Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Subemendamento all'emendamento 6.50 della Commissione.

All'emendamento 6.50, sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine dell'emendamento.
0. 6. 50. 1. Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
6. 50. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)