Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 7)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 30.
(Norme transitorie e finali).

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 30.
(Norme transitorie e finali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento


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sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
30. 1. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 30.01 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 30.01, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito della dotazione organica esistente.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
0. 30. 01. 2. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 30.01, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione centrale è composta da un membro del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e di un delegato della Presidenza del Consiglio.
0. 30. 01. 1. Mascia, Boato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
ART. 30-bis. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). 1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
30. 01. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 30.02 della Commissione volto a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

All'articolo aggiuntivo 30.02 della Commissione al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.


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Conseguentemente, al comma 2 le parole da: valutato sino a annui sono sostituite dalle seguenti:
determinato nella misura di euro 778.817 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633, annui a decorrere dall'anno 2003;.
0 30. 02. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato di una quota corrispondente agli esperti nominati ai sensi del presente comma, riservata agli esperti della Polizia di Stato, fino ad un massimo di venti unità.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in 1.584.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30. 02. La Commissione.
(Approvato)