AFFARI COSTITUZIONALI (1)

MERCOLEDI' 29 MAGGIO 2002
148 Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE



Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Al.

La seduta inizia alle ore 14,40.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, vista la presentazione di nuovi emendamenti del Governo e del Relatore al disegno di legge n. 1271, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il termine della presentazione di eventuali subemendamenti fissato a gioved 30 maggio, alle ore 19.

Conviene la Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(1408) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio con l'esame degli emendamenti.

Il senatore GUERZONI illustra l'emendamento 1.6, volto ad evitare che il Presidente del Consiglio debba assumere la decisione in merito alla distruzione degli scafi, che sarebbe pi opportuno deferire ad autorit tecniche od amministrative. Si pone inoltre l'esigenza di chiarire l'organismo chiamato alla rottamazione degli scafi.
Soffermandosi sugli emendamenti 2.4 e 2.5 osserva che, con il provvedimento in titolo, vengono sottoposti al controllo giurisdizionale i procedimenti di espulsione che, in base alla "legge Turco-Napolitano" rientravano nell'ambito amministrativo senza peraltro rafforzare le garanzie offerte ai soggetti colpiti da provvedimenti di espulsione. Tale scelta determina, da un lato, il rischio di ingolfare il sistema giudiziario con migliaia di ricorsi annuali e, dall'altro, espone agenti e funzionari delle forze dell'ordine e di prefettura alle sanzioni, non solo disciplinari, che potrebbero derivare dall'espletamento di provvedimenti di espulsione successivamente giudicati illegittimi. A tale proposito gli emendamenti citati sono volti a contenere gli effetti negativi delle suddette misure.

Il senatore BATTISTI aggiunge la propria firma agli emendamenti del senatore Guerzoni.

Il relatore BOSCETTO invita il proponente a riformulare l'emendamento 1.4, concernente il rispetto delle normative ambientali, in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti, incompatibili con l'impostazione del provvedimento in esame, pur evocando taluni di essi problematiche meritevoli di approfondimento. Precisa inoltre che sull'emendamento 1.5 la 5 Commissione ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario D'ALI' esprime, a nome del Governo, avviso conforme a quello del Relatore.

Il senatore GUERZONI fa suoi, in assenza dei proponenti, gli emendamenti dei senatori Iovene e Turrone.

Posti in votazione, vengono respinti con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, gli emendamenti da 1.6 a 1.2. Sono altres respinti gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.3 e 2.5.

Preannunciando il proprio voto contrario sul testo complessivo del provvedimento in esame il senatore GUERZONI evidenzia come esso non consenta di fronteggiare in modo razionale il fenomeno dell'immigrazione clandestina e vada oltre il giudicato della Corte costituzionale, estendendo il controllo giurisdizionale su fattispecie che, ad avviso della Corte, non comportano problemi di costituzionalit.

Il relatore BOSCETTO osserva che le considerazioni del senatore Guerzoni non appaiono conformi con il tenore della giurisprudenza costituzionale in materia.

Il senatore BATTISTI preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame osservando che l'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 2 nel decreto legislativo n. 286 del 1998, comporta una commistione di istituti eterogenei, propri del diritto amministrativo e dell'ordinamento penale, che, in sede applicativa, rischia di determinare delle situazioni di pericolosa confusione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1408 richiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.


(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
- e voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 maggio.

Il presidente PASTORE evidenzia la delicatezza della materia disciplinata dal provvedimento in titolo, come si evince anche dalle considerazioni che sono emerse in occasione dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali e della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, ed invita i proponenti ad illustrare congiuntamente, per ragioni di connessione, gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge n. 1094.

Il relatore FALCIER illustra l'emendamento 1.1 il quale volto a precisare che resta riservata allo Stato la competenza disciplinare i casi di ineleggibilit e incompatibilit all'assunzione di incarichi da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.

Il senatore VILLONE chiede se la formulazione dell'emendamento 1.1 sia compatibile con il riconoscimento di uno spazio normativo per le regioni, che potrebbero far valere l'esigenza di disciplinare dei profili di loro competenza quali, ad esempio, l'introduzione di criteri di incompatibilit o ineleggibilit pi restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale.

Il presidente PASTORE conviene sull'esigenza di approfondire la questione del rapporto fra disciplina statale e regionale.

Il senatore STIFFONI osserva che la formulazione dell'emendamento 1.1 appare troppo estensiva.

Il senatore MANCINO sottolinea l'esigenza di stabilire se la materia oggetto dell'emendamento citato attenga a profili di competenza statale esclusiva ovvero concorrente. Ove si acceda a tale seconda ipotesi, per cui egli propende, le suddette disposizioni andrebbero pi chiaramente formulate in termini di principi fondamentali.

La senatrice IOANNUCCI rileva come la sfera di competenza statale non possa che essere desunta tenendo conto, oltre che dell'articolo 122, di altre disposizioni costituzionali, come quelle recate dall'articolo 117 in materia di elezioni.

Il relatore FALCIER illustra quindi l'emendamento 2.5, finalizzato a precisare che vengono fatte salve, oltre che le disposizioni legislative in materia di incandidabilit, quelle in materia di incapacit elettorale. La sfera di esclusione delle disposizioni sull'incandidabilit appare ulteriormente precisata dagli emendamenti 2.1 e 2.11 del senatore Stiffoni e del presidente Pastore.

Il senatore VILLONE sottolinea l'inopportunit di contemplare nel provvedimento in esame il concetto di "incandidabilit", sulla cui portata dottrina e giurisprudenza appaiono ancora estremamente incerti.

La senatrice IOANNUCCI ricorda che la giurisprudenza, fra cui una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulle elezioni in Abruzzo, ha chiarito i termini della nozione di incandidabilit e che, in ogni caso, preferibile che la legge intervenga a chiarire la situazione di incertezza.

Il senatore VITALI propone di espungere dal testo in esame, nella parte che volta a disciplinare le situazioni di ineleggibilit e di incompatibilit, il richiamo alla questione della "incandidabilit", che non appare necessario.

Il senatore VILLONE osserva che, se si intende evitare l'impiego di formule eccessivamente ambigue, si potrebbe procedere a dettare una disciplina pi organica, in materia di incompatibilit, modificando eventualmente anche il titolo del disegno di legge in esame.

Il presidente PASTORE, dopo aver evidenziato la complessit della normativa vigente in materia di ineleggibilit e incompatibilit, sottolinea come l'intento, pur comprensibile, di procedere a disporne un riordino in questa sede comporterebbe un ritardo eccessivo nella conclusione dell'iter del disegno di legge in titolo, atteso invece dalle regioni per procedere all'adeguamento della rispettiva normativa statutaria ed elettorale. L'avvio della discussione dimostra peraltro l'opportunit di un adeguato approfondimento della materia.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.


(1374) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalit degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 maggio scorso con l'esame degli emendamenti.

Il relatore MAGNALBO' illustra gli emendamenti 2.100 e 7.100, volti a recepire le osservazioni della 5 Commissione a proposito della copertura finanziaria delle disposizioni recate dagli articoli 2 e 7. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.3 e favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.1.

Il sottosegretario D'ALI' esprime avviso conforme a quello del Relatore.

Posti in votazione, previa verifica del numero legale, risultano quindi respinto l'emendamento 2.3 e accolti gli emendamenti 2.2 e 2.1.

Il senatore VITALI illustra gli emendamenti 4.1, 5.1 e 5.2, che sono volti ad evitare una duplicazione fra le funzioni espletate dal prefetto e quelle di competenza del questore, nonch a garantire il coordinamento tra le istituende strutture per la sicurezza personale ed i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 5.1 e 5.2, ritenendo preferibile affidare all'autorit prefettizia il compito di definire l'opportuno raccordo con le questure. Invita inoltre il proponente a ritirare, valutandone eventualmente l'opportunit di una riformulazione per l'esame in Assemblea, gli emendamenti 5.0.1 e 7.1, su cui la 5 Commissione ha espresso parere contrario, ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.2.

Il sottosegretario D'ALI' esprime avviso conforme a quello del relatore e sottolinea come il provvedimento in esame sia volto ad affidare ai prefetti il coordinamento delle forze dell'ordine in ambito locale ai fini dell'attuazione delle misure per la sicurezza personale prevedendo l'istituzione di un apposito ufficio nell'ambito del Gabinetto.

Il senatore BASSANINI invita il senatore Vitali a riformulare l'emendamento 5.1 al fine di sopprimere il termine "prefetture", adottando quello previsto dalla normativa vigente di "Uffici territoriali del Governo". Invita anche il Governo a procedere in tal senso sottolineando come talune difficolt nella costituzione dei suddetti uffici sono ascrivibili al comprensibile timore delle amministrazioni periferiche dello Stato di assistere ad una sostanziale annessione da parte delle prefetture. Si tratterebbe peraltro di una modifica destinata a non incidere sul merito del provvedimento.

Il senatore VITALI dichiara di accogliere l'invito del senatore Bassanini a riformulare l'emendamento 5.1.

Il senatore BOSCETTO ritira gli emendamenti 5.0.1 e 7.1, riservandosi di valutarne una eventuale riformulazione per l'esame in Assemblea.

Posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 5.1, 5.2 ed accolti gli emendamenti 7.2 e 7.100.

Il senatore VITALI preannuncia il voto contrario sul testo complessivo del provvedimento in titolo, osservando come esso, tenendo conto del mancato accoglimento degli emendamenti proposti, comporti un sostanziale ed inopportuno trasferimento di funzioni tecniche dalla questura alla prefettura.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1374, con le modifiche accolte, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1408

al testo del decreto-legge


Art. 1

1.6
GUERZONI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.
__________________________

1.5
IOVENE

Al comma 1, sostituire il capoverso "8-ter" con il seguente:
"8-ter: La rottamazione e lo smaltimento delle navi approdate e poste sotto sequestro sono gestiti direttamente dalle Capitanerie di porto".

Conseguentemente al comma 8-quater sostituire le parole: "la distruzione" con le seguenti: "la rottamazione e lo smaltimento";
al comma 8-quinquies, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: "distrutti" con le seguenti: "rottamati e smaltiti ai sensi del comma 8-ter";
sopprimere il comma 2;
dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unit previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
__________________________


1.7
IOVENE

Al comma 1, ai commi 8-ter e 8-quater sostituire le parole: "la distruzione" con le seguenti: "la rottamazione e lo smaltimento delle navi approdate".
__________________________

1.4
TURRONI

Al comma 1, capoverso 8-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: "nel rispetto delle normative ambientali."
__________________________

1.1
TURRONI

Al comma 1, capoverso 8-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso vietato l'affondamento in mare, parziale o totale, dei mezzi di trasporto da distruggere ai sensi del presente comma".
__________________________

1.8
IOVENE

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, al primo e secondo periodo sostituire la parola: "distrutti" con le seguenti: "rottamati e smaltiti ai sensi del comma 8-ter".
__________________________

1.3
TURRONI

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: "nonch quelle in materia di smaltimento di rifiuti.".


__________________________

1.2
TURRONI

Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies, aggiungere il seguente:

"8-quinquies-bis. Per la distruzione dei mezzi di trasporto confiscati vietata, in ogni caso, l'immersione o l'affondamento in mare.".

__________________________

1.9
IOVENE

Sopprimere il comma 2.
__________________________

Art. 2

2.1
TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2

Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore con atto scritto e motivato comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica competente per il luogo in cui ha sede la questura il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera, allegandovi copia del provvedimento di espulsione. Qualora lo straniero che deve essere allontanato sia anche trattenuto in un centro di permanenza ai sensi dell'articolo 14 il giudizio sulla convalida dell'allontanamento si effettua nell'ambito del giudizio di convalida del trattenimento e compete al giudice che provvede alla convalida del trattenimento. Il giudice, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente testo unico per il provvedimento amministrativo di espulsione e per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, convalida il provvedimento di accompagnamento entro le quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione del questore, il provvedimento immediatamente esecutivo, ma l'allontanamento dal territorio italiano da parte della forza pubblica pu essere eseguito soltanto dopo che l'accompagnamento alla frontiera sia stato convalidato da parte del giudice e dopo che copia del provvedimento di convalida sia stata consegnata anche allo straniero stesso. In caso di mancata convalida il provvedimento privo di ogni effetto.""
__________________________


2.4
GUERZONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo;
conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento immediatamente esecutivo".
__________________________



2.2
TURRONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

2.3
TURRONI

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il provvedimento non pu essere eseguito prima dell'avvenuta convalida."
__________________________


2.5
GUERZONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "verificata la sussistenza dei requisiti" inserire le seguenti: "sentito l'interessato cui garantita comunque l'assistenza del difensore,".
__________________________



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094


Art. 1

1.1
IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con legge dello Stato sono disciplinati i casi di ineleggibilit e di incompatibilit all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.".
__________________________

Art. 2

2.5
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "in materia", inserire le seguenti: "di incapacit elettorale e".
__________________________

2.1
STIFFONI
2.11
PASTORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "in materia di incandidabilit" inserire le seguenti: "per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,".
__________________________

2.2
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) non operativit delle cause di ineleggibilit qualora gli interessati cessino dalle attivit o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilit medesima entro un termine che le leggi regionali fissano in un intervallo compreso tra due e sei mesi anteriori alla data di scadenza ordinaria del Consiglio regionale o, qualora eletti, del Presidente della Giunta o della Giunta regionale, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato del candidato.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio o, qualora eletti, di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale, la causa di ineleggibilit deve essere rimossa entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento od al verificarsi della cessazione dalla carica."
__________________________

2.6
IL RELATORE

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: "o altro termine anteriore altrimenti stabilito".
__________________________

2.7
IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
__________________________

2.3
TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilit dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorit giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;".
__________________________

2.8
IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti" inserire le seguenti: "e del Presidente della Giunta".
__________________________

2.9
IL RELATORE
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ", degli altri componenti della stessa Giunta".
__________________________

2.4
TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo i principi stabiliti nel proprio statuto".
__________________________

2.10
IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) previsione delle cause di inidoneit alla nomina o all'elezione, da parte dei consiglieri regionali, alla carica di componenti della Giunta diversi dal Presidente.".
__________________________

Art. 3

3.2
TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di incompatibilit dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorit giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi"
__________________________

3.4
IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti," inserire le seguenti: "del Presidente della Giunta e degli altri componenti della stessa,".
__________________________

3.6
PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti," inserire le seguenti: "e del Presidente".
__________________________

3.3
TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo i principi stabiliti nel proprio statuto".
__________________________

3.5
IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di un termine", inserire le seguenti: ", comunque non superiore a sessanta giorni,".
__________________________

3.1
STIFFONI
3.7
PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 65 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole: "Il presidente" sono sostituite con le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali, il presidente".

__________________________


Art. 4

4.2
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione dei consiglieri regionali e, eventualmente, del Presidente e di altri componenti della Giunta regionale, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) divieto di mandato imperativo."
__________________________

4.11
IL RELATORE
4.14
PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: "nonch" a: "Giunta regionale" con le seguenti: "e dei consiglieri regionali,".
__________________________

4.5
TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: "nonch dei Consiglieri regionali" inserire le seguenti: "ed il loro numero".
__________________________

4.16
VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: "e, eventualmente, di altri componendi della Giunta regionale".
__________________________

4.6
TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: "seguenti principi fondamentali" aggiungere le seguenti: "e della forma di governo prescelta".
__________________________

4.17
VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e".
__________________________

4.1
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI
4.7
TURRONI
4.18
VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
__________________________

4.13
IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "contestualit dell'elezione" con le seguenti: "contemporaneit dell'elezione diretta, ove ricorra,".
__________________________

4.12
IL RELATORE
4.15
PASTORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "dell'elezione" inserire le seguenti: "diretta, ove ricorra".
__________________________

4.3
BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ", se il Presidente eletto a suffragio universale e diretto".
__________________________

4.4
BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: " se la Regione non si avvale delle facolt di derogare al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione".
__________________________

4.9
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto regionale, nel caso in cui adotti l'ipotesi, prevista in via derogatoria dall'articolo 122 della Costituzione, di una elezione del presidente della regione secondo modalit diverse dal suffragio universale e diretto, deve comunque prevedere termini temporali brevi per l'elezione del Presidente e per la nomina della Giunta"
__________________________

4.16
PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la lettera:

"b-bis) previsione della limitazione del numero dei mandati del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;".
__________________________

4.8
TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"d) esclusione dall'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare."
__________________________

Art. 5


5.0.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni a statuto speciale."
__________________________
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374

Art. 2


2.3
TURRONI

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: "e dell'Amministrazione civile dell'interno" e al secondo periodo sopprimere le parole: "civile e".
__________________________

2.2
BOSCETTO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.".
__________________________
2.1
BOSCETTO

Al comma 6, dopo le parole: "del Corpo della Guardia di Finanza" sopprimere le seguenti: "e del Corpo di polizia penitenziaria".

__________________________

2.100
IL RELATORE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale delle Forze di Polizia impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate.".

Art. 4

4.1
VITALI

Dopo la parola: "prefetto", aggiungere le seguenti: "ed al questore".
Art. 5


5.1
VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Presso le prefetture-uffici territoriali di governo, opera un ufficio per la sicurezza personale a capo del quale opera il prefetto con compiti di raccolta ed analisi delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonch di raccordo informatico con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto ufficio si avvale del questore, quale organo tecnico per il collegamento con gli altri uffici e reparti provinciali delle forze dell'ordine.".
__________________________

5.1 (nuovo testo)
VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Presso gli uffici territoriali di governo, opera un ufficio per la sicurezza personale a capo del quale opera il prefetto con compiti di raccolta ed analisi delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonch di raccordo informatico con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto ufficio si avvale del questore, quale organo tecnico per il collegamento con gli altri uffici e reparti provinciali delle forze dell'ordine.".
__________________________

5.2
VITALI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "di coordinamento" fino a: "di finanza" con le seguenti: "del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), previa acquisizione delle informazioni tecniche desunte dal questore, alle quali partecipano anche rappresentanti del SISDE e del SISMI,".
__________________________

5.0.1
BOSCETTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art.5-bis

1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporanee pu essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalit che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una pi efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumit di tali personalit.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza conferita ai sensi dell'articolo 43 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del R.D. 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonch l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, di cui all'articolo 177 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.".



Art. 7

7.2
BOSCETTO

Al comma 1, dopo le parole: "per esigenze funzionali connesse" inserire la seguente: "anche".
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7.100
IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.".

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7.1
BOSCETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477 da intendere nel senso che tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26, sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 477, pur se inquadrati nella qualifica di Prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.".