ADNK (CRO) - 17/06/2002 - 15.14.00

15:14 IMMIGRATI: CASSAZIONE, ESPULSI ANCHE SE HANNO FIGLI A SCUOLA

 

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ALTOLA' DEI GIUDICI, EVITARE DI ELUDERE DISCIPLINA IMMIGRAZIONE Roma, 17

giu. - (Adnkronos) - L'istruzione del figlio di immigrati non e' un motivo

sufficiente per legittimare la permanenza in Italia dell'intero nucleo

familiare. Un immigrato irregolare, infatti, non ha diritto ad ottenere

l'autorizzazione a rimanere nel Paese per il fatto che i figli frequentano

le nostre scuole e sono ben inseriti. Lo ha stabilito la Cassazione

(sentenza 8510) rilevando come ''l'autorizzazione'' a rimanere ''non puo'

essere concessa in presenza di situazioni di indeterminabile o lunghissima

durata, come il compimento dell'intero processo educativo formativo del

minore''. Un'autorizzazione di questo tipo, evidenziano i giudici della

Prima sezione civile, e' ''esorbitante dalla ratio legis'' e ''suscettibile

di produrre l'effetto anomalo di eludere la disciplina dell'immigrazione,

legittimando gli ingressi e i soggiorni illeciti''. Alla luce di questo

principio, i giudici dell'Alta Corte hanno respinto il ricorso presentato

dai coniugi albanesi, Edmond e Miranda I., genitori di Xheni e Uendi, che

dopo aver ottenuto dal Tribunale dei minorenni di Ancona il via libera a

rimanere sul territorio nazionale per tre anni (ai sensi dell'art.31 del

Decreto legislativo 25 luglio '98 n.286) se lo erano visto negare dalla

Corte d'appello della stessa citta' che aveva accolto il ricorso della

Procura della Repubblica presso il tribunale. A parere del giudice di primo

grado, il via libera alla permanenza era giustificato da ''motivi connessi

allo sviluppo psicofisico e alle condizioni di salute dei minorenni''.

Un'eventuale espulsione dal territorio, per il tribunale, avrebbe influito

sulla serenita' dei bambini che si erano ben inseriti nelle nostre scuole.

Ma la Corte d'appello di Ancona revocava l'autorizzazione alla permanenza in

deroga alla normativa generale, ritenendo che non ci fossero motivi cosi'

gravi per i bambini da giustificare la permanenza degli albanesi sul nostro

territorio. (segue) (Dav/Pn/Adnkronos) 17-GIU-02 15:14

 

15:15 IMMIGRATI: CASSAZIONE, ESPULSI ANCHE SE HANNO FIGLI A SCUOLA (2) ''UNA

ECCEZIONE ALLA REGOLA CHE VA GESTITA CON RIGORE'' (Adnkronos) - I due

coniugi albanesi si sono opposti in Cassazione, deducendo la violazione

dell'art. 31 della legge del '98 per avere la corte d'appello ritenuto che

l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale deve essere determinata

solo da una situazione di ''reale emergenza'' che comporti un pericolo

attuale per il minore. Ma la Suprema Corte, giudicando il ricorso

''infondato'', ha negato l'autorizzazione agli albanesi a rimanere sul

territorio mettendo in guardia sulla possibilita' che ''gli adulti

profittino strumentalmente per ottenere in modo surretizio autorizzazioni

indebite all'ingresso o alla permanenza nel nostro territorio''. La Suprema

Corte ha inoltre evidenziato come sia necessario ''evitare

un'interpretazione della norma che pervenga a vanificarne totalmente

l'intenzione di corrispondere alle speciali esigenze dell'infanzia. Proprio

perche' si tratta di un'eccezione alla regola, -si legge in motivazione- e'

necessario che essa sia gestita nel rigoroso rispetto della stretta

connessione che deve esistere fra la presenza (ingresso o permanenza

eccezionale)del familiare in Italia e le esigenze dello sviluppo

psico-fisico del fanciullo''. Infatti, rileva ancora l'Alta Corte, ''se

l'attivita' del familiare e' o diviene incompatibile con tali esigenze,

l'autorizzazione non e' concessa e va revocata (cio' significa -mettono in

chiaro gli ermellini di piazza Cavour- che la situazione puo' e deve essere

tenuta sotto controllo)''. Nel caso preso in esame, l'Alta Corte non ha

ravvisato nella frequenza dei bambini in una nostra scuola la ''ricorrenza

di esigenze eccezionali dei minorenni, tali da giustificare la permanenza

dell'intero nucleo in Italia''. (Dav/Pn/Adnkronos) 17-GIU-02 15:15

 

ANSA (ALT) - 17/06/2002 - 15.24.00

CASSAZIONE: IMMIGRAZIONE; SCUOLA FIGLI NON PROLUNGA PERMESSO

 

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(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Gli extracomunitari che hanno i documenti di

soggiorno scaduti, oppure irregolari, non possono ottenere l'autorizzazione

a rimanere nel territorio italiano facendo valere la circostanza che i loro

figli minori sono ormai ben inseriti nelle scuole italiane e subirebbero un

danno se tutta la famiglia venisse espulsa. Lo sottolinea la Cassazione. In

particolare i supremi giudici intervengono sull'art.31 della legge

Turco-Napolitano sull'immigrazione che consente di far rimanere in Italia i

genitori di bambini qualora vi siano ''giustificati motivi connessi allo

sviluppo psicofisico e alla salute dei minori''. Secondo la Suprema Corte

''e' necessario evitare una interpretazione della norma che pervenga a

vanificare totalmente l'intenzione di corrispondere alle specifiche esigenze

dell'infanzia''. Per i giudici proprio perche' l'articolo in questione e'

''una eccezione alla regola'', e' tanto piu' necessario ''che essa sia

gestita nel rigoroso rispetto della stretta connessione che deve esistere

tra la presenza (ingresso o permanenza eccezionale) del familiare in Italia

e le esigenze dello sviluppo del fanciullo''. Affermano i giudici di piazza

Cavour che ''l'autorizzazione a rimanere non puo' essere concessa, per gli

adulti, in presenza di situazioni di indeterminabile o lunghissima durata,

come il compimento dell'intero processo educativo e formativo del minore''.

In sostanza secondo la Suprema Corte se si consentisse ai genitori di bimbi

extracomunitari positivamente inseriti nelle scuole italiane di rimanere con

i loro figli si ''esorbiterebbe'' dallo spirito della legge Turco-Napolitano

e si potrebbe produrre ''l'effetto anomalo di eludere la disciplina

dell'immigrazione legittimando gli ingressi e i soggiorni illeciti''. Con

questo verdetto la cassazione ha respinto il ricorso di Edmund e Miranda,

genitori albanesi dei piccoli Xheni e Wendy ai quali il tribunale dei

minorenni di Ancona aveva accordato il permesso di rimanere per 3 anni in

Italia per consentire a fratello e sorella di terminare il ciclo delle

elementari. Questa decisione del tribunale dei minori era stata impugnata

dal pubblico ministero che si era rivolto alla Corte di appello di Ancona e

aveva ottenuto la revoca del permesso. Invano la coppia di genitori si e'

rivolta alla Cassazione che con la sentenza 8510 ha bocciato il loro

ricorso. A nulla e' servito infatti sostenere che i minori si erano ben

ambientati a scuola e che gli stessi assistenti sociali avevano paventato,

per loro, la possibilita' di subire danni se fossero stati espulsi senza

cosi' terminare il ciclo di studi. (ANSA). XNN/STA