Allegato A
Seduta n. 152 del 3/6/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 9)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Norma finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19 e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 18,36 milioni di euro per l'anno 2002, 115,14 milioni di euro per l'anno 2003, 110,07 milioni di euro per l'anno 2004 e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento


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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Subemendamento all'emendamento 32.2 del Governo.

All'emendamento 32.2 Governo sostituire la parola: 30,31 con la seguente: 25,91; la parola: 115,55 con la seguente: 130,65; la parola: 117,69 con la seguente: 125,62, e la parola 109,82 con la seguente: 117,75 e sostituire le parole per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.
0 32. 2. 1. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in fino a: a decorrere dal 2005 con le seguenti: valutato in 30,31 milioni di euro per l'anno 2002, 115,55 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004, e 109,82 milioni di euro per l'anno 2005.
32. 2. Governo.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in fino a: a decorrere dal 2005 con le seguenti: valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005.
32. 1.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)