AFFARI COSTITUZIONALI (1)

MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2002
162 Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE



Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 21.


IN SEDE REFERENTE
(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 18 giugno.

Riprendono l'esame e la votazione degli emendamenti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore VILLONE fa proprio l'emendamento 6.16.

Il senatore BOCO d per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 6 e fa propri i rimanenti emendamenti, in assenza dei proponenti.

Il relatore BOSCETTO esprime, motivandolo, il parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6. Si associa il sottosegretario MANTOVANO.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 6.2, sottolinea che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica hanno lo scopo di incentivare i datori di lavoro a sottoscrivere i contratti e ad evitare che i lavoratori immigrati rimangano in una condizione sommersa a causa delle norme restrittive che il disegno di legge introduce. I parametri dell'edilizia residenziale pubblica sono rigidi ed elevati e non sempre corrispondono ai bisogni effettivi dei lavoratori immigrati i quali, spesso, quando giungono nel nostro Paese hanno gi un appoggio logistico o una disponibilit legata a rapporti familiari esistenti. Imporre al datore di lavoro la garanzia dell'alloggio finirebbe per scoraggiare anche quegli imprenditori che intendono mantenere un rapporto assolutamente legale con la manodopera straniera.
Osserva, quindi, che in base all'esperienza della legge Turco-Napolitano, emerso che, se ci si riferisce in modo eccessivamente fiscale ai criteri dell'edilizia residenziale, assai difficile assicurare un esito positivo delle richieste. Le restrizioni introdotte con il disegno di legge in esame possono contribuire, dunque, a creare condizioni di illegalit.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'emendamento 7.5.

Il senatore BOCO d per illustrato l'emendamento 7.1 e fa propri gli emendamenti 7.2, 7.4 e 7.3, in considerazione dell'assenza dei proponenti.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.1, volto a sopprimere la disposizione che prevede la sottoposizione dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno ai rilievi fotodattiloscopici. Si tratta di uno dei punti pi controversi della nuova disciplina: la misura, gi contemplata dalla legge Turco-Napolitano in termini facoltativi, stata utilizzata soprattutto in relazione a fatti penali o all'atto dell'ingresso illegale, mentre l'obbligo introdotto dalla Camera dei deputati per tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso assume, a suo avviso, una forte connotazione discriminatoria. Si obiettato che i rilievi fotodattiloscopici rendono pi semplice il riconoscimento nel caso di violazioni o di atti illegali, ma ci significherebbe presupporre che chiunque non sia cittadino italiano venga considerato un potenziale criminale o dedito alla delinquenza e all'illegalit. Se il problema fosse stato quello della identificazione dei cittadini non comunitari, si sarebbero potuti utilizzare strumenti e procedure diversi, utilizzando anche le nuove tecnologie.
Peraltro, l'annunciata estensione anche ai cittadini italiani sarebbe eccessiva e lesiva della dignit delle persone, soprattutto inutile se considerata alla stregua della sua efficacia ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico.

Vengono, quindi, posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, di contenuto identico, che risultano respinti. Posto ai voti, respinto anche l'emendamento 7.3.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 11.7, 11.6 e 11.1a.

Il senatore BOCO fa propri gli emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Malabarba e altri e Pagliarulo e altri, data l'assenza dei proponenti.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono un parere contrario sugli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole sugli emendamenti all'articolo 11 da lui fatti propri, sostiene che l'ingresso legale deve essere favorito da parte dello Stato italiano, anche grazie ad una corretta quantificazione delle quote per lavoro subordinato e autonomo, avvalendosi della collaborazione delle regioni e dei partner sociali. Analoga procedura deve garantire una adeguata politica degli ingressi per studio, per cure e per formazione. Dovrebbe inoltre applicarsi la politica dell'asilo che purtroppo sconta oggi una legislazione carente e non adeguata. Proprio a causa di una inopportuna politica degli ingressi, anche a livello europeo, le strutture malavitose internazionali possono infatti speculare sul bisogno delle persone di fuggire da situazioni difficili. Lo spirito che ha ispirato il disegno del Governo e della maggioranza stato invece quello di colpire non solo e non tanto i trafficanti di vite umane, bens soprattutto le persone oggetto del traffico, considerati individui malavitosi che si recano in Italia per insidiare la tranquillit e la sicurezza della nostra societ, mettendo sullo stesso piano i carnefici e le vittime.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 11.1, 11.5 e 11.2, nonch gli emendamenti 11.4 e 11.3.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 12.1 e 12.3.

Sull'emendamento 12.2, fatto proprio dal senatore BOCO in assenza dei proponenti, il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono un parere contrario.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che secondo numerosi giuristi la trasformazione dell'espulsione amministrativa in reato penale, pi volte tentata, non stata mai realizzata perch, a suo parere, giuridicamente e costituzionalmente impraticabile.
Osserva inoltre che l'obbligatoriet dell'accompagnamento alla frontiera comporter l'impiego di numerosi agenti di polizia, mentre, da questo punto di vista, non appare sufficiente la copertura finanziaria. Inoltre, il diritto alla difesa subisce un grave vulnus, poich l'espulso pu presentare ricorso solo dopo l'esecuzione del provvedimento. Infine, rileva la violazione della riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione, e recentemente confermata dalla Corte costituzionale, nonch dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che stabilisce il diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti a potersi difendere contro l'espulsione prima che sia eseguita.

L'emendamento 12.2, quindi, viene posto in votazione ed respinto.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'emendamento 13.2.

Il senatore BOCO d per illustrato l'emendamento 13.1 e fa propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 13.3 e 13.4.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO si pronunciano contro gli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 13.1, osserva che i centri di permanenza temporanea nascono dall'incapacit delle forze preposte di gestire in modo adeguato la presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano. Coloro che compiono reati e delinquono in modo organizzato devono essere soggetti alla legislazione penale del Paese e a loro carico devono essere istruiti i processi, comminate le sanzioni e applicate, qualora previste, le norme sull'espulsione. Tutto ci per non ha niente a che vedere con l'irregolarit dell'ingresso e del soggiorno di cittadini stranieri, che ha natura amministrativa.

Gli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.4, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore BOCO d per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 15, i quali, previo parere contrario motivato del relatore BOSCETTO e del sottosegretario MANTOVANO, sono posti in votazione e risultano respinti.

Il senatore GUERZONI d per illustrato l'emendamento 17.30 e fa propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti presentati dai senatori De Zulueta e Iovene.

Il senatore BOCO d per illustrati gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 17 e fa propri i rimanenti emendamenti all'articolo 17.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 17.

L'emendamento 17.33 posto in votazione ed respinto.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 17.1, sottolinea che i movimenti di persone che fuggono da situazioni invivibili possono regolarsi attraverso il ristabilimento di una possibilit di vita nei paesi di provenienza. La previsione di norme punitive per i paesi coinvolti nel fenomeno non risolve i motivi che ne sono all'origine. E', ad esempio, un paradosso considerare nemico dell'Italia un paese come la Tunisia, con il quale stato negoziato un accordo di riammissione per i cittadini tunisini e da pi di un decennio vi un accordo bilaterale di sicurezza sociale.
Si dovrebbe cercare, piuttosto, una maggiore sinergia con quei paesi evitando uno scontro improduttivo ai fini della risoluzione del problema.
L'articolo 17 prevede una garanzia per i discendenti di italiani, riconfermando il principio dello ius sanguinis, anzich approdare al principio dello ius loci che informa oggi la stragrande maggioranza delle legislazioni dei paesi dell'Unione europea. Sono poi previste forme di premialit per gli Stati che accettano di firmare accordi di riammissione dei connazionali espulsi o respinti: un criterio nazionalista e popolusta, da una parte, mentre dall'altra si utilizza un criterio discutibile, di gestione degli ingressi.
Per quanto concerne invece la consultazione delle regioni, il comma 4-ter introdotto dalla Camera dei deputati appare, a suo avviso, giuridicamente inattendibile e politicamente inutile. E' apprezzabile che le regioni quantifichino l'effettivo fabbisogno regionale di lavoro subordinato con la puntuale indicazione dei settori di lavoro. Per rimarcare l'importanza del ruolo delle regioni, ribadisce l'importanza dell'emendamento 17.21, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'emanare il decreto annuale sui flussi di ingresso, tenga conto delle indicazioni ricevute dalle regioni. Sottolinea infine l'opportunit che il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati sia emanato ogni due anni, anzich ogni tre, in considerazione della velocit delle modifiche sociali e produttive.

Gli emendamenti identici 17.1 e 17.22, vengono messi congiuntamente in votazione e sono respinti. E' respinto altres l'emendamento 17.29

Il senatore GUERZONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 17.30, che propone di sottrarre i lavoratori di origine italiana dalla quota annuale degli ingressi.

Rileva altres quindi la contraddittoriet che sussiste fra la norma di cui all'articolo 1, comma 3, dove si stabilisce la possibilit di procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto, e l'articolo 21, comma 1, lettera a) del testo unico, come modificata dall'articolo 17 in esame, che introduce la possibilit di restrizioni numeriche all'ingresso dei lavoratori provenienti da Stati che non collaborano adeguatamente al contrasto dell'immigrazione clandestina.

L'emendamento 17.30 quindi posto in votazione ed respinto. Sono respinti altres i rimanenti emendamenti all'articolo 17.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, gli emendamenti 18.19, 18.18, 18.3 (limitatamente alla seconda parte), 18.14 e 18.10.

Il senatore BOCO d per illustrati i propri emendamenti, nonch quelli presentati rispettivamente dai senatori Malabarba ed altri e Pagliaruro ed altri, che fa propri in assenza dei proponenti.

Il senatore GUERZONI d per illustrato l'emendamento 18.15 e fa propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 18.16 e 18.17.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 18.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 18.2. A suo parere, l'articolo 18 rende palese l'intenzione del Governo di rendere la vita difficile agli imprenditori che intendono assumere lavoratori stranieri e agli immigrati che riescono a entrare nel Paese. I tempi a disposizione dell'imprenditore, infatti non potranno essere rispettati a causa della gravosa documentazione richiesta e della carenza negli organici della pubblica amministrazione.
A livello previdenziale, l'abolizione della possibilit di chiedere la restituzione della contribuzione versata, in caso di rimpatrio, rappresenta un disincentivo alla contribuzione obbligatoria da parte delle imprese e favorir il lavoro sommerso. Si tratta di una misura che in realt favorisce le imprese illegali e disoneste che praticano l'evasione contributiva.

Gli emendamenti 18.2, 18.21 e 18.6, posti separatamente ai voti, sono respinti. Sono respinti altres gli emendamenti 18.3, 18.13, 18.7, 18.12, 18.8 e 18.9.

Il senatore GUERZONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 18.15, volto a ripristinare la norma del testo unico vigente. La modifica apportata dalla Camera dei deputati a proposito del godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, infatti, rischia di rimanere inoperante poich non sono consentiti il ricongiungimento dei periodi previdenziali o la possibilit di ereditare quei diritti da parte dei congiunti. Si tratta di una disposizione che contrasta, peraltro con le direttive dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la quale sicuramente interverr per censurare la norma.

L'emendamento 18.15 viene posto in votazione ed respinto. Risultano respinti anche gli emendamenti 18.16, 18.5, 18.17 e 18.11.

Il senatore BOCO fa proprio, in assenza dei proponenti, l'emendamento 19.1 che, previo parere contrario del relatore BOSCETTO e del sottosegretario MANTOVANO, posto in votazione ed respinto. L'emendamento 22.1, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario, posto ai voti, respinto.

Il senatore BOCO d per illustrati gli emendamenti 23.1 e 23.2 e fa propri, in assenza dei proponenti, gli altri emendamenti all'articolo 23.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono il loro parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23, che vengono messi ai voti e risultano respinti.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 24.0.1 e 25.0.1, nonch, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 25.18.


Il senatore GUERZONI d per illustrati gli emendamenti a sua firma e fa propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti presentati dai senatori Iovene e De Zulueta.

Il senatore BOCO d per illustrati i suoi emendamenti e sottoscrive quelli presentati dai senatori Malabarba e altri.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 25.
L'emendamento 25.29 viene messo ai voti ed respinto.

Il senatore GUERZONI dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 25.32 e 25.30. Pur apprezzando l'articolo introdotto dalla Camera dei deputati in materia di permesso di soggiorno al compimento della maggiore et per i minori affidati, egli ritiene che si tratti di una disposizione solo di facciata, poich vi sempre la possibilit del Comitato per i minori stranieri di rimpatriare il giovane e di riconsegnarlo alla famiglia.
Gli emendamenti 25.32 e 25.30. posti separatamente in votazione, sono respinti. Sono respinti altres i successivi emendamenti all'articolo 25 fino al 25.40.

Il senatore GUERZONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 25.43, soppressivo della disposizione che porta il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 25 in detrazione alle quote di ingresso definite annualmente, sottolineando la necessit che il Presidente del Consiglio dei ministri comunichi alle Commissioni parlamentari i motivi della mancata adozione del decreto in via transitoria, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale.

Gli emendamenti 25.27 e 25.43, identici nel contenuto, posti congiuntamente ai voti, sono respinti. Risultano respinti anche gli emendamenti identici 25.24, 25.28 e 25.41, nonch l'emendamento 25.42.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'emendamento 28.1.

L'emendamento 30.1, fatto proprio dal senatore BOCO in assenza dei proponenti, respinto, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 32.39, 32.40, 32.37, 32.3, 32.45, 32.41, 32.42, 32.18, 32.34, 32.38, 32.43, 32.44, 32.46 e 32.47.

Il senatore GUERZONI d per illustrati i propri emendamenti e fa propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 32.33 e 32.35.

Il senatore BOCO d per illustrati gli emendamenti presentati e fa propri i rimanenti emendamenti all'articolo 32 i cui proponenti non sono presenti.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 32, che vengono posti in votazione e risultano respinti.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento gli emendamenti 33.18, 33.26 e 33.25, nonch l'aggiuntivo 33.0.1.

Il senatore GUERZONI rinuncia ad illustrare i propri emendamenti e gli emendamenti 33.20 e 33.24, che fa propri in assenza dei proponenti.

Il senatore BOCO d per illustrati i propri emendamenti e sottoscrive quelli presentati dai senatori Malabarba e altri.

Il senatore STIFFONI ricorda la normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria e si rivolge al rappresentate del GOVERNO per chiedere chiarimenti circa la possibilit di espulsione nel caso in cui l'extracomunitario che si presenti alla frontiera risultasse affetto da malattie infettive.

Il sottosegretario MANTOVANO rileva che la certificazione medica di cui all'articolo 33, comma 3, lettera c), riguarda la persona alla cui assistenza destinato il lavoratore extracomunitario. Si riserva quindi di fornire risposta specifica sulla richiesta avanzata dal senatore Stiffoni, in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore GUERZONI aggiunge la propria firma all'emendamento 33.9 e rileva gli effetti che derivano dall'applicazione del comma 7, laddove previsto che le disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare non si applicano quando nei confronti del cittadino extracomunitario sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero egli risulti segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La combinazione delle due condizioni rischia di impedire la regolarizzazione di qualsivoglia lavoratore extracomunitario contraddicendo gli impegni assunti dal Governo e proclamati attraverso i mezzi di informazione. L'emendamento 33.9, eliminando almeno una delle condizioni preclusive allargherebbe le possibilit di regolarizzazione.

Dopo che il relatore BOSCETTO e il sottosegretario MANTOVANO hanno pronunciato un parere contrario, gli emendamenti all'articolo 33 vengono messi in votazione e sono respinti.

Il senatore BOCO rinuncia ad illustrare i propri emendamenti all'articolo 35, e fa proprio, in assenza dei proponenti l'emendamento 35.7.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, detti emendamenti sono posti in votazione e risultano respinti. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO sono respinti altres gli emendamenti identici 36.1 e 36.2, soppressivi dell'articolo, nonch l'emendamento 37.1, fatto proprio dal senatore BOCO, stante l'assenza dei proponenti.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore BOSCETTO a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 795-B, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.


La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.795-B


Art. 6.
6.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera a).

6.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

6.15

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso sostituire la lettera a), con la seguente:

ݴa) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un idoneo alloggio per il lavoratore.

6.16

Viviani

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: datore di lavoro sostituire il testo con il seguente: di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore, anche tramite intese con enti pubblici locali e associazioni che operano nel settore abitativo.

6.13

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso art. 5-bis, alla lettera a), sostituire le parole: della disponibilit con le altre: dell'impegno a ricercare la disponibilit.

6.1

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sopprimere le parole da: che rientri, fino alla fine della lettera.

6.14

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sostituire le parole: nei parametri minini con le altre: negli stessi parametri validi per i cittadini italiani.

6.12

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sopprimere la parola: minimi.

6.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.

6.17

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Villone

Al comma 2, sopprimere le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del periodo.

6.11

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a quali condizioni gli stessi siano con le altre: che i due terzi siano a carico del datore di lavoro e un terzo.

6.10

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a quali condizioni gli stessi siano con le altre: che i due terzi siano a carico dello Stato e un terzo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
6. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



6.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a quali condizioni gli stessi siano con le altre: che i due terzi siano a carico della regione dei residenza del lavoratore e un terzo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


9. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
10. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

11. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a quali condizioni gli stessi siano con le altre: che i due terzi siano a carico del comune di residenza del lavoratore e un terzo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


13. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
14. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

15. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
16. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.18

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso

Al comma 2, dopo le parole: prevedendo, sostituire le parole fino alla fine con le seguenti: che l'onere a carico del lavoratore non possa comunque superare l'importo del canone di locazione applicato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a carico dle lavoratore con le altre: parte a carico del datore di lavoro e parte a carico del comune di residenza del lavoratore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
26. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

27. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
28. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.6

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a carico del lavoratore con le altre: parte a carico del datore di lavoro e parte a carico della regione di residenza del lavoratore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


21. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
22. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

23. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: a carico del lavoratore con le altre: parte a carico del datore di lavoro e parte a carico dello Stato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


17. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
18. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

19. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
20. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.
7.5

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

ݴa-bis) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 24 ore".

7.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

7.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

7.4

Pagliarulo, Marino, Mizio

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici con le altre: si attuano le opportune verifiche presso la rappresentanza diplomatica o consolare relativa alla dichiarata nazionalit dello straniero.


Art. 11.
11.7

Cambursano

Al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo sostituito dal seguente:

ݴLa stessa pena aumentata da un terzo alla met quando il fatto commesso in concorso da tre o pi persone, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone.

11.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3–bis, lettera a), sopprimere la parola: illegale.

11.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, nella lettera a), sostituire la parola: illegale con le altre: giuridicamente perseguibile ai sensi del presente decreto.

11.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), sopprimere la parola: illegale.

11.6

Cambursano

Al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo del comma 3-ter ivi inserito, aggiungere il seguente: Quando il fatto commesso in concorso da tre o pi persone, ovverso riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met.

11.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quinquies sostituire le parole: alla met con le altre: un terzo.

11.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quinquies sopprimere le parole: l'autorit di polizia o.

11.1a

Cambursano

Dopo la lettera c), aggiunta la seguente:

c-bis) il comma 5 sostituito dal seguente:
ݴ5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero, agevola, fovorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.150 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met.


Art. 12.
12.1

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire le seguenti:

ݴ0a1) Al comma 1, sono soppresse le parole; di ordine pubblico.

0a2) dopo il comma 2 inserito il seguente:

ݴl'espulsione dello straniero pu essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico.

12.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso al quinto periodo, dopo le parole: alla data del ricevimento della richiesta aggiungere le altre: da parte dell'autorit giudiziaria competente.

12.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso, all'ultimo periodo, dopo la parola: temporanea inserire le altre: e assistenza.


Art. 13.
13.2

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

ݴ0a) Al comma 2 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso per motivi di sicurezza dello Stato".

13.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

13.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: permanenza temporanea e assistenza con: accoglienza.

13.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: permanenza temporanea con: accoglienza.


Art. 15.
15.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1, sostituire le parole: testo unico con la seguente: decreto.

15.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1 sostituire la parola: testo con la seguente: provvedimento.

15.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1, sopprimere la parola: unico.

15.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1, sostituire la parola: unico con la seguente: vigente.

15.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 16, comma 3 sostituire le parole: testo unico con la seguente: decreto.

15.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 16, comma 3 sostituire la parola: testo con la seguente: provvedimento.

15.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 16, comma 3 sopprimere la parola: unico.

15.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 16, comma 3 sostituire la parola: unico con la seguente: vigente.

15.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire la parola: 6 con la seguente: precedente.


Art. 17.
17.33

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Baio, Dossi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

17.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere.

17.29

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedono con le altre: possono motivatamente prevedere.

17.30

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone, Di Siena

Al comma 1, lettera b), prima delle parole: che chiedano inserire le seguenti: , anche in misura ulteriore rispetto al numero degli ingressi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 4,.

17.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che chiedano fino a: dei lavoratori stessi.

17.28

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diplomatiche o consolari, contenente aggiungere: i titoli di studio e.

17.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente: Le regioni trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo della Regione stessa.

17.27

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter), sostituire le parole: possono trasmettere con: trasmettono.

17.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter), sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

17.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sostituire la parola: entro con la seguente: dopo.

17.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sostituire la parola: novembre con la seguente: dicembre.

17.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) dopo la parola: anno aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 25 dicembre.

17.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) anteporre alle parole: alla Presidenza del consiglio dei ministri le seguenti: al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e.

17.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sostituire le parole: alla Presidenza del consiglio dei ministri con le seguenti: al Ministro per gli affari esteri.

17.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) dopo le parole: alla Presidenza del consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e al Ministro per gli affari esteri.

17.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sopprimere le parole: sulla presenza e.

17.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sostituire le parole: sulla condizione con le seguenti: sulle condizioni.

17.26

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter), sostituire le parole: sulla condizione con le altre: sulle condizioni sociali, economiche, sanitarie e sul livello raggiunto dal processo di integrazione sociale ed economico.

17.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) dopo le parole: sulla condizione aggiungere le seguenti: di salute.

17.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) dopo le parole: territorio regionale, aggiungere le seguenti: su base provinciale.

17.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) sopprimere le parole da: contenente anche fino alla fine del comma.

17.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter) dopo le parole: contenente aggiungere le seguenti: oltre alle politiche socio assistenziali attuate.

17.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, sostituire le parole: nel triennio con le seguenti: nell'anno.

17.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

17.31

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, al secondo periodo sostituire la parola: triennio con la parola: biennio.

17.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo le parole: triennio successivo aggiungere le seguenti: comune per comune.

17.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, sopprimere le parole da: in rapporto fino alla fine del comma.

17.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, sopprimere le parole: sociale e.

17.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, sopprimere le parole: e produttivo.

17.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

17.32

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, aggiungere le seguenti parole: nell'assunzione del decreto flussi, di cui all'articolo 3, comma 4, il Presidente del Consiglio tiene conto delle indicazioni ricevute dalle Regioni.

17.25

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine: Il rapporto deve contenere inoltre l'elenco dei provvedimenti adottati dai comuni, dalle province e dalla regione stessa atti ad agevolare l'inserimento degli immigrati extracomunitari nel tessuto della societ sul piano dell'istruzione, dell'assistenza e delle strutture offerte alla libera espressione di tutte le iniziative che rientrino nell'ambito delle proprie tradizioni e della propria cultura.


Art. 18.
18.19

Cambursano, Dentamaro, Toia, Baio Dossi, Petrini

Al comma 1, del capoverso articolo 22 ivi modificato, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

18.18

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Baio Dossi

Al comma 1, comma 4 del capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Decorsi venti giorni con le seguenti: Decorsi sette giorni

18.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, comma 4 del capoverso articolo 22, sopprimere le parole: anche per via telematica.

18.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, sostituire la parola: anche con le seguenti: comprese quelle.

18.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, comma 12, del capoverso, sopprimere le parole: e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

18.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, comma 12 del capoverso articolo 22, dopo le parole: il rinnovo, aggiungere le seguenti: ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ovvero sia e dopo le parole: revocato o annullato, aggiungere le seguenti: e siano decorsi i termini per le impugnazioni dei relativi provvedimenti amministrativi.

18.13

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, comma 12 del capoverso, dopo le parole: il rinnovo, aggiungere le seguenti: ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno o di altro titolo, ovvero sia.

18.14

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, comma 12 del capoverso, dopo le parole: revocato o annullato, aggiungere le seguenti: e siano decorsi i termini per le impugnazioni dei relativi provvedimenti amministrativi,.

18.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, comma 18 del capoverso, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 2.000.

18.12

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, comma 12 del capoverso, sostituire la parola: 5.000 con l'altra: 2.500.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


29. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
30. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

31. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
32. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, comma 13 del capoverso, sopprimere le parole da: al verificarsi della maturazione fino alla fine del periodo.

18.9

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, comma 13 del capoverso, sostituire le parole da: al verificarsi della maturazione fino alla fine del periodo con le seguenti: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

18.15

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin, Brutti Massimo, Villone

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 13, sostituire le parole da: al verificarsi fino alla fine del periodo con le seguenti: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento.

18.16

Viviani

Al comma 1, comma 13 del capoverso, sopprimere le parole: Al compimento del sessantacinquesimo anno di et.

18.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, comma 13 del capoverso articolo 22, sostituire le parole: sessantacinquesimo anno di et con le seguenti: dell'et pensionabile.

18.17

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, comma 13 del capoverso, sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: sessantesimo.

18.11

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, comma 13 del capoverso, sostituire la parola: sessantacinquesimo con l'altra: cinquantacinquesimo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


33. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
34. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

35. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
36. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18.10

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno altres la facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo..

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:


Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e societ finanziari)


37. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".
38. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "nonch nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonch dal comma 1 dell'articolo 45".

39. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 soppresso.
40. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 19.
19.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e dei lavoratori, aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.


Art. 22.
22.1

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Basso, Vitali

Al comma 1, lettera a), dopo la lettera r-bis del capoverso, aggiungere la seguente:

r-ter) stranieri che svolgano uno o pi rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o pi contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;.


Art. 23.
23.8

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

ݴ2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantenni".

23.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

23.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasessantenni.

23.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultracinquantenni.

23.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

23.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

23.7

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Villone

23.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: per documentati gravi motivi di salute.


Art. 24.
24.0.1

Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:


Art. 24-bis.

(Permesso di soggiorno per minore et)


1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1988, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno per minore et. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro".


Art. 25.
25.29

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Sostituire l'articolo, con il seguente:


Art. 25.

(Minori affidati al compimento della maggiore et)


1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo il comma 1 aggiunto il seguente:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompaganti".

25.32

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, De Zulueta, Vitali, Rotondo, Di Girolamo, Piatti, Gasbarri, Iovene

Sostituire la rubrica dello stesso articolo con la seguente: Minori affidati al compimento della maggiore et e permesso di studio per i minori.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

ݴ1-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, pu essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di et compresa tra i 4 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonch a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno.

25.30

Guerzoni, Viviani, De Zulueta, Brutti Massimo, Piloni, Vitali

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Minori non accompagnati e minori affidati al compimento della maggiore et.

Conseguentemente al comma 1 premettere il seguente:

ݴ01. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo il comma 2 aggiunto il seguente:
2-
bis) Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno per minore et. Il permesso per minore et equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dell'articolo 34, comma 1.

25.31

Iovene, De Zulueta

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Minori non accompagnati e minori affidati al compimento della maggiore et.

Conseguentemente al comma 1 premettere il seguente:

ݴ01. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 aggiunto dopo il comma 2 il seguente:
2-
bis) Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno per minore et. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

25.33

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: pu essere con:ݴ˪.

25.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai minori stranieri fino alla fine del periodo con le seguenti: ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.

25.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo la parola: ammessi aggiungere la seguente: preventivamente.

25.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: per un periodo aggiungere le seguenti: di tempo.

25.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: per un periodo sopprimere la parola: non.

25.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

25.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

25.34

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-bis), sostituire le parole: due anni con le parole: un anno.

25.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), sostituire la parola: progetto con la seguente: programma.

25.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: un progetto aggiungere la seguente: preliminare.

25.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: un progetto sopprimere le parole: di integrazione.

25.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: di integrazione sociale sopprimere le seguenti: e civile.

25.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo le parole: di integrazione sopprimere la seguente: sociale e.

25.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo la parola: sociale aggiungere la seguente: , sportivo.

25.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), sostituire la parola: gestito con la seguente: finanziato.

25.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis), dopo la parola: gestito aggiungere la seguente: direttamente.

25.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: gestito da un sopprimere le seguenti: ente pubblico o.

25.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: un ente pubblico sopprimere le seguenti: o privato.

25.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: o privato sostituire la parola: che. con le seguenti: il quale non.

25.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: o privato che aggiungere la seguente: non.

25.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: rappresentanza nazionale aggiungere la seguente: diplomatica.

25.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: nazionale con la seguente: internazionale.

25.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

25.35

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: nazionale aggiungere le parole: o regionale.

25.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

25.36

Iovene, De Zulueta

Alla fine del comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: ovvero ai registri regionali delle associazioni aventi finalit educative e assistenziali.

25.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

25.37

Viviani, Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Sopprimere il capoverso 1-ter.

25.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

25.38

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni che.

25.39

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

25.40

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

25.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

25.43

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater).

25.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

25.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

25.41

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 1-quater), dopo le parole: ai sensi del presente articolo aggiungere la parola: non.

25.42

De Zulueta, Iovene

Al comma 1, capoverso 1-quater), sostituire le parole: definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4., con le parole: definite nei decreti emanati, per l'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4..

25.0.1

Del Pennino

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:


Art. 25-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sostituito dal seguente:

"4. Nelle materie di legislazione concorrente previste dall'articolo 117 della Costituzione le disposizioni del presente testo unico costituiscono i principi fondamentali ai sensi dello stesso articolo 117 della Costituzione. Per quanto non diversamente stabilito le disposizioni del presente testo unico disciplinano le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione".


Art. 28.
28.1

Bordon, Cambursano, Dentamaro, Baio Dossi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

ݴ3-bis. La carta d'identit elettronica e il documento d'identit elettronico di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, devono contenere l'impronta digitale del richiedente.

3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, l'impronta digitale apposta sulla carta d'identit rilasciata ai sensi dell'articolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni.


Art. 30.
30.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.


Art. 32.
32.36

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n.39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) soppressa.

32.39

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n.39 del 1990 ivi modificata, alla lettera a) aggiungere all'inizio le parole: per un periodo massimo di quarantacinque giorni,.

32.21

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

32.33

De Zulueta, Iovene

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o tentato di eludere.

32.40

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-bis della legge n.39 del 1990 ivi modificata, le parole: subito dopo, o, comunque sono soppresse.

32.37

Toia Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge n.39 del 1990 ivi modificata, sostituito dal seguente:

ݴ3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b) attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, secondo le modalit definite attraverso apposito regolamento emanato entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalit di gestione di dette strutture.

32.31

Guerzoni, Brutti Massimo, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-bis), comma 3 ivi richiamato, e ove ricorra l'espressione nel testo sostituire le parole: centri di identificazione con le seguenti: centri di accoglienza per richiedenti asilo.

32.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-bis del capoverso sostituire ovunque ricorra la parola: identificazione: con: accoglienza.

32.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: identificazione con le seguenti: accoglienza per richiedenti asilo.

32.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), al comma 3 capoverso articolo 1-bis sostituire le parole: identificazione secondo le norme di apposito con: accoglienza per richiedenti asilo con.

32.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di apposito regolamento con le seguenti: di un regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge.

32.45

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), comma 3, capoverso articolo 1-bis della legge n.39 del 1990, ivi modificata, al primo periodo, dopo le parole: apposito regolamento aggiungere le seguenti parole: ,in nessun caso potr comunque essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

32.41

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: di cui all'articolo 1-bis, comma 3 sono inserite le seguenti parole: Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore competente per territorio il Tribunale pu prorogare ul termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

32.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 2, sopprimere le parole: dalla data di ricezione della documentazione.

32.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 3, sostituire le parole: tribunale in composizione monocratica con le seguenti: giudice unico.

32.42

Dentamaro, Petrini, Toria, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, le parole: equivale a rinuncia alla sono sostituite dalle seguenti: comporta l'archiviazione della.

32.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

32.34

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-ter del capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:

ݴ6. La Commissione nazionale procede al riesame della decisione assunta dalla commissione territoriale, su richiesta motivata presentata dallo straniero, presentata personalmente o da un suo difensore, entro dieci giorni dalla notifica della decisione negativa. La presentazione della richiesta di riesame ha effetto sospensivo sull'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello stato. La commissione nazionale opera come collegio perfetto. Lo straniero ha diritto di essere ascoltato nella propria lingua dalla commissione nazionale e di essere assistito da un legale di fiducia. L'eventuale decisione negativa notificata allo straniero nella stessa lingua usata durante l'audizione, unitamente all'indicazine delle modalit di impugnazione della decisione medesima. Avverso la decisione negativa della Commissione Nazionale pu essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso presentato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non pu essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. In caso di rigetto dell'istanza di sospensiva lo straniero pu essere allontanato dal territorio dello stato secondo le procedure previste dalla presente legge agli articoli 12, 13 e 14.

32.38

Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), il comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, sostituito dal seguente:

ݴ6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza sospensiva entro i successivi 10 giorni come previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se accolta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza temporanea.

32.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

32.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro dieci giorni inserire la seguente: lavorativi.

32.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: adeguatamente motivata.

32.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 32, capoverso art. 1-ter, comma 6, sopprimere le parole da: di cui disposto fino a: comma 3.

32.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Qualora la richiesta di riesame viene accolta la misura di trattenimento dello straniero nel centro di intrattenimento interrotta.

32.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

32.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro quattro giorni.

32.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 32, capoverso art. 1-ter, comma 6, sostituire le parole: cinque giorni con: quindici giorni.

32.43

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, le parole: al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche sono sostituite dalle seguenti: dal richiedente asilo alla commissione nazione di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

32.44

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, la parola: non soppressa.

32.46

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, le parole: il richiedente asilo pu, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso immediatamente esecutiva. sono sostituite dalle seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – pu procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

32.47

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n.39 del 1990 ivi modificata, aggiungere i seguenti commi:

ݴ7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verr rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validit di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verr considerata decaduta.

32.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

32.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 4, lettera b), capoverso art. 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: Ove necessario fino alla fine del periodo.

32.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 1, sopprimere le parole: in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo.

32.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

32.35

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera b) capoverso, articolo 1-quater, comma 1, sostituire le parole: non comporta la corresponsione di compensi o di indennit di qualunque natura con le seguenti: soggetto alla corresponsione dei medesimi compensi o indennit previsti per il personale ordinario.

32.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 4, dopo le parole: commissioni territoriali valutano, inserire la seguente: prioritariamente.

32.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 4, sopprimere le parole: per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

32.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), del capoverso articolo 1-sexies, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.

32.32

Guerzoni, Brutti Massimo, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, lettera b), del capoverso articolo 1-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

ݴ3-bis. Il Ministero dell'interno, assicura asilo ai richiedenti privi di mezzi di sussistenza e non accolti all'interno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta medesima e comunque per un termine non superiore a sei mesi.

32.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), del capoverso articolo 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera e).

32.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), del capoverso articolo 1-sexies, sopprimere il comma 6.

32.2a

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sostituire la parola: identificazione con la seguente: accoglienza.




Art. 33.
33.18

Guerzoni, Brutti Massimo, Viviani

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attivit fino a: bisogno familiare.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il terzo periodo.



33.26

Dentamaro, Petrini, Toia, Baio Dossi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attivit fino a: bisogno familiare.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ovvero alle attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.



33.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: postale inserire le parole: o della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

33.25

Giaretta, Toia, Dentamaro, Petrini, Baio Dossi

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente:

ݴLa denuncia di cu al presente comma consente di accedere alla deduzione sul reddito imponibile annuale ai fini IRPEF di cui all'articolo 28, comma 3-bis, con riferimento alle retribuzioni e ai compensi corrisposti ai lavoratori denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) aggiunta la seguente:
"
b-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore ad euro 50.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, nonch al personale adibito ad attivit di assistenza a favore di familiari ultrasettantenni a carico ovvero di familiari affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, nel limite complessivo massimo di 3.000 euro per anno d'imposta".
3-
ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis), valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2002 e 600 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003 e 2004, si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo di 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unit previsionale di base di parte finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n.468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, ovvero dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

33.15

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

33.19

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

33.16

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 4, sopprimere le parole: la questura accerta fino a: Governo, che.

33.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del con le seguenti: il questore rilascia al prestatore di lavoro il.

33.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, dopo le parole: di un anno inserire le seguenti: rinnovabili per altri tre.

33.17

Malabarba, Sodano Tommaso; Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

33.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: dalla mancanza di motivi ostativi al con la seguente: del.

33.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

33.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole da: Il permesso di soggiorno fino a: l'archiviazione del relativo procedimento, con le seguenti: Alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo, lo straniero potr richiederne il rinnovo o la conversione ad altro titolo secondo le condizioni stabilite dal testo unico.

33.20

Iovene, de Zulueta

Al comma 5, sostituire le parole da: Il permesso di soggiorno fino a: l'archiviazione del relativo procedimento., con le seguenti: Alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo, lo straniero potr richiederne il rinnovo o la conversione ad altro titolo secondo le condizioni stabilite dalla legge..

33.21

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire la parola: continuazione del rapporto, con la seguente: sussistenza di un rapporto di lavoro.

33.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

33.22

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

33.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione.

33.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan, Guerzoni

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

33.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, alla fine della lettera b), aggiungere alla fine le seguenti parole: salvo revoca del provvedimento.

33.23

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso, Iovene

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola: denunciati, con la seguente: condannati.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti: salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

33.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

33.24

Iovene, De Zulueta

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola: denunciati, con le parole: condannati con sentenza passata in giudicato.

33.0.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:


Art. 33-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso di lavoro irregolare)


1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n.383 e dell'articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito in legge 24 novembre 2001, n.409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, le imprese accedono alle agevolazioni previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 2, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tento conto della tiologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anch'essi delle agevolazioni previste.
3. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui al comma 1, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, e qualora nei loro confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi amministrativi, possono presentare istanza di revoca all'autorit competente.


Art. 35.
35.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

35.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

35.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: ingresso, inserire le seguenti: , protezione.

35.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: ingresso, inserire le seguenti: , assistenza.

35.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

35.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

35.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.



Art. 36.
36.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

36.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.



Art. 37.
37.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.