Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Ricongiungimento familiare).

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive


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provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza»;

3) la lettera d) è abrogata; b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quel- la attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Ricongiungimento familiare).

Sopprimerlo.
* 22. 12. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 22. 21. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
* 22. 22. Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.
* 22. 23. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 22. 13. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 22. 24. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
22. 3. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.
* 22. 14. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.
* 22. 25. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Rizzo, Ruggeri.


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Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso, sopprimere le parole da: , qualora fino alla fine del capoverso.
22. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
22. 28. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 22. 4. Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 22. 29. D'Alia, Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 22. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.
** 22. 15. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.
** 22. 31. Bellillo, Sinisi, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Rizzo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: figli aggiungere la seguente: che possano provvedere al loro sostentamento.
22. 33. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera a), n. 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
22. 75. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*22. 6. Soda, Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*22. 16. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*22. 34. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento».
** 22. 19. Craxi, Moroni, Milioto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori ritenuti invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento».
** 22. 41. Rivolta, Ruggeri.


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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana».
* 22. 17. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana».
* 22. 36. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana».
* 22. 40. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Lo sportello unico, utilizzando anche i servizi comunali e le forze di polizia locali, accerta la veridicità dei documenti presentati ai sensi del comma 3, lettera a)».
22. 20. Craxi, Milioto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 22. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 22. 37. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 22. 38. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: commi 7, 8 e 9, con le seguenti: commi 7 e 8.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 9.

22. 11. Soda, Leoni, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole da: compresa quella attestante fino a: autorità consolare italiana.
22. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.
22. 8. Leoni, Soda, Turco, Bielli.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio con le seguenti: l'ufficio.
22. 9. Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono aggiunte le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».
22. 01. Soda, Leoni, Turco.
(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All' articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione».
22. 017. Mascia, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, ovvero affidato agli enti di cui all'articolo 32, è rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno».
22. 019. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidato a un ente pubblico o privato o inserito in un progetto d'integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno».
22. 018. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole «affidatario», sono aggiunte le seguenti: «ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole «4 maggio 1983, n. 184,», sono aggiunte le


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seguenti: «e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».
22. 05. Soda, Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
«ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro«.
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
3. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
4. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 04. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro«.
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un


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ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto d'integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
4. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 020. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro«.
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto d'integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
4. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 021. Diliberto, Rizzo.

ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro».
** 22. 02 Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro».
** 22. 022. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro».
** 22. 023. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
* 22. 03. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
* 22. 012. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per


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motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
* 22. 013. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
* 22. 014. Mascia, Valpiana.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
*22. 015. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1».
* 22. 016. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al minore di anni quattordici entrato illegalmente nel territorio dello Stato e privo di genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornate in Italia viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Del collocamento temporaneo presso una struttura segnalata dall'ente locale viene informato il tribunale per i minori. La conferma della collocazione non costituisce titolo per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per affidamento. Al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, qualora non sia stato possibile il ricongiungimento del minore con i familiari nel paese di origine o di stabile dimora, è dichiarato lo stato di abbandono. Contestualmente il tribunale dei minori, con proprio decreto, dispone l'affidamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149».
22. 024. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il


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seguente comma: «2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
** 22. 07. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
** 22. 08. Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
** 22. 028. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel


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registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
** 22. 029. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
** 22. 030. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole da: al compimento fino a: e che comunque sia con le seguenti: ai minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno. Questi, al raggiungimento della maggiore età, e salvo le decisioni del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, sono ammessi per un periodo non inferiore a tre anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

Conseguentemente, al medesimo emendamento:
al comma 1-
ter, sostituire le parole da: quattro anni fino a: svolge attività con le seguenti: due anni, che ha seguito il progetto per non meno di un anno, ha la disponibilità di un alloggio e svolge attività di studio o.

sostituire il comma 1-quater con il seguente:
1-quater. Al minore degli anni quattordici entrato illegalmente nel territorio dello Stato, che risulti privo di genitore o affidatario regolarmente soggiornante in Italia, fuori dei casi di cui all'articolo 31, è rilasciato il permesso di soggiorno per minore età. Ove si ravvisi lo stato di abbandono, l'autorità che rilascia il permesso ne effettua comunicazione al tribunale per i minorenni competente territorialmente per le iniziative di competenza. Il permesso di soggiorno per minore età produce gli effetti di cui all'articolo 34, comma 1.
0. 22. 050. 1. (Nuova formulazione) D'Alia, Volonté.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a tre anni.
*0. 22. 050. 2. Mascia, Boato.


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All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a tre anni.
*0. 22. 050. 3. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: abbia rappresentanza nazionale e che.
0. 22. 050. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: si trova sul territorio nazionale da non meno di quattro anni, che
0. 22. 050. 5. Mascia, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: da non meno di quattro anni.
0. 22. 050. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: per non meno di tre anni.
0. 22. 050. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, sopprimere il comma 1-quater.
*0. 22. 050. 8. Mascia.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, sopprimere il comma 1-quater.
*0. 22. 050. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la parola: 19 aggiungere la seguente: , 22-bis.
22. 050. (Ulteriore nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Il limite di anni 14 previsto dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.
2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o sorelle, ovvero sussistano gravi motivi di salute.
22. 060. (già 15. 07.) D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui ai decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, non abbiano residenza legale nello Stato di appartenenza e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nei due anni successivi al compimento della maggiore età abbiano dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana, fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito dell'istanza;
d-ter) degli stranieri che abbiano presentato richiesta di riconoscimento dello stato di apolide fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito della richiesta.
22. 061. (già 15. 012.)Battaglia, Labate.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, dimostrino la permanenza continuativa in Italia negli ultimi dieci anni.
22. 062. (già 15. 013.).Battaglia, Labate.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
* 22. 025. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
* 22. 026. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età».
* 22. 027. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis

1. All'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dalla data in cui la sua condizione è stata segnalata al tribunale per i minori è equiparato al minore straniero di cui al comma 2 dell'articolo 31 ai fini dello svolgimento di attività lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore età, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32».
22. 09. Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 011. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 031. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 032. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 033. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per minore età».
* 22. 034. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.