Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, in periodo precedente il 1o gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi
antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1o gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),


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nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria adibendolo ad attività di assistenza a componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero alla cura e assistenza di anziani bisognosi presso centri di assistenza o case di riposo e cura può denunciare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura - ufficio territoriale del governo - competente per territorio della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare e a non più di tre per centro di cura, riposo e assistenza purché legalmente riconosciuti.
29. 1. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in periodo precedente il 1o gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data con le seguenti: nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
29. 70. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività fino a: bisogno familiare.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo
29. 3. Tabacci, Ruggeri, Boato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza fino a: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
*29. 2. Leoni, Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, ontecchi, Pollastrini, Buemi, Nigra.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza fino a: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
*29. 13. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza fino a: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
*29. 22. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare aggiungere le seguenti: di persone anziane ultrasessantacinquenni o di famiglie nelle quali entrambi i coniugi abbiano un'occupazione lavorativa
29. 4. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mediante presentazione.
Conseguentemente al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: per territorio aggiungere le seguenti: mediante presentazione.
29. 71. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante presentazione aggiungere le seguenti: , attraverso invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
29. 50. La Commissione.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
29. 72. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante e l'avviso di ricevimento deve essere conservato dall'interessato.
29. 51. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**29. 14. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**29. 23. Mascia, Deiana.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

29. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi;
b) copia del contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla presente legge, e stipulato nelle forme previste dalla presente legge;


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3-bis. La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 3 determina la irricevibilità della domanda di emersione.
29. 5. Landi di Chiavenna.

Subemendamento agli identici emendamenti 29.6 e 29.52

Agli identici emendamenti 29.6 e 29.52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
0. 29. 52. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
*29. 6. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
*29. 52. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
29. 7. Landi di Chiavenna.

Subemendamento all'emendamento 29.53 della Commissione

All'emendamento 29.53, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la parola: , che con le seguenti: . In caso di esito positivo la questura rilascia un permesso di soggiorno per la durata di due anni, rinnovabile alla scadenza secondo le disposizioni del presente testo unico. La prefettura - ufficio territoriale del Governo.
0. 29. 53. 1. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: presentazione fino a: Lo stesso ufficio con le seguenti: ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che.
29. 53. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da della durata di un anno fino alla fine del comma, con le seguenti: per lavoro subordinato della durata determinata in base all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
29. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole da , della durata di un anno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo


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n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.
*29. 26. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole da , della durata di un anno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.
*29. 8. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: della continuazione del rapporto con le seguenti: dell'attualità della condizione di occupato.
29. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 5.
*29. 9. Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 5.
*29. 28. Mascia, Alfonso Gianni.

Subemendamenti all'emendamento 29. 54 della Commissione

All'emendamento 29.54, sopprimere il primo ed il terzo periodo.
0. 29. 54. 1. Alfonso Gianni, Mascia.

All'emendamento 29.54, secondo periodo, sostituire la parola: continuazione con la seguente: sussistenza.
0. 29. 54. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
29. 54. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
29. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La tipologia del rapporto di lavoro non può essere modificata prima di un anno dall'instaurazione del rapporto stesso. Il datore di lavoro o i datori di lavoro debbono esibire documentazione attestante le proprie capacità economiche, comunque non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale secondo i parametri previsti dall'articolo 22, comma 2.
29. 29. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


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Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: presentano con la seguente: inoltrano.
29. 55. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: al 1o gennaio 2002 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 10. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
29. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle stesse aggiungere le seguenti: sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione.
29. 73. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 29. 74 della Commissione

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
sia stato emesso nei confronti dello straniero un provvedimento di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione ovvero un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza.
0. 29. 74. 1. Mascia.

Sopprimere la lettera c).
0. 29. 74. 2. Mascia.

Sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
risultino condannati con sentenza definitiva per i reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
0. 29. 74. 3. Mascia.

Al comma 7 sostituire le parole da: sia stato emesso fino alla fine del comma, con le seguenti:
a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
29. 74. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno con le seguenti: ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
29. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dal mancato rinnovo del permesso


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di soggiorno con le seguenti: da quelli previsti dall'articolo 13 comma 2, lettere a) e b) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
29. 12. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8) Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
29. 75. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: presenti con la seguente: inoltri.
29. 56. La Commissione.

Al comma 8, sostituire le parole: da due a nove mesi con le seguenti: da 12 a 24 mesi.
29. 11. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente:

Art. 45-bis.

1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'interno di concetto con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno. nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.
3. Le aree di attività del Fondo comprendono:
a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;
b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;
c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;
d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;
e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.
5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.
6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso


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il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni no profit, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'11 per cento in più in valore assoluto.
8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;
b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi su base annuale (o semestrale) possono essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.
15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con


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apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.
29. 01. Landi di Chiavenna.