Alla cortese attenzione di:

 

On. Tana De Zulueta

 

On. Francesco Martone

 

On. Maurizio Eufemi

 

 

 

 

 

Onorevoli,

 

 

 

Poiché l’emendamento approvato alla Camera dei Deputati riguardo ai minori stranieri non accompagnati non rappresenta una reale soluzione al problema della conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento dei 18 anni né affronta il problema del diritto di esercitare attività lavorativa per i minori titolari di tale permesso, Vi inviamo una proposta di modifica al ddl 795-b che intende contribuire, tenendo conto dell’emendamento approvato alla Camera, a una maggiore tutela dei diritti di questi minori.

 

 

 

In primo luogo, la condizione dell’ingresso da almeno 3 anni renderebbe impossibile la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati attualmente presenti in Italia e rischierebbe di incentivare ingressi in età ancora più precoce rispetto ad oggi.

 

E’ infatti noto che i minori stranieri non accompagnati ad oggi presenti nel nostro paese  sono in maggioranza entrati in Italia in un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori entrati prima del compimento dei 15 anni rappresentano solo un’esigua minoranza: in base ai dati del Comitato per i minori stranieri, infatti, dei 14.834 minori segnalati tra il 1 luglio 2000 e il 30 novembre 2001, ben 7.011 (pari al 47,3%) sono diventati maggiorenni nel periodo considerato, e l’80,6% dei restanti 7.823 risulta di età compresa tra i 15 e i 17 anni. La disposizione prevista dall’emendamento verrebbe quindi ad applicarsi esclusivamente ad una piccola porzione dei minori presenti, senza invece risolvere la situazione della  maggioranza  di essi.

 

Ma ciò che più ci preoccupa sono gli effetti che tale disposizione potrebbe creare nel medio periodo. E’ molto probabile, infatti, che tale norma possa costituire un incentivo a un’immigrazione in età ancora più precoce: se l’unica possibilità di restare regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa ad un ingresso nel nostro paese da almeno 3 anni, molti bambini e molti genitori saranno probabilmente spinti ad anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 15 anni. Di conseguenza, è facile ipotizzare che la proporzione di bambini infraquindicenni tra i minori stranieri non accompagnati  aumenterebbe in modo significativo. Questo avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero è evidentemente causa di assai più grave pregiudizio per un bambino di meno di 15 anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia rispetto ai costi per la società italiana, in quanto l’assistenza e la tutela di minori infraquindicenni implica costi significativamente  superiori rispetto all’accoglienza di ragazzi più grandi.

 

Proponiamo dunque di ridurre a 2 anni la condizione relativa all’ingresso e a un anno la condizione relativa alla partecipazione al progetto.

 

 

 

  In secondo luogo, risulta di incerta interpretazione l’espressione contenuta nel comma 1-quater, che stabilisce che “Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4”: non è chiaro se questo significhi che verranno detratti dalle quote dell’anno successivo o se invece significhi che le conversioni saranno consentite entro le quote già fissate. Quest’ultima interpretazione implicherebbe dover attendere ogni anno l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto, non poter convertire i permessi di soggiorno al compimento dei 18 anni per nessun minore non accompagnato.

 

Proponiamo dunque di esplicitare che la detrazione debba essere attuata rispetto alle quote fissate per l’anno successivo.

 

 

 

In terzo luogo, la condizione che l’ente privato titolare del progetto abbia rappresentanza nazionale escluderebbe molti enti che attualmente gestiscono progetti di integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

 

Proponiamo dunque di eliminare questa condizione, lasciando solo quella dell’iscrizione nel registro previsto dal regolamento di attuazione.

 

 

 

Infine, non viene affrontato il problema del diritto di esercitare attività lavorativa per i minori titolari di permesso per minore età, benché l’espressione contenuta nel comma 1-ter (“svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana”) possa far pensare a un orientamento in tal senso.

 

Proponiamo quindi, riprendendo la proposta già inviata in precedenza, di esplicitare che ai minori titolari di permesso per minore età è consentito esercitare attività lavorativa dopo 90 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri.

 

 

 

Distinti saluti,

 

Elena Rozzi

 

(Responsabile settore "Minori stranieri non accompagnati" Save the Children Italia)

 

 

 

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PROPOSTE DI EMENDAMENTI

 

 

 

 

 

1) Art. 25.

 

                               

 

(Minori affidati al compimento della maggiore età)

 

 

 

 1. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 

 

 

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a  un anno in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 

 

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di due anni, che ha seguito il progetto per non meno di un anno, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

 

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite nei decreti emanati, per l’anno solare successivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) All’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

 

 

 

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.