AFFARI COSTITUZIONALI (1)

MARTEDI' 11 GIUGNO 2002
154 Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE



Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per le politiche agricole e forestali Delfino e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato, il 5 giugno scorso, alcuni emendamenti ulteriori al disegno di legge n. 1271 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), concernenti l'articolo 27. In proposito, propone di consentire la proposizione di eventuali subemendamenti fino alle ore 19 di domani, mercoled 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il presidente PASTORE informa, quindi, la Commissione che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1306 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), sar compiuto in sede plenaria, secondo la richiesta avanzata in tal senso dal senatore Mancino.

La Commissione prende atto.


IN SEDE CONSULTIVA

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 9 Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i presupposti di necessit e di urgenza del decreto-legge n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Esso prevede, fra l'altro, misure relative all'adeguamento e al rinnovo della flotta peschereccia e alla pesca con reti derivanti, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte da norme comunitarie.
Ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali, propone l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, hanno migliorato il testo senza operare stravolgimenti all'impostazione della disciplina risultante dall'esame presso il Senato.
All'articolo 1 stato aggiunto un comma 3, che prevede la facolt di rivedere i programmi di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario, qualora i governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
All'articolo 2, comma 3, stato aggiunto che la partecipazione alle riunioni del gruppo tecnico per il coordinamento e il monitoraggio estesa anche alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro pi rappresentative.
All'articolo 3, la Camera dei deputati ha stabilito la facoltativit del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via transitoria in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale dei flussi.
All'articolo 4 si dispone che l'autorit diplomatica o consolare italiana, contestualmente al rilascio del visto di ingresso, consegni una comunicazione in lingua comprensibile allo straniero che illustri i suoi diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Stabilisce poi che non ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato oppure sia stato condannato per gravi reati.
Gli articoli 5 e 7 sono stati integrati con la previsione della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
All'articolo 6, la Camera dei deputati ha eliminato l'esplicita previsione che l'onere della sistemazione alloggiativa ricada sul lavoratore e ha previsto che attraverso il regolamento attuativo si definiscano le condizioni in base alle quali i costi ricadano sullo straniero richiedente il permesso di soggiorno; una modifica che, a suo avviso, desta perplessit poich d luogo a incertezze applicative, cos come la previsione della disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti per l'edilizia pubblica.
All'articolo 11, viene introdotta una diminuzione della pena per l'imputato che si adoperi affinch l'attivit delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando nella raccolta di elementi di prova decisivi.
All'articolo 15, viene stabilito che l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi in cui verrebbe messa a repentaglio la vita o la salute dell'espulso.
All'articolo 17, si prevede l'istituzione di un elenco, presso le rappresentanze diplomatiche, in cui vengono inseriti i lavoratori di origine italiana. Si stabilisce inoltre che le regioni possano partecipare alla procedura di determinazione dei flussi di ingresso trasmettendo annualmente un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente indicazioni relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo, in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
All'articolo 18, la Camera dei deputati ha precisato che il godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale, pur al di fuori della vigenza di accordi di reciprocit, condizionato alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito del contributo minimo.
All'articolo 22, fra le categorie di stranieri esclusi dalla disciplina, viene inserita quella degli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
All'articolo 23, il ricongiungimento familiare viene esteso ai genitori ultrasessantacinquenni, qualora i figli, nei paesi d'origine o di provenienza, siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
L'articolo 24 prevede il rilascio del permesso di soggiorno in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento. L'articolo 25 introduce una disciplina completa del permesso di soggiorno a minori stranieri, stabilendo che esso viene rilasciato al compimento della maggiore et quando il minore sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.
L'articolo 30 reca misure di potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, mentre al successivo articolo 32, in materia di procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, viene introdotta una procedura per il riesame delle decisioni adottate dalla Commissione territoriale. Si stabilisce inoltre la necessit di valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. Sempre all'articolo 32 viene disciplinato il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati prevedendo forme di collaborazione fra enti locali e Ministero dell'interno.
Talune perplessit suscita la modifica introdotta dalla Camera relativamente alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, che si estende adesso al periodo di tre mesi antecedente la data di entrata in vigore della legge, anzich essere limitata ai periodi precedenti il 1 gennaio 2002.
L'articolo 34 prevede che le funzioni dello sportello unico per l'immigrazione continuano a essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. L'articolo 35 istituisce, presso il Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, mentre il successivo articolo 36 prevede l'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di funzionari esperti della Polizia di Stato.
Infine, l'articolo 38 adegua la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore GUERZONI osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, pur accogliendo parzialmente proposte avanzate dai Gruppi di opposizione in Senato, non consentono di rivedere il giudizio negativo espresso dalla sua parte politica sul disegno di legge che, a suo parere, scaturisce da un approccio culturale confuso.
Desta preoccupazione, in particolare, l'incapacit di contemperare la forte pressione migratoria con le esigenze che manifesta l'apparato produttivo del Paese ovvero di coniugare le esigenze di sicurezza e legalit con una politica di accoglienza, come stato recentemente auspicato da alcune associazioni.
In definitiva, il disegno di legge non contribuir a migliorare il governo dell'immigrazione, perch risponde esclusivamente a logiche elettoralistiche e di propaganda politica, peraltro non confortate dalla risposta dei cittadini, come si pu rilevare dagli esiti delle elezioni amministrative. Nei fatti, le misure che vengono introdotte finiranno per ostacolare l'immigrazione regolare di cui vi bisogno da parte delle imprese, favorendo, al contrario, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che d luogo all'insicurezza e alla criminalit. Emblematica, in questo senso, la riproposizione di norme soppresse nel 1986, proprio perch si erano rivelate inefficaci e presupposto di continue sanatorie.
Il provvedimento corrisponde a una impostazione che concepisce l'immigrazione come limitata, di breve durata e non stabile, quindi una immigrazione non orientata all'integrazione. Vanno in questo senso le misure che riducono i diritti di libert e le garanzie. Un esempio per tutti l'impossibilit per lo straniero di presentare ricorso prima dell'emanazione del provvedimento di espulsione, che postula l'immediato accompagnamento alla frontiera: oltre a suscitare fondati dubbi di costituzionalit, ci indurr molti questori a soprassedere all'espulsione e a preferire la concentrazione degli stranieri nei centri di accoglienza per non rischiare di essere delegittimati da un successivo accoglimento del ricorso.
E' evidente, prosegue l'oratore, che l'irrigidimento della disciplina sull'immigrazione determiner una diversa composizione del flusso migratorio, nel senso che nel nostro Paese giungeranno le fasce meno giovani e meno professionalizzate dell'immigrazione, mentre l'immigrazione "migliore" si orienter verso paesi in cui le condizioni di accoglienza sono pi favorevoli.
Si sofferma quindi su alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in ordine alle quali la sua parte politica si riserva di proporre alcuni emendamenti. Anzitutto, giudica non opportuna la previsione di una ritorsione nei confronti degli Stati che non cooperino nella prevenzione e nella vigilanza volte ad ostacolare il rientro illegale di cittadini espulsi. Quanto alla prevista facoltativit del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce in via transitoria i flussi migratori, sottolinea come essa si muova in direzione contraria alla proclamata volont di favorire l'immigrazione regolare e ricorda che a tutt'oggi il Governo non ha ancora emanato il decreto annuale che determina le quote migratorie.
Quanto alla previsione dei rilievi fotodattiloscopici, a cui gli stranieri dovrebbero essere sottoposti, a suo avviso, solo quando vi siano fondati motivi, invita il Governo e la maggioranza a rinviare la misura a quando, come si dice, essa verr adottata da tutto il mondo occidentale, ovvero a prevedere che a quei rilievi siano sottoposti tutti i cittadini italiani.
Domanda quindi al relatore e al rappresentante del Governo quali siano i parametri per il regolamento attuativo che dovrebbe definire le condizioni di riferimento per imputare i costi degli alloggi ai lavoratori.
Per quanto concerne il diritto del lavoratore extracomunitario a godere solo al compimento del sessantacinquesimo anno di et dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, sottolinea come al lavoratore italiano sia consentito di ricongiungere i periodi contributivi relativi a diversi rapporti di lavoro. Rileva quindi la difficolt, per il lavoratore sessantacinquenne di cui si siano perse le tracce, di percepire benefici maturati anche in epoche molto lontane nel nostro Paese e l'assenza di regole concernenti l'ereditariet dei diritti maturati.
Quanto all'articolo 25, concernente il permesso di soggiorno riconosciuto a minori affidati al compimento della maggiore et, egli ritiene che le disposizioni introdotte dalla Camera non chiariscono la condizione del minore prima che compia la maggiore et.

Il senatore EUFEMI si sofferma, in particolare, sulla questione del permesso di soggiorno rilasciato al compimento della maggiore et a minori affidati e sulla regolarizzazione della manodopera.
Pur apprezzando il notevole sforzo compiuto in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati in direzione di una maggiore tutela dei minori stranieri, esprime preoccupazione per gli effetti che potrebbe produrre la disposizione introdotta, che prevede la possibilit di concedere il permesso di soggiorno solo quando il minore sia stato ammesso in un progetto di integrazione per un periodo non inferiore a due anni. In particolare, vi il rischio di incentivare l'immigrazione in et ancora pi precoce, visto che l'unica possibilit di rimanere regolarmente dopo la maggiore et sar connessa all'essere entrati in Italia prima dei quattordici anni. Ci avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei minori, essendo pi pregiudizievole l'assenza dei genitori per un bambino di et inferiore ai quattordici anni che per un ragazzo di 16-17 anni, sia rispetto ai maggiori costi per la societ italiana. A suo parere, per il futuro non possibile ipotizzare un progetto di durata superiore ad un anno, mentre necessaria una norma transitoria che riconosca il permesso di soggiorno a tutti i minori entrati in Italia prima del 31 dicembre 2001, che abbiano seguito un progetto di inserimento serio e continuativo.
Il testo in discussione, peraltro, nei fatti favorisce alcune etnie, punendone altre ugualmente meritevoli di attenzione, rischiando anche eccezioni di costituzionalit.
Per quanto concerne la regolarizzazione della manodopera, un tema sul quale si sono soffermate numerose dichiarazioni pubbliche, osserva che, particolarmente per le imprese agricole, sarebbe troppo oneroso attendere tre mesi per la regolarizzazione di un cittadino extracomunitario. Le quote di extracomunitari da indirizzare al lavoro dovrebbero essere commisurate alle necessit reali, anche per evitare incongruenze come quella che si registrata nell'ultima occasione, quando alla provincia di Bolzano sono state assegnate tredicimila unit, mentre a quella di Torino ne sono andate soltanto trecento.
La sua parte politica ritiene opportuno accelerare l'esame del disegno di legge e auspica che, come dichiarato dal Presidente del Consiglio, esso possa essere perfezionato, cos da realizzare un prodotto legislativo funzionale agli interessi della Nazione.

Il senatore VALDITARA osserva che, dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge rafforza la sua impostazione conforme a quella cui sono improntate le direttive europee e le legislazioni di altri paesi. Le contestazioni a proposito di alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, come quella concernente l'introduzione dei rilievi dattiloscopici, appaiono del tutto strumentali se si tiene conto che lo stesso senatore Cambursano, appartenente a uno dei Gruppi dell'opposizione, aveva avanzato analoga proposta in occasione della precedente lettura in Senato.
N sono condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Guerzoni, il quale ritiene che con la nuova disciplina sar favorita l'immigrazione clandestina ovvero una immigrazione dequalificata.
Il Gruppo di Alleanza Nazionale chiede che si proceda rapidamente all'approvazione definitiva del disegno di legge e annuncia la sua opposizione a qualsivoglia emendamento.

Il relatore BOSCETTO esprime apprezzamento per gli interventi svolti in discussione generale e invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia il relatore Boscetto per l'ampia e puntuale relazione, che ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi in ordine alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.
Dissente da chi ritiene che la nuova disciplina induca una immigrazione di minore qualit ed esprime stupore per chi ha manifestato riserve su modifiche che recepiscono proposte avanzate dalle stesse opposizioni, come quella sui rilievi dattiloscopici.
Quanto alle disposizioni in materia di permesso di soggiorno a minori affidati, ricorda che la Camera dei deputati ha accolto la proposta della stessa parte politica cui appartiene il senatore Eufemi, di ridurre da tre a due anni il periodo di partecipazione a progetti di integrazione sociale e civile, presupposto per la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et. Contrariamente a quanto paventato dal senatore Eufemi, l'innalzamento dell'et del minore cui verrebbe rilasciato il permesso di soggiorno al compimento della maggiore et darebbe luogo ad un effetto richiamo di pseudominori. La soluzione cui giunta la Camera dei deputati rappresenta, ad avviso del Governo, una soluzione equilibrata che inopportuno rimettere in discussione, visto l'approfondimento che vi stato sia in Commissione che in Assemblea.
In conclusione auspica una tempestiva approvazione del disegno di legge da parte del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di gioved 13 giugno.

Il senatore GUERZONI chiede che sia fissato un termine pi ampio, in considerazione dell'intenso lavoro parlamentare della settimana.

l PRESIDENTE propone, allora, che il termine sia fissato alle ore 13 di venerd 14 giugno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame quindi rinviato.


(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
- e voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il relatore FALCIER illustra un nuovo testo dell'emendamento 1.1 che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e risulta accolto.
Ritira l'emendamento 2.5, nonch, su invito del sottosegretario BRANCHER, l'emendamento 2.6, e illustra gli emendamenti 2.7, 2.8 (nuovo testo), 2.9 e 2.10. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 e parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 2.11.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che invita a ritirare. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.8 (nuovo testo) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.11 (nuovo testo), 2.7, 2.9 e 2.10.

L'emendamento 2.1 dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 2.11 (nuovo testo), posto in votazione, accolto. L'emendamento 2.2 dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L'emendamento 2.7, messo in votazione, accolto, mentre viene respinto l'emendamento 2.3, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza del proponente.

L'emendamento 2.8 (nuovo testo) viene quindi posto in votazione ed accolto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, accolto anche l'emendamento 2.9, mentre l'emendamento 2.4 respinto.

Il senatore VILLONE dichiara il suo consenso sulla proposta del relatore di stabilire una limitazione per i consiglieri regionali che siano nominati o eletti alla carica di componenti della Giunta, ma esprime perplessit sulla introduzione della nuova categoria della inidoneit, proposta con l'emendamento 2.10. Ritiene preferibile fare riferimento a un caso particolare di incompatibilit.

Il relatore FALCIER sottolinea che si tratterebbe di un caso particolare di incompatibilit, che verrebbe valutato ex post dal Consiglio regionale. Dal momento che, tuttavia, l'ipotesi sembra gi disciplinata al comma 1, lettera a), del successivo articolo 3, ritira l'emendamento 2.10. Egli illustra, quindi, gli emendamenti 3.100, 3.4 e 3.5, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia.

Il sottosegretario BRANCHER invita il relatore a ritirare l'emendamento 3.5, ritenendo opportuno rimettere alle regioni la facolt di adeguare alle singole realt la fissazione di un ragionevole termine entro il quale deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilit.

Il senatore VILLONE osserva che la mancanza di un termine certo inficerebbe l'efficacia della norma dal momento che il Consiglio potrebbe non far valere l'incompatibilit sulla base di accordi politici contingenti. Propone quindi di riformulare l'emendamento 3.5 prevedendo l'automatica decadenza dalla carica in caso di mancata opzione o mancata cessazione della causa di incompatibilit alla scadenza del termine massimo.

Il relatore FALCIER osserva che nella ipotesi di incompatibilit la fissazione di un termine massimo assume un rilievo pi significativo rispetto al caso della ineleggibilit. Accogliendo la proposta del senatore Villone, presenta quindi un nuovo testo dell'emendamento 3.5 sul quale anche il sottosegretario BRANCHER esprime parere favorevole.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 3.7, evidenziando che in alcune regioni le leggi elettorali escludono l'incompatibilit della carica di sindaco di comuni minori con quella di consigliere regionale.

Il senatore VILLONE esprime dubbi circa la possibilit che la legge dello Stato possa demandare alla legge regionale la disciplina di una materia rientrante fra quelle di competenza esclusiva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame dei restanti emendamenti all'articolo 3 in vista di un ulteriore approfondimento.

Il relatore FALCIER illustra l'emendamento 4.100 che recepisce tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4 ad eccezione degli emendamenti 4.9, 4.16A e 4.8.
Per quanto concerne l'emendamento 4.9, ritiene che la disposizione potrebbe essere accolta se si facesse riferimento alla legge regionale e non allo statuto.

Il senatore VILLONE esprime soddisfazione per la proposta del relatore, che recepisce alcuni emendamenti avanzati dalla sua parte politica. Si associa il senatore VITALI.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 4.16A, volto a prevedere la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente.

Il sottosegretario BRANCHER invita a ritirare l'emendamento 4.8, che tratta materia non riconducibile al sistema elettorale.

Il presidente PASTORE, infine, rileva che l'emendamento 5.0.1 risulta ultroneo dal momento che l'articolo 122 della Costituzione si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario.

Il seguito dell'esame quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Su richiesta del senatore VITALI, si conviene di prorogare fino alle ore 19 di venerd 21 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1187 (devoluzione di competenze legislative esclusive alle regioni). Si conviene, inoltre, di convocare il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, possibilmente per una delle sedute programmate per la settimana prossima, perch renda le proprie comunicazioni circa gli indirizzi programmatici del Governo in tema di riforme istituzionali.


La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094


Art. 1

1.1
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Con legge dello Stato sono disciplinati i casi di ineleggibilit e di incompatibilit all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.".
__________________________

1.1 (nuovo testo)
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I casi di ineleggibilit e di incompatibilit all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato.".
__________________________

Art. 2

2.5
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "in materia", inserire le seguenti: "di incapacit elettorale e".
__________________________

2.1
STIFFONI
2.11
PASTORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "in materia di incandidabilit" inserire le seguenti: "per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,".
__________________________

2.11 (nuovo testo)
PASTORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "in materia di incandidabilit" inserire le seguenti: "per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione".
__________________________

2.2
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) non operativit delle cause di ineleggibilit qualora gli interessati cessino dalle attivit o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilit medesima entro un termine che le leggi regionali fissano in un intervallo compreso tra due e sei mesi anteriori alla data di scadenza ordinaria del Consiglio regionale o, qualora eletti, del Presidente della Giunta o della Giunta regionale, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato del candidato.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio o, qualora eletti, di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale, la causa di ineleggibilit deve essere rimossa entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento od al verificarsi della cessazione dalla carica."
__________________________

2.6
IL RELATORE

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: "o altro termine anteriore altrimenti stabilito".
__________________________

2.7
IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
__________________________

2.3
TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilit dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorit giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;".
__________________________

2.8
IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti" inserire le seguenti: "e del Presidente della Giunta".
__________________________

2.8 (nuovo testo)
IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti" inserire le seguenti: "e del Presidente della Giunta eletto direttamente, garantendo comunque l'esercizio delle rispettive funzioni fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi".
__________________________

2.9
IL RELATORE
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ", degli altri componenti della stessa Giunta".
__________________________

2.4
TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo i principi stabiliti nel proprio statuto".
__________________________

2.10
IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) previsione delle cause di inidoneit alla nomina o all'elezione, da parte dei consiglieri regionali, alla carica di componenti della Giunta diversi dal Presidente.".
__________________________

Art. 3

3.100
IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "idoneo" con l'altra "suscettibile", conseguentemente sostituire le parole: "a compromettere" con le parole "di compromettere".
__________________________

3.2
TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di incompatibilit dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorit giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi"
__________________________

3.4
IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti," inserire le seguenti: "del Presidente della Giunta e degli altri componenti della stessa,".
__________________________

3.6
PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti," inserire le seguenti: "e del Presidente".
__________________________
3.4 (nuovo testo)
IL RELATORE
3.6 (nuovo testo)
PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "propri componenti," inserire le seguenti: "del Presidente della Giunta eletto direttamente, garantendo comunque l'esercizio delle rispettive funzioni fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi".
__________________________

3.3
TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo i principi stabiliti nel proprio statuto".
__________________________

3.5
IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di un termine", inserire le seguenti: ", comunque non superiore a sessanta giorni,".
__________________________

3.5 (nuovo testo)
IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di un termine", inserire le seguenti: ", comunque non superiore a sessanta giorni,". Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "decorso il termine, la mancata opzione o la mancata cessazione della causa di incompatibilit, determina comunque la decadenza dalla carica".
__________________________

3.1
STIFFONI
3.7
PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 65 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole: "Il presidente" sono sostituite con le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali, il presidente".

__________________________


Art. 4

4.100
IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione dei consiglieri regionali e del presidente della giunta regionale nei limiti dei seguenti princpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualit dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente eletto a suffragio universale e diretto;
c) divieto di mandato imperativo
__________________________

4.2
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione dei consiglieri regionali e, eventualmente, del Presidente e di altri componenti della Giunta regionale, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) divieto di mandato imperativo."
__________________________

4.11
IL RELATORE
4.14
PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: "nonch" a: "Giunta regionale" con le seguenti: "e dei consiglieri regionali,".
__________________________

4.5
TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: "nonch dei Consiglieri regionali" inserire le seguenti: "ed il loro numero".
__________________________

4.16
VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: "e, eventualmente, di altri componendi della Giunta regionale".
__________________________

4.6
TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: "seguenti principi fondamentali" aggiungere le seguenti: "e della forma di governo prescelta".
__________________________

4.17
VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e".
__________________________

4.1
MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI
4.7
TURRONI
4.18
VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
__________________________

4.13
IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "contestualit dell'elezione" con le seguenti: "contemporaneit dell'elezione diretta, ove ricorra,".
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4.12
IL RELATORE
4.15
PASTORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "dell'elezione" inserire le seguenti: "diretta, ove ricorra".
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4.3
BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ", se il Presidente eletto a suffragio universale e diretto".
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4.4
BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: " se la Regione non si avvale delle facolt di derogare al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione".
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4.9
BASSANINI, VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto regionale, nel caso in cui adotti l'ipotesi, prevista in via derogatoria dall'articolo 122 della Costituzione, di una elezione del presidente della regione secondo modalit diverse dal suffragio universale e diretto, deve comunque prevedere termini temporali brevi per l'elezione del Presidente e per la nomina della Giunta"
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4.16A
PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la lettera:

"b-bis) previsione della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;".
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4.8
TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"d) esclusione dall'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare."
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Art. 5


5.0.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni a statuto speciale."
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