La Commissione ritiene, come gia’ affermato nella Comunicazione del 15 Novembre 2001 su una politica comune in materia di immigrazione illegale, che la repressione delle forme di soggiorno illegale sia indispensabile per garantire la praticabilita’ di un quadro di politiche di ammissione legale o su base umanitaria. Il rimpatrio effettivo di stranieri non legittimati (o non piu’ legittimati) a soggiornare nel territorio dell’Unione costituisce un tassello fondamentale per scoraggiare tali forme di soggiorno. Il Libro verde abbozza una strategia complessiva di politica di rimpatrio, aprendo pero’ alla discussione ciascuno degli elementi trattati.
L’affermazione di maggior rilievo – che riprende quanto affermato nella Comunicazione – concerne la preferibilita’ delle forme di rimpatrio volontario rispetto alle forme coercitive. Si tratta di un elemento tutt’altro che trascurabile, del tutto estraneo alle logiche che ispirano attualmente le forze di governo europee – tanto quelle di destra, quanto quelle di sinistra. Nel testo, pero’, non sono delineati, in modo adeguato, i criteri in base ai quali stabilire quando ci si possa limitare a tale forma di rimpatrio, ne’ le procedure ad essa relative. Gran parte dell’analisi e’ dedicata invece alle modalita’ di rimpatrio coercitivo. A questo riguardo vengono sottolineati molti punti importanti:
Il Libro verde affronta anche diversi temi relativi alla collaborazione tra Stati membri in materia di rimpatri, con riferimento, in particolare, alle questioni relative al transito degli stranieri da rimpatriare, allo scambio di informazioni e alla formazione comune degli operatori del settore. Uno speciale rilievo e’ dato anche alla necessita’ di definire accordi di riammissione con i paesi di provenienza dei flussi migratori e di dar vita a programmi di rimpatrio assistito che producano effetti positivi – mediante, ad esempio, la realizzazione di infrastrutture – anche per le societa’ di quei paesi.
Non puo’ passare inosservata, infine, la proposta di stipulare accordi di ammissione (piuttosto che di riammissione) con paesi terzi che accettino, in cambio di assistenza economica, di accogliere stranieri di diversa provenienza allontanati dal territorio dell’Unione europea.[5]
[1]
Non sono citate tra le categorie protette
– e sarebbe opportuno avanzare dei suggerimenti in tal senso - quella dei
minori e delle donne in gravidanza o che abbiano partorito di recente.
[2]
Sarebbe opportuno considerare esplicitamente,
tra le categorie che non devono essere sottoposte a trattenimento, i minori, le
donne in gravidanza e le persone in gravi condizioni di salute.
[3]
I diritti relativi all’unita’
familiare, all’assistenza legale in sede di convalida del trattenimento,
alle forme di comunicazione con l’esterno e al recupero di risparmi ed
effetti personali dovrebbero essere adeguatamente tutelati.
[4]
Sarebbe opportuna la previsione di un obbligo di
convalida giudiziaria preventiva per i casi di accompagnamento, data la
limitazione grave della liberta’ personale comportata da tale
provvedimento.
[5]
Una previsione di questo genere era contenuta
all’art. 44 della Proposta di legge A. C. 3225, presentata, durante la
scorsa legislatura, da Jervolino Russo ed altri alla Camera. Analogo Disegno di
legge era stato presentato da Manconi ed altri al Senato.