TESTI DI SEDUTA

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 1206:

Articoli

Emendamenti Fascicolo 1

Emendamenti Fascicolo 1 Annesso I

DISEGNO DI LEGGE N. 795-B:

Articoli

Emendamenti Fascicolo 1

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione)

    1. I titolari di cariche di governo, nellíesercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto díinteressi.

    2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui allíarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 2.

(Incompatibilità)

    1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

        a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dallíarticolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

        b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

        c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

        d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica e non può ricoprire cariche o uffici, o altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

        e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

        f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

    2. Líimprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

    3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui allíarticolo 1 e comunque dallíeffettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate allíestero.

    4. Líincompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo allíesercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dallíordinamento professionale di appartenenza.

    5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nellíanaloga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dallíeffettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dellíincarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

    6. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera d), svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

Articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 3.

(Conflitto di interessi)

    1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando líatto è adottato ovvero, se dovuto per legge, è omesso dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dellíarticolo 2, comma 1, ovvero quando líatto o líomissione ha uníincidenza specifica sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per líinteresse pubblico e salvo che líatto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

Articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

    1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere líabuso di posizione dominante di cui allíarticolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dellíarticolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dallíimpresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallíarticolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

    4. Le disposizioni della presente legge non escludono líapplicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 5.

(Dichiarazione degli interessati)

    1. Entro trenta giorni dallíassunzione della carica di governo, il titolare dichiara allíAutorità garante della concorrenza e del mercato, di cui allíarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui allíarticolo 2, comma 1, sussistenti alla data di assunzione della carica.

    2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nellíobbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti líassunzione della carica.

    3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche allíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui allíarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dellíeditoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

    4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che líabbiano determinata.

    5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, líAutorità garante della concorrenza e del mercato e líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

    6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 6.

(Funzioni dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)

    1. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui allíarticolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

        a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dallíufficio ad opera dellíAmministrazione competente o di quella vigilante líente o líimpresa;

        b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

        c) la sospensione dallíiscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

    2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono allíadozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato.

    3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dellíarticolo 3 líAutorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dellíazione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per líinteresse pubblico secondo quanto disposto dallíarticolo 3.

    4. È fatto salvo líobbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

    5. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede díufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per líespletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili allíautorità giudiziaria.

    6 Nellíesercizio delle funzioni di cui al presente articolo líAutorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

    7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dellíinteressato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dallíarticolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    8. Quando líimpresa di cui al comma 1 pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dellíarticolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, líAutorità garante della concorrenza e del mercato diffida líimpresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dellíatto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, líAutorità garante della concorrenza e del mercato infligge allíimpresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dallíimpresa stessa.

    9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, líAutorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

    10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, líAutorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

Articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 7.

(Funzioni dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi)

    1. LíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui allíarticolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

    2. Nellíesercizio delle funzioni di cui al presente articolo, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. LíAutorità si avvale, inoltre, in quanto compatibili, dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249; si applicano allíAutorità medesima i commi 4, 5 e 7 dellíarticolo 6.

    3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida líimpresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge allíimpresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

    4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando líimpresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nellíesercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni comminate.

    5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

Articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione)

    1. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato e líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

    2. Quando le dichiarazioni di cui allíarticolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui allíarticolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dellíAutorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato e líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata allíautorità giudiziaria competente.

    3. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui allíarticolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete líAutorità garante della concorrenza e del mercato e líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, comunicano la violazione ai Presidenti delle Camere.

Articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione

Art. 9.

(Potenziamento dellíorganico dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato e dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni)

    1. I ruoli organici di cui allíarticolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e allíarticolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati rispettivamente di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti allíAutorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dellíattuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

    2. Allíonere derivante dallíattuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 976.000 euro per líanno 2002 e di 2.924.000 euro a decorrere dallíanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al Ministero medesimo.

    3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BOZZE DI STAMPA

17 giugno 2002

N. 1

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi(1206)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.3

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

1.500

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

        "Art. 1. - (Obbligo di astensione da atti di Governo ed incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese). ñ 1. I titolari di cariche di Governo, nellíesercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno líobbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dellíufficio ricoperto, i propri interessi.

        2. I soggetti di cui al comma l non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

        3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

        4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

        5. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

        6. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        7. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

        8. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 7 líordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dallíesercizio della professione per la durata dellíincarico di Governo.

        9. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

        10. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 9, provvede díufficio la Corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

1.501

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

        "Art. 1. - (Obbligo di astensione da atti di Governo ed incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese). ñ 1. I titolari di cariche di Governo, nellíesercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno líobbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dellíufficio ricoperto, i propri interessi.

        2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

        3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Govemo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

        4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

        5. È incompatibile con le cariche di Govemo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

        6. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        7. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

        8. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 7 líordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dallíesercizio della professione per la durata dellíincarico di Governo.

        9. I titolari delle cariche di Govemo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi

        10. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 9, provvede díufficio la Corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

1.502

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 1. - (Ambito di applicazione). ñ 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui allíarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1.12

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 1. - (Finalità e ambito di applicazione). ñ 1. I titolari delle cariche pubbliche di cui al comma 3, nellíesercizio delle loro funzioni, hanno líobbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

        2. Per i titolari delle cariche di cui al comma 3 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dallíadottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

        3. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari di Governo di cui allíarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste".

1.55

Boco

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 1. - (Incompatibilità). ñ 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dallíeffettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica".

1.4

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

1.68

Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Villone

Sopprimere il comma 1.

1.5

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. I titolari di cariche di Governo, nellíesercizio delle loro funzioni, hanno líobbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dallíadottare atti pubblici, che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

1.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

        "Art. 1. - (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi) ñ 1. I titolari di cariche di Governo, nellíesercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno líobbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dellíufficio ricoperto, i propri interessi.

        1-bis. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

        1-ter. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 1-bis, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

        1-quater. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 1-bis, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma".

1.504

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

        "1. I titolari di cariche di Governo, nellíesercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno líobbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dellíufficio ricoperto, i propri interessi.

        1-bis. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

        1-ter. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 1-bis, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri

        1-quater. II regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 1-bis, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma".

1.53

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti, Marini

Al comma 1, dopo le parole: "cariche di Governo", inserire le seguenti: "non possono esercitare attività imprenditoriali e".

1.56

Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: "si dedicano" fino alla fine con le seguenti: "hanno líobbligo di dedicarsi eslusivamente alla cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione e deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dallíadottare atti pubblici, che incidano direttamente o indirettamente su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

1.52

Boco

Al comma 1, dopo le parole: "interessi pubblici", inserire le seguenti: "; essi hanno líobbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dellíufficio ricoperto, i propri interessi".

1.6

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e si astengono", fino a: "conflitto díinteressi".

1.73

Angius, Bordon, Boco, Marino, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Petrini, Battisti, Marini

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e si astengono", fino a: "conflitto díinteressi".

1.70

Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire le parole da: "si astengono" fino alla fine del comma con le seguenti: "non devono partecipare in alcun modo al processo di definizione degli atti e delle deliberazioni di tutte le pubbliche amministrazioni dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno allíinteresse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori".

1.506

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, sopprimere le parole: "dal porre in essere atti e".

1.66

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, dopo la parola: "atti" aggiungere le seguenti: "e comporamenti sia commissivi che omissivi".

1.505

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, dopo la parola: "atti" aggiungere le seguenti: "e comportamenti, sia commissivi che omissivi".

1.54

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Essi non possono altresì partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta ne adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

1.72

Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno allíinteresse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori".

1.71

Guerzoni, Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche semplicemente potenziale".

1.62

Boco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Per i titolari delle cariche di Governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dallíadottare atti pubblici che possano incidere, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

1.65

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Adeguate forme di pubblicità alle situazioni di cui al comma 1 sono assicurate con regolamento del Consiglio dei ministri, che disciplina la pubblicità dei casi di mancata partecipazione a deliberazione motivata ai sensi del medesimo comma".

1.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

1.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti, nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali".

1.507

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonchè gli assessori regionali, provinciali e comunali".

1.61

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Per líintera durata della carica, ai soggetti di cui al comma 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare".

1.9

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste".

1.10

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

1.67

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sopprimere il comma 3.

1.11

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali".

1.0.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Definizione di imprese rilevanti)

        1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività".

1.0.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Principio di incompatibilità)

        1. Per líintera durata della carica, ai soggetti di cui allíarticolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare".

1.0.3

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

        1. Il titolare di attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa non può assumere incarichi di Governo, qualora non abbia provveduto a cedere tali attività nei precedenti 24 mesi".

1.0.4

Villone

Dopo líarticolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ineleggibilità)

        1. Al primo comma dellíarticolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per líelezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, il seguente numero:

        "3-bis) coloro che controllano, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al n. 1) del presente comma, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi"".

1.0.100

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Dopo líarticolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica allíarticolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per líelezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità)

        1. Allíarticolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per líelezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, il seguente numero:

        "3-bis) coloro che controllano, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al n. 1) ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi"".

1.0.6

Cambursano

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica allíarticolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per líelezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità)

        1. Allíarticolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per líelezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, il seguente numero:

        "3-bis) coloro che controllano, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al n. 1) ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi"".

1.0.8

Vitali, Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Passigli, Villone

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ineleggibilità)

        1. Allíarticolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: "l-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi"".

Art. 2.

2.22

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

2.300

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Sopprimere líarticolo.

2.24

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. ñ (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di governo). ñ 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

        2. I titolari di cariche di governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

        3. I titolari di cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche di governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche di governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica di governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui al comma 29.

        8. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

        9. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        10. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        11. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        12. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        13. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica regionale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        14. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui al comma 29.

        15. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

        16. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        17. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        18. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        19. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        20. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica provinciale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        21. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui al comma 29.

        22. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

        23. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        24. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        25. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        26. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata.

        27. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica comunale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        28. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui al comma 29.

        29. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanze e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2.134

Boco

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo). ñ 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

        2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

        3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulnza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica di Governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque o la partecipazione ad imprese nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività".

2.23

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. ñ (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo). ñ 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

        2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

        3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica di Governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui allíarticolo 2.

2.179

Villone

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Incompatibilità) ñ 1. Le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica sono incompatibili con ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico. Sono fatti salvi per i titolari di cariche di governo il mandato parlamentare e le cariche o gli uffici pubblici strettamente inerenti alla funzione svolta.

        2. Nel caso di assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1:

            a) I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

            b) Gli iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Dalla data del giuramento e per la durata della carica sono sospesi di diritto dallíesercizio professionale e deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

            c) non è consentito esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. I titolari delle cariche cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per il tempo della permanenza in carica, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

        3. Sono altresì incompatibili con le cariche di cui al precedente comma 1:

            a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta;

            b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

            c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui al presenta comma 2 lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

            d) coloro che controllano, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al presente comma 2 lettera a), ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.".

2.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. ñ (Incompatibilità). - 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dallíeffettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica".

2.501

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. ñ (Incompatibilità). - 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dallíeffettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica".

2.502

Occhetto, DíAmico, De Zulueta

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Incompatibilità). ñ 1. Al fine di impedire alterazioni e distorsioni della libertà e della uguaglianza del voto e garantire che la competizione elettorale consenta effettivamente il concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale da parte dei cittadini ai sensi dellíarticolo 49 della Costituzione, sono incompatibili con le cariche di cui allíarticolo 1 della presente legge coloro che, ai sensi del presente articolo, hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n.  287, delle seguenti categorie di imprese:

            a) concessionarie private per líemittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale;

            b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;

            c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale;

            d) altri servizi erogati in regime di concessione.

        2. La causa di incompatibilità devíessere rimossa attraverso apposita opzione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata. La richiesta di opzione si considera soddisfatta nel momento in cui sia conferito mandato irrevocabile ad alienare ad una società specializzata, in nessun modo ricollegabile al mandante, la quale deve comunque procedere entro un anno dalla data del mandato".

2.503

DíAmico

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Incompatibilità). ñ 1. Al fine di impedire alterazioni e distorsioni della libertà e della uguaglianza del voto e garantire che la competizione elettorale consenta effettivamente il concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale da parte dei cittadini ai sensi dellíarticolo 49 della Costituzione, sono incompatibili con le cariche di cui allíarticolo 1 della presente legge coloro che, ai sensi del presente articolo, hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n.  287, delle seguenti categorie di imprese:

            a) concessionarie private per líemittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale;

            b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;

            c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale.

        2. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutti coloro che abbiano la proprietà o il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al 10 per cento del fatturato del relativo settore.

        3. La causa di incompatibilità devíessere rimossa attraverso apposita opzione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata. La richiesta di opzione si considera soddisfatta nel momento in cui sia conferito mandato irrevocabile ad alienare ad una società specializzata, in nessun modo ricollegabile al mandante, la quale deve comunque procedere entro un anno dalla data del mandato".

2.504

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Incompatibilità). ñ 1. Non possono accedere alle cariche di cui allíarticolo 1 della presente legge coloro che hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n.  287, delle seguenti categorie di imprese:

            a) concessionarie private per líemittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale;

            b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;

            c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale;

            d) altri servizi erogati in regime di concessione.

        2. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutti coloro che abbiano la proprietà o il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al cinque per cento del fatturato del relativo settore".

2.505

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Incompatibilità) ñ 1. Le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica sono incompatibili con ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico. Sono fatti salvi per i titolari di cariche di governo il mandato parlamentare e le cariche o gli uffici pubblici strettamente inerenti alla funzione svolta.

        2. Nel caso di assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1:

        a) I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti;

            b) gli iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Dalla data del giuramento e per la durata della carica sono sospesi di diritto dallíesercizio professionale e deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri;

            c) non è consentito esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. I titolari delle cariche cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per il tempo della permanenza in carica, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

        3. Sono altresì incompatibili con le cariche di cui al precedente comma 1:

            a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta;

            b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

            c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui al presenta comma 2 lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

            d) coloro che controllano, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al presente comma 2 lettera a), ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.".

2.25

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

2.26

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        1. I titolari delle cariche di governo:

            a) sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;

            b) dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;

            c) iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero;

            d) non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate;

            e) non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

        2. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione delle cariche di governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

        3. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività.

2.132

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        "1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare".

2.107

Boco

Al comma 1 premettere il seguente periodo: "01. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta".

2.59

Bassanini, Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1 sostituire le parole: "di governo", con la seguente: "pubbliche".

2.506

Il Governo

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel corso del proprio mandato" con le seguenti: "nello svolgimento del propri incarico".

2.49

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, dopo le parole "non può", inserire le seguenti: ", in Italia o allíestero";

        Di conseguenza, al comma 4 sopprimere le parole: "Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate allíestero".

2.120

Boco

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

            "0a) esercitare in enti pubblici, nonchè in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura,".

2.27

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.188

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "diversi..." fino alla fine.

2.507

Il Governo

Al comma 1, lettera a), alla fine, aggiungere le seguenti parole: "ad esclusione delle cariche di cui allíarticolo 1, secondo comma, della legge 15 febbraio 1953, n. 60".

2.28

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.508

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "uffici o", inserire la seguente: "svolgere".

2.114

Boco

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed in enti soggetti al controllo pubblico".

2.29

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.509

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "uffici o", inserire la seguente: "svolgere".

2.510

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: "denominate", aggiungere le seguenti: "ivi compresi incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura".

2.511

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "esercitare compiti di gestione in" con le altre: "essere proprietari di".

2.512

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "esercitare", aggiungere le parole: "anche di fatto".

2.513

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "esercitare", aggiungere le parole: "anche indirettamente".

2.514

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: "esercitare", aggiungere le seguenti: "anche per interposta persona".

2.515

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "ovvero esercitare compiti di", aggiungere le seguenti: "amministrazione o".

2.516

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: "gestione", aggiungere le seguenti: "o controllo".

2.151

Villone

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "aventi fini di lucro".

2.517

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "lucro o", sopprimere la parola: "in".

2.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "in attività di rilevo imprenditoriale" con le parole: "detenere quote o azioni delle medesime in misura tale da possedere il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del Codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.  287".

2.519

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "in attività di rilevo imprenditoriale" con le parole: "detenere azioni o quote o altre partecipazioni nelle medesime società".

2.520

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "in attività di rilevo imprenditoriale" con le parole: "detenere azioni o quote o altre partecipazioni nelle medesime società in misura superiore al 2 per cento del capitale".

2.54

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: "ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale, se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa, ovvero operanti nei settori dellíinformazione e della raccolta pubblicitaria, o di società controllanti queste ultime, e al 10% negli altri casi;".

2.115

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti, Marini

Al comma 1, lettera c) alla fine aggiungere le seguenti parole: "o imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni".

2.521

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "ovvero esercitare in assemblee ordinarie o straordinarie il diritto di voto connesso alle azioni o quote possedute, anche per interposta persona".

2.522

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "ovvero detenere nelle medesime, anche per interposta persona, partecipazioni superiori al 2 per cento se quotate, o se controllanti società quotate, o superiore al 20 per cento se non quotate".

2.523

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: "ovvero possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati".

2.524

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: "ovvero possedere, direttamente o indirettamente, il controllo di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati".

2.525

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: "anche per interposta persona, ovvero detenere quote o azioni in società aventi fini di lucro in misura tale da possederne il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990".

2.526

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: "anche per interposta persona, ovvero detenere in società o azioni aventi fini di lucro partecipazioni superiori al 2 per cento se quotate, o se controllanti società quotate, o superiore al 20 per cento se non quotate".

2.527

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: "Costituisce in ogni caso atto di gestione la partecipazione, diretta o indiretta, alla nomina del consiglio di amministrazione, allíapprovazione del bilancio o di rilevanti decisioni societarie che vangano sottoposte allíapprovazione degli azionisti e dei soci".

2.528

Dentamaro

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            "c-bis) esercitare una influenza determinante sulle attività di una impresa rilevante", e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge, le condizioni di cui al comma 1, lettera c-bis), si realizzano: a) in presenza di diritti o altri rapporti giuridici, in particolare diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di uníimpresa, che conferiscano la possibilità di esercitare uníinfluenza determinante sulle attività della stessa impresa ovvero diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscano la possibilità di esercitare uníinfluenza determinante sulla composizione, le deliberazioni o di esercitare degli organi di uníimpresa, quando il titolare della carica di Governo sia titolare dei diritti o beneficiario dei contratti o soggetto degli altri rapporti giuridici suddetti ovvero, pur non essendo titolare di tali diritti o beneficiario di tali contratti o soggetto di tali rapporti giuridici, abbia il poter di esercitare i diritti che ne derivano;

            b) per le imprese con patrimonio superiore a otto milioni di euro e, in ogni caso, quando si tratta di imprese concessionarie dello Stato o in rapporti contrattuali con amministrazioni statali o con enti pubblici nazionali ovvero di imprese che operano nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità e dellíeditoria, anche elettronica".

2.529

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            "c-bis) esercitare in enti pubblici, nonchè in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. In tal caso, cessa dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del gioramento e non può, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativo agli stessi incarichi".

2.530

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            "c-bis) possedere il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, di società che risultino avere con lo Stato contratti di notevole entità economica o che rappresentino una parte rilevante del loro fatturato".

2.531

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            "c-bis) possedere il controllo, anche per interposta persona, di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati".

2.532

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            "c-bis) esercitare, direttamente o indirettamente, attività imprenditoriali".

2.30

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.149

Boco

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

            "d) avere il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi".

2.311

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            "d) avere il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che impartino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi".

2.533

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            "d) avere il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino líobbligo di adempimenti specifici, líosservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o líautorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi".

2.534

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            "d) esercitare attività imprenditoriali direttamente, indirettamente o per interposta persona, ovvero attraverso líesercizio di poteri derivanti dal controllo di società o imprese, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

2.535

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            "d) esercitare attività professionali, anche in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività può percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri".

2.562

Boco

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            "d) esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica".

2.536

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, sostituire la lettera d) dopo la parola: "esercitare", inserire le seguenti: "direttamente, indirettamente o per interposta persona, ovvero attraverso líesercizio di poteri derivanti dal controllo di società o imprese, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

2.139

Boco

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "esercitare" inserire le seguenti: "anche per interposta persona".

2.563

Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "esercitare" inserire le seguenti: "anche per interposta persona".

2.31

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "attività", aggiungere la seguente: "o partecipazioni".

2.136

Boco

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: "attività" aggiungere le seguenti: "o detenere partecipazioni in attività".

2.537

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo" con le seguenti: "anche in forma associata".

2.538

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: "in materie connesse con la carica di Governo".

2.539

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: "in materie connesse con la carica di Governo".

2.540

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: "con la carica di Governo" con le parole: "con le competenze di Governo".

2.541

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: "con la carica di Governo" con le parole: "con le possibili decisioni del Governo".

2.564

Brutti Massimo, Guerzoni, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "carica di Governo" aggiungere le seguenti: "nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero".

2.565

Bassanini, Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: "gratuite" con le seguenti: "comunque retribuite".

2.542

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "o privati", inserire le seguenti: "in Italia o allíestero".

2.543

Il Relatore

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "assunzione della carica", sostituire la parola: "e" con la seguente: "inoltre".

2.544

Il Relatore

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "uffici o", inserire la seguente: "svolgere".

2.545

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "o uffici, o", aggiungere la seguente: "svolgere".

2.546

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: "denominate", aggiungere le seguenti: "ivi comprese le funzioni di consulente o arbitro".

2.310

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ", anche per interposta persona".

2.106

Boco

Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso, per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri".

2.304

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: "nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni".

2.566

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nè assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare consulenza ad imprese di carattere finanziario ed economico in loro vertenza o rapporti di affari con lo Stato".

2.137

Boco

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            "d-bis) ricoprire incarichi in aziende che abbiano una dimensione economica rilevante relativamente al territorio di competenza superiori a 7.746.853 euro o anche la semplice partecipazione ad imprese nei seguenti settori rilevanti:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività".

2.298

Angius, Bordon, Boco, Marino, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Petrini, Villone

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            "d-bis) possedere il controllo, anche per interposta persona, di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati".

2.123

Boco

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            "d)-bis esercitare attività professionali in Italia o allíestero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali".

2.34

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            "d-bis) esercitare attività professionali in Italia o allíestero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali.

2.33

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.547

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, sostituire le lettere e) e f), con le seguenti:

            "e) esercitare ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti;

            f) esercitare qualsiasi forma di lavoro libero-professionale o autonomo. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico o economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri".

2.548

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, sostituire le lettere e) e f), con la seguente:

            "e) esercitare qualsiasi forma di impiego pubblico e privato, o di lavoro anche svolto in forma autonoma;".

2.125

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Al comma 1, lettera e) premettere le seguenti parole: "svolgere incarichi di consulenza o arbitrali nonchè.".

2.35

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.116

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

            "f-bis) detenere partecipazioni in imprese in concessione direttamente o attraverso parenti ed affini entro il terzo grado".

2.567

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "f-bis) detenere la proprietà di uníimpresa individuale ovvero detenere partecipazione rilevante in una impresa come qualificata dallíarticolo 2359 primo ultimo comma, del codice civile, e dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

2.568

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "f-bis) detenere la proprietà di uníimpresa individuale ovvero detenere quote o azioni di imprese per un valore complessivo superiore al 10 per cento del totale".

2.569

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "f-bis) avere qualsiasi intresse patrimoniale in imprese concorrenti con quelle a prevalente capitale pubblico".

2.549

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, DE Petris, Battisti

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            "f-bis) avere riportato condanna penale definitiva, ancorchè amnistiata".

2.550

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis) Non costituisce causa di incompatibilità il ricoprire cariche meramente onorifiche".

2.551

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis) I divieti di cui alle lettere a), b), d), e) e f) limitatamente alle attività professionali svolte in favore di soggetti pubblici, si applicano ai titolari di cariche di governo per un periodo di un anno dal termine del loro mandato".

2.63

Bassanini, Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni di società operanti nel settore dellíinformazione o della raccolta pubblicitaria ancorché essa non comporti líassunzione o líesercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1".

2.62

Bassanini, Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni societarie ancorché essa non comporti líassunzione o líesercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1".

        Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

2.64

Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche ancorché essa non comporti líassunzione o líesercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1".

2.66

Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche".

2.67

Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Agli amministratori di cui alla lettera c) del comma 1 sono equiparati, agli effetti della presente legge, i proprietari di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche".

2.68

Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Agli amministratori di cui alla lettera c) del comma 1 sono equiparati, agli effetti della presente legge, i proprietari di uníimpresa individuale ovvero di quote o azioni di società operanti nel settore dellíinformazione o della raccolta pubblicitaria".

2.104

Boco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. I titolari delle cariche di governo:

            a) sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;

            b) dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;

            c) iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero;

            d) non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate;

            e) non possono assumere incarichi di consulenza per Enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

        1-ter. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione delle cariche di governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

        1-quater. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività".

2.570

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        "1-bis. In ogni caso le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata".

2.552

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. La proprietà o il possesso di partecipazioni di controllo, anche per interposta persona, di imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi eerogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dellíinformazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi ai sensi della presente legge".

2.553

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Nei casi non ricompresi in quanto previsto al comma 1, la mera proprietà di impresa individuale o di quote o azioni societarie che non ne comporti il controllo non costituisce motivo di imcompatibilità".

2.554

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di compatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti líassunzione di cariche o líesercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, o il controllo della stessa ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

2.122

Boco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni".

2.131

Boco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico".

2.571

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. I beni immobili posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa o professionale".

2.129

Boco

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica".

2.572

Boco

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica".

2.573

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 debbono essere rimosse prima dellíaccettazione della carica di governo".

2.574

Vitali, Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo allíaccettazione della carica di governo".

2.576

Brutti Massimo, Guerzoni, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo allíassunzione della carica di governo".

2.575

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 debbono essere rimosse prima dellíaccettazione della carica".

2.577

Villone

Al comma 3, sostituire le parole: "Gli incarichi e le funzioni" con le seguenti: "Le attività poste in essere nellíesercizio degli incarichi e delle funzioni".

2.555

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al comma 1", aggiungere le parole: "ivi compreso qualsiasi attività imprenditoriale, direttamente o indirettamente esercitata,".

2.578

Villone

Al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque dallíeffettiva assunzione della carica".

2.579

Boco

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ", anche quando avvengano a titolo gratuito".

2.118

Boco

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica".

2.580

Boco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dallíeffettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti".

2.556

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, sopprimere la parola: "temporaneo".

2.557

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 4, aggiungere, in fine: "Líincompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) perdura per 24 mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economico, nonchè di società aventi fini di lucro a partecipazione pubblica o che intrattengano con lo Stato, le regioni, o gli enti locali rilevanti rapporti economici".

2.43

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

2.128

Boco

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        "5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica".

2.167

Villone

Al comma 5, sopprimere le parole: "e comunque dallíeffettiva assunzione della carica".

2.558

Il Governo

Sopprimere il comma 6.

2.44

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 6.

2.51

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. I titolari delle cariche di cui allíarticolo 1, comma 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in situazioni di conflitto di interesse, provvedono ad eliminare le cause di incompatibilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

2.333

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale".

2.127

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica di Governo decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata".

2.113

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Prima del comma 6 premettere il seguente periodo: In ogni caso non può ricoprire cariche di Governo che abbia ricoperto o esercitato uno delle attività di cui alle lettere a), b), c), ed e) nei dodici mesi precedenti al conferimento del mandato".

2.334

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: "Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore delle presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale".

2.581

Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 6, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le altre: "fino al momento dellíassunzione della carica di governo".

2.582

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 6, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le altre: "fino al momento dellíassunzione della carica di governo".

2.119

Boco

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, provvede díufficio la Corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

2.126

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;

            b) servizi erogati in regime di concessione;

            c) credito, finanza e assicurazioni;

            d) opere pubbliche e lavori pubblici;

            e) distribuzione commerciale e pubblicità;

            f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività".

2.559

Compagna

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. Il mandato di parlamentare nazionale ed il mandato di parlamentare europeo sono incompatibili. La incompatibilità deve essere rimossa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge optando per líuno o líaltro dei mandati, a pena di decadenza dalla carica elettiva la cui proclamazione è avvenuta per ultima".

2.560

Iervolino, Borea, Eufemi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. La carica di membro del Parlamento Europeo è incompatibile con quella dimembro di una delle deu Camere e di consigliere e di assessore regionale. La incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla proclamazione o nomina nella carica assunta per ultima. In caso di mancata opzione nel termine di cui al periodo precedente, líeletto o il nominato viene considerato decaduto dalla carica assunta per ultima e la decadenza va proclamata nei trenta giorni successivi allíUfficio di Presidenza dellíAssemblea presso la quale la medesima è stata assunta. In sede di prima applicazione i termini di cui ai periodi precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2.561

Salzano, Ruvolo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. 1. La qualità di deputato al Parlamento europeo esclude la possibilità di occupare contemporaneamente un seggio in un Parlamento nazionale o regionale. La incompatibilità deve essere rimossa entro 30 giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla carica assunta per ultima.

        2. In sede di prima applicazione i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2.0.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali)

        1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, ecluso il mandato di consigliere regionale.

        2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica regionale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui allíarticolo 2".

2.0.3

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali)

        1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, ecluso il mandato di consigliere provinciale.

        2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica provinciale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui allíarticolo 2.

        8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompabilità dettate dal testo unico delle leggi sullíordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2.0.4

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali)

        1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, ecluso il mandato di consigliere comunale.

        2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

        3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o allíestero, la professione per la durata della carica.

        4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

        5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

        6. Ogni incarico preesistente alla data dellíassunzione della carica comunale decade automaticamente allíatto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

        7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui allíarticolo 2.

        8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompabilità dettate dal testo unico delle leggi sullíordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2.0.5

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

        1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

        2. Le disposizioni di cui allíarticolo 5 costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dellíarticolo 122 della Costituzione".

2.0.6

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Attestazione delle attività economichee deliberazione dellíincompatibilità)

        1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

        2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui allíarticolo 1 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dallíinteressato allíAutorità garante della concorrenza e del mercato.

        3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, líAutorità garante della concorrenza e del mercato, sentite líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente allíinteressato e allíassemblea elettiva di riferimento.

        4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle Assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, può richiedere allíAutorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

2.0.7

Villone

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Accertamento dellíincompatibilità)

        1. La incompatibilità di cui alla presente legge è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere líincompatibilità medesima.

        2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

        3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

        4. La Corte decide con sentenza trasmessa, entro i dieci giorni successivi allíadozione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni".

2.0.8

Villone

Dopo líarticolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Decadenza e risoluzione di diritto)

        1. Il trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione della sentenza della Corte di cassazione, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati sono risolti di diritto o decadono, fatti salvi i rapporti pregressi".

2.0.100

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

        1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonchè ogni carica o ufficio pubblico di versi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

        2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti líaspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o allíestero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dellíassunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

        4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 líordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dallíesercizio della professione per la durata dellíincarico di Governo.

        5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonchè in enti privati, aventi per oggetto anche nonprincipale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

        6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede díufficio la Corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimentiin camera di consiglio".

Art. 3.

3.4

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

3.50

Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Sopprimere líarticolo.

3.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sopprimere líarticolo.

3.501

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sopprimere líarticolo.

3.27

Boco

Sostituire líarticolo, con il seguente:

        "Art. 3. - (Attività patrimoniali). ñ 1. LíAutorità di cui allíarticolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al comma 1 dello stesso articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

        2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

        3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

        4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dellíinformazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che líAutorità di cui allíarticolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dellíimpresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti allíincarico di Governo esercitato.

        5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui allíarticolo 7 della presente legge.

        6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui allíarticolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e allíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.502

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 3. - (Attività patrimoniali). ñ 1. LíAutorità di cui allíarticolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al comma 1 dello stesso articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

        2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

        3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

        4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dellíinformazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che líAutorità di cui allíarticolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dellíimpresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti allíincarico di Governo esercitato.

        5. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui allíarticolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e allíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.503

Il Governo

Sostituire líarticolo, con il seguente:

        "Art. 3. - (Conflitto di interessi). ñ 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa allíadozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dellíarticolo 2, comma 1, ovvero quando líatto o líomissione ha uníincidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per líinteresse pubblico".

3.504

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo, con il seguente:

        "Art. 3. - (Conflitto di interessi). ñ 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando líatto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dellíarticolo 2, comma 1, ovvero quando líatto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".

3.48

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo, con il seguente:

        "Art. 3. - (Conflitto di interessi). ñ 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando líatto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dellíarticolo 2, comma 1, ovvero quando líatto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".

3.505

Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "quando líatto è adottato ovvero, se dovuto per legge, è omesso, dal titolare di cariche di governo" con le parole: "quando il titolare di cariche di governo adotta líatto ovvero partecipa allíadozione del medesimo ovvero alla formulazione della relativa proposta".

3.506

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sopprimere le parole: "se dovuto per legge".

3.507

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, dopo le parole: "ovvero se dovuto per legge, è omesso" aggiungere le seguenti: "ovvero, in generale, quando è posto in essere un qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo".

        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "ovvero quando líatto" aggiungere le seguenti: "o il comportamento".

3.10

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole: "ai sensi dellíarticolo 2, comma 1".

3.35

Villone

Al comma 1, sopprimere le parole da: "ovvero quando" alla fine.

3.508

Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "ha uníincidenza specifica sul patrimonio del" con le seguenti: "determina un vantaggio per il".

3.509

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "uníincidenza specifica sul" con le seguenti: "una correlazione particolare con il".

3.510

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sopprimere la parola: "specifica".

3.21

Boco

Al comma 1, sopprimere la parola: "specifica".

3.34

Villone

Al comma 1, sopprimere la parola: "specifica".

3.55

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere la parola: "specifica".

3.56

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire la parola: "specifica" con la parola: "particolare".

3.511

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, dopo le parole: "sul patrimonio", aggiungere le seguenti: "ovvero quando líatto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".

3.512

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Aggiungere, dopo la parola: "parenti" la parola: "o affini".

3.513

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire la parola: "secondo" con la parola: "terzo".

3.514

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire la parola: "secondo" con la parola: "terzo".

3.515

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, dopo le parole: "secondo grado" aggiungere le seguenti: "o delle attività o società dagli stessi controllate o sulle quali esercitano un controllo, ai sensi dellíarticolo 2359, terzo comma, del codice civile".

3.516

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, dopo le parole: "secondo grado" aggiungere le seguenti: "ovvero di impresa o società direttamente o indirettamente controllata".

3.517

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Aggiungere, dopo le parole: "quanto previsto" le parole: "dallíarticolo 2359 del codice civile o".

3.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Aggiungere, dopo le parole: "n. 287" le parole: "o di cui possano determinare, direttamente o indirettmente, gli indirizzi e le decisioni".

3.519

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sopprimere le parole da: "con danno" fino alla fine dellíarticolo.

3.8

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: "con danno per líinteresse pubblico e salvo che líatto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti".

3.20

Boco

Al comma 1, sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico e".

3.12

Bassanini, Vitali, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico e".

3.77

Angius, Bordon, Boco, Marino, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Petrini, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico e".

3.520

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico e".

3.68

Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "con danno" con le parole: "anche con danno".

3.69

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "con danno" con le parole: "anche se non vi è danno".

3.521

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire le parole: "con danno" con le parole: "pur non essendovi danno".

3.522

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e salvo che" fino alla fine del comma.

3.24

Boco

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e salvo che" fino alla fine del comma.

3.51

Vitali, Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e salvo che", fino alla fine del comma.

3.79

Angius, Bordon, Boco, Marino, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Petrini, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e salvo che", fino alla fine.

3.523

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, alla fine, sopprimere le seguenti parole: "e salvo che líatto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti".

3.524

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sopprimere le parole da: "e salvo che" fino a: "di soggetti".

3.14

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "la generalità o intere categorie di soggetti", con le parole: "una pluralità di soggetti".

3.73

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 1, dopo la parola: "generalità" aggiungere le seguenti: "dei cittadini".

3.525

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli".

3.22

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli".

3.526

Angius, Bordon, Boco, Marino, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Aggiungere il seguente comma:

        "1-bis. Gli atti adottati dal titolare di cariche di governo in situazione di conflitto di interessi sono nulli".

3.9

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè di imprese concessionarie di pubblicità ed imprese dellíinformazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che líAutorità di cui allíarticolo 6, sentite le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dellíimpresa nel relativo settore di attività".

3.19

Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Líautorità per la concorrenza e il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi".

3.23

Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dal precedente comma entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di cui allíarticolo 5, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale".

3.28

Boco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. I titolari delle cariche pubbliche di cui allíarticolo 3-bis, nellíesercizio delle loro funzioni, hanno líobbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

        1-ter. Per i titolari delle cariche di cui allíarticolo 3-bis. è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dallíadottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

3.40

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Il conflitto di interessi non viene meno qualora líatto sia adottato da organo collegiale di cui il titolare fa parte e il titolare medesimo si astenga o non partecipi alla delibera di adozione dellíatto".

3.42

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge anche le proposte presentate dal titolare della carica di governo per la adozione da parte di altri organi ovvero di organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte.".

3.41

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai sensi della presente legge gli atti deliberati da organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte".

3.43

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge le determinazioni assunte dal titolare della carica di governo a titolo di parere, consenso, concerto, o a qualsivoglia altro titolo nel corso del procedimento di formazione di atti appartenenti per líadozione alla competenza di un diverso organo".

3.46

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del precedente comma quando il vantaggio per il titolare, il coniuge i parenti o affini entro il secondo grado sia determinato dalla mancata adozione dellíatto monocratico da parte del titolare della carica di governo, ovvero dalla mancata deliberazione dellíatto da parte dellíorgano collegiale di cui il titolare medesimo fa parte, se alla deliberazione non si pervenga per il voto contrario o la mancata partecipazione del titolare".

3.527

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Nel caso in cui líatto sia una proposta o un disegno di legge, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle proposte emendative presentate nel corso del procedimento legislativo da parlamentari".

3.45

Villone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Nel caso in cui líatto sia un decreto legislativo per la cui adozione si richiede il parere delle competenti commissioni parlamentari, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle modifiche eventualmente introdotte in conformità ai pareri espressi dalle medesime commissioni".

3.0.1

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo líarticolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Incompatibilità oggettive)

        "1. È fatto comunque divieto ai titolari di cariche di Governo di assumere incarichi nelle imprese operanti nei seguenti settori:

            a)  difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b)  servizi erogati in regime di concessione;

            c)  credito, finanza e assicurazioni;

            d)  opere pubbliche e lavori pubblici;

            e)  distribuzione commerciale e pubblicità;

            f)  industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

            g)  concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

            h)  concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività"".

Art. 4.

4.5

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

4.22

Guerzoni, Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Sopprimere líarticolo.

4.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sopprimere líarticolo.

4.501

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sopprimere líarticolo.

4.6

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

4.502

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        "Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere líabuso, di posizione dominante anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal governo, o dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di governo di cui allíarticolo 1, comma 2, non abbia partecipato allíadozione di tale atto".

4.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "LíAutorità per la concorrenza e per il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi".

4.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

4.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "nel comma 2", con le seguenti: "nei commi precedenti".

4.504

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 3, dopo le parole: "avvalendosi di atti" aggiungere le seguenti: "o di comportamenti omissivi o commissivi".

4.505

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "dal titolare di cariche di governo" con le seguenti: "dal governoo dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di cui allíarticolo 1, c. 2, non abbia partecipato allíadozione di tale atto".

4.506

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sostituire le parole: "facente capo" con le seguenti: "partecipa direttamente o indirettamente dal" e conseguentemente sostituire le parole: "al coniuge e ai parenti" con le seguenti: "dal coniuge e dai parenti".

4.507

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sostituire le parole: "secondo" con le seguenti: "terzo".

4.508

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire la parola: "secondo" con la seguente: "terzo".

4.509

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: "quanto previsto" le seguenti: "dallíarticolo 2359 del codice civile e".

4.510

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 4, sostituire la parola: "vigenti" con le altre: "previste dallíordinamento vigente".

4.23

Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 4, sopprimere le parole: "quando ne sussistano i presupposti".

4.511

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, alla fine, sostituire le parole: "quando ne sussistano i presupposti" con le seguenti: "ivi compreso líobbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge".

4.512

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare entro venti giorni dalla effttuazione ogni operazione relativa a valori mobiliari, quotati o non quotati posti in essere, sui mercati finanziari, italiani o esteri, direttamente o indirettamente da se stesso o dai suoi parenti entro il secondo grado".

4.0.2

Boco

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Principio di trasparenza)

        1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dellíinteresse pubblico e quello personale, è fatto obbligo ai soggetti titolari di cariche di Governo, di dichiarare, ogni anno pubblicamente, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesino giorno dalla data in cui essa si verifica".

4.0.6

Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Villone

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

        1. Il gestore, cui sono trasferite le attività economiche ai sensi della presente legge, ha líobbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

        2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nellíinteresse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare allíinteressato, anche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

        3. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare 500 milioni di euro.

        4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dallíinteressato durante lo svolgimento dellíattività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui allíarticolo 12.

        5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende allíinteressato il conto della gestione.

4.0.7

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Passigli, Villone

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

        1. Ai sensi della presente legge la falsità della dichiarazione resa dal gestore, cui sono trasferite le attività economiche, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 300.000 euro. La condanna importa líapplicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

        2. Ai gestori che violano le disposizioni previste dalla presente legge ovvero ostacolano líesercizio delle funzioni dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro.

        3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dellíautore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.0.8

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

        1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra líinteressato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dallíincarico o dalla carica ricoperta.

        2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. Líinteressato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

        4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dallíufficio.

4.0.9

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

        1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che líesercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dallíinteressato, líAutorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore, cui sono trasferite le attività ai sensi della presente legge, ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, líAutorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone líinteressato, ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto allíalbo dei gestori di cui alla presente legge. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, líAutorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

4.0.10

Brutti Massimo, Guerzoni, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

        1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indi pendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dallíarticolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito líinteresse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dellíobiettività e dellíimparzialità dellíinformazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

        2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale ivi citato, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente líimpresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, líAutorità diffida líimpresa a desistere dal comportamento ascrittole, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, líAutorità può irrogare allíimpresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata allíentità e alla durata dellíinfrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dellíintroito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dellíultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, allíobiettività e allíimparzialità dellíinformazione, líAutorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via díurgenza.

        3. LíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dellíinteressato.

        4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4.0.1

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo líarticolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

        1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, líAutorità garante se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito líinteresse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dellíobiettività e dellíimparzialità dellíinformazione. Per tale accertamento e per líeventuale applicazione delle sanzioni, líAutorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dellíAutorità per la garanzia nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

        2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e líapplicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28".

4.0.500

Boco

Dopo líarticolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Autorità garante dei conflitti di interessi)

        1. È istituita líAutorità garante dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". LíAutorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

        2. LíAutorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dellíAutorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

        3. I componenti dellíAutorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dellíAutorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dellíincarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dellíAutorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

        4. LíAutorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dellíAutorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dellíAutorità. Líufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dellíamministrazione di provenienza.

        5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dellíamministrazione di appartenenza con oneri a carico di questíultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dellíAutorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. LíAutorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. LíAutorità stabilisce líindennità da corrispondere al segretario generale.

Art. 5.

5.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

5.71

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Sopprimere líarticolo.

5.10

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Alienazione dei beni) ñ 1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero".

5.9

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Principio di trasparenza) ñ 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dellíinteresse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica".

5.49

Boco

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Attestazione delle attività economiche e deliberazione dellíincompatibilità) ñ 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

        2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui allíarticolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dallíinteressato allíAutorità garante della concorrenza e del mercato.

        3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 líAutorità garante della concorrenza e del mercato, sentite líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente allíinteressato e allíassemblea elettiva di riferimento.

        4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere allíAutorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo".

5.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Dichiarazione delle attività economiche) ñ 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

        2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, líAutorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

            a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui allíarticolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dallíAutorità garante, in applicazione dellíarticolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

            b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

        3. LíAutorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato líesito dellíaccertamento di cui al comma 2.

        4. Quando líAutorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui líaccertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, líinteressato provvede ad alineare o a trasferire ad un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale. In ogni caso, líaccertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta líapplicazione da parte dellíAutorità garante di una sanzione amministrativa pecunaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

        5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui al comma 4, possono chiedere che líAutorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

        6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere allíAutorità garante di svolgere líaccertamento di cui al comma 2".

5.501

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni) ñ 1. Entro venti giorni dallíassunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano allíAutorità di cui allíarticolo 5 di quali cariche o attività comprese nellíelenco di cui allíarticolo 2 siano titolari; trasmettono altresì líultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che líabbiano determinata.

        2. LíAutorità di cui allíarticolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dellíAutorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

            a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dallíufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dellíamministrazione competente, dellíente o dellíimpresa;

            b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

            c) la sospensione dallíabilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

            d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dellíamministrazione pubblica competente".

5.502

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni) ñ 1. Entro venti giorni dallíassunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nellíelenco di cui allíarticolo 2 siano titolari; trasmettono altresì líultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che líabbiano determinata.

        2. LíAutorità garante entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dellíAutorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

            a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dallíufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dellíamministrazione competente, dellíente o dellíimpresa;

            b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

            c) la sospensione dallíabilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

            d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dellíamministrazione pubblica competente".

5.11

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

5.74

Guerzoni, Brutti Massimo, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Sopprimere il comma 1.

5.75

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. È istituita líAutorità garante dellíetica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". LíAutorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".

5.39

Boco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Entro venti giorni dallíassunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano allíAutorità di cui allíarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nellíelenco di cui allíarticolo 2 siano titolari, trasmettono altresì líultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che líabbiano determinata".

5.37

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "venti giorni".

5.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché líultima dichiarazione dei redditi e tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sia titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona".

5.84

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "nonchè líultima dichiarazione dei redditi".

5.30

Boco

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Trasmette altresì líultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona".

5.18

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

5.41

Boco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        "2. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui allíarticolo 2 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

        2-bis. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui allíarticolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dallíinteressato allíAutorità garante della concorrenza e del mercato.

        2-ter. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 líAutorità garante della concorrenza e del mercato, sentite líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente allíinteressato e allíassemblea elettiva di riferimento.

        2-quater. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere allíAutorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo".

5.504

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nellíelenco di cui allíarticolo 2 siano titolari; trasmettono altresì líultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona".

5.505

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale".

5.506

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui allíarticolo 1 comunicano allíAutorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Le stesse dichiarazioni sono rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado".

5.507

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 2, sostituire la parola: "sessanta" con líaltra: "trenta".

5.508

Boco

Al comma 2, dopo le parole: "dati relativi" aggiungere le seguenti: "allíultima dichiarazione dei redditi e".

5.509

Boco

Al comma 2 dopo le parole: "attività patrimoniali" aggiungere le seguenti: "e i dati relativi allíattività patrimoniale del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado".

5.510

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo le parole: "partecipazioni azionarie" inserire le seguenti: ", nonchè, con riferimento a quanto disposto dallíarticolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta".

5.511

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo le parole: "partecipazioni azionarie", aggiungere le parole: "possedute anche per interposta persona".

5.512

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo le parole: "partecipazioni azionarie" aggiungere le parole: "direttamente o indirettamente possedute".

5.513

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: "detenute", anche le parole: "direttamente o indirettamente".

5.514

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: "detenuto" le parole: "anche per interposta persona".

5.515

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo la parola: "detenute" inserire le parole: "nonchè gli impieghi e le attività professionali esercitati".

5.515a

Boco

Al comma 2, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

5.516

Boco

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero di cui abbia il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile".

5.517

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "o le attività economiche di cui il titolare di cariche di governo controlli, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui abbia controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti líassunzione della carica".

5.518

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "e le imprese o società su cui si esercita il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990 o su cui si esercita uníinfluenza notevole, anche indirettamente".

5.519

Boco

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nonchè i dati relativi alle partecipazioni di imprese detenute quando siano superiori al 2 per cento del capitale sociale".

5.19

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

sopprimere il comma 3.

5.520

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, dopo le parole: "anche elettronica", inserire le parole: "nonchè della raccolta pubblicitaria".

5.521

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sopprimere le parole: "e quando i dati patrimoniali sono attienti a tali settori".

5.522

Il Governo

Al comma 4, sostituire le parole: "del comma 1" con le seguenti: "dei commi 1 e 2".

5.523

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 4, dopo la parola: patrimoniali" inserire le seguenti: e delle partecipazioni azionarie".

5.524

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 4, aggiungere, dopo la parola: "patrimoniali", le parole: "o attinenti leproprie attività professionali o imprenditoriali".

5.42

Boco

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: "Trascorso tale termine senza che siano state effettuate le dichiarazioni relative alle variazioni eventualmente intervenute, il titolare della carica di Governo, a pena di decadenza, entro dieci giorni provvede ad integrare la dichiarazione di cui al comma 1".

5.44

Boco

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ricadono nellíambito di applicazione della presente legge i valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo che superano il valore complessivo di 5 milioni di euro".

5.95

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 5.

5.96

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Villone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. I componenti dellíAutorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dellíAutorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dellíincarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dellíAutorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali".

5.38

Boco

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. LíAutorità entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dellíAutorità permanga una violazione, essa ne informa i Presidenti di Camera e Senato e le competenti Autorità perché vengano disposte:

            a) la decadenza dalla carica o dallíufficio;

            b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

            c) la sospensione dallíabilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

            d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo prowedimento da parte dellíamministrazione pubblica competente".

5.99

Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Il comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonchè con quelle previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 in quanto compatibili".

5.45

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero".

5.525

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 6, sostituire le parole: "secondo grado" con le seguenti: "terzo grado".

5.0.4

Boco

Dopo líarticolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Alienazione dei beni)

        1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero.

        2. In caso di violazione delle disposizioni di cui allíarticolo 5-bis líinteressato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dallíottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

        3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede díufficio la corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa.

        4. La violazione delle disposizioni di cui allíarticolo 7 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo".

5.0.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Alienazione dei beni)

        1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero.

5.0.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Sanzioni)

        1. In caso di violazione delle disposizioni di cui allíarticolo 11 líinteressato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dallíottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

        2. In caso di in ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede díufficio la corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa.

        3. La violazione delle disposizioni di cui allíarticolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo".

5.0.5

Boco

Dopo líarticolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Sanzioni)

        1. In caso di violazione delle disposizioni di cui allíarticolo 5 líinteressato decade dalla carica, e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dallíottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

        2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, provvede díufficio la corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa.

5.0.100

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Autorità garante dellíetica e della prevenzione dei conflitti di interesse)

        1. È istituita líAutorità garante dellíetica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". LíAutorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

        2. LíAutorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dellíAutorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale o presidente di sezione della Corte di Cassazione e non abbiano declinato preventivamente líeventuale designazione.

        3. I componenti dellíAutorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dellíAutorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dellíincarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dellíAutorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

        4. LíAutorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dellíAutorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dellíAutorità. Líufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dellíamministrazione di provenienza.

        5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dellíamministrazione di appartenenza con oneri a carico di questíultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dellíAutorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. LíAutorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. LíAutorità stabilisce líindennità da corrispondere al segretario generale".

Art. 6.

6.12

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

6.142

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Villone

Sopprimere líarticolo.

6.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 6. - (Criteri di esercizio delle attività economiche) ñ 1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

        2. Entro quarantacinque giorni dallíassunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza concernenti imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale ñ siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per líadozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con líAutorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi allíAutorità, che può prescrivere altre misure.

        3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, líAutorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati líapertura di uníistruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione.

        Decorso tale termine líAutorità garante accerta líeventuale inottemperanza e, sentita líautorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dellíeventuale profitto.

        4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dellíarticolo 5, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti".

6.501

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 6. - (Criteri di esercizio delle attività economiche) ñ 1. I titolari di possono esercitare attività imprenditoriali.

        2. Entro quarantacinque giorni dallíassunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza concernenti imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale ñ siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per líadozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con líAutorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi allíAutorità, che può prescrivere altre misure.

        3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, líAutorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati líapertura di uníistruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione.

        Decorso tale termine líAutorità garante accerta líeventuale inottemperanza e, sentita líautorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dellíeventuale profitto.

        4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dellíarticolo 5, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti".

6.502

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 6. - (Autorità garante dellíetica pubblica e della prevenzione del conflitto di interessi) ñ 1. È istituita líAutorità garante dellíetica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". LíAutorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

        2. LíAutorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dellíAutorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

        3. I componenti dellíAutorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dellíAutorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dellíincarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dellíAutorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

        4. LíAutorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dellíAutorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dellíAutorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dellíAutorità. Líufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dellíamministrazione di provenienza.

        5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dellíamministrazione di appartenenza con oneri a carico di questíultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi e corrisposto, comunque, a carico dellíAutorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. LíAutorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. LíAutorità stabilisce líindennità da corrispondere al segretario generale.

        6. Agli oneri derivanti dallíattuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dallíanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. LíAutorità di cui al presente articolo accerta le situazioni di incompatibilità, vigila sul rispetto dei divieti e degli adempimenti di cui alla presente legge, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, líirrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

        8. A richiesta del Governo líAutorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonchè sugli schemi di altri atti normativi.

        9. LíAutorità di cui al presente articolo, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

        10. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

        11. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dellíAutorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

        12. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

        13. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dallíAutorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte allíinizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte díappello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dallíimpugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

        14. LíAutorità di cui al presente articolo, sentite per quanto di competenza líAutorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

        15. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

        16. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nellíambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

        17. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dellíinformazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che líAutorità di cui al presente articolo sentite le líAutorità garante della concorrenza e del mercato nonchè le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dellíimpresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti allíincarico di Governo esercitato.

        18. Per le attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi i titolari di cariche di governo propongono allíAutorità di cui al presente articolo misure idonee a prevenire conflitto di interessi. LíAutorità può accettare la proposta dellíinteressato, oppure può stabilire, sentita líAutorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita líAutorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine líAutorità provvede anche tramite offerta pubblica di vendita.

        19. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui allíarticolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e allíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

6.503

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 6. - (Funzioni dellíautorità) ñ 1. LíAutorità di cui alla presente legge accerta le situazioni di incompatibilità di cui allíarticolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui alla presente legge, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni ivi previste. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

        2. A richiesta del Governo, líAutorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi".

6.13

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

6.143

Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Guerzoni, Villone

Sopprimere il comma 1

6.77

Boco

Al comma 1, dopo la parola: "accerta" aggiungere le seguenti: "caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari delle cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi nonché".

6.14

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.151

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.88

Villone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            "a) la decadenza dalla carica o dallíufficio".

6.504

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

            "a-bis) la decadenza o rimozione dalla carica di governo da parte dellíorgano costituzionale competente".

6.15

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.152

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.82

Boco

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            "b-bis) líalienazione dei beni rientranti nel conflitto di interessi".

6.16

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.154

Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.505

Dentamaro

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            "d) la rimozione delle condizioni che permettono di esercitare una influenza determinante sulle attività di uníimpresa rilevante", e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis.  Ai fini di cui al comma 1, lettera d), líAutorità garante della concorrenza e del mercato indica al titolare della carica di Governo le misure da assumere e fissa un termine per la loro esecuzione, richiedendo alle altre autorità e amministrazioni competenti di adottare i provvedimenti necessari allo stesso scopo".

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".

6.506

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "d) la revoca del relativo provvedimento da parte dellíamministrazione competente, nel caso di incompatibilità derivante da attività imprenditoriale svolta in regime di concessione, o soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato".

6.507

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) la vendita della proprietà in conflitto di interessi.

6.88a

Boco

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            "d) nel caso di incompatibilità di cui allíarticolo 2 lettera d), la revoca della concessione o dellíautorizzazione".

6.158

Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        "1-bis. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti".

6.508

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Gli organismi e le autorità competenti sono tenuti allíadozione degli atti di cui al comma 1, a richiesta dallíautorità garante della concorrenza e del mercato".

6.509

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, sostituire le parole: "tenendo conto della", con le seguenti: "in ottemperanza alla".

6.510

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, sostituire le parole: "tenendo conto della", con le seguenti: "in base alla".

6.511

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, sostituire le parole: "tenendo conto della", con le seguenti: "come da".

6.512

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

6.159

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Sopprimere il comma 3.

6.1000

Villone

Al comma 3, sostituire le parole: "alla eventuale incidenza specifica sul patrimonio" con le seguenti: "al patrimonio".

6.160

Guerzoni, Bassanini, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 3, sopprimere la parola: "eventuale".

6.513

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 3, sopprimere la parola: "specifica" e le parole: "con danno per líinteresse pubblico secondo quanto disposto dallíarticolo 3".

6.514

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sopprimere la parola: "specifica".

6.161

Vitali, Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 3, sopprimere la parola: "specifica".

6.515

Il Governo

Al comma 3, dopo le parole: "eventuale incidenza specifica" aggiungere le seguenti: "e preferenziale".

6.516

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 3, dopo le parole: "sul patrimonio" inserire le seguenti: "e sulle partecipazioni azionarie".

6.517

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, dopo la parola: "parenti" aggiungere: "e affini".

6.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire la parola: "secondo" con: "terzo".

6.519

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sostituire la parola: "secondo" con la parola: "terzo".

6.520

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, dopo le parole: "secondo grado" aggiungere le parole: "delle imprese o delle attività economiche sulle quali esercitino, direttamente o indirettamente, il controllo, ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile e dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990".

6.181

Bassanini, Guerzoni, Vitali, Brutti Massimo, Villone

Al comma 3, dopo le parole: "secondo grado" aggiungere le seguenti: "con vantaggi patrimoniali per loro o".

6.521

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sopprimere le parole da: ", con danno" fino alla fine del comma.

6.522

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sopprimere le parole da: "con danno" fino alla fine del comma.

6.173

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 3, sopprimere le parole da: "con danno" fino alla fine del comma".

6.523

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico".

6.174

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 3, sopprimere le parole: "con danno per líinteresse pubblico".

6.524

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sostituire le parole: "con danno" con le seguenti: "pur non essendovi danno" e sopprimere le parole: "secondo quanto disposto dallíarticolo 3".

6.525

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 3, sostituire le parole: "con danno" con le seguenti: "pur non essendovi danno".

6.178

Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Villone

Al comma 3, sostituire le parole: "con danno" con le seguenti: "anche se non vi è danno".

6.176

Vitali, Guerzoni, Passigli, Villone

Al comma 3, sostituire le parole: "con danno" con le seguenti: "anche con danno".

6.180

Bassanini, Brutti Massimo, Villone

Al comma 3, prima della parola: "danno" inserire: "pericolo di".

6.175

Brutti Massimo, Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 3, sopprimere le parole: "secondo quanto disposto dallíarticolo 3".

6.96

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Ai fini dellíattività di controllo e di verifica di cui al precedente comma 2, líautorità esaminata tutti gli atti monocratici adottati dal titolare della carica di governo".

6.124

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Ai fini della verifica degli effetti dellíesecuzione o attuazione di atti o deliberazioni di cui al precedente comma 3 líAutorità esamina tutti gli atti adottati da pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali conseguentemente allíadozione di atti monocratici da parte del titolare della carica di governo ovvero allíadozione di atti collegiali da parte di organi di cui il titolare della carica di governo faccia parte".

6.123

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Ai fini della verifica degli effetti dellíesecuzione o attuazione di atti o deliberazioni di cui al precedente comma 3 líAutorità esamina tutti gli atti adottati da pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali conseguentemente allíapprovazione di leggi statali al cui procedimento di formazione il titolare della carica di governo abbia a qualsivoglia titolo partecipato".

6.97

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. LíAutorità esamina ai fini del presente articolo tutti gli atti collegiali adottati da organi di cui il titolare della carica di governo fa parte".

6.99

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. LíAutorità svolge líattività di verifica e controllo di cui al precedente comma anche con riferimento agli atti cui il titolare della carica di governo abbia partecipato a titolo di proposta, concerto o qualsivoglia altro titolo".

6.105

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. LíAutorità svolge il controllo di cui al precedente comma 2 sugli atti comunque riferibili al titolare della carica di governo, e in ogni caso con cadenza periodica almeno mensile".

6.98

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Líattività di controllo e di verifica dellíAutorità ai fini del precedente comma 2 si svolge sugli atti collegiali di organi di cui il titolare della carica di governo fa parte anche nel caso in cui il titolare medesimo si sia astenuto o non abbia partecipato alla deliberazione".

6.100

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Líattività di verifica e di controllo di cui al precedente comma va svolta anche con riferimento agli effetti riferibili a titolari di cariche di governo diversi da quello cui líatto adottato si riferisce i quali abbiano partecipato a qualsivoglia titolo alla formazione dellíatto medesimo".

6.526

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Qualora il conflitto possa sorgere per emendamenti soppressivi presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari, le verifiche e i controlli dellíAutorità di cui al precedente comma 3 vanno svolti con riferimento a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado, secondo una valutazione comparativa dei vantaggi conseguenti nel caso di soppressione o di mantenimento del testo originario".

6.527

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Qualora il conflitto possa sorgere per emendamenti soppressivi presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari, le verifiche e i controlli dellíAutorità di cui al precedente comma 3, vanno svolti con riferimento a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado, secondo una valutazione comparativa dei vantaggi conseguenti nel caso della modifica proposta, delle altre ipotesi di modifica possibili, ovvero di mantenimento del testo originario".

6.528

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Nel caso di proposta di legge, il controllo e la verifica vanno svolti anche in ordine alle proposte emendative presentate nel corso del procedimento legislativo da parlamentari".

6.102

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Nel caso di emendamenti presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo, le verifiche e i controlli dellíAutorità di cui al precedente comma 2 vanno svolti con riferimenti a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado".

6.106

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Oltre che sugli atti monocratici adottati dal titolare della carica di governo, e su quelli collegiali alla cui adozione il titolare medesimo abbia partecipato. Líautorità svolge il controllo di cui al precedente comma 2 in ogni caso con cadenza periodica almeno trimestrale".

6.107

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Al fine di verificare se il conflitto di interessi sia determinato dalla mancata adozione di attu monocratici da parte del titolare della carica di governo, líAutorità verifica tutta líattività della struttura amministrativa di riferimento ed in specie gli atti predisposti per la conclusiva adozione da parte del titolare e non adottati, effettuando una valutazione comparativa della realizzazione dellíinteresse pubblico per il caso di adozione e di mancata adozione, nonchè dei vantaggi derivanti al titolare, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado per il caso di adozione e di mancata adozione".

6.108

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Nellíipotesi in cui il conflitto di interessi possa essere determinato dalla mncata adozione di atti collegiali da parte di organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, líAutorità verifica tutta líattività degli organi medesimi ed in specie gli atti non adottati per il voto negativo del titolare o per la mancata partecipazione del titolare medesimo alla deliberazione, effettuando una valutazione comparativa della realizzazione dellíinteresse pubblico per il caso di adozione e di mancata adozione, nonchè dei vantaggi derivanti al titolare, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado per il caso di adozione e di mancata adozione".

6.122

Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Per esecuzione e attuazione ai sensi del precedente comma 2 si intende ogni atto adottato da soggetti appartenenti ad amministrazioni pubbliche conseguentemente allíatto monocratico adottato dal titolare della carica di governo o allíatto collegiale adottato da organo di cui il titolare faccia parte".

6.200

Vitali, Bassanini, Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Ogni determinazione dellíAutorità garante della conocrrenza e del mercato nella materia di cui alla presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana".

6.75

Boco

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        "3-bis. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato".

6.529

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. A seguito degli accertamenti svolti, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, líAutorità garante per la concorrenza e per il mercato informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perchè provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dellíAutorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perchè vengano disposte:

            a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dallíufficio da parte del Presidente della repubblica del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dellíamministrazione competente, dellíente o dellíimpresa;

            b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

            c) la sospensione dellíabilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

            d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dellíamministrazione pubblica competente".

6.530

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. A seguito degli accertamenti svolti, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, líAutorità garante per la concorrenza e per il mercato informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perchè provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Nel caso in cui líaccertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, líinteressato provvede ad alienare o a trasferire ad un gestore, con obbligo di vendita, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale. In ogni caso, líaccertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta líapplicazione da parte dellíAutorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

6.531

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. A seguito degli accertamenti svolti, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, líAutorità garante per la concorrenza e per il mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonchè dellíeventuale profitto".

6.184

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, líAutorità garante della concorrernza e del mercato adotta ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli degli atti e delle deliberazioni assunti in situazioni di conflitto di interesse e alla riparazione del danno patrimoniale cagionato".

6.73

Boco

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dellíAutorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori svolti dallíAutorità, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni".

6.1001

Boco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. A partire dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato deve entro 180 giorni provvedere alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero".

6.20

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 4.

6.300

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 4.

6.62

Boco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. Chiunque ostacola líesercizio delle funzioni dellíAutorità garante è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla stessa Autorità in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari al 2 per cento del valore del patrimoni detenuto".

6.21

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

6.125

Villone

Al comma 5 sopprimere le parole: "valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione".

6.126

Villone

Al comma 5 sopprimere le parole: "e specificatamente".

6.532

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 5 sopprimere le parole: "e specificatamente".

6.533

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 5, dopo le parole: "díufficio", aggiungere le seguenti: "o su richiesta di un decimo dei componenti di ciascuna Camera".

6.534

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 5, dopo le parole: "procede díufficio", aggiungere le seguenti: "o su segnalazione di terzi".

6.127

Villone

Al comma 5 sostituire le parole: "di competenza" con le parole: "di cui ai precedenti commi".

6.129

Villone

Al comma 5 dopo le parole: "A tal fine" inserire le parole: "acquisisce anche attraverso audizioni dai dirigenti e funzionari impegnati nel procedimento di formazione degli atti tutte le informazioni utili allíespletamento dei propri compiti".

6.128

Villone

Al comma 5 dopo le parole: "organi delle amministrazioni" inserire le parole: "acquisisce dalle amministrazioni medesime ogni documentazione utile ai fini dellíespletamento dei propri compiti".

6.535

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dallíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante".

6.74

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Al comma 5 alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: "Il possesso anche per interposta persona di partecipazioni in imprese operanti nei settori dellíinformazione, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, concessionarie di pubblicità, banche ed assicurazioni, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitto di interesse, salvo che líAutorità, sentite le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dellíimpresa partecipata nel relativo settore di attività e la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti allíincarico di Governo esercitato".

6.76

Boco

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        "5-bis. Gli atti di accertamento ed i provvedimenti adottati dallíAutorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte allíinizio di ogni legislatura tra i magistrati di Corte díappello. Il collegio decide in camera di consiglio entro quarantacinque giorni dallíimpugnazione. La decisiione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal Primo Presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa".

6.130

Villone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        "5-bis. Chiunque può proporre allíAutorità la questione sulla sussistenza di un conflitto di interesse per un titolare di carica di governo".

6.131

Villone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        "5-bis. La questione posta allíAutorità circa la sussistenza di un conflitto di interesse per un titolare di carica di governo è ammissibile quando si riferisce:

            a) ad atti monocrafici adottati dal titolare della carica di governo;

            b) ad atti collegiali adottati da organi di cui il titolare della carica di governo fa parte;

            c) ad atti alla cui formazione a qualsivoglia titolo il titolare della carica di governo ha partecipato;

            d) ad atti alla cui formazione il titolare della carica di governo avrebbe avuto titolo a partecipare.

        Nel caso di proposte o disegni di legge, la questione è ammissibile anche con riferimento a proposte emendative introdotte nel procedimento di formazione della legge su iniziativa di parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo".

6.22

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 6.

6.203

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Villone

Sopprimere il comma 6.

6.536

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 6, sostituire le parole: "al presente articolo" con le altre: "alla presente legge".

6.79

Boco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività né possono ottenere il rinnovo delle concessioni eventualmente in scadenza".

6.80

Boco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. LíAutorità garante, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente".

6.204

Bassanini, Vitali, Guerzoni, Brutti Massimo, Villone

Sopprimere il comma 7.

6.23

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 7.

6.78

Boco

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio dellíattività propria o di società controllata, controllante o collegata".

6.81

Boco

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici".

6.24

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 8.

6.537

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        "8. Quando una impresa riferibile al titolare della carica di governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, o al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dellíarticolo 3, líAutorità garante della concorrenza e del mercato diffida líimpresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dellíatto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, midure correttive. Nel caso in cui il vantaggio sia stato comunque conseguito, ferma restando la nullità degli atti posti in essere dallíimpresa e degli atti alla cui formazione ha partecipato il titolare della carica di governo, líAutorità garante della concorrenza e del mercato irroga allíimpresa una sanzione pecunaria correlata alla gravità del comportamento e determinata in misura compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dallíimpresa stessa".

6.538

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 8, sostituire le parole da: "Quando líimpresa" fino a: "situazione di conflitto", con le parole: "Quando alle imprese di cui al comma 1, derivano vantaggi da atti adottati in situazione di conflitto di interessi,".

6.539

Il Governo

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,".

6.540

Il Relatore

Al comma 8, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado ovvero da essi controllata secondo quanto previsto dallíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

6.541

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: ", e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto,".

6.542

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 8, ultimo periodo, dopo la parola: "comportamento" aggiungere: "ovvero alla distorsione del mercato indotto da tale comportamento".

6.543

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dallíimpresa stessa".

6.544

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 8, sostituire le parole: "nel massimo al vantaggio" con le altre: "nel massimo al doppio del vantaggio".

6.545

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 9, sostituire le parole: "ai commi 1, 3 e 5" con le seguenti parole: "alla presente legge".

6.546

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 9, sostituire le parole: "al comma 8" con le seguenti parole: "alla presente legge".

6.547

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 9, dopo le parole: "della concorrenza e del mercato" aggiungere le parole: "e líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiscono", e conseguentemente sopprimere la parola: "riferisce" e aggiungere, dopo le parole: "Camera dei deputati", le seguenti: "ed inforrnano líorgano costituzionale competente perché attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo".

6.548

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 9, dopo le parole: "Camera dei deputati", aggiungere le seguenti: "ed informa líorgano costituzionaie competente perché attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo".

6.0.1

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente.

"Art. 6-bis.

(Gestione del patrimonio trasferito)

        1. Il trasferimento dei valori mobiliari ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. Il gestore persegue líinteresse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

        5. LíAutorità vigila sullíosservanza, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sullíeffettiva separazione della gestione".

6.0.2

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Regime fiscale)

        1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dallíinteressato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

        2. Líeventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute".

6.0.3

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

        1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine".

6.0.4

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Imprese in concessione).

        1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio dellíattività propria o di società controllata, controllante o collegata".

6.0.5

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dellíAutorità).

        1. LíAutorità, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

        2. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

        3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dellíAutorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

        4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

        5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dallíAutorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte allíinizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte díappello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dallíimpugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa".

6.0.8

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo líarticolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Alienazione dei beni)

        1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dallíAutorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

            a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

            b) a società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) a persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o allíestero".

Art. 7.

7.500

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 7. - (Alienazione o trasferimento delle attività economiche). ñ 1. Quando ricorrono le condizioni di detenzione, di controllo o di titolarità di attività economiche ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni vigenti in materia, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dellíarticolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

        2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dallíarticolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con líAutorità garante.

        3. Se il titolare della carica di Governo non provvede allíalienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, líAutorità garante, previa convocazione dellíinteressato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al comma 1, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dellíeventuale profitto. Non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

        4. LíAutorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata díintesa con il presidente della Consob e con il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce líatto di trasferimento e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Dalla data dellíadesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo".

7.501

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 7. - (Alienazione o trasferimento delle attività economiche). ñ 1. Quando ricorrono le condizioni di detenzione, di controllo o di titolarità di attività economiche ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni vigenti in materia, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dellíarticolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

        2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dallíarticolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con líAutorità garante.

        3. Se il titolare della carica di Governo non provvede allíalienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, líAutorità garante, previa convocazione dellíinteressato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al comma 1, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dellíeventuale profitto. Non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

        4. LíAutorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata díintesa con il presidente della Consob e con il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce líatto di trasferimento e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Dalla data dellíadesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo".

7.502

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, prima delle parole: "LíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta" inserire le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto nellíarticolo precedente,".

7.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole: "che fanno capo al", con le seguenti: "partecipate direttamente o indirettamente dal" e conseguentemente sostituire le parole: "al coniuge e ai parenti": con le parole: "dal coniuge e dai parenti".

7.504

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, dopo la parola: "parenti" aggiungere le seguenti: "e affini".

7.505

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, sostituire la parola: "secondo" con líaltra: "terzo".

7.506

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dellíarticolo" aggiungere le seguenti: "2359 del codice civile ovvero dellíarticolo".

7.507

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Al comma 1, dopo le parole: "legge 10 ottobre 1990, n.  287" inserire le seguenti: "e dellíarticolo 2359 del codice civile".

7.508

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere: "al suo partito o alla coalizione alla quale partecipa".

7.509

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "ovvero al suo partito o al suo schieramento politico".

7.510

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "LíAutorità per le garanzie delle comunicazioni, a far tempo dalla data del rinnovo del Consiglio attualmente in carica, sarà composta di cinque membri, due dei quali nominati dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno, due alla Camera dei deputati, parimenti con voto limitato ad uno. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, è eletto dai quattro predetti, scegliendolo tra gli ex giudici della Corte Costituzionale".

7.511

Il Governo

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: "LíAutorità si avvale" fino a: "legge 31 luglio 1997, n. 249;".

7.512

Il Governo

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "medesima" con le seguenti: "per le garanzie nelle comunicazioni".

7.513

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida líimpresa a desistere dal comportamento contestato ovvero a porre in essere idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga allíimpresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo allíesercizio precedente a quello nel quale si è realizzata líinottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa".

7.514

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida líimpresa a desistere dal comportamento contestato ovvero a porre in essere idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, líAutorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga allíimpresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determinata in misura non inferiore a euro 100.000,00 nonchè, nei casi più gravi, la sospensione dellíefficacia della concessione o dellíautorizzazione per un periodo fino a tre mesi".

7.515

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. In ogni caso, líaccertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta líapplicazione da parte dellíAutorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni".

7.516

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "ove possibile" con le parole: "immediatamente".

7.517

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "ove possibile" con le parole: "in ogni caso".

7.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, dopo le parole: "misure correttive" aggiungere: "ivi comprese le misure mirate ad assicurare la par condicio disposte dalla normativa vigente".

7.519

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sopprimere le parole: "entro il termine assegnato".

7.520

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: "aumentare sino" fino alla fine del periodo con le altre: "sostituite in casi gravi, dalla sospensione temporanea o definitiva della concessione dellíautorizzazione o della licenza a trasmettere".

7.521

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "a un terzo", con le parole: "fino dieci volte".

7.522

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sostituire le parole: "a un terzo", con le parole: "al doppio".

7.523

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: "Si applicano inoltre le sanzioni disposte dalla normativa in materia di par condicio".

7.524

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "Camera dei deputati" aggiungere le parole: "ed informa líorgano costituzionale competente perchè attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo".

7.525

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "nellíesercizio delle sue funzioni".

Art. 8.

8.500

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

8.501

Boco

Sopprimere líarticolo.

8.502

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Gestione del patrimonio trasferito) ñ 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità garante, díintesa con il presidente della Consob e il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

            a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o díinvestimento;

            b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne líindipendenza;

            c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

            d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore allíuno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

            e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore allíuno per cento del capitale;

            f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

        g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nellíinteresse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dallíAutorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. Líefficacia del contratto di trasferimento della titolarità dellíattività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, líAutorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, líAutorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Con líadesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

        4. Il gestore ha líobbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

        5. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nellíinteresse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nellíinteresse del patrimonio o sia necessario per garantire líeffettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

        6. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dellíattività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13.

        8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

        9. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato vigila sullíosservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonchè sullíeffettiva separazione della gestione.

        10. Se sussiste il rischio grave e attuale che líesercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, líAutorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, líAutorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi del comma 1.

        11. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ovvero ostacolano líesercizio delle funzioni dellíAutorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari allí1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

        12. Alle sanzioni di cui al comma 11 non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        13. Líapplicazione delle sanzioni di cui al comma 11 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi del comma 1.

        14. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

        15. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta.

        16. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi del presente articolo sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute".

8.503

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Gestione del patrimonio trasferito) ñ 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità garante, díintesa con il presidente della Consob e il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

            a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o díinvestimento;

            b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne líindipendenza;

            c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

            d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore allíuno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

            e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore allíuno per cento del capitale;

            f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

            g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nellíinteresse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dallíAutorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. Líefficacia del contratto di trasferimento della titolarità dellíattività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, líAutorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, líAutorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Con líadesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

        4. Il gestore ha líobbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

        5. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nellíinteresse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nellíinteresse del patrimonio o sia necessario per garantire líeffettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

        6. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dellíattività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13.

        8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

        9. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato vigila sullíosservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonchè sullíeffettiva separazione della gestione.

        10. Se sussiste il rischio grave e attuale che líesercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, líAutorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, líAutorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi del comma 1.

        11. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ovvero ostacolano líesercizio delle funzioni dellíAutorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari allí1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

        12. Alle sanzioni di cui al comma 11 non si applica líarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        13. Líapplicazione delle sanzioni di cui al comma 11 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi del comma 1.

        14. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

        15. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta.

        16. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi del presente articolo sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute".

8.504

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Gestione del patrimonio trasferito) ñ 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità garante, díintesa con il presidente della Consob e il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

            a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o díinvestimento;

            b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne líindipendenza;

            c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

            d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore allíuno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

            e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore allíuno per cento del capitale;

            f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

            g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nellíinteresse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dallíAutorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. Líefficacia del contratto di trasferimento della titolarità dellíattività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, líAutorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, líAutorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Con líadesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

        4. Il gestore ha líobbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

        5. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nellíinteresse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nellíinteresse del patrimonio o sia necessario per garantire líeffettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

        6. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dellíattività di gestione sono nulli.

        8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

8.505

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Gestione del patrimonio trasferito) ñ 1. Il trasferimento delle partecipazioni facenti capo ai titolari delle cariche di governo, concernenti imprese di cui costoro detengono o hanno detenuto direttamente o indirettamente, nei dodici mesi precedenti, la titolarità o il controllo ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile, dellíarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità garante, díintesa con il presidente della Consob e il presidente dellíautorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

            a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o díinvestimento;

            b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne líindipendenza;

            c) che siano legati da rapporti di controllo di cui al presente comma, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

            d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore allíuno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

            e) nei quali o nelle società che controllano i quali, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore allíuno per cento del capitale;

            f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

            g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nellíinteresse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dallíAutorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. Líefficacia del contratto di trasferimento della titolarità dellíattività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, líAutorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, líAutorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per líadesione, al gestore. Con líadesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

        4. Il gestore ha líobbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

        5. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nellíinteresse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge, solo quando ciò sia nellíinteresse del patrimonio o sia necessario per garantire líeffettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

        6. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dellíattività di gestione sono nulli.

        8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

8.0.600

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Gestione del patrimonio trasferito)

        1. Il trasferimento di valori mobiliari ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal Presidente dellíAutorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonchè i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

        2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        3. Il gestore persegue le finalità di cui allíarticolo 8 comma 1, e líinteresse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonchè di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

        5. LíAutorità vigila sullíosservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonchè sullíeffettiva separazione della gestione.

        6. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dallíinteressato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

        7. Líeventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

        8. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dellíarticolo 5, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

        9. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        10. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dellíarticolo 5 non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio dellíattività propria o di società controllata, controllante o collegata.

8.506

Boco

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). ñ 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari detenuti, sono conferiti, entro il termine fissato dallíAutorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

        2. Per le attività patrimoniali detenute suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Govemo propongono allíAutorità entro 30 giorni, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i successivi 30 giorni, líAutorità accetta le proposte dellíinteressato o stabilisce, sentita líAutorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita líAutorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine líAutorità provvede anche tramite uníofferta pubblica di vendita.

        3. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui al comma 1, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

        4. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        5. Il gestore persegue le finalità di cui al comma 1, e líinteresse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Govemo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei dìsinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        6. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

        7. LíAutorità vigila sullíosservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sullíeffettiva separazione della gestione.

        8. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dallíinteressato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

        9. Líeventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

        10. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Govemo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata, in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

        11. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        12. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio dellíattività propria o di società controllata, controllante o collegata.

        13. LíAutorità, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, valendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

        14. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

        15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dellíAutorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

        16. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

        17. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dallíAutorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte allíinizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte díappello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dallíimpugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa".

8.507

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). ñ 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari sono conferiti, entro il termine fissato dallíAutorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

        2. Per le attività patrimoniali, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono allíallíAutorità nei termini di cui allíarticolo 5, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui allíarticolo 5, líAutorità accetta le proposte dellíinteressato o stabilisce, sentita líAutorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita líAutorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine líAutorità provvede anche tramite uníofferta pubblica di vendita.

        3. Il trasferimento dei valori mobiliari ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato "gestore", scelto con determinazione adottata dal presidente dellíAutorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

        4. Al patrimonio trasferito al gestore si applica líarticolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

        5. Il gestore persegue líinteresse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e líentità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui allíarticolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e líentità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dellíAutorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dellíamministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

        6. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

        7. LíAutorità vigila sullíosservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sullíeffettiva separazione della gestione.

        8. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dallíinteressato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

        9. Líeventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione allíinteressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione allíinteressato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

        10. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata, in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

        11. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        12. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio dellíattività propria o di società controllata, controllante o collegata.

        13. LíAutorità, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, valendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

        14. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

        15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dellíAutorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

        16. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

        17. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dallíAutorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte allíinizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte díappello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dallíimpugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa".

8.508

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). ñ 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari sono conferiti, entro il termine fissato dallíAutorità, ad una gestione fiduciaria.

        2. Per le attività patrimoniali qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono allíAutorità nei termini di cui allíarticolo 5, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui allíarticolo 5, comma 2, líAutorità accetta le proposte dellíinteressato o stabilisce, sentità líAutorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita líAutorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine líAutorità provvede anche tramite uníofferta pubblica di vendita"

8.509

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

8.510

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 1.

8.511

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

8.512

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Villone

Sopprimere il comma 2.

8.513

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        "2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge líinteressato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dallíottemperanzaagli obblighi previsti dalla legge medesima.

        3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede díufficio la corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa.

        4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti approvati dalle assemblee elettive reginali, provinciali o comunali".

8.514

Boco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        "2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge líinteressato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dallíottemperanza agli obblighi previsti dalla legge medesima.

        3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede díufficio la corte díappello competente per territorio in ragione della sede dellíente o dellíimpresa.

        4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti".

8.600

Vitali, Brutti Massimo, Villone

Al comma 2, dopo le parole: "di cui allíarticolo 328" inserire le seguenti: ", nonché nel reato di cui allíarticolo 480 del codice penale".

8.515

Bassanini, Guerzoni, Villone

Al comma 2, dopo le parole: "di cui allíarticolo 328 del codice penale" aggiungere le seguenti: ", così come sostituito dallíarticolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86".

8.516

Il Governo

Al comma 2, dopo le parole: "allíautorità giudiziaria competente", aggiungere le seguenti: "e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".

        Conseguentemente sopprimere il comma 3.

8.517

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

8.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, dopo líultimo periodo aggiungere il seguente: "Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui allíarticolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della presente legge".

8.519

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta la decadenza dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della attività economica".

8.520

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        "3-bis. Il titolare di cariche di governo di cui è stata accertata la violazione della presente legge decade dalla carica e non può essere riproposto se non dopo sei mesi dallíottemperanza degli obblighi previsti dalla legge".

8.0.100

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Nuove norme in materia di comunicazione politicae di parità di accesso ai mezzi di informazione)

        1. Líarticolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dai seguenti:

        "Art. 4. - (Parità di accesso alle trasmissioni di comunicazione politica nei mezzi radiotelevisivi) ñ 1. La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante líesposizione di opinioni e valutazioni politiche.

        2. La Commissione e líAutorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nellíambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi di comunicazione politica tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

            a) per tutto líanno, nei periodi non caratterizzati da campagna elettorale o referendaria, gli spazi sono equamente ripartiti tra i soggetti politici presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

            b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quinto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva líeventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dellíambito territoriale di riferimento;

            c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

            d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

        Art. 4-bis. - (Messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale) ñ 1. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui allíarticolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dallíAutorità, sulla base dei seguenti criteri:

            a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

            b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di uníopinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

            c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno uníautonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

            d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

            e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

            f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

            g) ogni messaggio reca líindicazione ímessaggio autogestitoí e líindicazione del soggetto committente.

        2. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 1 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

        3. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per líattività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per líattività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dellíarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

        4. Per le emittenti di cui al comma 3 i contenitori di cui al comma 1, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. LíAutorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

        5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 3 e 4, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dellíarticolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 1 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nellíàmbito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

        6. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano allíAutorità, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

        7. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

        8. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

        9. La Commissione e líAutorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nellíambito della propria competenza, stabiliscono líambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale"".

8.0.101

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Nuove norme in materia di parità di accessoai mezzi di informazione)

        1. Líarticolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Parità di accesso alle trasmissioni di informazione nei mezzi radiotelevisivi) ñ 1. La Commissione e líAutorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nellíambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private neiprogrammi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, líobiettività, la completezza e líimparzialità dellíinformazione.

        2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

        3. I registri ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi".

        2. Líarticolo 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

        "3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, 5 e 6, líAutorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di informazione e di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni"".

8.0.102

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e su quotidiani e periodici)

        1. La disciplina di cui agli articoli 2, 4, 7 ed 11 della legge 22 febbraio 2000, n, 28, si applica ai concessionari televisivi nazionali pubblici e privati per líintera durata dellíanno solare".

8.0.103

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Comunicazione politica radiotelevisiva su quotidiani e periodici)

        1. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n, 28, ad eccezione dellíarticolo 8, si applicano alle imprese concessionarie televisive pubbliche o private per líintera durata dellíanno solare".

8.0.104

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

        1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, líAutorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n.  223, e della legge 22 febbraio 2000, n.  28, in modo che non sia favorito líinteresse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dellíobiettività e dellíimparzialità dellíinformazione. Per tale accertamento e per líeventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, líAutorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

        2. Rimagono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e líapplicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n.  223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n.  28.

8.0.105

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

        1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, líAutorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n.  223, e della legge 22 febbraio 2000, n.  28, in modo che non sia favorito líinteresse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dellíobiettività e dellíimparzialità dellíinformazione. Per tale accertamento e per líeventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, líAutorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

        2. Rimagono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e líapplicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n.  223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n.  28".

8.0.106

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

        1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecendenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi della presente legge, in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine".

8.0.107

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

        1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecendenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi della presente legge, in una delle seguenti condizioni:

            a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

            b) società collegata ai sensi dellíarticolo 2359 del codice civile;

            c) persona interposta allo scopo di eludere líapplicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine".

8.0.108

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Imprese in concessione)

        1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza, comporta in ogni caso la revoca dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

8.0.109

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Imprese in concessione)

        1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza, comporta in ogni caso la revoca dellíatto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato líesercizio della relativa attività economica.

        2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato líesercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso allíesercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

8.0.110

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Dopo líarticolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Procedure istruttorie e tutela giursdizionale per gli attidellíAutorità garante della concorrenza e del mercato)

        1. LíAutorità garante della concorrenza e del mercato, per líespletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dallíordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

        2. Per líespletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, líAutorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

        3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita líAutorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge.

        4. LíAutorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonchè alle Autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

        5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

        6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dallíAutorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte díappello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della Corte díappello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

Art. 9.

9.500

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

9.501

Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Villone

Sopprimere líarticolo.

9.502

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Sostituire líarticolo con il seguente:

        "Art. 9. - (Entrata in vigore) ñ 1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

9.503

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

9.504

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "rispettivamente di 15 unità", con le altre: "di 15 unità per ciascun ruolo".

9.505

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "contingente di 15 unità", inserire le seguenti: "per ciascuna".

9.506

Guerzoni, Vitali, Villone

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "eventualmente resosi", fino a: "amministrazioni pubbliche o".

9.507

Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Guerzoni, Villone

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

9.508

Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Villone

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "LíAutorità si avvale, altresì, di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: "488.000" fino a: "1.462.000" con le seguenti: "610.000 euro per línno 2002 e di 1.828.000".

9.509

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Nellíambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, líAutorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere allíassunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dallíarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.  287, anche in deroga alle disposizioni del medesimo articolo, con una corrispondente e contestuale riduzione dei contratti di diritto privato a tempo determinato, equivalente sotto il profilo finanziario e tale da non produrre maggiori oneri".

9.510

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

9.511

Boco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Agli oneri derivanti dallíattuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dallíanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomica e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al Ministero medesimo".

9.512

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

9.0.100

Il Relatore

Dopo líarticolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

    1. Le incompatibilità ed i termini previsti rispettivamente dallíarticolo 2 e dagli articoli 5 e 7 decorrono dal trentesimo giorno successivo allíadozione delle deliberazioni previste dal comma 10 dellíarticolo 6 e dal comma 5 dellíarticolo 7".

9.0.101

Boco

Dopo líarticolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Principio di trasparenza)

        1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dellíinteresse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data di cui essa si verifica".

9.0.102

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Principio di trasparenza)

        1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dellíinteresse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data di cui essa si verifica".

9.0.103

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo líarticolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

        1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

        2. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dellíarticolo 122 della Costituzione".

BOZZE DI STAMPA

24 giugno 2002

N. 1 ANNESSO I

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
(1206)

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.509 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Nellíambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, líAutorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere allíassunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dallíarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri".

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B)

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri)

    1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti allíOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";

        b) allíarticolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allíOCSE;".

    2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allíUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellíimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

    3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

Art. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo líarticolo 2, è inserito il seguente:

    "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ñ 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

    2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

    3. Per líistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellíinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per líinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellíinterno, della giustizia, delle attività produttive, dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellíeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allíattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1.

    4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellíinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 3.

(Politiche migratorie)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessità di un termine più breve".

    2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allíarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellíanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellíarticolo 20. Qualora se ne ravvisi líopportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante líanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso líautorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allíingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, líautorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, líinammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allíautorità di frontiera.";

        b) al comma 3, líultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per líordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali líItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallíarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dellíimmigrazione clandestina verso líItalia e dellíemigrazione clandestina dallíItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";

        b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

    "2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.";

        c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";

        d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

        e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

    "3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allíarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

        a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

        b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

        c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

    3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellíultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero vìoli le disposizioni del presente testo unico.

    3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

    3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellíarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellíarticolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dellíinterno e allíINPS per líinserimento nellíarchivio previsto dal comma 9 dellíarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dellíinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allíarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

    3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellíarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.";

        f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.";

        g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

    "4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.";

        h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    "8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allíarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellíinterno, di concerto con il Ministro per líinnovazione e le tecnologie in attuazione dellíAzione comune adottata dal Consiglio dellíUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante líadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.";

        i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

    "8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".

Art. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo líarticolo 5 è inserito il seguente:

    "Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ñ 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allíUnione europea o apolide, contiene:

        a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

        b) líimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

    2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

    3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dallíarticolo 22 presso lo sportello unico per líimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.".

    2. Con il regolamento di cui allíarticolo 34, comma 1, si procede allíattuazione e allíintegrazione delle disposizioni recate dallíarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allíassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

Art. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26,";

        b) al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".

Art. 8.

(Sanzioni per líinosservanza degli obblighi di comunicazione dellíospitante e del datore di lavoro)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

    "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".

Art. 9.

(Carta di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Art. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    "1-bis. Il Ministro dellíinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per líordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellíinterno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sullíimmigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sullíimmigrazione ai sensi dellíAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".

Art. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

    1. Allíarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare líingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.";

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare líingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

        c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

    "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

        a) il fatto riguarda líingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

        b) per procurare líingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

        c) per procurare líingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

    3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano líingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

    3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dallíarticolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dallíaumento conseguente alle predette aggravanti.

    3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dellíimputato che si adopera per evitare che líattività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente líautorità di polizia o líautorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per líindividuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

    3-sexies. Allíarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: íí609-octies del codice penaleíí sono inserite le seguenti: íínonché dallíarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,íí";

        d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

    "9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

    9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

    9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

    9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellíinterno, della difesa, dellíeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

    9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".

Art. 12.

(Espulsione amministrativa)

    1. Allíarticolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Líespulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellíinteressato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire líespulsione, richiede il nulla osta allíautorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allíaccertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allíinteresse della persona offesa. In tal caso líesecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando líautorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allíespulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora líautorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellíarticolo 14.";

        b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

    "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allíatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellíarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

    3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara líestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allíesecuzione dellíespulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

    3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellíavvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellíarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

    3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica líarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questíultima è ripristinata a norma dellíarticolo 307 del codice di procedura penale.

    3-sexies. Il nulla osta allíespulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dallíarticolo 12 del presente testo unico.";

        c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Líespulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.";

        d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, líespulsione contiene líintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone líaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questíultimo si sottragga allíesecuzione del provvedimento.";

        e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    "8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede líautorità che ha disposto líespulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne líautenticità e ne curano líinoltro allíautorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso allíassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allíautorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nellíambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allíarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.";

        f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

        g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

    "13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellíinterno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con líarresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

    13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

    13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito líarresto in flagranza dellíautore del fatto e, nellíipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro líautore del fatto si procede con rito direttissimo";

        h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

    "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallíinteressato nel periodo di permanenza in Italia".

Art. 13.

(Esecuzione dellíespulsione)

    1. Allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora líaccertamento dellíidentità e della nazionalità, ovvero líacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue líespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.";

        b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

    "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito líespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Líordine è dato con provvedimento scritto, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellíordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con líarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio líarresto dellíautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare líesecuzione dellíespulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

    2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per líanno 2002, 24,79 milioni di euro per líanno 2003 e 24,79 milioni di euro per líanno 2004.

Art. 14.

(Ulteriori disposizioni per líesecuzione dellíespulsione)

    1. Allíarticolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

    "1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, líesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".

    2. La rubrica dellíarticolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per líesecuzione dellíespulsione".

Art. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

    1. Líarticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) ñ 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellíapplicare la pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellíarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellíarticolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nellíarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dellíespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

    2. Líespulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui allíarticolo 13, comma 4.

    3. Líespulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

    4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallíarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

    5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellíarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta líespulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

    6. Competente a disporre líespulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullíidentità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

    7. Líesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Líespulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dellíaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallíesecuzione dellíespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende líesecuzione della pena".

    9.  Líespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allíarticolo 19".

Art. 16.

(Diritto di difesa)

    1. Allíarticolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".

Art. 17.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

    1. Allíarticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allíingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allíimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";

        b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè";

        c)  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallíanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".

    4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".

Art. 18.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

    1. Líarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ñ 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per líimmigrazione, responsabile dellíintero procedimento relativo allíassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

    2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allíestero deve presentare allo sportello unico per líimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale líimpresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

        a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

        b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

        c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellíimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

        d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

    3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui allíarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

    4. Lo sportello unico per líimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per líimpiego di cui allíarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per líimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallíarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allíufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per líimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

    5. Lo sportello unico per líimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellíarticolo 3, comma 4, e dellíarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

    6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per líimmigrazione. Entro otto giorni dallíingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per líimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questíultimo, trasmesso in copia allíautorità consolare competente ed al centro per líimpiego competente.

    7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per líimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per líaccertamento e líirrogazione della sanzione è competente il prefetto.

    8. Salvo quanto previsto dallíarticolo 23, ai fini dellíingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

    9. Le questure forniscono allíINPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per líaccesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; líINPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allíufficio finanziario competente che provvede allíattribuzione del codice fiscale.

    10. Lo sportello unico per líimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4.

    11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per líimpiego, anche ai fini dellíiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

    12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con líarresto da tre mesi ad un anno e con líammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

    13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dallíarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallíarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

    15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti allíestero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per líimpiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

    16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".

    2. Allíarticolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dellíesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallíarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".

Art. 19.

(Titoli di prelazione)

    1. Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 23. - (Titoli di prelazione) ñ 1. Nellíambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

    2. Líattività di cui al comma 1 è finalizzata:

        a) allíinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allíinterno dello Stato;

        b) allíinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allíinterno dei Paesi di origine;

        c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

    3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allíarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

    4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".

Art. 20.

(Lavoro stagionale)

    1. Líarticolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 24. - (Lavoro stagionale) ñ 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per líimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellíarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dallíarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per líimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni líeventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire líimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allíarticolo 22, comma 3.

    2. Lo sportello unico per líimmigrazione rilascia comunque líautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

    3. Líautorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allíaccorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

    4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellíanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

    5. Le commissioni regionali tripartite, di cui allíarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire líaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire líattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allíaccoglienza.

    6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dellíarticolo 22, comma 12".

Art. 21.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

    "7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e líespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

Art. 22.

(Attività sportive)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

        "r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;";

        b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

    "5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellíinterno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale díingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allíapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

Art. 23.

(Ricongiungimento familiare)

    1. Allíarticolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

            1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale";

            2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";

            3) la lettera d) è abrogata;

        b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

    "7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dallíautorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per líimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Líufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, líesistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

    8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, líinteressato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per líimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

    9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".

Art. 24.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

    1. Allíarticolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".

Art. 25.

(Minori affidati al compimento della maggiore età)

    1. Allíarticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allíarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

    1-ter. Líente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che líinteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

    1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4".

Art. 26.

(Accesso ai corsi delle università)

    1. Il comma 5 dellíarticolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    "5. È comunque consentito líaccesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allíestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allíestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per líingresso per studio".

Art. 27.

(Centri di accoglienza e accesso allíabitazione)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, líultimo periodo è soppresso;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    "1-bis. Líaccesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellíUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia";

        c) il comma 5 è abrogato;

        d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare líaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

Art. 28.

(Aggiornamenti normativi)

    1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".

    2. Allíarticolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellíarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allíistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".

    3. Allíarticolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 29.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sullíingresso e sul soggiorno dello straniero)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    "1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita líeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".

Art. 30.

(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

    1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con líattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellíAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allíarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allíarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allíestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito allíespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.

    2. Per líassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allíarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 31.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

    1. Líultimo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".

Art. 32.

(Procedura semplificata)

    1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allíarticolo 1, il comma 7 è abrogato;

        b) dopo líarticolo 1 sono inseriti i seguenti:

    "Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) ñ 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

        a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o díidentità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

        b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

        c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

    2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

        a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

        b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

    3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíACNUR. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno.

    4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíACNUR. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno.

    5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

    Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) ñ 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellíarticolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

    2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

    3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire líespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

    4. Líallontanamento non autorizzato dai centri di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

    5. Lo Stato italiano è competente allíesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.

    6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Líeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

    Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) ñ 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellíinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dellíente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dellíACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

    2. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

    3. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dallíarticolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    4. Nellíesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allíarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e, in particolare, dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

   5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellíarticolo 1-ter, comma 6.

    Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) ñ 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata ííCommissione nazionaleíí, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellíinterno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e líimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellíACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

    2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

    3. Con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

    Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ñ 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allíaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellíambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

    2. Il Ministro dellíinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allí80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

    3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

        a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

        b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

        c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, le modalità e la misura dellíerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nellíambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

    4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allíarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellíinterno attiva, sentiti líAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e líACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, allíANCI.

    5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

        a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

        b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

        c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

        d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

        e) promuovere e attuare, díintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso líOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

    6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies.

    Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellíasilo) ñ 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui allíarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellíinterno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellíasilo, la cui dotazione è costituita da:

        a) le risorse iscritte nellíunità previsionale di base 4.1.2.5 ííImmigrati, profughi e rifugiatiíí ñ capitolo 2359 ñ dello stato di previsione del Ministero dellíinterno per líanno 2002, già destinate agli interventi di cui allíarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

        b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite allíItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellíeconomia e delle finanze;

        c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellíUnione europea.

    2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allíentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

    3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

    2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per líanno 2003.

Art. 33.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

    1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dellíufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

    2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

        a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

        b) líindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

        c) líindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

        d) líindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

    3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

        a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allíimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

        b) copia di impegno a stipulare con il prestatore díopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dallíarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallíarticolo 6 della presente -legge;

        c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

    4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica líammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi allíeventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

    5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dellíorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta líarchiviazione del relativo procedimento.

    6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte allíorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire líequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellíinteressato, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento allíespulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

    8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 34.

(Norme transitorie e finali)

    1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, allíemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per líimmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

    2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullíimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

        a) razionalizzare líimpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

        b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

        c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

    3. Il regolamento previsto dallíarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallíarticolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

    4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellíinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellíarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallíarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre líalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allíarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullíingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

Art. 35.

(Istituzione della Direzione centrale dellíimmigrazione e della polizia delle frontiere)

    1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellíinterno, la Direzione centrale dellíimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dellíimmigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nellíambito della dotazione organica esistente.

    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellíimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellíinterno, di concerto con il Ministro dellíeconomia e delle finanze, ai sensi dellíarticolo 5 della legge 1† aprile 1981, n. 121. Dallíistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    3. La denominazione della Direzione centrale di cui allíarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".

    4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allíarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36.

(Esperti della Polizia di Stato)

    1. Nellíambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellíimmigrazione clandestina, il Ministero dellíinterno, díintesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dallíarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

    2. Allíonere derivante dallíattuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per líanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallíanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 37.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sullíattuazione dellíaccordo di Schengen, di vigilanza sullíattività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

    1. Al Comitato parlamentare istituito dallíarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sullíattuazione dellíaccordo di Schengen, di vigilanza sullíattività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

Art. 38.

(Norma finanziaria)

    1. Dallíapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

    2. Allíonere derivante dallíattuazione dellíarticolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per líanno 2002, e in euro 3.031.517 per líanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    3.  Allíonere derivante dallíattuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per líanno 2002, 130,65 milioni di euro per líanno 2003, 125,62 milioni di euro per líanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministero.

    3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

BOZZE DI STAMPA

24 giugno 2002

N. 1

Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo (795-B)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alle parole: "alla prevenzione" premettere le seguenti: "al controllo e".

1.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: "alla prevenzione dei flussi migratori illegali".

1.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sopprimere le parole: "alla prevenzione dei flussi migratori illegali".

1.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "alla prevenzione" con le seguenti: "al controllo," indi, sopprimere la parola: "illegali".

1.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, dopo le parole: "líimmigrazione clandestina, nel traffico" inserire le seguenti: ", a fini di sfruttamento".

1.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: "nel traffico di esseri umani,".

1.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: "e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione".

1.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sopprimere le parole da: "e nella applicazione" fino alla fine del periodo.

1.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: "della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione" con le seguenti: "di norme internazionali finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono allíemigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro".

1.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, aggiungere, in fine: "marina".

1.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

1.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 3.

1.10

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Iovene

Sopprimere il comma 3.

1.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

1.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Il Governo è delegato a procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto con i Governi degli Stati di maggiore emigrazione verso líItalia secondo il principio direttivo per cui il programma di cooperazione e di aiuto deve essere finalizzato alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono allíemigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria gli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro".

1.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: "prevenzione e".

1.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: "e vigilanza atte a prevenire il" con le seguenti: "del".

1.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, in fine, sostituire la parola: "espulsi" con le seguenti: "per i quali sia stato adottato dal giudice italiano un provvedimento di espulsione ai sensi dellíarticolo 13".

1.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro cinque anni dallíapprovazione della presente legge".

1.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in via amministrativa".

1.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro quattro anni dallíapprovazione della presente legge".

1.303

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro tre anni dallíapprovazione della presente legge".

1.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali programmi saranno in ogni caso attuati dallíItalia in armonia con le decisioni e gli orientamenti assunti in sede di Unione europea".

1.11

Iovene, De Zulueta

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali programmi saranno in ogni caso attuati dallíItalia in armonia con le decisioni e gli orientamenti assunti in sede di Unione europea".

Art. 1.

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

Guerzoni, Brutti Massimo, Viviani, Vitali

"Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n.  795 in materia di immigrazione e in particolare dellíarticolo 1, comma 3, che prevede la revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto a titolo di sanzione contro i paesi da cui provengono i flussi migratori illegali;

        premesso che:

            a livello europeo si sta discutendo, proprio in questi giorni, líadozione di una strategia comune in questa materia così delicata;

            stanno emergendo valutazioni diverse allíinterno dellíUnione sullíopportunità di irrogare delle sanzioni;

            sarebbe quanto meno bizzarro ed irresponsabile, da parte del Governo italiano decidere unilateralmente, come di fatto prevede il testo del disegno di legge in esame, sanzioni pesanti quali la sospensione o la revoca degli aiuti ai paesi da cui proviene líimmigrazione clandestina, senza attendere le decisioni a livello europeo;

            appare invece necessario rafforzare la cooperazione, in modo da aiutare questi paesi a collaborare alla previsione e alla repressione dellíemigrazione clandestina;

            in questo quadro una politica di sostegno dei paesi di origine, affinchè svolgano politiche di formazione in loco dei cittadini potrebbe disincentivare líimmigrazione illegale;

            líattuale Governo non ha concluso nessun nuovo accordo bilaterale per la regolazione dellíimmigrazione regolare e la riammssione dei clandestini díorigine nè ha rafforzato gli accordi gli esistenti stipulati dai precedenti governi;

        impegna il Governo:

            a sospendere líattuazione del predetto articolo 3, comma 1, che prevede il blocco degli aiuti ai paesi che non adottino misure per prevenire il rientro illegale dei cittadini espulsi in attesa delle decisioni adottate in sede di Unione europea.

            nel caso in cui líUnione decida di non adottare tali sanzioni ad adeguare la propria politica a tale decisione".

G1.2

Lauro

"Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge 795 recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo";

        impegna il Governo:

            nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartententi allíUnione europea, a tener conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati allíapplicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione".

 

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso, al comma 3, in fine, sostituire le parola da: "degli enti e delle assocazioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di enti ed ssociazioni nazionali".

2.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", nel comma 3, dopo le parole: "associazioni nazionali", inserire le seguenti: "aventi finalità di tutela degli stranieri ovvero operanti nellíambito della cooperazione internazionale".

2.4

Iovene, De zulueta

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", nel comma 3, dopo le parole: "testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali", inserire le seguenti: "aventi finalità di tutela degli stranieri ovvero operanti nellíambito della cooperazione internazionale".

2.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "associazioni nazionali" inserire le altre: "maggiormente rappresentative".

2.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso, al comma 3, in fine, sopprimere le parole: "e dei datori di lavoro".

2.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "e dei datori di lavoro" inserire le altre: "maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Art. 3.

3.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

3.12

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 1.

3.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole da: "dopo le parole: "ogni tre anni"" fino alla fine del comma con le seguenti: "le parole: "ogni tre anni", sono sostitute con le seguenti: "ogni anno"".

3.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire le parole: "più breve" con líaltra: "maggiore".

3.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: "opportunità" con la seguente: "necessità".

3.10

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: "opportunità" con la seguente: "necessità".

3.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: "líopportunità", inserire le seguenti: "sentita la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

3.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso dopo la parola: "líopportunità", inserire le seguenti: "anche sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni non governative di assistenza agli immigrati,".

3.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: "Qualora se ne ravvisi la opportunità", inserire le seguenti: "e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta per cento il numero delle quote previste per líanno in corso".

3.13

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: "Qualora se ne ravvisi la opportunità", inserire le seguenti: "e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta per cento il numero delle quote previste per líanno in corso".

3.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la parola: "e comunque allorchè il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori al cinquanta per cento il numero delle quote previste per líanno in corso,".

3.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "può provvedere" con la seguente: "provvede".

3.11

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "può provvedere" con la seguente: "provvede".

3.14

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Iovene

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "può provvedere" con la seguente: "provvede".

3.15

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo al Governo, anche in caso che si valutino non necessari ulteriori ingressi per líanno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini dal presente comma".

3.16

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non provveda in via transitoria ne riferisce le motivazioni alle competenti Commissioni parlamentari".

3.9

Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Allíattuazione delle disposizioni del presente articolo provvedono, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione".

Art. 4.

4.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

4.18

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso, al terzo periodo, sopprimere le parole: "o, in mancanza, in lingua inglese, francese, spagnolo o arabo,".

4.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "spagnolo o arabo" , con le altre: "spagnolo o arabo".

4.17

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: "relativi allíingresso ed al soggiorno in Italia" aggiungere le altre: ", consegna altresì un vademecum completo ed esaustivo sulle modalità concrete per accedere alle strutture sanitarie, per líistruzione e per il soddisfacimento degli stessi diritti che attengono ai cittadini italiani, ai fini di una più rapida e completa integrazione nel tessuto sociale italiano".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo: "Art. 39. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). ñ 1. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        2. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        3. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Líeventuale diniego del visto díingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato nella lingua comprensibile allo straniero".

4.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, al sesto periodo, sopprimere le parole: "o contraffatta".

4.20

Cambursano

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: "oltre alle relative responsabilità penali, líinammissibilità della domanda" con le seguenti: "oltre líinammissibilità della domanda, líirrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 495 e 496 del codice penale e agli articoli 380, 381 e 449 del codice di procedura penale, come modificati dal comma 1-bis".

        Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

        "1-bis) Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) líarticolo 495 è sostituito dal seguente: "Art. 495 - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o allíAutorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ñ 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nellíesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

        2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato allíAutorità giudiziaria o ad Autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

            b) líarticolo 496 è sostituito dal seguente:

        "Art. 496. -(False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) ñ 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato, o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nellíesercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

        1-ter) Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) allíarticolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

            "n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998";

            b) allíarticolo 381, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

            "n) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dallíarticolo 495 del codice penale".

            c) allíarticolo 449, comma 6, è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui allíarticolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"".

4.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

4.12

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.19

Iovene, De Zulueta

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

            b) al comma 3, líultimo periodo è sostituito dal seguente: "fatti salvi gli inderogabili obblighi di protezione derivanti dallíapplicazione delle normative in materia di asilo e di protezione dello straniero contro il rischio di subire, se espulso dal territorio o respinto alla frontiera, trattamenti disumani o degradanti non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per líordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali líItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallíarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dellíimmigrazione clandestina verso líItalia e dellíemigrazione clandestina dallíItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

4.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), prima delle parole: "Non è ammesso" premettere le seguenti: "Fatti salvi gli inderogabili obblighi di protezione derivanti dallíapplicazione delle normative in materia di asilo e di protezione dello straniero contro il rischio di subire se espulso dal territorio o respinto alla frontiera trattamenti disumani o degradanti,".

4.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Non è ammesso" fino alla fine, con le seguenti: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che abbia subito condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o risulti socialmente pericoloso".

4.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "che sia considerato una minaccia per líordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali líItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone," con le seguenti: "che risulti socialmente pericoloso".

4.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "dello Stato o di uno dei Paesi con i quali líItalia" fino a: "circolazione delle persone".

4.14

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "non soddisfi" fino a: "delle persone o".

4.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "o la sicurezza".

4.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale,".

4.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "commi 1 e 2, del codice di procedura penale" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e 381 del codice di procedura penale".

4.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

4.15

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "la libertà sessuale,".

4.13

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "il favoreggiamento," fino a: "altri Stati".

4.16

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "o di minori di 14 anni obbligati al lavoro o ridotti in schiavitù".

Art. 5.

5.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

5.30

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

5.40

Pagliarulo, Marino, Muzio

 

5.41

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Iovene

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.2

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            "b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido per più anni consecutivi, non superiore a dieci anni, su conforme richiesta del datore di lavoro.

        2-ter. Allo straniero che richiede il permesso di soggiorno e dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale di durata massima pari a cinque anni"".

5.45

Bordon, Cambursano, Dentamaro, Baio Dossi

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            "b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

        2-ter. Unitamente al permesso di soggiorno viene rilasciata allo straniero la carta díidentità elettronica di cui allíarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dallíarticolo 28 della presente legge.".

        Conseguentemente, allíarticolo 28, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        3-bis. La carta díidentità elettronica e il documento díidentità elettronico di cui allíarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere líimpronta digitale del richiedente.

        3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, líimpronta digitale è apposta sulla carta díidentità rilasciata ai sensi dellíarticolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni"".

5.3

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 2-bis.

5.4

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

        "2-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui allíarticolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dellíarticolo 10 del regolamento di attuazione del presente testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

5.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

        "2-bis. Lo straniero può essere sottoposto, ai fini di identificazione, a rilievi fotodattiloscopici, nei soli medesimi casi in cui tali rilievi vengano disposti per i cittadini italiani".

5.500

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno viene avvisato, con comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o in mancanza in inglese, francese o arabo, che potrà essere sottoposto ad ogni forma di controllo e di identificazione di polizia nei termini e con le garanzie previste per i cittadini italiani".

5.7

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "è sottoposto" con le seguenti: "può essere sottoposto, su base volontaria".

5.6

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: "sottoposto" inserire le seguenti: "qualora vi acconsenta".

5.5

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti: "nei medesimi limiti e con le stesse modalità previste per la sottoposizione dei cittadini italiani a tale procedura".

5.42

Viviani

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti: "secondo procedure e modalità stabilite con decreto del Ministro dellíinterno, sentite líAutorità per líinformatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali unificata Stato-Città".

5.8

Viviani

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I rilievi di cui al presente comma non possono essere eseguiti in caso di mancato assenso scritto dello straniero, che deve essere assistito, nella circostanza, da un legale e da un interprete".

5.501

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I rilievi di cui al presente comma non possono essere eseguiti in caso di mancato assenso scritto dello straniero, che deve essere assistito, nella circostanza, da un legale e da un interprete".

5.18

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Il permesso di soggiorno, nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è rinnovabile automaticamente ad ogni scadenza qualora il rapporto di lavoro permanga in essere".

5.29

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

        "... il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista per un periodo di due anni, secondo le procedure ordinarie, qualora sia documentata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali".

5.39

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, premettere alle parole: "nel caso in cui lo straniero" le altre: "dal giudice".

5.38

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico", con le altre: "in caso di abuso grave e ripetuto".

5.31

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole da: "nel caso in cui" fino alla fine del periodo con le parole: "in caso di abuso".

5.44

De Zulueta, Iovene

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico", con le seguenti: "nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente comma".

5.502

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, ultimo periodo, sostituire le parole da: "il cittadino straniero sia stato condannato definitivamente per un reato punito con líergastolo".

5.503

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "vìoli", con le seguenti: "sia stato giudicato, con sentenza definitiva, colpevole di aver violato".

5.37

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "del presente testo unico", con le altre: "dellíarticolo 4, comma 3, ultimo periodo".

5.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), alinea 3-ter, sostituire, in fine, le parole: "testo unico", con líaltra: "decreto".

5.504

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e tale violazione sia riconosciuta con sentenza passata in giudicato".

5.35

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine: "Avverso la revoca è ammesso ricorso entro un mese dallíaccadimento".

5.36

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine: "Tali violazioni devono essere accertate dal giudice".

5.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire la parola: "dimora" con le seguenti: "lo straniero ha domicilio".

5.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: "dimora" con líaltra: "risiede".

5.17

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "dimora" inserire la seguente: "abitualmente".

5.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "testo unico" con líaltra: "decreto".

5.46

Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, lettera f), dopo il primo periodo del comma 4, inserire il seguente: "I termini di cui al presente comma per i rinnovi dei permessi di soggiorno sono dimezzati nel caso in cui la domanda sia inoltrata al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico dellíimmigrazione".

5.9

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.32

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.34

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.43

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena, Vitali, Villone, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Iovene

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.11

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

        "g) Dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alla medesime condizioni contrattuali".

5.303

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

            "g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        4-bis. I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previste dalle lettere a), b) e c), del comma 3-bis sono dimezzati nei casi in cui vengono inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero tramite lo sportello unico per líimmigrazione".

5.304

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

            "g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

            a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

            b)  disponibilità di una somma non inferiore allíassegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo;

            c)  disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per líiscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno".

5.305

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

            "g) la ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dellíamministrazione competente".

5.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

        "4-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo, rinnovabile automaticamente, di almeno dieci anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata non inferiore alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato".

5.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: "sottoposto" con le seguenti: "è interpellato, con líassistenza di un interprete e di un legale, per sapere se acconsente a sottoporsi volontariamente".

5.14

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, dopo la parola: "sottoposto" inserire le seguenti: ", qualora vi acconsenta espressamente con dichiarazione appositamente sottoscritta e previa assistenza legale e presenza di un interprete,".

5.13

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per la eventuale sottoposizione di cittadini italiani a tale tipoloigia di rilievi".

5.16

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I rilievi non possono essere eseguiti in caso di mancato assenso scritto dello straniero, assistito dal proprio legale".

5.19

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

        "4-ter. La sottoposizione dello straniero a rilievi dattiloscopici di cui al comma 4-bis è consentita in ogni caso solo qualora lo straniero abbia commesso reati punibili con pena superiore a cinque anni e sia stato, per gli stessi, condannato definitivamente con sentenza passata in giudicato".

5.24

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo le parole: "Chiunque contraffà o altera" aggiungere le altre: "con dolo".

5.33

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo le parole: "Chiunque contraffà o altera" aggiungere le altre: "con dolo".

5.505

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis alle parole: "un visto di" premettere le seguenti: "con dolo".

5.20

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: "un visto di ingresso o reingresso".

5.21

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: "ingresso o".

5.22

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: "o reingresso".

5.306

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: "o reingresso".

5.23

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis, dopo la parola: "reingresso", inserire le seguenti: "per gestire un traffico illecito di clandestini".

5.47

Cambursano

Al comma 1, lettera i), capoverso 8-bis, sostituire le parole: "è punito con la reclusione da uno a sei anni" con le seguenti: ", ovvero attesta falsamente qualità dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 euro a 26.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".

Art. 6.

6.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera a).

6.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso sostituire la lettera a), con la seguente:

            "a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un idoneo alloggio per il lavoratore".

6.15

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, capoverso sostituire la lettera a), con la seguente:

            "a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un idoneo alloggio per il lavoratore".

6.16

Viviani

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: "datore di lavoro" sostituire il testo con il seguente: "di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore, anche tramite intese con enti pubblici locali e associazioni che operano nel settore abitativo".

6.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea art. 5-bis., alla lettera a) dopo le parole: "del datore di lavoro" inserire le altre: "ovvero da parte dellíEnte locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza".

6.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea art. 5-bis., alla lettera a) dopo le parole: "del datore di lavoro" inserire le altre: "ovvero da parte dellíEnte locale sede legale del datore di lavoro".

6.500

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 5-bis., lettera a), sopprimere le parole: "della disponibilità".

6.501

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 5-bis., lettera a), sostituire le parole: "della disponibilità di" con le seguenti: "di una sistemazione dignitosa ed adeguata in".

6.13

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso art. 5-bis, alla lettera a), sostituire le parole: "della disponibilità" con le altre: "dellíimpegno a ricercare la disponibilità".

6.502

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 5-bis., lettera a), sostituire la parola: "alloggio" con le seguenti: "adeguata dimora ove poter risiedere con la propria famiglia".

6.503

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), dopo la parola: "alloggio", inserire le seguenti: "adatto alle necessità proprie e della propria famiglia".

6.1

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sopprimere le parole da: "che rientri", fino alla fine della lettera.

6.14

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sostituire le parole: "nei parametri minimi" con le altre: "negli stessi parametri validi per i cittadini italiani".

6.12

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), sopprimere la parola: "minimi".

6.504

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere, in fine, le seguenti: "e sia adeguato alle esigenze del lavoratore".

6.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2".

6.505

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

6.506

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al rapporto di lavoro stipulato con lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione".

6.507

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: "introdotto dal comma 1 del presente articolo".

6.17

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Villone

Al comma 2, sopprimere le parole da: ", con particolare riferimento" fino alla fine del periodo.

6.508

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole da: "con particolare", fino alla fine del periodo.

6.509

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "allíassunzione", con le seguenti: "alle modalità e ai limiti di assunzione".

6.510

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole da: ", prevedendo", fino alla fine del comma.

6.11

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a quali condizioni gli stessi siano" con le altre: "che i due terzi siano a carico del datore di lavoro e un terzo".

6.10

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a quali condizioni gli stessi siano" con le altre: "che i due terzi siano a carico dello Stato e un terzo".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        5. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        6. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        7. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a quali condizioni gli stessi siano" con le altre: "che i due terzi siano a carico della regione dei residenza del lavoratore e un terzo".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        9. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        10. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        11. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a quali condizioni gli stessi siano" con le altre: "che i due terzi siano a carico del comune di residenza del lavoratore e un terzo".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        13. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        14. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        15. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        16. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6.18

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso

Al comma 2, dopo le parole: "prevedendo", sostituire le parole fino alla fine con le seguenti: "che líonere a carico del lavoratore non possa comunque superare líimporto del canone di locazione applicato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

6.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a carico dle lavoratore" con le altre: "parte a carico del datore di lavoro e parte a carico del comune di residenza del lavoratore".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        25. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        26. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        27. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        28. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6.6

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a carico del lavoratore" con le altre: "parte a carico del datore di lavoro e parte a carico della regione dei residenza del lavoratore".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        21. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        22. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        23. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

6.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "a carico del lavoratore" con le altre: "parte a carico del datore di lavoro e parte a carico dello Stato".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        17. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        18. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        19. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        20. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6.512

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "fermo restando il divieto di porli interamente a carico dello stesso".

6.511

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguenti periodo: "Nel caso in cui cambi il datore di lavoro, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alle lettere a) e b) del comma 1".

Art. 7.

7.5

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            "a-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:

        "3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per líidentificazione e comunque non oltre le 24 ore"".

7.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            "b) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "nellíambito delle quote stabilite a norma dellíarticolo 3, comma 4"".

7.500

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            "b) al comma 4, le parole: "può essere" sono sostituite dalle seguenti: "è"".

7.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici" con le seguenti: "viene avvisato, con comuicazione scritta in lingua a lui comprensibile o in mancanza in inglese, francese o arabo, che potrà essere sottoposto ad ogni forma di controllo e di identificazione di polizia nei termini e con le garanzie previste per i cittadini italiani".

7.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici" con le altre: "si attuano le opportune verifiche presso la rappresentanza diplomatica o consolare relativa alla dichiarata nazionalità dello straniero".

7.502

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "è sottoposto" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "è soggetto a rilievi segnaletici".

7.503

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "sottoposto" inserire le seguenti: "qualora non vi si opponga".

7.504

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "fotodattiloscopici e".

7.505

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dellíesperibilità dei rilievi fotodattiloscopici deve essere acquisito il consenso scritto del cittadino straniero, che nellíoccasione deve essere assistito da un legale e da un interprete".

7.506

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le stesse modalità e limitazioni previste per i rilievi relativi a cittadini italiani".

Art. 11.

11.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "testo unico" con: "decreto".

11.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire, le parole: "testo unico" con la parola: "provvedimento".

11.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "testo unico" con: "decreto".

11.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "testo unico" con la parola: "provvedimento".

11.7

Cambursano

Al comma 1, lettera b), líultimo periodo è sostituito dal seguente:

        "La stessa pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda líingresso di cinque o più persone".

11.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3ñbis, lettera a), sopprimere la parola: "illegale".

11.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea a, sostituire la parola: "illegale" con le seguenti: "non legittima".

11.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, nella lettera a), sostituire la parola: "illegale" con le altre: "giuridicamente perseguibile ai sensi del presente decreto".

11.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), sopprimere la parola: "illegale".

11.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea c, sostituire la parola: "illegale" con le seguenti: "non legittima".

11.6

Cambursano

Al comma 1, lettera c), dopo líultimo periodo del comma 3-ter ivi inserito, aggiungere il seguente: "Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovverso riguarda líingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

11.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire la parola: "diminuite" con la seguente: "ridotte".

11.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire le parole: "fino alla metà" con le seguenti: "fino a un terzo".

11.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quinquies sostituire le parole: "alla metà" con le altre: "un terzo".

11.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire le parole: "si adopera" con la seguente: "collabora".

11.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire la parola: "evitare" con la seguente: "impedire".

11.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire le parole: "a conseguenze ulteriori" con le seguenti: "a compimento".

11.509

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sopprimere la parola: "concretamente".

11.510

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sopprimere le parole: "líautorità di polizia o".

11.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quinquies sopprimere le parole: "líautorità di polizia o".

11.511

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sopprimere le parole: "per la ricostruzione dei fatti".

11.512

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sopprimere le parole: "o la cattura".

11.513

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire le parole: "di uno o più autori" con le altre: "degli autori".

11.514

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire le parole: "sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione" con la seguente: "prevenzione".

11.515

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sopprimere la parola: "rilevanti".

11.516

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), comma 3-quinquies, sostituire la parola: "delitti", con la parola: "reati".

11.1a

Cambursano

Dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, agevola, fovorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.150 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Art. 12.

12.1

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire i seguenti:

        "0a1) Al comma 1, sono soppresse le parole; di ordine pubblico".

        0a2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "líespulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico".

12.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso al quinto periodo, dopo le parole: "alla data del ricevimento della richiesta" aggiungere le altre: "da parte dellíautorità giudiziaria competente".

12.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "presso un centro di permanenza" sopprimere la parola: "temporanea".

12.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "presso un centro di permanenza" sostituire la parola: "temporanea", con la seguente: "transitoria".

12.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), capoverso, allíultimo periodo, dopo la parola: "temporanea" inserire le altre: "e assistenza".

12.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), sostituire, in fine, le parole: "testo unico" con la seguente: "decreto".

Art. 13.

13.2

Del Pennino

Allíarticolo 13, dopo la parola: "modificazioni" inserire le seguenti parole: "Al comma 2 alla fine del secondo periodo aggiungere le seguente parole: salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso per motivi di sicurezza dello Stato".

13.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), comma 5-quater, sostituire le parole: "testo unico", con la seguente: "provvedimento".

13.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "temporanea", con la seguente: "transitoria".

13.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

13.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: "e assistenza".

13.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: "permanenza temporanea e assistenza" con: "accoglienza".

13.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire le parole: "permanenza temporanea" con: "accoglienza".

Art. 15.

15.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 16, comma 1, sostituire le parole: "testo unico" con la seguente: "decreto".

15.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sostituire la parola: "testo unico", con la seguente: "decreto".

15.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 16, comma 1 sostituire la parola: "testo" con la seguente: "provvedimento".

15.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 16, comma 1, sopprimere la parola: "unico".

15.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 16, comma 1, sostituire la parola: "unico" con la seguente: "vigente".

15.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea articolo 16, comma 3 sostituire le parole: "testo unico" con la seguente: "decreto".

15.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea articolo 16, comma 3 sostituire la parola: "testo" con la seguente: "provvedimento".

15.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea articolo 16, comma 3 sopprimere la parola: "unico".

15.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea articolo 16, comma 3 sostituire la parola: "unico" con la seguente: "vigente".

15.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire la parola: "6" con la seguente: "precedente".

Art. 17.

17.33

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Baio Dossi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere".

17.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere".

17.29

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "prevedono" con le altre: "possono motivatamente prevedere".

17.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "prevedono" aggiungere la seguente: "eventualmente".

17.30

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Villone, Di Siena

Al comma 1, lettera b), prima delle parole: "che chiedano" inserire le seguenti: ", anche in misura ulteriore rispetto al numero degli ingressi stabiliti ai sensi dellíarticolo 3, comma 4,".

17.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "che chiedano" fino a: "dei lavoratori stessi".

17.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "che chiedano di essere" fino alle seguenti: "dei lavoratori stessi".

17.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "chiedano" con la seguente: "richiedano".

17.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in un apposito elenco" aggiungere la seguente: "pubblico".

17.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "costituito" con la seguente: "disponibile".

17.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: "costituito" le seguenti: "oltre che sul sito internet del Ministero per gli affari esteri, anche".

17.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "diplomatiche" aggiungere le seguenti: "aperte in uno qualsiasi degli Stati del continente in cui si trovano".

17.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "consolari" aggiungere le seguenti: "del paese in cui risiedono".

17.28

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "diplomatiche o consolari, contenente" aggiungere: "i titoli di studio e".

17.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi" con le seguenti: "indicando anche le loro qualifiche professionali".

17.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: "dei lavoratori stessi" aggiungere le seguenti: "o líattestazione dei principali lavori svolti".

17.509

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c) sopprimere il comma 4-ter.

17.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente: "Le regioni trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo della Regione stessa".

17.27

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 4-ter), sostituire le parole: "possono trasmettere" con: "trasmettono".

17.510

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter sostituire le parole: "possono trasmettere" con la seguente: "trasmettono".

17.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4-ter), sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono".

17.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sostituire la parola: "entro" con la seguente: "dopo".

17.511

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter sostituire la parola: "30" con la seguente: "15"

17.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sostituire la parola: "novembre" con la seguente: "dicembre".

17.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) dopo la parola: "anno" aggiungere le seguenti: "e comunque non oltre il 25 dicembre".

17.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) anteporre alle parole: "alla Presidenza del consiglio dei ministri" le seguenti: "al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e".

17.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sostituire le parole: "alla Presidenza del consiglio dei ministri" con le seguenti: "al Ministro per gli affari esteri".

17.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) dopo le parole: "alla Presidenza del consiglio dei ministri" aggiungere le seguenti: "e al Ministro per gli affari esteri".

17.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sopprimere le parole: "sulla presenza e".

17.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sostituire le parole: "sulla condizione" con le seguenti: "sulle condizioni".

17.26

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 4-ter), sostituire le parole: "sulla condizione" con le altre: "sulle condizioni sociali, economiche, sanitarie e sul livello raggiunto dal processo di integrazione sociale ed economico".

17.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) dopo le parole: "sulla condizione" aggiungere le seguenti: "di salute".

17.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) dopo le parole: "territorio regionale," aggiungere le seguenti: "su base provinciale".

17.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) sopprimere le parole da: "contenente anche" fino alla fine del comma.

17.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter) dopo le parole: "contenente" aggiungere le seguenti: "oltre alle politiche socio assistenziali attuate".

17.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter, sostituire le parole: "nel triennio" con le seguenti: "nellíanno".

17.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, al secondo periodo sostituire la parola: "triennio" con la parola: "biennio".

17.31

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, al secondo periodo sostituire la parola: "triennio" con la parola: "biennio".

17.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter, dopo le parole: "triennio successivo" aggiungere le seguenti: "comune per comune".

17.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter, sopprimere le parole da: "in rapporto" fino alla fine del comma".

17.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter, sopprimere le parole: "sociale  e".

17.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 4-ter, sopprimere le parole: "e produttivo".

17.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, aggiungere le seguenti parole: "nellíassunzione del decreto flussi, di cui allíarticolo 3, comma 4, il Presidente del Consiglio tiene conto delle indicazioni ricevute dalle Regioni".

17.32

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, aggiungere le seguenti parole: "nellíassunzione del decreto flussi, di cui allíarticolo 3, comma 4, il Presidente del Consiglio tiene conto delle indicazioni ricevute dalle Regioni".

17.25

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 4-ter, aggiungere, in fine: "Il rapporto deve contenere inoltre líelenco dei provvedimenti adottati dai comuni, dalle province e dalla regione stessa atti ad agevolare líinserimento degli immigrati extracomunitari nel tessuto della società sul piano dellíistruzione, dellíassistenza e delle strutture offerte alla libera espressione di tutte le iniziative che rientrino nellíambito delle proprie tradizioni e della propria cultura".

17.512

Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Salzano, Andreotti

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

        "4-quater. In applicazione dellíarticolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallíarticolo 3 della presente legge, alla determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono le regioni e le province stesse, secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione".

Art. 18.

18.19

Cambursano, Dentamaro, Toia, Baio Dossi, Petrini

Al comma 1, dellíarticolo 22 ivi modificato, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

18.18

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Baio Dossi

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "Decorsi venti giorni" con le seguenti: "Decorsi sette giorni"

18.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al comma 4 dellíalinea dellíarticolo 22, sopprimere le parole: "anche per via telematica".

18.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea, articolo 22, comma 4, sostituire la parola: "anche" con le seguenti: "comprese quelle".

18.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 11, dopo la parola: "soggiornanti" aggiungere le seguenti: "o residenti".

18.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 12, sopprimere le parole: "e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo".

18.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 22, comma 12 sostituire le parole: "e del quale non" con le seguenti: "senza che".

18.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 22, comma 12 sostituire le parole: "nei termini di legge" con le seguenti: "nel frattempo".

18.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al comma 12 dellíalinea dellíarticolo 22, dopo le parole: "il rinnovo", aggiungere le seguenti: "ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ovvero sia" e dopo le parole: "revocato o annullato", aggiungere le seguenti: "e siano decorsi i termini per le impugnazioni dei relativi provvedimenti amministrativi".

18.13

Iovene, De Zulueta

Al comma 12, dopo le parole: "il rinnovo", aggiungere le seguenti: "ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno o di altro titolo, ovvero sia".

18.14

Iovene, De Zulueta

Al comma 12, dopo le parole: "revocato o annullato", aggiungere le seguenti: "e siano decorsi i termini per le impugnazioni dei relativi provvedimenti amministrativi,".

18.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 12, sostituire la parola: "5.000", con la seguente: "500".

18.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

    Al comma 12, sostituire la parola: "5.000" con la seguente: "2.000".

18.12

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 12, sostituire la parola: "5.000" con líaltra: "2.500".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        29. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        30. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        31. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        32. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

18.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

    Al comma 13, sopprimere le parole da: "al verificarsi della maturazione" fino alla fine del periodo.

18.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 12, sostituire il numero: "5.000", con il seguente: "3.000".

18.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 13, sopprimere le parole da: "al verificarsi della maturazione", fino alla fine del comma.

18.9

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

    Al comma 13, sostituire le parole da: "al verificarsi della maturazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".

        Conseguentemente, sopprimere líarticolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

18.15

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin, Brutti Massimo, Villone

Al comma 1, allíarticolo 22 ivi richiamato, al capoverso 13, sostituire le parole da: "al verificarsi" fino alla fine del periodo con le seguenti: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento".

18.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 13, sopprimere le parole da: "al compimento", fino alla fine del comma.

18.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 13, sopprimere le parole da: "al compimento", fino alle seguenti: "di età".

18.16

Viviani

Al comma 13, sopprimere le parole: "Al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

18.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al comma 13 dellíalinea dellíarticolo 22, sostituire le parole: "sessantacinquesimo anno di età" con le seguenti: "dellíetà pensionabile".

18.17

Iovene, De Zulueta

Al comma 13, sostituire la parola: "sessantacinquesimo" con la seguente: "sessantesimo".

18.11

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 13, sostituire la parola: "sessantacinquesimo" con líaltra: "cinquantacinquesio".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        33. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        34. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        35. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        36. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

18.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 15, sostituire le parole: "testo unico" con la seguente: "decreto".

18.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 15, sostituire le parole: "testo unico", con la seguente: "decreto".

18.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 15, sostituire le parole: "testo unico", con la seguente: "provvedimento".

18.509

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 15, sopprimere la parola: "unico".

18.510

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea: "art. 22", comma 15, sostituire la parola: "unico", con la seguente: "vigente".

18.10

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno altresì la facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. ...

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

        37. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        38. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        39. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        40. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

Art. 18.

ORDINE DEL GIORNO

G18.1

Falomi

Il Senato,

        premesso che:

            líaricolo 18, comma 1 dellíAtto Senato 795-b prevede che in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per líimmigrazione, responsabile dellíintero procedimento relativo allíassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato;

            la legge n.  288 del 1999 allíarticolo 1 comma 1 líassunzione di un contingente di personale dellíamministrazione civile dellíinterno non superiore a 5000 unità;

            la suddetta legge n.  288 del 1999 prevede, inoltre, la copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere a) e b) dellíarticolo 1 comma 1, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data díentrata in vigore della legge;

            1735 giovani sono risultati idonei al concorso bandito dal Ministero dellíinterno con decreto ministeriale 20 febbraio 1995;

        impegna il Governo:

            ad assumere tutti gli atti, affinchè con líistituzione degli uffici dello sportello unico per líimmigrazione si dia finalmente attuazione alla legge n.  288 del 1999 procedendo alla assunzione in servizio dei 1735 giovani risultati idonei.

 

EMENDAMENTI

Art. 19.

19.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea articolo 23 sostituire le parole: "dei lavoratori" con le parole: "dei prestori díopera".

19.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, dopo le parole: "e dei lavoratori", aggiungere le seguenti: "maggiormente rappresentative".

Art. 22.

22.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere líarticolo.

22.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

22.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

22.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis sostituire le parole: "infermieri professionali" con le parole: "assistenti sociali".

22.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis sostituire le parole: "infermieri professionali" con le parole: "educatori".

22.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis sostituire le parole: "infermieri professionali" con le parole: "operatori sanitari".

22.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis sopprimere la parola: "professionali".

22.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis dopo le parole: "infermieri professionali" e prima delle parole: "presso strutture sanitarie" aggiungere le parole: "anche in prova".

22.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea r-bis sopprimere le parole: "e private".

22.1

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Basso, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera r-bis, aggiungere la seguente:

            r-ter) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;".

Art. 23.

23.8

Iovene, De Zulueta

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:

            "2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantenni"".

23.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea 2) sostituire le parole: "di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni" con le parole: "di provenienza ovvero ascendenti ultracinquantenni".

23.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea 2) dopo la parola: "genitori" e prima della parola: "ultrasessantacinquenni" aggiungere le parole: "ed altri parenti".

23.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: "ultrasessantacinquenni" con la seguente: "ultrasessantenni".

23.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: "ultrasessantacinquenni" con la seguente: "ultrasessantenni".

23.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea 2) sostituire le parole: "ovvero genitori ultrasessantacinquenni" con le parole: "ovvero genitori ultracinquantenni".

23.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: "ultrasessantacinquenni" con la seguente: "ultracinquantenni".

23.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 lettera a) alinea 2) sostituire le parole: "ovvero genitori ultrasessantacinquenni" con le parole: "ovvero genitori con più di sessantacinque anni".

23.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), al numero 2) sopprimere le parole da: "qualora" fino alla fine.

23.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 2) sostituire le parole: "siano impossibilitati" con le parole: "non siano nella possibilità".

23.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 2) sostituire le parole: "al loro sostentamento" con le parole: "al loro mantenimento".

23.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: "per documentati grai motivi di salute".

23.7

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: "per documentati grai motivi di salute".

23.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: "per documentati grai motivi di salute".

23.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1 sopprimere le parole: "per documentati gravi motivi di salute".

23.507

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 2) sopprimere la parola: "documentati".

23.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 2) sopprimere la parola: "gravi".

23.509

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 2) dopo la parola: "salute" aggiungere le parole: "o altri motivi personali".

Art. 24.

24.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: "In caso di morte" e prima delle parole: "del familiare" aggiungere le parole: "o di impedimento grave".

24.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Allo stesso comma sostituire le parole: "del diciottesimo anno" con le parole: "del quattordicesimo anno"".

24.0.1

Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Salzano, Andreotti

Dopo líarticolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Permesso di soggiorno per minore età)

        1. Allíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1988, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente líiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro"".

Art. 25.

25.29

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Sostituire líarticolo, con il seguente:

        "Art. 25. - (Minori affidati al compimento della maggiore età) ñ 1. Allíarticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allíarticolo 33, ai minori stranieri non accompaganti"".

25.30

Guerzoni, Viviani, De Zulueta, Brutti Massimo, Piloni, Vitali

Sostituire la rubrica dellíarticolo con la seguente: "Minori non accompagnati e minori affidati al compimento della maggiore età".

        Conseguentemente al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Allíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dallíarticolo 30, commi 2 e 5 e dellíarticolo 34, comma 1"".

25.31

Iovene, De Zulueta

Sostituire la rubrica dellíarticolo con la seguente: "Minori non accompagnati e minori affidati al compimento della maggiore età".

        Conseguentemente al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Allíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto dopo il comma 2 il seguente:

        "2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente líiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro"".

25.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere líalinea 1-bis.

25.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "Il permesso di soggiorno di cui al comma 1" aggiungere le seguenti: "con validità per cinque anni".

25.302

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire le parole: "può essere rilasciato per motivi" con le seguenti: "non può essere rilasciato se non per i seguenti motivi:".

25.33

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere" con: "è".

25.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire la parola: "rilasciato" con la seguente: "riconosciuto".

25.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "può essere rilasciato" aggiungere la seguente: "solamente".

25.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "motivi di studio" aggiungere la seguente: "universitario".

25.306

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "di studio" aggiungere le seguenti: "di pratica forense,".

25.307

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire le parole: "di accesso" con le seguenti: "di avvio".

25.308

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "di accesso al lavoro" aggiungere la seguente: "professionale".

25.309

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "ovvero di lavoro subordinato" aggiungere le seguenti: ", parasubordinato, interinale".

25.310

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "o autonomo" aggiungere le seguenti: "entrambi certificati".

25.311

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "al" con le seguenti: "nel giorno del".

25.312

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "al compimento" aggiungere la seguente: "esatto".

25.313

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire le parole: "della maggiore età" con le seguenti: "del ventunesimo anno di età".

25.314

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "della maggiore età" aggiungere le seguenti: "o ai minori di anni 18 se accompagnati dagli esercenti la patria potestà".

25.315

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "semprechè" sopprimere la seguente: "non".

25.316

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "intervenuta" con le seguenti: "stata comunicata".

25.317

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "intervenuta" aggiungere la seguente: "entro 15 giorni".

25.318

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "Comitato per i minori" sostituire la seguente: "extraeuropei".

25.319

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "decisione" aggiungere la seguente: "scritta".

25.320

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "di cui allíarticolo 33" aggiungere le seguenti: "sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri".

25.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: "ai minori stranieri" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

25.321

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "33, ai minori" aggiungere le seguenti: "di anni 16".

25.322

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "33, ai minori" sostituire la parola: "stranieri", con la seguente: "extraeuropei".

25.323

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), prima della parola: "non accompagnati" premettere le seguenti: "di anni 17".

25.324

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "minori stranieri" sopprimere la parola: "non".

25.325

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire le parole: "non accompagnati" con le seguenti: "con patria potestà".

25.326

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "accompagnati" con la seguente: "accolti".

25.327

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "non accompagnati" aggiungere le seguenti: "dai propri genitori".

25.328

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), prima delle parole: "che siano stati ammessi" premettere le seguenti: "da parenti o affini entro il secondo grado".

25.329

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "non accompagnati" sostituire la parola: "che", con le seguenti: "i quali non".

25.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "ammessi" aggiungere la seguente: "preventivamente".

25.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "per un periodo" aggiungere le seguenti: "di tempo".

25.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "per un periodo" sopprimere la parola: "non".

25.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "inferiore" con la seguente: "superiore".

25.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1-bis), sostituire le parole: "due anni" con le parole: "un anno".

25.34

Iovene, De Zulueta

Al comma 1-bis), sostituire le parole: "due anni" con le parole: "un anno".

25.330

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire le parole: "due anni" con le altre: "un anno".

25.331

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire le parole: "due anni" con le altre: "sei mesi".

25.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "progetto" con la seguente: "programma".

25.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "un progetto" aggiungere la seguente: "preliminare".

25.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "un progetto" sopprimere le parole: "di integrazione".

25.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "di integrazione sociale" sopprimere le seguenti: "e civile".

25.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo le parole: "di integrazione" sopprimere la seguente: "sociale e".

25.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "sociale" aggiungere la seguente: ", sportivo".

25.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), sostituire la parola: "gestito" con la seguente: "finanziato".

25.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis), dopo la parola: "gestito" aggiungere la seguente: "direttamente".

25.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "gestito da un" sopprimere le seguenti: "ente pubblico o".

25.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "un ente pubblico" sopprimere le seguenti: "o privato".

25.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "o privato" sostituire la parola: "che". con le seguenti: "il quale non".

25.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "o privato che" aggiungere la seguente: "non".

25.332

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: "abbia" a: "comunque".

25.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire la parola: "nazionale" con la seguente: "internazionale".

25.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "rapppresentanza nazionale" aggiungere la seguente: "diplomatica".

25.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1-bis, dopo la parola: "nazionale" aggiungere le parole: "o regionale".

25.35

Iovene, De Zulueta

Al comma 1-bis, dopo la parola: "nazionale" aggiungere le parole: "o regionale".

25.333

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: "che abbia rappresentanza nazionale" inserire le altre: "o regionale".

25.334

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-bis, sopprimere le parole da: "e che comunque sia" fino alla fine del comma.

25.335

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-bis, sopprimere le parole da: "e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" fino alla fine del periodo.

25.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Alla fine del comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: "ovvero ai registri regionali delle associazioni aventi finalità educative e assistenziali".

25.36

Iovene, De Zulueta

Alla fine del comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: "ovvero ai registri regionali delle associazioni aventi finalità educative e assistenziali".

25.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 1-ter.

25.37

Viviani, Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Sopprimere il comma 1-ter.

25.336

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere líalinea 1-ter.

25.337

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "garantire e".

25.338

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "e provare con idonea documentazione,".

25.339

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sopprimere le parole: "e provare con idonea documentazione".

25.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: "si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni che".

25.38

Iovene, De Zulueta

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: "si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni che".

25.340

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sostituire le parole: "da non meno di tre anni," con le seguenti: "da almeno un anno".

25.341

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sostituire le parole: "tre anni", con le altre: "sei mesi".

25.342

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sostituire le parole: "tre anni", con le altre: "un anno".

25.39

Iovene, De Zulueta

Al comma capoverso 1-ter, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "due anni".

25.343

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sostituire le parole: "tre anni", con le altre: "due anni e sei mesi".

25.344

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "che ha seguito il progetto per non meno di due anni,".

25.345

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sostituire le parole: "per non meno di due anni," con le seguenti: "per almeno un anno,".

25.346

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sostituire le parole: "due anni, ha la disponibilità di un alloggio e" con le seguenti: "sei mesi".

25.347

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-ter, sostituire le parole: "due anni, ha la disponibilità di un alloggio e" con le altre: "un anno".

25.40

Iovene, De Zulueta

Al comma capoverso 1-ter, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "un anno".

25.348

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "ha la disponibilità di un alloggio".

25.349

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "e frequenta corsi di studio".

25.350

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "ovvvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,".

25.351

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,".

25.352

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-ter, sopprimere le parole: "ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato".

25.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 1-quater).

25.43

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali

Sopprimere il comma 1-quater).

25.353

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sopprimere líalinea 1-quater).

25.354

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere líalinea 1-quater).

25.355

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire il paragrafo 1-quater) con il seguente:

        "1-quater. I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo non devono essere computati ai fini della determinazione delle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4".

25.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1-quater), dopo le parole: "ai sensi del presente articolo" aggiungere la parola: "non".

25.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1-quater), dopo le parole: "ai sensi del presente articolo" aggiungere la parola: "non".

25.41

Iovene, De Zulueta

Al comma 1-quater), dopo le parole: "ai sensi del presente articolo" aggiungere la parola: "non".

25.356

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al paragrafo 1-quater), sostituire le parole: "è poratato in detrazione dalle quote" con le seguenti: "non viene computato ai fini della determinazione delle quote".

25.357

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 1-quater, sostituire le parole: "portato in detrazione dalle" con le altre: "aggiuntivo alle".

25.42

De Zulueta, Iovene

Al comma 1, capoverso 1-quater), sostituire le parole: "definite annualmente nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4.", con le parole: "definite nei decreti emanati, per líanno solare successivo, ai sensi dellíarticolo 3, comma 4.".

25.358

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso 1-quater), dopo la parola: "annualmente" inserire le seguenti: ", per líanno solare successivo".

25.32

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, De Zulueta, Vitali, Rotondo, Di Girolamo, Piatti, Gasbarri, Iovene

Sostituire la rubrica dello stesso articolo con la seguente: "Minori affidati al compimento della maggiore età e permesso di studio per i minori".

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra i 4 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonché a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno".

25.359

Pagliarulo, Marino, Muzio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        1-bis. Dopo il comma 2 dellíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

        "2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente líiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro".

        1-ter. Allíarticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età".

        1-quater. in fine allíarticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

        "2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Líeffettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dellíente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dallíente gestore del progetto".

        1-quinquies. Allíarticolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", per minore età".".

25.360

Pagliarulo, Marino, Muzio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        1-bis. Allíarticolo 31 del decreto legislativo 286/98 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

        "2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dallíarticolo 30, commi 2 e 5 e dellíarticolo 34, comma 1"".

25.361

Pagliarulo, Marino, Muzio

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        1-bis. Allíarticolo 31 del decreto legislativo 286/98, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età".

25.362

Pagliarulo, Marino, Muzio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        1-bis. Allíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente líiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro".

 

Art. 25.

ORDINI DEL GIORNO

G25.1

De Zulueta, Iovene

Il Senato,

        considerato che:

            líarticolo 25, comma 1 del disegno di legge prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo al minore straniero non accompagnato che soddisfi determinati requisiti;

            un certo numero di minori stranieri non accompaganti che avrebbero soddisfatto tali requisiti sono divenuti maggiorenni senza poter convertire il permesso di soggiorno, in quanto il Comitato per i minori stranieri, a causa dei problemi organizzativi che in passato hanno caratterizzato tale organo, non ha assunto nei loro confronti alcun provvedimento;

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie perchè agli stranieri cui sia stato precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che compiuto diciotto anni da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo alle stesse condizioni dal citato articolo 25, comma 1".

G25.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il Senato,

        considerato che:

            líarticolo 25, comma 1 del disegno di legge prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo al minore straniero non accompagnato che soddisfi determinati requisiti;

            un certo numero di minori stranieri non accompaganti che avrebbero soddisfatto tali requisiti sono divenuti maggiorenni senza poter convertire il permesso di soggiorno, in quanto il Comitato per i minori stranieri, a causa dei problemi organizzativi che in passato hanno caratterizzato tale organo, non ha assunto nei loro confronti alcun provvedimento;

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie perchè agli stranieri cui sia stato precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che compiuto diciotto anni da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo alle stesse condizioni dal citato articolo 25, comma 1".

G25.3

De Zulueta, Iovene

Il Senato,

        considerato il principio di non discriminazione sancito dallíarticolo 3 della Costituzione e dallíarticolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge n.  176 del 1991;

            considerato che il divieto di esercitare attività lavorativa per i minori stranieri titolarei di permesso di soggiorno per minore età implica una discriminazione rispetto ai minori italiani e ai minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari;

            considerato che líarticolo 25, comma 1, capoverso 1-ter del disegno di legge prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per il minore straniero non accompagnato che "svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana";

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie a chiarire che ai minori stranieri titolari di soggiorno per minore età è consentito svolgere attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana".

G25.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il Senato,

        considerato il principio di non discriminazione sancito dallíarticolo 3 della Costituzione e dallíarticolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge n.  176 del 1991;

            considerato che il divieto di esercitare attività lavorativa per i minori stranieri titolarei di permesso di soggiorno per minore età implica una discriminazione rispetto ai minori italiani e ai minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari;

            considerato che líarticolo 25, comma 1, capoverso 1-ter del disegno di legge prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per il minore straniero non accompagnato che "svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana";

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie a chiarire che ai minori stranieri titolari di soggiorno per minore età è consentito svolgere attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana".

G25.5

De Zulueta, Iovene

Il Senato,

        considerato che:

            líarticolo 25, comma 1, capoverso 1-quater del disegno di legge prevede che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età "è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4";

            tale formulazione non chiarisce se la detrazione debba essere portata alle quote fissate per líanno solare successivo o alle quote precedentemente definite;

            questíultima interpretazione implicherebbe la necessità di attendere ogni anno líemanazione del decreto che stabilisce le quote di ingressi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso, líimpossibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati;

            inoltre la suddetta interpretazione penalizzerebbe ingiustamente, tra i titolari di permesso per minore età, coloro che compiono diciotto anni negli ultimi mesi dellíanno, risultando verosimilmente esaurite, per costoro, le quote di ingresso per lavoro al momento della richiesta di conversione;

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie a chiarire che la detrazione debba essere portata alle quote di ingresso definite nei decreti emanati per líanno solare successivo".

G25.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il Senato,

            considerato che líarticolo 25, comma 1, capoverso 1-quater del disegno di legge prevede che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età "è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4";

            considerato tale formulazione non chiarisce se la detrazione debba essere portata alle quote fissate per líanno solare successivo o alle quote precedentemente definite;

            considerato che questíultima interpretazione implicherebbe la necessità di attendere ogni anno líemanazione del decreto che stabilisce le quote di ingressi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso, líimpossibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati;

            considerato inoltre la suddetta interpretazione penalizzerebbe ingiustamente, tra i titolari di permesso per minore età, coloro che compiono diciotto anni negli ultimi mesi dellíanno, risultando verosimilmente esaurite, per costoro, le quote di ingresso per lavoro al momento della richiesta di conversione;

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie a chiarire che la detrazione debba essere portata alle quote di ingresso definite nei decreti emanati per líanno solare successivo".

 

EMENDAMENTI

25.0.1

Del Pennino

Dopo líarticolo 25, inserire il seguente:

        "Articolo 25-bis. il IV comma dellíarticolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: "Nelle materie di legislazione concorrente previste dallíarticolo 117 della Costituzione le disposizioni del presente testo unico costituiscono i principi fondamentali ai sensi dello stesso articolo 117 della Costituzione.

        Per quanto non diversamente stabilito le disposizioni del presente testo unico disciplinano le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia di cui alla lettera B del secondo comma dellíarticolo 117 della Costituzione"".

Art. 27.

27.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire le parole: "testo unico" con líaltra: "decreto".

Art. 28.

28.1

Bordon, Cambursano, Dentamaro, Baio Dossi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

        "3-bis. La carta díidentità elettronica e il documento díidentità elettronico di cui allíarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere líimpronta digitale del richiedente.

        3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, líimpronta digitale è apposta sulla carta díidentità rilasciata ai sensi dellíarticolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni".

28.1a

Bordon, Cambursano, Dentamaro, Baio Dossi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

        "3-bis. La carta díidentità elettronica e il documento díidentità elettronico di cui allíarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere líimpronta digitale del richiedente.

        3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, líimpronta digitale è apposta sulla carta díidentità rilasciata ai sensi dellíarticolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni".

Art. 30.

30.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

30.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

30.301

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1 sostituire le parole: "sei mesi" con le altre: "ventiquattro mesi".

        Conseguentemente, inserire i seguenti commi:

        "2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

30.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1 sostituire le parole: "ottanta unità" con le altre: "duecento unità".

        Conseguentemente, inserire i seguenti commi:

        "2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

30.303

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 2.

Art. 32.

32.36

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), comma 2 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) è soppressa.

32.39

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) aggiungere allíinizio le parole: "per un periodo massimo di quarantacinque giorni,".

32.21

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, al punto a), sopprimere le parole: "o tentato di eludere".

32.33

De Zulueta, Iovene

Al comma 2, al punto a), sopprimere le parole: "o tentato di eludere".

32.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-bis, capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: "o tentato di eludere".

32.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: "o tentato di eludere".

32.40

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a), dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "subito dopo, o, comunque" sono soppresse.

32.37

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 3, dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

        "3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b) è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, secondo le modalità definite attraverso apposito regolamento emanato entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture".

32.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-bis, capoverso 3, sostituire le parole: "identificazione secondo le norme di apposito" con le altre: "accoglienza per richiedenti asilo con".

32.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 3, sostituire le parole: "identificazione secondo le norme di apposito" con: accoglienza per richiedenti asilo con".

32.31

Guerzoni, Brutti Massimo, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, al capoverso art. 1-bis), comma 3 ivi richiamato, e ove ricorra líespressione nel testo sostituire le parole: "centri di identificazione" con le seguenti: "centri di accoglienza per richiedenti asilo".

32.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "identificazione" con le seguenti: "accoglienza per richiedenti asilo".

32.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 1-bis", comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "identificazione" con le seguenti: "accoglienza per richiedenti asilo".

32.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 3, sostituire ovunque ricorra la parola: identificazione: con: "accoglienza".

32.304

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-bis, capoverso 3, terzo periodo, sostituire la parola: "identificazione" con le seguenti: "accoglienza e assistenza".

32.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 1-bis", comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "di apposito regolamento" con le seguenti: "di un regolamento da emanarsi entro 180 giorni dallíapprovazione della presente legge".

32.45

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 3 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, al primo periodo, dopo le parole: "apposito regolamento" aggiungere le seguenti parole: ", in nessun caso potrà comunque essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo".

32.41

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3" sono inserite le seguenti parole: "Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore competente per territorio il Tribunale può prorogare ul termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

32.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 2, sostituire la parola: "identificazione" con le seguenti: "accoglienza per richiedenti asilo".

32.306

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-ter, Capoverso 2, sostituire la prola: "identificazione" con le altre: "accoglienza e assistenza".

32.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 2, sopprimere le parole: "dalla data di ricezione della documentazione".

32.307

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 3, sopprimere le parole: "dalla data di ricezione della documentazione".

32.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 3, sostituire le parole: "tribunale in composizione monocratica" con le seguenti: "giudice unico".

32.42

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "equivale a rinuncia alla" sono sostituite dalle seguenti: "comporta líarchiviazione della".

32.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

32.34

Iovene, De Zulueta

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. La Commissione nazionale procede al riesame della decisione assunta dalla commissione territoriale, su richiesta motivata presentata dallo straniero, presentata personalmente o da un suo difensore, entro dieci giorni dalla notifica della decisione negativa. La presentazione della richiesta di riesame ha effetto sospensivo sullíadozione del prowedimento di allontanamento dal territorio dello stato. La commissione nazionale opera come collegio perfetto. Lo straniero ha diritto di essere ascoltato nella propria lingua dalla commissione nazionale e di essere assistito da un legale di fiducia. Líeventuale decisione negativa è notificata allo straniero nella stessa lingua usata durante líaudizione, unitamente allíindicaziòne delle modalità di impugnazione della decisione medesima. Avverso la decisione negativa della Commissione Nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Nelle more della decisione sullíistanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. In caso di rigetto dellíistanza di sospensiva lo straniero può essere allontanato dal territorio dello stato secondo le procedure previste dalla presente legge agli articoli 12, 13 e 14".

32.38

Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), il comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

        "6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sullíistanza sospensiva entro i successivi 10 giorni come previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se accolta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza temporanea".

32.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro cinque giorni".

32.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "entro dieci giorni" inserire la seguente: "lavorativi".

32.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: "adeguatamente motivata".

32.308

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-ter, capoverso 6, sopprimere le parole: "adeguatamente motivata".

32.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 32, capoverso Art. 1-ter, comma 6, sopprimere le parole da: "di cui è disposto" fino a: "comma 3".

32.309

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-ter, capoverso 6, sostituire la parola: "identificazione" con le altre: "accoglienza e assistenza".

32.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "Qualora la richiesta di riesame viene accolta la misura di trattenimento dello straniero nel centro di intrattenimento è interrotta".

32.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

32.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "entro cinque giorni" con le seguenti: "entro quattro giorni".

32.310

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-ter, capoverso 6, secondo periodo sostituire le parole: "Cinque giorni" con le altre: "quindici giorni".

32.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 32, capoverso Art. 1-ter, comma 6, sostituire le parole: "cinque giorni" con: "quindici giorni".

32.43

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche" sono sostituite dalle seguenti: "dal richiedente asilo alla commissione nazione di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione".

32.44

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6, terzo periodo, dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, la parola: "non" è soppressa.

32.46

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 6, terzo periodo, dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva." sono sostituite dalle seguenti: "Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

32.47

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), dop il comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere i seguenti commi:

        "7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

        8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

32.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíarticolo 32, capoverso Art. 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: "Ove necessario" fino alla fine del periodo.

32.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 32, capoverso Art. 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: "Ove necessario" fino aal fine del periodo.

32.311

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), Art. 1-quater, capoverso 1, sopprimere dalle parole: "Ove necessario" fino alla fine del periodo.

32.312

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 1, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

32.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 1, sopprimere le parole: "in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo".

32.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, capoverso, articolo 1-quater, comma 1, sostituire le parole: "non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura" con le seguenti: "è soggetto alla corresponsione dei medesimi compensi o indennità previsti per il personale ordinario".

32.35

Iovene, De Zulueta

Al comma 6, capoverso, articolo 1-quater, comma 1, sostituire le parole: "non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura" con le seguenti: "è soggetto alla corresponsione dei medesimi compensi o indennità previsti per il personale ordinario".

32.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 4, dopo le parole: "commissioni territoriali valutano", inserire la seguente: "prioritariamente".

32.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 4, sopprimere le parole: "per i provvedimenti di cui allíarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998".

32.313

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), Art. 1-sexies, capoverso 1, dopo le parole: "finalizzati allíaccoglienza" inserire le altre: "e allíassistenza".

32.314

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), Art. 1-sexies, capoverso 1, dopo le parole: "possono accogliere" inserire le altre: "e assistere".

32.315

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 1, sopprimere le parole: "nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter".

32.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al capoverso dellíarticolo 1-sexies, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies".

32.316

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), Art. 1-sexies, capoverso 2, dopo le parole: "servizi di accoglienza" inserire le altre: "e assistenza".

32.317

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 2, sostituire le parole: "allí80 per cento" con le seguenti: "al 90 per cento".

32.318

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: "i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso".

32.319

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: "e le modalità per la sua eventuale revoca".

32.320

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), Art. 1-sexies, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: "e le modalità per la sua eventuale revoca".

32.321

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: "che non rientra" fino alla fine del periodo.

32.322

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-sexies, capoverso 3, lettera c), dopo le parole: "nellíambito dei servizi di accoglienza" aggiungere le altre: "e assistenza".

32.32

Guerzoni, Brutti Massimo, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso dellíarticolo 1-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Il Ministero dellíinterno, assicura asilo ai richiedenti privi di mezzi di sussistenza e non accolti allíinterno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta medesima e comunque per un termine non superiore a sei mesi".

32.323

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-sexies, capoverso 4, dopo le parole: "dei servizi di accoglienza" aggiungere le altre: "e assistenza".

32.324

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 4, sopprimere líultimo periodo.

32.325

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera a).

32.326

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera b).

32.327

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera c).

32.328

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera d).

32.329

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera e).

32.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al capoverso dellíarticolo 1-sexies, comma 5, sopprimere la lettera  e).

32.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al capoverso dellíarticolo 1-sexies, sopprimere il comma 6.

32.330

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, sopprimere il comma 6.

32.331

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), articolo 1-septies, capoverso 1, lettera c), aggiungere in fondo: "I contributi e le donazioni disposti da privati, fino al limite di 25.000 euro allíanno, sono deducibili dallíIrpef".

        Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

        "2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

32.332

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sostituire la parola: "identificazione" con le altre: "accoglienza e assistenza".

32.2a

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 2, sostituire la parola: "identificazione" con la seguente: "accoglienza".

32.333

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, comma 2, sostituire la parola: "identificazione" con la seguente: "accoglienza".

 

Art. 32.

ORDINI DEL GIORNO

G32.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

        considerato che:

            líItalia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati;

            allíinterno della legge di riforma della materia dellíimmigrazione e dellíasilo è stato tuttavia approvata una norma che istituisce il "sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati", imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali;

            oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate allíinterno del PNA (programma nazionale asilo) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dellíinterno, líAssociazione nazionale dei comuni italiani e líAlto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

            i fondi previsti dal neo costituito "Fondo per le politiche e i servizi per líasilo" per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto;

            durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero forme di protezione umanitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei Comuni italiani,

        impegna il Governo:

            ad applicare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge i dispositivi attuativi per líavvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per líaccoglienza e líassistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati;

            a prevedere, durante líanno in corso e comunque in sede di discussione della legge di assestamento di bilancio dello Stato, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dellíinterno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche sullíasilo.

G32.2

Iovene

Il Senato,

        considerato che:

            líItalia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati;

            allíinterno della legge di riforma della materia dellíimmigrazione e dellíasilo è stato tuttavia approvata una norma che istituisce il "sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati", imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali;

            oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate allíinterno del PNA (Programma nazionale asilo) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dellíinterno, líAssociazione nazionale dei comuni italiani e líAlto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

            che i fondi previsti dal neo costituito "Fondo per le politiche e i servizi per líasilo" per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto;

            durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero forme di protezione umanitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei Comuni italiani,

        impegna il Governo:

            ad emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge le disposizioni di attuazione per líavvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per líaccoglienza e líassistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati;

            a prevedere, durante líanno in corso e comunque in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dellíinterno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche sullíasilo.

 

EMENDAMENTI

Art. 33.

33.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "la data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "il 31 dicembre 2001".

33.18

Guerzoni, Brutti Massimo, Viviani

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "adibendolo ad attività" fino a: "bisogno familiare".

        Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il terzo periodo.

33.26

Dentamaro, Petrini, Toia, Baio Dossi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "adibendolo ad attività" fino a: "bisogno familiare".

        Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero alle attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza".

33.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "mediante presentazione".

33.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1 sostituire le parole: "a proprie spese" con le altre: "senza oneri".

        Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

        "2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

        2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dellíarticolo 45".

        2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

33.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "o direttamente in prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio".

33.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: "postale" inserire le parole: "o della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio".

33.25

Giaretta, Toia, Dentamaro, Petrini, Baio Dossi

Al comma 1, dopo líultimo periodo inserire il seguente:

        "La denuncia di cu al presente comma consente di accedere alla deduzione sul reddito imponibile annuale ai fini IRPEF di cui allíarticolo 28, comma 3-bis, con riferimento alle retribuzioni e ai compensi corrisposti ai lavoratori denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

        Conseguentemente, allíarticolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

"3-bis. Allíarticolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        "b-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore ad euro 50.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, nonchè al personale adibito ad attività di assistenza a favore di familiari ultrasettantenni a carico ovvero di famigliari affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza, nel limite complessivo massimo di 3.000 euro per anno díimposta".

        3-ter. Agli oneri derivanti dallíattuazione del comma 3-bis), valutati in 300 milioni di euro per líanno 2002 e 600 milioni di euro in ragione díanno per gli anni 2003 e 2004, si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo di 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nellíunità previsionale di base di parte finanze per líanno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui allíarticolo 9-ter della legge n.  468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.  448.

        A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie allíattuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dallíarticolo 11-ter, comma 7, ovvero dallíarticolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.  468, e successive modificazioni.

        Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

33.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

33.15

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

33.19

Guerzoni, Brutti Massimo, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

33.304

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine: "ovvero di sostegno ai bisogni dei singoli familiari ultra settantacinquenni".

33.305

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine: "ovvero di sostegno ai bisogni dei singoli familiari ultra ottantenni".

33.306

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine: "ovvero di sostegno ai bisogni dei singoli familiari ultra settantenni".

33.307

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 4, sopprimere le parole: "la questione accerta" fino a: "Governo, che".

33.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: "la questura accerta se sussistono motivi ostativi allíeventuale rilascio del" con le seguenti: "il questore rilascia al prestatore di lavoro il".

33.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, dopo le parole: "di un anno" inserire le seguenti: "rinnovabili per altri tre".

33.17

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

33.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: "dalla mancanza di motivi ostativi al" con la seguente: "del".

33.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

33.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole da: "il permesso di soggiorno" fino a:: "líarchiviazione del relativo procedimento", con le seguenti: "alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo, lo straniero potrà richiederne il rinnovo o la conversione ad altro titolo secondo le condizioni stabilite dal testo unico".

33.20

Iovene, de Zulueta

Al comma 5, sostituire le parole: "Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dellíorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta líarchiviazione del relativo procedimento.", con le seguenti: "Alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo, lo straniero potrà richiederne il rinnovo o la conversione ad altro titolo secondo le condizioni stabilite dalla legge.".

33.21

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire la parola: "continuazione del rapporto", con la seguente: "sussistenza di un rapporto di lavoro".

33.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

33.22

Guerzoni, Brutti Massimo, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

33.307a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere líultimo periodo.

33.308

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 6 sostituire la parole: "inoltrano" con la parola: "presentano".

33.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: "sia per fare fronte allíorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione".

33.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

33.309

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

33.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, alla fine della lettera b), aggiungere alla fine le seguenti parole: "salvo revoca del provvedimento".

33.310

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: "che risultino denunciati" con le altre: "per i quali sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dellíUnione europea".

33.311

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 7, alla lettera c), sostituire la parola: "denunciati" con le altre: "condannati, anche non definitivamente".

33.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola: "denunciati", con le parole: "condannati con sentenza passata in giudicato".

33.24

Iovene, De Zulueta

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola: "denunciati", con le parole: "condannati con sentenza passata in giudicato".

33.23

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta, Vitali, Basso, Iovene

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola: "denunciati", con la seguente: "condannati".

        Conseguentemente, sopprimere le seguenti: "salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellíinteressato, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione".

 

Art. 33.

ORDINI DEL GIORNO

G33.1

Guerzoni, Brutti Massimo, Viviani, Vitali

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 795 in materia di immigrazione e in particolare dellíarticolo 33, comma 7, che prevede la non applicazione della regolarizzazione, già limitata a chi effettua un lavoro domestico o di assistenza, alle persone per cui è stato emesso un provvedimento di espulsione;

        premesso che:

            tale norma escluderebbe, in pratica, dalla possibile emersione dallíillegalità tutti coloro che sono entrati nel nostro paese al di fuori dei flussi programmati senza alcuna distinzione;

            in particolare, sarebbero esclusi coloro che lavorano onestamente nel nostro paese trattati al pari, ad esempio di chi è espulso per motivi di ordine pubblico ai sensi dellíarticolo 13 del Testo unico n. 286 del 1998;

            ciò sembra in contrasto con la ratio della nuova disposizione che dovrebbe essere quello di favorire líuscita dallíillegalità dei lavoratori extracomunitari in Italia, che, ovviamente, non si trovano in questo momento in una situazione regolare e dunque possono essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine superare tale previsione e consentire la regolarizzazione anche di chi è stato oggetto di un provvedimento di espulsione solo per essere entrato nel nostro paese in modo irregolare, ma vive e lavora onestamente in Italia.

G33.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di Immigrazione e di asilo,

        considerato che:

            la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ha disposto al Capo I e allíarticolo 1 le norme per incentivare líemersione dellíeconomia sommersa e per effettuare la dichiarazione di emersione;

            il succitato articolo 1, al comma 1, disponendo che "Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001", non ha escluso i lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno dai soggetti lavoratori irregolari emergenti;

            la legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha disposto allíarticolo 3 la proroga dei termini in materia di emersione di lavoro irregolare, fissandoli al 30 novembre 2002;

            visti gli articoli 1, 3, 4, 10, 32, 35, 37 e 38 della Costituzione della Repubblica;

            vista la legge 10 aprile 1981, n. 158 "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133, 143 dellíOrganizazione Internazionale del Lavoro;

            visto líarticolo 2 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

            impegna il Governo a disporre, contestualmente alla entrata in vigore del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

            affinché la dichiarazione di emersione, di cui allíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 353, e successive modificazioni, sia estesa ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi stabiliti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, disponendo inoltre che ai medesimi lavoratori sia attribuito un permesso di soggiorno per lavoro. Qualora tali lavoratori siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione per motivi inerenti la non osservanza delle norme riguardanti líingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato, essi potranno usufruire della dichiarazione di emersione, mediante la revoca del provvedimento;

            affinché i datori di lavoro, individuali e collettivi, che intendono usufruire della dichiarazione di emersione, siano esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di mano díopera straniera irregolarmente soggiornante sul territono dello Stato.

 

EMENDAMENTI

33.0.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo líarticolo 33, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso di lavoro irregolare)

        1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dellíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n.  383 e dellíarticolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  350, convertito in legge 24 novembre 2001, n.  409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, le imprese accedono alle agevolazioni previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 2, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tento conto della tiologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anchíessi delle agevolazioni previste.

        3. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui al comma 1, sono esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

        4. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per líingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, e qualora nei loro confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi amministrativi, possono presentare istanza di revoca allíautorità competente".

Art. 34.

34.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

34.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "medesimo regolamento" con le seguenti: "di cui al comma 1 del presente articolo".

34.302

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "previsto dalla presente legge".

34.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro".

34.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento".

34.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "18,".

34.306

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", 23".

Art. 35.

35.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere líarticolo.

35.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

35.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

35.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere líarticolo.

35.302

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

35.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellíinterno,".

35.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellíinterno," con le parole: ", presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,".

35.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di impulso e".

35.306

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e di coordinamento".

35.307

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nonché delle attività di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri".

35.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: "ingresso", inserire le seguenti: ", protezione.

35.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: "ingresso", inserire le seguenti: ", assistenza.

35.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere líultimo periodo.

35.308

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere líultimo periodo.

35.309

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", nellíambito della dotazione organica esistente".

35.310

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

35.311

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1,".

35.312

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, soprimere le parole: "del numero e".

35.313

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "delle piante organiche e".

35.314

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "e dei mezzi a disposizione".

35.315

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "con decreto del Ministro dellíinterno" con le parolle: "con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri".

35.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "da emanarsi entro trenta giorni dallíentrata in vigore della presente legge.

35.316

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti,".

35.317

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

35.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

35.318

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

35.319

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Nella rubrica, sopprimere le parole: "e della polizia delle frontiere".

Art. 36.

36.1

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

36.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

36.300

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

36.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere líarticolo.

36.302

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

36.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "Nellíambito della strategie finalizzate alla prevenzione dellíimmigrazione clandestina,".

36.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "clandestina" "con la parola: "irregolare".

36.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", il Ministero dellíinterno, díintesa con,".

36.306

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "díintesa con il" con le parole: "su richiesta del".

36.307

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e gli uffici consolari".

36.308

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "della Polizia di Stato".

36.309

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nominati secondo le procedure e le modalità previste dallíarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1968, n. 18".

36.310

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

36.311

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "undici unità" con le parole: "cinque unità".

36.312

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", riservato agli esperti della Polizia di Stato,".

36.313

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma".

36.314

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "778.817 euro" con: "389.408 euro".

36.315

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "1.557.633 euro" con le parole: "778.816 euro".

36.316

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire la rubrica con la seguente: "Prevenzione dellíimmigrazione clandestina".

Art. 37.

37.1

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere líarticolo.

37.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Nella rubrica sopprimere le parole: ", sullíattuazione dellíaccordo di Schengen, di vigilanza".

37.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Nella rubrica sopprimere le parole: ", di vigilanza sullíattività di Europool".

37.302

Pagliarulo, Marino, Muzio

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "nonchè in materia di asilo".

Art. 38.

38.300

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "euro 1.515.758" con le parole: "euro 1.000.000".

38.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "euro 3.031.517" con le parole: "euro 1.800.000".

38.302

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "25,91 milioni di euro" con le parole: "22 milioni di euro".

38.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "130,65 milioni di euro" con le parole: "125 milioni di euro".

38.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "125,62 milioni di euro" con le parole: "110 milioni di euro".

38.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "117,65 milioni di euro" con le parole: "110 milioni di euro".