(Sergio Briguglio 4/6/2002)

 

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE DAL DDL, A.C. 2454, COME APPROVATO DALLA CAMERA

 

(Nota: Le modifiche apportate dal Senato sono riportate in grassetto italico, quelle apportate dalla Camera in grassetto italico sottolieanto)

 

 

Art. 1, ddl

 

-       Deducibilita’ aiuti ad iniziative umanitarie

-       Considerazione, in sede di cooperazione, della collaborazione in materia migratoria

-       (...)

 

Art. 2 bis, T.U.

 

-       Comitato di coordinamento e di monitoraggio (ministri interessati e presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome)

-       Gruppo tecnico presso il Ministero dell’interno (rappresentanti dei ministeri, della Conferenza unificata e delle amministrazioni interessate e, su invito, di enti e associazioni nazionali interessate e di organizzazionei dei lavoratori e dei datori di lavoro)

 

Art. 3, co. 1, T.U.

 

-       Possibilita’ di emanazione del documento programmatico con cadenza piu’ breve dei tre anni, se necessario.

 

Art. 3, co. 4, T.U.

 

-       Decreto flussi:

a.     sentita la Conferenza unificata

b.    emanazione entro il 30 novembre precedente

c.     mancata pubblicazione: possibile emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quote anno precedente

d.    possibili piu’ decreti

 

Art. 4, co. 2, T.U.

 

-       Deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto, quando si tratti di visto di ingresso per soggiorni brevi e il diniego sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.

 

Art. 4, co. 3, T.U.

 

-       Non ammesso in Italia lo straniero condannato (anche in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori.

 

Art. 5, co. 1, T.U.

 

-       Diritto a soggiornare nei limiti di durata fissati dal Testo Unico.

 

Art. 5, co. 2 bis, 4 bis T.U.

 

-       Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Art. 5, co. 3/3 sexies, T.U.

 

-       Durata permesso lavoro a tempo determinato < 1 anno

-       Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno): revoca in caso di abuso da parte dello straniero

-       Per lavoro autonomo: necessaria la certificazione da parte della Rappresentanza (impossibile la conversione senza rimpatrio?)

-       Ricongiungimento familiare: permesso < 2 anni

-       Comunicazione da parte delle rappresentanze diplomatiche al Ministero dell’interno in relazione a ogni visto per lavoro (anche all’INPS) o ricongiungimento.

 

Art. 5, co. 4, T.U.

 

-       Richiesta rinnovo: prima della scadenza, almeno

a.     90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)

b.    60 gg. (lavoro a tempo determinato)

c.     30 gg. (altro)

-       Durata non superiore a quella stabilita col rilascio iniziale

 

Art. 5, co. 8, T.U.

 

-       Permessi e carte di soggiorno prodotti con tecnologie avanzate

 

Art. 5, co. 8 bis, T.U.

 

-       Sanzioni (reclusione fino a dieci anni) per la contraffazione di documenti

 

Art. 5 bis, T.U.

 

-       Contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore:

a.     garanzia alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali (la ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore di lavoro e’ definita dal regolamento)

b.    impegno pagamento spese di rimpatrio

-       Sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione (provincia sede datore di lavoro o attivita’ lavorativa)

 

Art. 6, co. 1, T.U.

 

-       Conversione studio - lavoro subordinato previa stipula contratto di soggiorno

-       Conversione studio - lavoro autonomo previa certificazione requisiti da parte della Rappresentanza diplomatica italiana

 

Art. 6, co. 4, T.U.

 

-       Rilevamento impronte digitali in caso di dubbio sull’identita’ dello straniero.

 

Art. 7, co. 2 bis, T.U.

 

-       Sanzioni (160-1100 euro) per mancata comunicazione da parte di chi da’ alloggio o lavoro a stranieri

 

Art. 9, co. 1, T.U.

 

-       Sei anni di soggiorno per accedere alla carta di soggiorno

 

Art. 11, co. 1 bis, T.U.

 

-       Coordinamento dei controlli di frontiera da parte del Ministro dell’interno

 

Art. 12, co. 1, T.U.

 

-       Sanzioni per il favoreggiamento del transito verso altro Stato di stranieri illegalmente presenti in Italia

 

Art. 12, co. 3/3 quater, T.U.

 

-       (...)

-       Aumento delle pene nel caso in cui la persona di cui si e’ favorito l’ingresso sia stata esposta a rischi per la vita o l’incolumita’ o sia stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.

-       Circostanze aggravanti non bilanciabili con le circostanze attenuanti.

-       Applicazione dell’art. 4 bis, L. 354/75

-       Diminuzione della pena per chi collabora con la giustizia.

 

Art. 12, co. 9 bis/9 quater, T.U.

 

-       Possibilita’ di controlli e sequestri di navi in acque territoriali o contigue (anche da parte di navi della Marina), o al di fuori delle acque territoriali (anche da parte di navi in servizio di polizia) nei limiti stabiliti dal diritto internazionale o da accordi ovvero nei casi di navi senza bandiera o con bandiera di convenienza

-       Idem, mutatis mutandis, per il traffico aereo

 

Art. 13, co. 3/3 sexies, T.U.

 

-       Silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta, per il nulla-osta dell’autorita’ giudiziaria all’espulsione di chi e’ sottoposto a procedimento penale ma non a custodia cautelare (salvo che sia revocata o estinta)

-       Non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       Applicazione dell’art. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della prescrizione del reato o della scadenza del divieto di reingresso; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

-       Il nulla-osta all’espulsione non puo’ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all’art. 12 del T.U.

 

Art. 13, co. 4 e 5, T.U.

 

-       Espulsione con accompagnamento immediato, salvo, eventualmente, il caso di permesso scaduto da piu’ di 60 gg. (intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg.)

 

Art. 13, co. 8, T.U.

 

-       Ricorso entro 60 gg. al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’autorita’ che ha disposto l’espulsione; 20 gg. per la decisione

-       Soppressa la competenza sul ricorso del giudice della convalida del trattenimento

 

Art. 13, co. 13/13 bis, T.U.

 

-       Reclusione da 6 mesi a un anno (anziche’ arresto da 2 a 6 mesi) ed espulsione immediata per reingresso non autorizzato prima della scadenza del divieto; accompagnamento immediato; arresto in flagranza

-       Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di

a.     ulteriore reingresso in violazione del divieto

b.    primo reingresso in violazione del divieto a seguito di espulsione disposta dal giudice

 

Art. 13, co. 14, T.U.

 

-       Divieto di reingresso: da 5 a 10 anni

 

Art. 14, co. 5/5 quinquies, T.U.

 

-       Trattenimento in CPT: 30 gg. prorogabili fino a 60 gg.

-       In caso di trattenimento impossibile o scaduto: ingiunzione a lasciare l’Italia entro 5 gg., con indicazione scritta delle conseguenze penali della non ottemperanza

-       Reclusione da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio

-       Reclusione da uno a 4 anni in caso di ulteriore mancato rispetto (...) del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio

-       In ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 gg. si puo’ adottare un provvedimento di trattenimento nel CPT

 

Art. 16, co. 1 bis, T.U.

 

-       Comunicazione al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio

 

Art. 16, co. 3/8, T.U.

 

-       Esclusione dell’espulsione sostitutiva per i delitti dell’art. 407, co. 2, a) c.p.p., e per i delitti puniti dal Testo Unico con pena fino a un massimo superiore a 2 anni

-       Pena ripristinata in caso di reingresso non autorizzato

-       Espulsione alternativa alla pena per pene residue < 2 anni (esclusi i delitti citati), dispsosta dal giudice di sorveglianza; 10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione o di quello per la decisione

-       Pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata in questo caso

 

Art. 16, co. 8 bis, T.U.

 

-       Esclusione dell’espulsione sostitutiva o alternativa nei casi di divieto di espulsione previsti dall’art. 19.

 

 

Art. 17, co. 1, T.U.

 

-       Possibile il rientro dello straniero parte offesa nel procedimento penale (oltre che dello straniero sottoposto a procedimento).

 

Art. 21, co. 1, T.U.

 

-       Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al rimpatrio

-       Quote preferenziali per cittadini di origine italiana entro il III grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

 

Art. 21, co. 4 bis/ter T.U.

 

-       Decreto-flussi predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata

-       Le regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sulle possibilita’ di ricezione di flussi per i tre anni successivi

 

Art. 22, T.U.

 

-       Istituito lo sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo, in prefettura

-       Per uno straniero residente all’estero il datore di lavoro presenta allo sportello unico della provincia di residenza o in cui avra’ sede l’attivita’ lavorativa richiesta di nulla-osta al lavoro, proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni relative al rapporto di lavoro

-       Accertamento di indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per l’impiego per 20 gg.; silenzio-assenso

-       Nulla-osta rilasciato entro 40 gg. dalla richiesta nei limiti delle quote; valido per 6 mesi; trasmesso, su richiesta, alla rappresentanza consolare unitamente al codice fiscale

-       Entro 8 gg. dall’ingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo sportello unico

-       Ammenda da uno a 2500 euro per la mancata comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle variazioni relative al rapporto di lavoro

-       Attribuito il codice fiscale allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro

-       Dati sui nulla-osta rilasciati trasmessi al Ministero del lavoro

-       Iscrizione al collocamento per il lavoratore rimasto disoccupato per il periodo di residua validita’ del permesso, ma, comunque, per non meno di 6 mesi

-       Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro per il datore di lavoro che impieghi uno straniero privo di un permesso che abiliti al lavoro in corso di validita’ (salvo che ne sia gia’ stato chiesto il rinnovo)

-       Soppressa la possibilita’ di trasferimento, in caso di rimpatrio e di assenza di convenzioni internazionali che regolino la materia, dei contributi versati. Il godimento dei diritti maturati e’ garantito, al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dalla L. 335/95.

 

Art. 23, T.U.

 

-       Soppresse la sponsorizzazione e l’auto-sponsorizzazione

-       Possibilita’ di attivita’ di formazione nei paesi d’origine, nell’ambito di programmi del Ministero del lavoro o dell’istruzione in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni, organizzazioni di imprenditori o di lavoratori

-       Formazione finalizzata all’inserimento nelle attivita’ produttive in Italia, in quelle italiane nei paesi d’origine, e allo sviluppo delle attivita’ produttive dei paesi d’origine

-       Preferenza dei lavoratori cosi’ formati per le chiamate numeriche (secondo criteri stabiliti dal regolamento)

-       Agevolazioni per l’impiego di lavoratori autonomi cosi’ formati (con modalita’ stabilite dal regolamento)

 

Art. 24, co. 1, T.U.

 

-       Domanda di assunzione di uno stagionale presso lo sportello unico

-       Possibilita’ di chiamata numerica, a valle di 5 gg. di accertamento di indisponibilita’ di manodopera nazionale e comunitaria

-       Rispetto, comunque, del diritto di precedenza

 

Art. 24, co. 2, T.U.

 

-       20 gg. di tempo per la concessione dell’autorizzazione

 

Art. 24, co. 6, T.U.

 

-       Sanzioni per il datore di lavoro che impieghi un lavoratore stagionale irregolarmente (come art. 22)

 

Art. 25, co. 5, T.U.

 

-       Soppressa la possibilita’ di trasferimento, in caso di rimpatrio dei lavoratori stagionali e di assenza di convenzioni internazionali che regolino la materia, dei contributi versati

 

Art. 26, co. 3, T.U.

 

-       Esclusa la possibilita’ di sponsorizzazione ai fini dell’ingresso e del soggiorno per lavoro autonomo

 

Art. 26, co. 5, T.U.

 

-       La rappresentanza diplomatica o consolare certifica il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (esclusa la conversione sul posto ex art. 39, co. 7, Regolamento?)

 

Art. 26, co. 7 bis, T.U.

 

-       Revoca del permesso ed espulsione immediata in seguito a condanna definitiva per reati previsti dalla L. 633/41, e modifiche, Titolo III, Capo III, Sez. II, e dagli artt. 473, 474 c.p.

 

Art. 27, co. 1, T.U.

 

-       Consentito l’ingresso extra-quote anche per infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

 

Art. 27, co. 5 bis, T.U.

 

-       Quote massime per sportivi professionisti, ripartite per federazione sportiva; decreto del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI

 

Art. 29, co. 1, T.U.

 

-       I genitori a carico sono ammessi al ricongiungimento qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza o qualora abbiano piu’ di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi di salute, di provvedere loro.

-       Soppressa la possibilita’ di ammissione al ricongiungimento dei parenti entro il III grado inabili al lavoro, salvo il caso di figli maggiorenni totalmente invalidi

 

Art. 29, co. 7 e 8, T.U.

 

-       La domanda di nulla osta al ricongiungimento si presenta allo sportello unico per l’immigrazione, corredata anche dalla documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore eta’

 

Art. 30, co. 1 bis, T.U.

 

-       Il permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero soggiornante ad altro titolo da almeno un anno, in seguito a matrimonio con cittadino italiano o comunitario, e’ revocato in caso di mancata convivenza, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole

 

Art. 30, co. 5, T.U.

 

-       Il permesso per motivi familiari e’ convertibile in altro permesso anche in caso di morte del familiare che aveva chiesto il ricongiungimento

 

Art. 31, co. 1 bis/quater, T.U.

 

-       Il permesso per minore eta’ e’ convertibile in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, qualora non sia stato disposto il rimpatrio del titolare, a condizione che il minore

a)    sia giunto in Italia da almeno tre anni,

b)   sia stato inserito per almeno due anni in un programma di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio,

c)    disponga di un alloggio

d)   abbia in corso regolare attivita’ di studio o lavorativa, ovvero sia in possesso di un contratto di lavoro.

Tali requisiti devono essere certificati dal gestore. I permessi rilasciati per conversione vengono detratti dalle quote annuali.

 

Art. 39, co. 5, T.U.

 

-       L’accesso fuori quota ai corsi universitari per stranieri regolarmente soggiornanti a qualunque titolo e’ limitato al caso di stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo conseguito in Italia (non basta un titolo equipollente).

-       L’accesso fuori quota e’ consentito anche agli stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all’estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo.

 

Art. 40, co. 1, T.U.

 

-       Soppressa la possibilita’ di accoglienza, in casi di emergenga, su disposizione del sindaco, di stranieri irregolarmente soggiornanti

 

Art. 40, co. 1 bis, T.U.

 

-       Misure di integrazione sociale riservate agli stranieri regolarmente soggiornanti

 

Art. 40, co. 5, T.U.

 

-       Soppressa la possibilita’ per le regioni di erogare contributi per la ristrutturazione di alloggi da adibire ad abitazioni per stranieri

 

Art. 40, co. 6, T.U.

 

-       Limitata la parificazione tra straniero e italiano ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia pubblica al caso di stranieri in possesso di permesso almeno biennale che esercitino regolare attivita’ lavorativa (esclusi cosi’ gli iscritti al collocamento e i titolari di permessi piu’ brevi; es.: lavoro a tempo determinato).

-       (...).

 

Art. 1, co. 5, L. 39/90

 

-       Il permesso per richiesta di asilo e’ rilasciato al richiedente ammesso alla procedura, salvo che nei casi di trattenimento

 

Artt. 1 bis e 1 ter, L. 39/90

 

-       Il richiedente asilo puo’ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario

1.a.         per verificarne o determinarne nazionalita’ o identita’

1.b.        per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili

1.c.         in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

-       Il richiedente deve essere trattenuto

2.a.         se e’ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)

2.b.        se era gia’ stato sottoposto a espulsione o respingimento

-       Nei casi 1.a-c, 2.a si da’ luogo a trattenimento in un apposito centro di identificazione, nel caso 2.b a trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del trattenimento gia’ in corso

-       Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura semplificata:

a.     il questore trasmette gli atti alla commissione territoriale entro 2 gg.

b.    la commissione territoriale procede all’audizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

c.     la commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione

-       Il regolamento che disciplina il trattenimento nei centri appositi per richiedenti asilo tiene conto degli atti adottati dall’ACNUR, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea.

-       Ai centri appositi per richiedenti asilo e ai CPT e’ consentito l’accesso dei rappresentanti dell’ACNUR e, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, degli avvocati e degli organismi ed enti di tutela con consolidata esperienza.

-       Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora conclusa, allo straniero e’ rilasciato un permesso temporaneo fino alla conclusione della procedura

-       L’allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione costituisce rinuncia alla domanda

-       Nei casi di procedura semplificata l’Italia assume di essere responsabile dell’esame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino

-       Su richiesta motivata presentata entro cinque giorni, la decisione negativa assunta in relazione alla domanda presentata da uno straniero trattenuto in un centro di identificazione e’ riesaminata entro dieci giorni dalla commissione territoriale integrata da un membro della commissione nazionale.

-       Il ricorso contro la decisione negativa in caso di procedura semplificata deve essere presentato entro 15 gg., anche dall’estero; non e’ immediatamente sospensivo; lo straniero puo’ chiedere al prefetto la sospensione dell’allontanamento; il diniego e’ immediatamente esecutivo

 

Art. 1 quater, L. 39/90

 

-       Presso l’Ufficio territoriale del Governo sono istituite le commissioni territoriali

-       Presiedute da un funzionario di carriera prefettizia

-       Composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata, da un rappresentante dell’ACNUR e, all’occorrenza, da un funzionario del Ministero degli affari esteri

-       In caso di parita’, prevale il voto del Presidente

-       In caso di afflussi particolarmente intensi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere formate da personale in posizione di distacco o collocamento a riposo.

-       Audizione entro 30 gg. dalla trasmissione della domanda (altri termini temporali, come nel caso della procedura semplificata)

-       Ricorso al tribunale ordinario, che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6 (ricorso non sospensivo?)

-       La commissione territoriale si avvale di interpreti per l’audizione

-       Del colloquio e’ redatto verbale

-       La decisione e’ adottata con atto scritto e motivato, comunicato all’interessato con le informazioni sulle modalita’ di impugnazione

-       Valutazione, in sede di decisione, della possibilita’ di accordare, sulla base delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, un permesso per motivi umanitari a stranieri ai quali non sia riconosciuto lo status di rifugiati.

 

Art. 1 quinquies, L. 39/90

 

-       Commissione nazionale per il diritto d’asilo presieduta da un prefetto

-       Composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio, un funzionario della carriera diplomatica, un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione e un dirigente di P.S.

-       Partecipa un rappresentante dell’ACNUR

-       Possibile l’articolazione in sezioni

-       Compiti di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali, revoca e cessazione status

 

Art. 1 sexies, L. 39/90

 

-       Abrogato l’art. 1, co. 7, L. 39/90

-       Il richiedente privo di mezzi e non trattenuto puo’ essere accolto dai servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri destinatari di protezione umanitaria.

-       I servizi territoriali sono cofinanziati dall’ente locale e dal Ministero dell’interno (per non piu’ dell’80%)

-       Garantita la continuita’, in sede di prima applicazione, degli interventi gia’ avviati.

-       Contributo economico di prima assistenza, determinato con decreto del Ministro dell’interno, in favore del richiedente asilo non trattenuto ne’ accolto dai servizi territoriali

-       Monitoraggio e coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato all’ANCI; il servizio promuove, con l’OIM, programmi di rimpatrio.

 

Art. 1 septies, L. 39/90

 

-       E’ istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

 

Art. 29 ddl

 

-       Possibilita’ di regolarizzare, tramite presentazione di dichiarazione all’ufficio postale, rapporti di lavoro di assistenza domiciliare a invalidi o di collaborazione domiciliare (uno per famiglia) che siano stati in vigore almeno nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge

-       Ammesso anche datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante

-       Necessario il versamento di un ammontare di contributi corrispondente a un trimestre (ulteriori contributi, per periodi antecedenti denunciati, fissati con decreto del Ministro del lavoro) e la certificazione, in caso di assistenza a invalido, delle patologie a carico del familiare assistito

-       Verifica, entro venti giorni, dell’assenza di motivi ostativi alla regolarizzazione

-       Invito da parte della prefettura, entro dieci giorni dalla verifica, per la stipula del contratto di soggiorno ed il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno (a quale titolo?) della durata di un anno, rinnovabile solo a condizione che il rapporto di lavoro in questione si mantenga

-       Non regolarizzabili rapporti con stranieri che siano stati espulsi per motivi diversi dal mancato rinnovo o segnalati per la non ammissione o denunciati per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (salva conclusione del procedimento che li scagioni) o sottoposti a misura di prevenzione

-       Punita la falsa dichiarazione con reclusione da due a nove mesi

 

Art. 30 ddl

 

-       Entro 6 mesi definizione e aggiornamento dei regolamenti. Fino alla definizione dei regolamenti, i compiti dello sportello unico sono svolti dalla direzione provinciale del lavoro.

-       Fino all’emanazione del regolamento restano in vigore le procedure per l’asilo precedentemente vigenti

-       Entro 4 mesi emanazione di un regolamento per la razionalizzazione degli archivi

-       Fino a completamento di un’adeguata rete di CPT, il sindaco puo’ disporre l’alloggiamento di espellendi in centri di accoglienza

 

Art. 30 bis ddl

 

-       Istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

 

Art. 30 ter ddl

 

-       Possibile l’invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti

 

Art. 31 ddl

 

-       Attribuiti compiti di controllo e di indirizzo sull’applicazione della legge e degli accordi internazionali in materia di immigrazione e asilo al Comitato Schengen.

-       Relazione annuale del Governo al Comitato, che riferisce alle Camere sulla propria attivita’.