disciplini le forme di coordinamento fra Stato e Regioni per quel che riguarda l'immigrazione, anche in relazione alle competenze concorrenti ed esclusive delle Regioni sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela della salute e sulle politiche attive del lavoro, promosse anche attraverso il coordinamento e la delega agli enti locali ed in relazione alla co-progettazione con le associazioni della società civile,

impegna il Governo

a siglare accordi di programma con le regioni nelle cui province si abbiano richieste di nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con stranieri extracomunitari che superino del dieci per cento la quota massima di stranieri assumibili, volti a permettere in dette province un incremento di non più del venti per cento della quota provinciale;


Pag. 56

a subordinare tali accordi di programma alla predisposizione da parte delle Regioni di specifiche procedure di concertazione con enti locali ed associazioni al fine di individuare funzioni, strumenti e risorse finanziarie per la definizione e la gestione dei flussi di ingresso per il lavoro degli stranieri;
a subordinare tali accordi di programma all'attivazione da parte delle Regioni di specifici programmi e servizi di accoglienza, accompagnamento, integrazione abitativa e sociale, mantenimento delle reti familiari degli immigrati.
9/2454/10. Bimbi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge 2454, concernente le politiche migratorie, modifica le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
tale articolo prevede che in mancanza del decreto annuale determinante le quote massime di ingresso degli immigrati extracomunitari, si adotti in via transitoria un decreto che potrà definire anche quote inferiori a quelle dell'anno precedente;
la disciplina prevista non tiene sufficientemente conto delle differenti necessità economiche dei territori e dei distretti produttivi in ordine a figure professionali diverse, offerte spesso in via esclusiva da lavoratori immigrati, per le quali è essenziale una programmazione specifica in relazione ai modelli di sviluppo locale;
l'articolo 118 della Costituzione prevede che la legge disciplini le forme di coordinamento fra Stato e Regioni per quel che riguarda l'immigrazione,

impegna il Governo

a determinare i flussi di immigrazione sulla base di intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.
9/2454/11. Bottino.

La Camera,
premesso che:
è necessario consentire una piena integrazione dell'immigrato nel nostro sistema socio-economico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative tendenti ad attivare appositi corsi per offrire all'immigrato la possibilità di potersi meglio professionalizzare.
9/2454/12. Squeglia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del disegno di legge in esame prevede procedure per l'emersione dal lavoro irregolare;
la situazione italiana del mercato nero del lavoro ha ormai raggiunto livelli strutturali di grande e preoccupante gravità;
in sofferenza sono soprattutto le piccole e medie imprese operanti in agricoltura, nell'edilizia, nell'artigianato e nei servizi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, al fine di assicurare alle persone extracomunitarie già occupate in modo irregolare presso le piccole e medie aziende e a quelle che già da tempo e in modo irregolare svolgono un lavoro autonomo, senza alcuna pendenza penale, lo stesso trattamento previsto per le persone previste all'articolo 29 del provvedimento in esame, che svolgono attività di assistenza o lavoro domestico.
9/2454/13. (nuova formulazione) Ruggeri.


Pag. 57


La Camera,
premesso che:
l'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione regolamenta la formazione degli equipaggi a bordo della navi adibite alla pesca marittima;
in particolare, il citato articolo prevede che «l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio»;
tale limite del cinquanta per cento è stato recentemente determinato aumentando il precedente di un terzo che si era rivelato già da tempo del tutto insufficiente;
l'indisponibilità sempre più marcata di personale italiano da imbarcare a bordo dei pescherecci crea gravi difficoltà all'attività di pesca delle imprese italiane, che si trovano di fronte alla drammatica scelta tra cessare la propria attività imprenditoriale o rifugiarsi nel sommerso con tutti i rischi che questa condizione di illegalità comporta per le singole imprese e per la comunità;
tale problema è particolarmente avvertito tra le marinerie dell'alto e medio Adriatico, ma si va rapidamente diffondendo all'intero settore;
è in atto una mobilitazione del mondo della pesca in relazione ai molteplici problemi che stanno di fronte ad esso, culminata con la giornata di protesta dell'11 maggio, in cui ha trovato spazio anche la richiesta di una rapida modificazione del citato articolo 318, comma 3,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi per predisporre una modifica legislativa che cancelli, o comunque elevi, il limite ricordato in premessa, che mette a rischio le attività di pesca nel nostro Paese.
9/2454/14. Cazzaro, Gambini.

La Camera,
premesso che:
il decreto sui flussi migratori dei lavoratori stagionali per l'anno in corso, datato 4 febbraio 2002, ha determinato in 33.000 unità le quote assegnate alle attività ricomprese nell'ambito del periodo legato alla stagionalità;
il successivo decreto del 22 maggio 2002 aumenta del venti per cento le quote già fissate per il numero dei lavoratori stagionali per il 2002;
persistono gravi difficoltà per le imprese agricole che avevano inizialmente richiesto un numero di quote superiori a quelle determinate e che vedono compromessa l'attività stagionale legata alla raccolta delle produzioni ortofrutticole,

impegna il Governo

a rivedere il numero d'ingressi tenendo presenti le esigenze anche recentemente manifestate, tramite le associazioni di rappresentanza, dalle aziende agricole che, in mancanza di un numero sufficiente di lavoratori, vedono già oggi compromessa la loro attività;
ad emanare, con carattere d'urgenza, un ulteriore decreto che tenga conto delle domande inerenti il settore agricolo giacenti presso le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
9/2454/15. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

La Camera,
premesso che:
a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.110, è stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;


Pag. 58


tale forma di identificazione ha inevitabili conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;
si verificherebbe, pertanto, una non giustificata disparità di trattamento ai fini dell'identificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani;
l'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilità dell'identificazione dei cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identità e nel documento elettronico dei dati biometrici,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.
9/2454/16. (Testo così modificato nel corso della seduta)D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

La Camera,
premesso che:
l'attività turistica sulla riviera romagnola rappresenta uno dei punti di maggiore attrazione turistica del nostro Paese e partecipa in misura superiore al 10 per cento al PIL turistico italiano;
nonostante gli interventi tesi a produrre la destagionalizzazione, l'industria turistica romagnola è ancora fortemente caratterizzata da un andamento legato al turismo balneare e perciò a carattere stagionale;
soltanto nella provincia di Rimini sono circa 3.000 gli alberghi, 1.500 i pubblici esercizi, 500 gli stabilimenti balneari che danno lavoro a molti cittadini italiani, ma che abbisognano, per il loro funzionamento, anche di manodopera proveniente da altri Paesi;
il fenomeno del lavoro stagionale del turismo nella provincia di Rimini ha dimensioni amplissime, testimoniate dall'avviamento al lavoro di circa 33.000 lavoratori ogni anno; di questi, circa il 15 per cento è rappresentato da stranieri, generalmente ospitati, con vitto ed alloggio, presso le strutture cui prestano la loro opera;
le quote dei lavoratori stagionali extracomunitari assegnate alla provincia di Rimini sono del tutto insufficienti rispetto alle necessità, con quantità assolutamente inverosimili, che non risultano essere state colmate, se non in piccola parte, dalle più recenti rideterminazioni;
sono numerose e pressanti le richieste delle associazioni imprenditoriali riminesi del settore turistico ed anche da parte dell'ordine dei consulenti del lavoro, per ottenere più adeguate disponibilità di manodopera che consentano il regolare svolgimento della imminente stagione turistica;
non si può chiedere agli imprenditori riminesi di chiudere le proprie attività, pertanto se perdura l'attuale situazione essi verranno messi nella condizione di dovere inventare aggiramenti della legge o rifugiarsi nel sommerso, con il risultato di alimentare la filiera della clandestinità, che andrebbe invece combattuta con decisione,

impegna il Governo

a compiere una puntuale ricognizione delle esigenze avanzate dalla realtà imprenditoriale riminese e, qualora venissero riscontrate le carenze lamentate, ad attivarsi per rideterminare le quote e soddisfare le imprenscindibili necessità del sistema di imprese riminesi sul quale si regge il benessere della comunità locale.
9/2454/17. Gambini.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 10 del disegno di legge relativo alla «Modifica alla normativa


Pag. 59

in materia di immigrazione e di asilo», il Ministro dell'interno assume su di sé compiti e funzioni che sono propri degli organi di polizia e non del Ministro;
la legge 30 settembre 1993, n. 388, addirittura prevede un comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
gli articoli 131 e 132 della convenzione medesima prevedono un comitato esecutivo nel quale è prevista la presenza di un ministro coadiuvato da esperti in materia;
la legge 23 marzo 1998, n. 93, con l'istituzione di EUROPOL (Polizia europea) stabilisce la competenza di questo nuovo organo di polizia europea in materia di immigrazione;
l'EUROPOL, oltre ad avere un Consiglio di amministrazione, ha come controllore l'Autorità comune di controllo e il Comitato per la sicurezza oltre al Sistema informatico Europol;
quelle di cui sopra sono le uniche sedi competenti al coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere;
con l'articolo predetto, oltre che a disconoscere il ruolo e le funzioni di organismi europei, il Ministro dell'interno si attribuisce funzioni di polizia del tutto arbitrarie ed i cui contenuti allo stato non è dato conoscere,

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative necessarie al pieno funzionamento degli organismi parlamentari di controllo, del comitato esecutivo di cui agli articoli 131 e 132 del trattato di Schengen, nonché di EUROPOL, che ha compiti e competenze in materia di controllo coordinato e unificato sulle frontiere in materia di immigrazione, rinunciando ad esercitare compiti e funzioni che per legge spettano ad altri.
9/2454/18. Tidei, Leoni, Tolotti.

La Camera,
premesso che:
il livello della criminalità minorile nelle regioni italiane è caratterizzato dall'elevata percentuale dei minori stranieri sul totale dei minori denunciati alle procure per i minorenni (circa il 26 per cento nel 1998, secondo i dati riportati nella «Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza» del 2000);
almeno la metà del totale della popolazione carceraria minorile è rappresentata da minori stranieri;
appare di conseguenza sempre più pressante l'esigenza di dare vita a istituti destinati all'applicazione delle misure detentive, cautelari o esecutive della pena, specificatamente adatti alle peculiarità di minori appartenenti a società e culture diverse, soprattutto con finalità di prevenzione, di rieducazione, di recupero e di reinserimento,

impegna il Governo

al fine di trovare una soluzione, in particolare, al problema della popolazione carceraria minorile straniera:
a realizzare una mappatura di tutte le strutture italiane adibite a carcere minorile, con l'individuazione di tutto il personale, pubblico e privato, che gravita a vari livelli di funzione, intervento, competenza intorno alle carceri minorili, individuando altresì e descrivendo le caratteristiche, generali e particolari, del «popolo dei minori che abita le carceri»;
ad individuare tre carceri minorili (al nord, al centro e al sud), all'interno delle quali organizzare esperienze pilota, che potrebbero essere denominate «Centri culturali polifunzionali di recupero»;
ad organizzare, all'interno delle tre strutture scelte, un progetto culturale interdisciplinare, che potrebbe essere intitolato «Fuori dalla scuola del crimine». Il progetto dovrebbe prevedere che, all'interno delle tre strutture scelte come centri pilota, venga realizzata un'esperienza di


Pag. 60

organizzazione e gestione del periodo della pena detentiva per i minori, strutturato in cinque livelli:
a) attività di studio (area informativa);
b) attività terapeutica di recupero individuale e di gruppo (area riabilitativa);
c) attività di lavoro, con la quale il minore deviante dovrebbe provvedere al suo mantenimento e contribuire al mantenimento, in modalità aziendale, del Centro culturale polifunzionale di recupero nel quale si trova ad essere detenuto (area operativa in relazione con i sindacati);
d) attività incentrata sui laboratori creativi con uso interdisciplinare di tutti i linguaggi per la comunicazione e l'integrazione sociale: grafica, musicale, fotografica, filmica e tematica (area produttiva eventualmente realizzata in collegamento con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il CNR e le università);
e) attività connesse all'effettiva «riparazione» del danno commesso; in tale attività dovranno essere, nei limiti delle possibilità reali, coinvolte le famiglie dei ragazzi e, sempre tenendo conto dei limiti connessi al piano di realtà e alla disponibilità dei soggetti, anche le persone che sono state vittime dei reati commessi dai minori devianti (area della mediazione penale).
9/2454/19. Burani Procaccini, Licastro Scardino, Anna Maria Leone, Garagnani, Massidda, Di Virgilio, Castellani, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge n. 2454-A, nel prevedere l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ha finalità deflattive per il processo penale, ha lo scopo di affrontare il problema del sovraffollamento carcerario e, in ultima analisi, quello di non punire con la detenzione stranieri che abbiano commesso reati non gravi, ovvero abbiano ancora una pena esigua, cioè di non più di due anni, da scontare;
l'articolo non disciplina i casi relativi alle condanne o alla detenzione superiore ai due anni;
si ritiene che non sarebbero raggiunte in tali casi almeno due delle finalità, quella dell'affollamento carcerario e quella dell'alleggerimento del sistema giudiziario;
è evidente come, oltre alla pena, gli stranieri subiscano, di fatto, un'ulteriore sanzione, quella di essere lontani dalla propria patria e dalle proprie famiglie,

impegna il Governo

a stipulare accordi bilaterali con gli stati di origine degli extracomunitari presenti in Italia perché la detenzione superiore ai due anni sia espiata nei paesi di origine degli stranieri con i quali si stipuleranno tali accordi, in conformità con la Costituzione italiana e con le convenzioni internazionali.
9/2454/20. Cirielli, Menia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge in esame stabilisce che lo sportello unico per l'immigrazione sia istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo;
tale disposizione, insieme alle altre ad essa correlate, pone in capo alle prefetture adempimenti di carattere logistico non indifferenti per numero e per gravosità di oneri, a cominciare dalla necessità di dotazioni aggiuntive di personale, di nuove spese generali e del reperimento di locali idonei in aree compatibili con lo svolgimento del lavoro amministrativo ordinario,

impegna il Governo

a provvedere già nel corrente esercizio finanziario ad incrementare in modo


Pag. 61

opportuno i fondi messi a disposizione delle singole prefetture-uffici territoriali del Governo (nessuna esclusa) per fare fronte, anche in via di urgenza, ai nuovi compiti attribuiti dal disegno di legge in esame;
a disporre il necessario incremento delle dotazioni organiche ordinarie delle prefetture medesime;
a stabilire in via amministrativa un congruo periodo di tempo affinché le prefetture possano essere in grado effettivamente di svolgere detti nuovi compiti senza pregiudizio per le persone che, sia sul versante dei funzionari amministrativi e degli operatori tecnici, sia sul versante dei cittadini stranieri e dei loro familiari, siano comunque interessate all'applicazione della nuova normativa.
9/2454/21. Banti.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni, nel contesto internazionale, si è assistito con sempre maggior frequenza ad esodi di intere popolazioni in cerca di protezione, maggiore sicurezza o migliori condizioni economiche e sociali;
tale fenomeno ha interessato direttamente l'Unione europea che - a causa della generale situazione di instabilità etnica, politica e militare e delle condizioni economiche che caratterizzano la realtà di numerosi Paesi limitrofi, quali i Paesi del bacino del Mediterraneo, dell'area dei Balcani, dell'Africa Occidentale e delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica - ha conosciuto un costante aumento della pressione alle proprie frontiere esterne, con flussi caratterizzati, tra l'altro, da una forte componente di richiedenti asilo e profughi;
se il processo di progressivo avvicinamento, in sede europea, delle politiche migratorie, ha favorito, in Italia, l'adozione nel 1998 di una nuova disciplina in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), non è avvenuto lo stesso in materia di asilo e di protezione umanitaria. Il diritto d'asilo rimane sostanzialmente disciplinato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (cd. «legge Martelli») e, solo limitatamente, da alcune disposizioni del citato testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);
il disegno di legge in esame non affronta né risolve il problema in questione;
l'Italia rappresenta in sostanza una vera e propria anomalia nell'Unione europea, essendo l'unico Stato membro a non essersi finora dotato di una disciplina organica in materia di asilo;
attualmente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione - per far fronte alle fasi di emergenza, soprattutto con riferimento al fenomeno degli sbarchi, può attivare una prima e temporanea accoglienza agli stranieri giunti in Italia, limitata fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, utilizzando le disposizioni della legge 29 dicembre 1995, n. 563, conosciuta come «legge Puglia».
per fronteggiare le carenze di tale situazione, la Direzione generale dei servizi civili (ora Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione) del Ministero dell'interno, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno siglato il 20 ottobre 2000 un protocollo d'intesa, finalizzato alla costituzione di una rete diffusa di accoglienza in favore dei richiedenti asilo ed interventi a sostegno dell'integrazione dei rifugiati riconosciuti;
il Programma Nazionale Asilo (PNA), così costituito, ha inaugurato una strategia a livello nazionale a forte valenza


Pag. 62

istituzionale, che assegna ai comuni un ruolo centrale, ma che si avvale del sostegno delle associazioni del privato sociale a carattere nazionale più rappresentative nel settore. È una vera e propria rete, costituita da una serie di centri di accoglienza operativi su gran parte del territorio nazionale, comprese le principali aree di ingresso e d'uscita (porti ed aeroporti, valichi di frontiera) e le grandi aree metropolitane (Roma e Milano);
in assenza di una legge in materia d'asilo, la collaborazione tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ACNUR (Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) e Ministero dell'interno ha realmente consentito di costruire un sistema-rete, a livello nazionale, in grado di raccogliere e sviluppare le iniziative locali messe in atto dai comuni e dalle associazioni del volontariato negli anni passati;
il protocollo sottoscritto nell'ottobre 2000 ha costituito una base di partenza solida per costruire un sistema in grado di accogliere attualmente circa duemila dei quindici-ventimila richiedenti asilo che ogni anno giungono in Italia;
il PNA ha camminato su due binari saldi: al ruolo forte dei comuni italiani come punto di riferimento certo sul territorio per chi ha chiesto protezione si è unita l'esperienza delle organizzazioni non governative che da anni si occupano di accoglienza nel terzo settore;
ora, ad un anno dall'avvio delle attività, esiste un modello di accoglienza che, alla prova dei fatti, ha manifestato la sua validità nei vari aspetti in cui si è sviluppato: dall'orientamento al lavoro e segretariato sociale, all'inserimento scolastico, ai corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, all'attività di informazione legale e tutela dei diritti della persona;
proprio per queste motivazioni si ritiene che tale patrimonio di esperienze e competenze accumulato debba essere assolutamente tutelato e rafforzato,

impegna il Governo

a consolidare i finanziamenti per il Programma Nazionale Asilo (PNA), trasformando tale esperienza, in attesa di una legge organica sul diritto di asilo, da progetto transitorio a modalità costante di intervento;
a valutare a tal fine l'opportunità di dotare il PNA di una struttura autonoma e indipendente.
9/2454/22. Sasso, Folena, Nicola Rossi, Turco, Rotundo, Rossiello, Sereni, D'Alema, Bonito, Violante.

La Camera,
premesso che:
l'applicazione delle nuove norme sull'immigrazione assorbirà un numero assai consistente di operatori delle Forze di polizia;
è già attuale l'esigenza di consentire alle Forze di polizia di poter assolvere tutti i compiti ad esse assegnati mediante un rafforzamento degli organici;
occorre garantire il normale impegno degli operatori delle Forze di polizia nei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, anche al fine di realizzare una polizia di prossimità, vicina ai cittadini,

impegna il Governo

a provvedere, mediante le opportune previsioni normative e amministrative, all'ampliamento dell'organico per ciascuna Forza di polizia, con conseguente espletamento di concorsi per le relative coperture;
a provvedere in tal senso per quanto riguarda le assunzioni nella Polizia di Stato, anche ricorrendo alla graduatoria residuale dell'ultimo concorso espletato per settecentocinquanta posti.
9/2454/23. Lucidi, Minniti, Violante.


Pag. 63


La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, nel caso in cui sia documentato il soggiorno regolare in Italia da due anni, presso una famiglia, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno, possa essere rilasciato, al ricorrere dei necessari presupposti, un visto d'ingresso per studio anche a stranieri minori degli anni quattordici.
9/2454/24. Mazzoni, Volontè, D'Alia.

La Camera,
nell'ambito di un corretto ed ordinato federalismo sociale,

impegna il Governo

a stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di volontariato sociale.
9/2425/25. Burtone.

La Camera,
visto l'articolo 28, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, del disegno di legge n. 2454, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

ad attuare le modalità di ascolto e di accoglienza affinché venga evitato il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo e dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di richiedere asilo.
9/2425/26. Giovanni Bianchi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in corso di approvazione disciplina ex novo le modalità di rilascio dei visti di ingresso e prevede il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità assai rigide ed onerose per i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di categoria o dimensione dell'attività produttiva;
come evidenziato da ricerche oggettive di recente pubblicate, sussiste un serio disagio, in specie tra i piccoli e medi imprenditori, per l'eccesso di oneri burocratici nell'assunzione di manodopera straniera, oneri ora destinati ad accrescersi,

impegna il Governo

alla costituzione di agenzie pubbliche e di società miste, con la partecipazione di regioni ed enti locali, per la gestione dei servizi alle imprese nell'assunzione di manodopera straniera, entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione della legge in esame.
9/2454/27. Mantini.

La Camera,
al fine di:
verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
accertare e verificare la regolarità, sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea;


Pag. 64

scoraggiare l'impiego in forma irregolare di lavoro extracomunitario;
acclarare gli scopi e le finalità dei cosiddetti call center e money transfert;
monitorare le fonti di provenienza delle rimesse che annualmente vengono trasferite dal territorio nazionale ai vari Paesi di origine e provenienza dei flussi migratori, molte delle quali di origine sospetta e/o frutto di attività illecite perpetrate in Italia e tese ad alimentare il circuito della criminalità autoctona ed internazionale;

impegna il Governo

a valutare l'istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari i cui compiti e modalità operative sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi su iniziativa del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'interno.
9/2454/28. (Testo così modificato nel corso della seduta)Landi di Chiavenna.

La Camera,
rilevata la particolare delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della normativa in materia di immigrazione e d'asilo, incidendo diverse disposizioni su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite;
considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal provvedimento vi sono valori di fondamentale importanza, come l'inviolabilità della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, e la tutela della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31,

impegna il Governo

ad impartire puntuali direttive alle competenti amministrazioni, centrali e periferiche, affinché in sede di attuazione delle disposizioni della presente legge, ci si attenga al più rigoroso rispetto di tutte le garanzie costituzionali attinenti le libertà fondamentali.
9/2454/29.Nigra.

La Camera,
premesso che
gli articoli 27 e 28 del disegno di legge prevedono in materia di riconoscimento del diritto di asilo una procedura semplificata che comporta quasi sempre la possibilità o addirittura l'obbligo di trattenere lo straniero richiedente;

considerato che
la procedura richiamata in premessa sembra rovesciare l'impostazione della proposta di direttiva comunitaria sullo standard minimo per il riconoscimento dello status di rifugiato, rischiando di provocare gravi abusi ed ingiustificate limitazioni di libertà a danno di persone che fuggono dalla guerra o da odiose persecuzioni,

impegna il Governo

a riferire alla Camera, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i dati relativi all'andamento delle procedure, con particolare riferimento all'incidenza dei casi di trattenimento, corredati dalle osservazioni dei rappresentanti dell'ACNUR sul trattamento riservato ai profughi ristretti nei centri di permanenza temporanea e sullo svolgimento dei procedimenti presso le commissioni territoriali e la commissione nazionale per il diritto d'asilo.
9/2454/30.Ruzzante.

La Camera,
rilevata la particolare delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della normativa in materia di


Pag. 65

immigrazione e d'asilo, incidendo diverse disposizioni su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite;
considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal provvedimento vi sono valori di fondamentale importanza, come l'inviolabilità della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione, il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, e la tutela della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31,

impegna il Governo

ad impartire puntuali direttive affinché l'esercizio della facoltà del questore, prevista dall'articolo 12, lettera a), del testo in esame, di adottare, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, la misura del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, sia esercitata solo e rigorosamente nei casi di comprovata esigenza o di fondati motivi.
9/2454/31. Montecchi, Amici, Bielli.

La Camera,
premesso che il terzo comma dell'articolo 118, prevede con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, di cui alla lettera b) dell'articolo 117, forme di coordinamento tra Stato e Regioni;
considerato che l'articolo 2 del testo in esame istituisce un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni in materia di immigrazione, composto, tra gli altri, da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
considerato che lo stesso articolo 2 del testo in esame istituisce un gruppo tecnico di lavoro composto, tra gli altri, da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
considerato che ai sensi del successivo articolo 3 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e autonomo sono annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari;
rilevato che in caso di mancata pubblicazione del decreto il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente all'emanazione del decreto per la programmazione dei flussi, e qualora si verificasse la necessità di ricorrere all'adozione del decreto transitorio, ad ottemperarvi previa e opportuna consultazione della Conferenza unificata e dei soggetti componenti il Comitato previsto dall'articolo 2 del testo in esame, così come modificato nel corso dell'esame in aula.
9/2454/32.Leoni.

La Camera,
premesso che
è stata più volte manifestata l'esigenza da ampi settori del mondo imprenditoriale e associativo, preoccupati soprattutto dalle difficoltà cui potrebbero andare incontro nel reperimento di manodopera, soprattutto se venissero confermati i dati di una imminente ripresa economica;
relegare l'emersione del lavoro nero al solo fenomeno italiano sembra essere irragionevole mentre invece appare quanto mai opportuno estendere tale misura ai lavoratori stranieri che hanno già un datore di lavoro che garantirebbe loro la regolare assunzione e sarebbe disposto a pagarne i contributi,


Pag. 66


impegna il Governo

a presentare un provvedimento che, all'entrata in vigore del disegno di legge sull'immigrazione dia soluzione alla posizione degli extracomunitari già presenti irregolarmente nel territorio italiano ma che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della normativa sull'emersione del lavoro sommerso.
9/2454/33. (Nuova formulazione) Volontè, La Russa, Elio Vito.

La Camera,
premesso che:
a seguito dell' approvazione dell'emendamento 5.110, è stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;
tale forma di identificazione ha inevitabili conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;
l'identificazione certa appare un utile mezzo di contrasto dell'illegalità e vale nei confronti di tutti, italiani e stranieri;
l'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilità dell'identificazione dei cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identità e nel documento elettronico dei dati biometrici,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.
9/2454/34. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Russa.

La Camera,
considerato che il disegno di legge discusso alla Camera affronta il diritto d'asilo negli articoli 27 e 28, modificando per alcuni aspetti la legge Martelli, mentre tratta della protezione umanitaria;
considerato quanto da più parti affermato in Parlamento in ordine al fatto che i due citati articoli non esauriscono assolutamente la materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria, tanto più in quanto inseriti, con la confusione che ne consegue, in un provvedimento dedicato propriamente all'immigrazione;
considerato che è esigenza primaria quella di garantire e dare attuazione, dopo più di cinquant'anni, al precetto dell'articolo 10 della Carta costituzionale e agli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale avendo firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 e riconoscendo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 14 recita testualmente «Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni»;
considerato che in questo periodo sono in corso avanzato di definizione direttive dell'Unione europea di armonizzazione delle norme ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e di regolazione uniforme delle materie dell'asilo e della protezione umanitaria;
considerate le richieste pressanti pervenute dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio Italiano per i rifugiati - CIR e dagli organismi non governativi del settore, per la legge organica, e gli impegni gia annunciati dal Governo anche in sede parlamentare nella medesima direzione;

impegna il Governo

alla presentazione del disegno di legge sull'asilo e la protezione umanitaria, integrandovi agli articoli 27 e 28 dell'attuale provvedimento sulla immigrazione, sulla


Pag. 67

base delle direttive dell'Unione europea, e in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione italiana.
9/2454/35. (Testo così modificato nel corso della seduta)Craxi.

La Camera,
in sede di esame dell'AC 2454-A,
preso atto che l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce il prelievo delle impronte fotodattiloscopiche nei confronti di stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia e nei confronti di stranieri extracomunitari che chiedono altrettanto legalmente di poter soggiornare nel nostro Paese;
considerato, invece, che il problema della identificazione certa dei soggetti difficilmente identificabili vale per tutti, sia stranieri che italiani, e che quindi utile sarebbe introdurre meccanismi di identificazione e riconoscimento non legati ai soli dati anagrafici;
considerato che il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», disciplina le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, prevedendo che questi documenti possano contenere tra l'altro i dati biometrici della persona con l'esclusione, in ogni caso del DNA; e che queste caratteristiche sono definibili semplicemente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.
9/2454/36. (Testo così modificato nel corso della seduta)Rutelli, Castagnetti, Loiero, Monaco, Colasio.