Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
21. 8. (Testo così modificato nel corso della seduta)Zanettin, Palma, Campa.
(Approvato)