DECRETO MINISTERIALE del 22 maggio 2002

Determinazione per líanno 2002 di una ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari. 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

    VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 

    VISTO in particolare líarticolo 3, comma 4, relativo alla definizione annuale con uno o pi˜ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato- anche per esigenze di carattere stagionale- e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma dellíarticolo 20 del suddetto decreto legislativo; 

    VISTO il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394; 

    VISTO il Documento programmatico relativo alla politica per líimmigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112, suppl. n. 119; 

    VISTI i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002; 

    TENUTO CONTO delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 da parte delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;   

    TENUTO CONTO che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 Ë stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001;  

    CONSIDERATO che le regioni alle quali sono state attribuite, ai sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto avvalersi della ulteriore possibilitý sopra indicata avendo giý esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, líutilizzo delle rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari; 

    RITENUTO pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel decreto in data 4 febbraio 2002; 

    VISTA la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dellíAssessore allíagricoltura della Regione Puglia con la quale si manifestava la disponibilitý a cedere una quota di 300 unitý in favore della Regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la Regione Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002, 

Decreta:

 
Art. 1
 

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 stabilite nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002, Ë consentito líingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti allíestero, entro una quota totale di 6.600 unitý, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate. 

Art. 2 

1.  A modifica delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002, stabilite dal decreto ministeriale 12 marzo 2002, le quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo sono cosÏ modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602. 

Art. 3 

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001. 

Roma, 22 maggio 2002

IL MINISTRO
ROBERTO MARONI


ALLEGATO 

Regione

 

Piemonte

  260

Lombardia                             

  200

Trento

1400  

Bolzano         

2600

Veneto

1000

FriuliñVeneziañGiulia

  200

Liguria

    20

Emilia Romagna     

  600  

Toscana

  200

Marche          

    60

Lazio                                    

    60

 

TOTALE  6.600