Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Prot. n. 1690 - 17 giugno 2002 CIRCOLARE N. 33/2002
OGGETTO: decreto ministeriale del 22.5.2002 concernente líingresso di ulteriori 6.600 lavoratori subordinati stagionali non comunitari per líanno 2002.
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Alle Direzioni Regionali
del Lavoro Direzioni
Provinciali del Lavoro Provincia
Autonoma di Bolzano Provincia
Autonoma di Trento Regione Autonoma Friuli V.G. Regione Siciliana e,p.c. Assessorati al lavoro Regionali e Ministero degli Affari Esteri Ministero
dellInterno INPSñDirezione Generale Roma |
Si comunica che Ë stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 6 giugno 2002 n. 131 líallegato decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 22.5.2002, che aumenta del 20% le quote di
lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale
giý fissate con D. M. 4.2.2002.
Il decreto prevede una ripartizione di 6.600 lavoratori stagionali fra le
Regioni e Province autonome, come da prospetto allegato, e altresÏ stabilisce
una modifica della ripartizione, giý prevista con D.M. 12.3.2002, delle quote
assegnate alle Regioni Puglia e Abruzzo.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari di cui al presente decreto riguardano:
cittadini provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria e da paesi per i quali sono in vigore con líItalia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania);
tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per líanno 2001.
Ai fini dellíimmediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote
indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di
consentire líavvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il
rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformitý a quanto previsto dalla
circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data della presente, Ë
consentita líacquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale,
che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei
limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente
le nazionalitý sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che
hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno
nellíanno 2001.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro
devono essere corredate dalla prescritta documentazione.
Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ.
4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, Ë da considerare
valida la documentazione presentata prima dellíadozione del d.m. in oggetto.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale
assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n.
104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý
lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni
collegate alla prima, pur sempre nellíambito del periodo massimo stagionale di 6
o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dellíesaurimento della quota massima sopraindicata.
Si ricorda, come giý disposto con la
circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere
esigibile nel primo giorno di attivitý lavorativa.
Infine, si precisa che devono essere applicate anche le
disposizioni contenute nella circolare n. 12 del 2002 relative alla
semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri stagionali
ed alla certificazione della loro uscita.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Lea BATTISTONI)