ORDINE DEL GIORNO

 

 

 

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 795 ? B, recante

la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

 

considerato che

 

- la legge 18 ottobre 2001, n. 383 , e successive modificazioni, ha

disposto al Capo 1 e all'articolo 1 le norme per incentivare l'emersione

dell'economia sommersa e per effettuare la dichiarazione di emersione;

 

- il succitato articolo 1, al comma 1, disponendo che " Gli imprenditori

che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in

parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e

previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di

emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. ", non ha escluso i

lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno dai soggetti

lavoratori irregolari emergenti;

 

- la legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione del decreto ? legge 22

febbraio 2002, n. 12, ha disposto all'articolo 3 la proroga dei termini in

materia di emersione di lavoro irregolare, fissandoli al 30 novembre 2002;

 

 visti gli articoli 1, 3, 4, 10, 32, 35, 37 e 38 della Costituzione della

Repubblica;

 

 vista la legge 10 aprile 1981, n. 158 " Ratifica ed esecuzione delle

convenzioni numeri 92, 133, 143 dell'Organizzazione Internazionale del

Lavoro;

 

visto l'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

" Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

 

Impegna il Governo a disporre, contestualmente alla entrata in vigore del

disegno di legge n.795 ? B, recante la modifica alla normativa in materia

di immigrazione e di asilo

 

affinché la dichiarazione di emersione , di cui all'articolo 1 della legge

18 ottobre 2001, n. 353, e successive modificazioni, sia estesa ai

lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso

di soggiorno, rilasciato per i motivi stabiliti dalla legge, sia scaduto o

sia stato revocato, disponendo inoltre che ai medesimi lavoratori sia

attribuito un permesso di soggiorno per lavoro. Qualora tali lavoratori

siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione per motivi  inerenti

la non osservanza delle norme riguardanti l'ingresso e il soggiorno sul

territorio dello Stato, essi potranno usufruire della dichiarazione di

emersione, mediante la revoca del provvedimento;

 

affinché i datori di lavoro, individuali e collettivi, che intendono

usufruire della dichiarazione di emersione, siano esonerati dalle sanzioni

previste per l'impiego di mano d'opera straniera irregolarmente

soggiornante sul territorio dello Stato.

 

 

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI