Le principali modifiche contenute nel disegno di legge sullíimmigrazione e líasilo approvato dalla Camera dei deputati  il 4 giugno 2002.

(20/06/2002)

 

Il 4 giugno 2002 la Camera dei deputati ha licenziato il testo del disegno di legge sullíimmigrazione e líasilo, con diverse modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato (allíesame della Camera con il n. 2454). Il disegno di legge Ë stato quindi trasmesso nuovamente al Senato, dove riprende líesame con il n. 795-B. Se il testo verrý approvato senza modificazioni, sarý trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di nuove modifiche apportate dal Senato, il d.d.l. dovrý tornare alla Camera per una nuova votazione.

Si analizzano di seguito le principali novitý rispetto al primo testo approvato dal Senato (n. 795-A)

 

Programmi di cooperazione e aiuto

Viene accentuato il vincolo tra la predisposizione e prosecuzione di programmi per interventi non a scopo umanitario nei confronti di Paesi non appartenenti allíUnione europea, e líimpegno dei Paesi destinatari della cooperazione e degli aiuti nel prevenire líemigrazione illegale, il traffico degli esseri umani e il rientro illegale in territorio italiano di cittadini espulsi. Rispetto al testo votato dal Senato, líimpegno dei Paesi terzi viene richiesto non solo per combattere le organizzazioni criminali operanti nellíimmigrazione clandestina (oltre che nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti) ma nella prevenzione e repressione dei flussi migratori illegali tout court. Líadozione su scala europea di misure di questo genere Ë stata recentemente discussa, non senza contrasti, dai Ministri della giustizia e degli interni dellíUE, riuniti a Lussemburgo il 13 giugno, in preparazione del vertice di Siviglia dei Capi di Stato e di governo dellíUnione, in programma per il 21 e 22 giugno.

 

Ingresso in Italia

Con il rilascio del visto díingresso, Ë previsto che le  rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilascino una comunicazione scritta che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

Oltre ai motivi di esclusione dal rilascio del visto giý previsti dalla legge in vigore (mancanza dei requisiti, motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato italiano o di uno dei Paesi Schengen), sono esclusi dal rilascio del visto anche tutti gli stranieri che abbiano riportato condanna penale, anche a seguito di sentenza ìpatteggiataî, per uno dei delitti per i quali líart. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. prevede líarresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertý sessuale, il favoreggiamento dellíimmigrazione clandestina verso líItalia o dellíemigrazione clandestina dallíItalia verso altri Stati, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da destinare ad attivitý illecite. La norma non distingue nÈ tra le diverse tipologie díingresso, nÈ in relazione alla gravitý e/o al numero dei reati commessi, introducendo cosÏ un criterio di esclusione automatica che opera anche in casi in cui il rilascio del visto deriva dal riconoscimento di un diritto di carattere fondamentale (ricongiungimenti familiari).

 

Programmazione dei flussi di ingresso

Il decreto con il quale il  Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce annualmente  le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stagionale e autonomo, dovrý essere definito entro il termine del 30 novembre di ogni anno, come giý previsto nel testo approvato dal Senato. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, líadozione da parte del Presidente del Consiglio di un decreto transitorio, nei limiti delle quote stabilite per líanno precedente, diventa facoltativa.

Per converso, la prevista ìpossibilitýî di introdurre nel decreto flussi restrizioni allíingresso di lavoratori provenienti da Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto dellíimmigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini rimpatriati, diviene una regola (ìNello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche Öî).

Il nuovo comma 4-ter dellíart. 21 D. Lgs. 286/98, introdotto con un emendamento votato alla Camera, prevede esplicitamente la possibilitý di un coinvolgimento attivo delle Regioni nella programmazione dei flussi di ingresso. Le Regioni potranno infatti far pervenire alla Presidenza del Consiglio, entro il 30 novembre di ogni anno, ìun rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitý di assorbimento del tessuto sociale e produttivoî.

Uníimportante modifica al meccanismo generale di regolazione degli ingressi per motivi di lavoro Ë costituita dalla modifica dellíart. 27 D. lgs 286/98 (ingresso per lavoro in casi particolari), con la quale la Camera ha deciso di considerare ìfuori quotaî (non rientranti quindi nel decreto annuale di programmazione dei flussi) le assunzioni presso strutture sanitarie pubbliche e private degli infermieri professionali.

 

Contratto di soggiorno.

Viene specificato che la sistemazione alloggiativa garantita dal datore di lavoro nellíambito del ìcontratto di soggiorno per lavoro subordinatoî deve rientrare ìnei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblicaî. Líespressione impiegata richiama quella giý in vigore per líaccertamento dellíidoneitý alloggiativa nella procedura del ricongiungimento familiare. Mentre poi il testo votato dal Senato prevedeva che líonere relativo alla sistemazione alloggiativa ricadesse interamente sul lavoratore, líemendamento approvato dalla Camera ha demandato al regolamento di attuazione di prevedere a quali condizioni i costi per gli alloggi garantiti con il contratto di soggiorno saranno posti a carico del lavoratore.

 

Permesso di soggiorno

Lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Ë sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Si tratta come Ë noto di una delle disposizioni pi˜ controverse inserite nel testo del d.d.l. dalla Camera dei Deputati. Per bilanciare il carattere discriminatorio della disposizione, la stessa Camera ha poi votato un ordine del giorno che, dopo aver riconosciuto che líapprovazione dellíemendamento sulla rilevazione delle impronte digitali comporta il verificarsi di una ìnon giustificata disparitý di trattamento ai fini dellíidentificazione tra cittadini stranieri e cittadini italianiî, impegna il governo ad introdurre líidentificazione tramite rilevazione dei ìdati biometriciî nella carta díidentitý e nel documento elettronico per tutti i cittadini, avvalendosi della possibilitý in tal senso giý prevista dallíart. 36 del d. lgs. n. 443 del 28.12.2000. Anche qualora venisse data attuazione a questa previsione resterebbe comunque un fondamentale elemento di differenziazione nelle finalitý per cui le impronte verrebbero rilevate, rispettivamente, per i cittadini stranieri e per quelli italiani o comunitari, nonchÈ nel loro utilizzo. Mentre infatti líapposizione dellíimpronta sulla carta díidentitý avrebbe la stessa finalitý che ha attualmente la fotografia (consentire líidentificazione del titolare del documento) e la raccolta e conservazione delle impronte verrebbe presumibilmente affidata (come giý avviene per le fotografie) alle anagrafi, nel caso degli stranieri le impronte verranno direttamente raccolte e conservate dalle autoritý di polizia e daranno luogo a periodici riscontri (in occasione quanto meno di ogni rinnovo del permesso di soggiorno) a prescindere dallíesistenza di motivi di indagine specifici.

Il rinnovo del permesso di soggiorno Ë richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui líinteressato dimora.

 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

Eí stato eliminato dal testo dellíart. 24, nella parte in cui modifica il 6ƒ comma dellíart. 40 D. Lgs. 286/98, il limite massimo del 5% che, nel testo approvato dal Senato, era stato introdotto per líaccesso di immigrati regolarmente soggiornanti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Restano invariate le altre limitazioni, rispetto al testo attualmente in vigore: in particolare, la possibilitý di partecipare ai bandi di assegnazione degli alloggi di E.R.P. Ë limitata agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno valido almeno due anni, e che inoltre esercitino una regolare attivitý di lavoro a subordinato o autonomo.

 

Sanzione penale per líimpiego di manodopera straniera non in regola con le norme sul soggiorno

La sanzione penale prevista nei confronti del datore di lavoro, per líimpiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto revocato o annullato, viene ulteriormente inasprita rispetto allíaggravamento giý contenuto nel testo approvato dal Senato. Mentre infatti líattuale Testo unico (art. 22, co. 10) prevede per tale reato la sanzione alternativa dellíarresto da tre mesi a un anno o dellíammenda da lire due milioni a lire sei milioni, il testo approvato dal Senato aveva inasprito la previsione sanzionatoria, prevedendo la pena congiunta dellíarresto da tre mesi a un anno e dellíammenda di ì2.500 euro per ogni lavoratore impiegatoî (la previsione della sanzione congiunta comporta líimpossibilitý di definire il procedimento penale con il versamento di una oblazione, come invece era possibile secondo il sistema sanzionatorio dettato dalla legge 40/98). Líemendamento approvato dalla Camera ha ulteriormente inasprito líentitý della sola pena pecuniaria, con previsione di uníammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Con uníaltra modifica, Ë stato opportunamente precisato che líimpiego di lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto di validitý comporta illecito penale solo qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo, nei termini di legge.

 

Diritto di difesa

La possibilitý di rientrare in Italia ìper il tempo strettamente necessario per líesercizio del diritto di difesaî, mediante concessione di apposito visto,  viene estesa anche alla parte offesa, mentre il testo originario dellíart. 17 D. Lgs. 286/98 prevedeva tale possibilitý soltanto per lo straniero sottoposto a procedimento penale.

 

Contributi INPS

Si tratta di uníaltra modifica molto controversa della disciplina vigente, dettata dal comma 11 dellíart. 22 D. Lgs. 286/98. Sia nel testo approvato dal Senato, sia in quello poi licenziato dalla Camera, viene riaffermato senza modificazioni il principio secondo cui, salve le disposizioni particolari concernenti il lavoro stagionale, ìin caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puÚ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitýî. SennonchÈ, nel testo trasmesso dal Senato lí11ƒ comma dellíart. 22 era stato radicalmente modificato, eliminando del tutto la successiva previsione in base alla quale il lavoratore che ha cessato líattivitý lavorativa in Italia e lascia il territorio nazionale ha la facoltý di richiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria. Eliminando dal testo della legge la possibilitý di richiedere la liquidazione anticipata dei contributi versati si conseguiva in pratica líeffetto di ridurre la prima parte della norma ad una mera petizione di principio, in quanto i contributi versati dai lavoratori stranieri che lasciano líItalia prima di aver maturato il diritto alla pensione sarebbero stati incamerati, senza possibilitý per il contribuente straniero di chiederne in alcuna forma la restituzione. La modifica infine approvata dalla Camera conferma líeliminazione dal testo della possibilitý di liquidazione anticipata, ma prevede che il lavoratore straniero possa godere dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale ìal verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di etý, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335î.

 

 

Ricongiungimento familiare

Come Ë noto, il disegno di legge allíesame del Parlamento prevede due principali restrizioni allíambito dei possibili beneficiari del dritto allíunitý familiare. La prima riguarda líeliminazione della possibilitý di ricongiungimento con ìparenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legge italianaî (art. 29, comma 1, lettera d, di cui Ë prevista líabrogazione). Viene invece introdotta la possibilitý di ricongiungimento con i soli ìfigli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti la invaliditý totaleî (nuova lettera b-bis del 1ƒ comma dellíart. 29: testo approvato dal Senato e confermato dalla Camera, senza modificazioni). La seconda limitazione riguarda i ìgenitori a caricoî (art. 29, comma 1, lettera c), per i quali il testo approvato dal Senato prevedeva il ricongiungimento solo ìqualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienzaî. La Camera dei deputati ha introdotto sul punto un parziale temperamento dellíesclusione, prevedendo una deroga nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano ìimpossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di saluteî.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, da presentare presso lo sportello unico per líimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrý  comprendere la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore etý, autenticati dallíautoritý consolare italiana. La modifica, giý approvata dal Senato e confermata dalla Camera, comporta il ritorno alle vecchie procedure, alle cui lungaggini e difficoltý il sistema in due fasi previsto dalla legge 40/98 era riuscito almeno in parte ad ovviare.

 

Minori stranieri non accompagnati

Il testo del d.d.l. lascia inalterata la previsione del 1ƒ comma dellíart. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore etý), dove si prevede la possibilitý di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al raggiungimento della maggiore etý, allo straniero che abbia beneficiato di un permesso per motivi familiari ai sensi dellíart. 31, 1ƒ e 2ƒ comma, e ìai minori comunque affidati ai sensi dellíarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184î.

La concreta applicazione della norma aveva dato origine a molte difficoltý e prese di posizione, a fronte di uníinterpretazione restrittiva del Ministero dellíinterno, che da un lato ha finito per privilegiare in molti casi (ad es.: minori affidati in Italia a parenti entro il IVƒ grado; minori non accompagnati sottoposti a tutela) la concessione del permesso ìper minore etýî (art. 28, co. 1, lett. a, d.P.R. 394/99) anzichÈ per motivi familiari ai sensi dellíart. 31, dallíaltro ha escluso la possibilitý di far rientrare tali permessi nella previsione dellíart. 32, una volta raggiunta la maggiore etý. Tale interpretazione Ë stata peraltro recentemente censurata dalle prima giurisprudenza amministrativa in materia che, non mancando di sottolineare i profili di illegittimitý costituzionale che líart. 32 presenterebbe qualora lo si dovesse interpretare in modo tale da comportare uníirragionevole disparitý di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe (minori non accompagnati affidati ai sensi della legge 184/83 oppure ìsoltantoî sottoposti a tutela) ha sostenuto la possibilitý di applicare estensivamente la norma in questione, giudicando pertanto illegittimi dinieghi di concessione del permesso di soggiorno basati unicamente sulla precedente titolaritý di un permesso per minore etý, anzichÈ per motivi familiari (cfr. TAR Piemonte, n. 952/02; TAR Toscana, n. 880/02).

La Camera dei deputati ha introdotto nellíart. 32 T.U., dopo il 1ƒ comma, tre nuovi commi (1-bis, 1-ter, 1-quater).

In base a tali commi, la possibilitý di rilasciare, al compimento della maggiore etý e ai sensi del 1ƒ comma dellíart. 32, un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, viene estesa anche ad altri ex-minori, sempre che il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato nei loro confronti una decisione di rimpatrio. Per rientrare nella previsione, i minori stranieri dovranno trovarsi in Italia da non meno di tre anni, aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avere la disponibilitý di un alloggio e frequentare un corso di studio, svolgere uníattivitý lavorativa o disporre di un contratto di lavoro, anche se non ancora avviato. 

Il comma 1-quater introdotto dalla Camera precisa che i permessi rilasciati ìai sensi del presente articoloî (e quindi, anche quelli rilasciati in base al 1ƒ comma dellíart. 32, che riguardano per lo pi˜ minori giunti in Italia con ricongiungimento familiare o addirittura nati in Italia!) verranno detratti dalle quote di ingresso definite annualmente.

 

 

Procedura di regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico e di assistenza familiare

Dopo molte discussioni, anche in seno alla maggioranza di governo, circa líopportunitý di estendere anche ad altri rapporti di lavoro subordinato i meccanismi di regolarizzazione giý previsti soltanto per il lavoro domestico e di assistenza familiare (c.d. emendamento Tabacci), il testo votato dalla Camera mantiene infine la previsione di una procedura di ìemersione di lavoro irregolareî limitata a ìcolf e badantiî (nel nuovo testo, si tratta dellíarticolo 33). Per quanto concerne invece gli altri tipi di rapporto di lavoro subordinato, Ë stato approvato alla Camera un ordine del giorno che impegna il Governo ìa presentare un provvedimento che, all'entrata in vigore del disegno di legge sull'immigrazione, dia soluzione alla posizione degli extracomunitari giý presenti irregolarmente nel territorio italiano ma che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della normativa sull'emersione del lavoro sommerso.î .Sono noti e ampiamente dibattuti i dubbi tuttora esistenti circa le modalitý e i tempi con cui verrý introdotta la pi˜ ampia procedura di regolarizzazione che il Governo si Ë impegnato ad introdurre. In particolare, non Ë ancora sicuro se essa verrÚ introdotta contestualmente allíentrata in vigore della nuova legge, oppure successivamente. Permangono dubbi anche sullo strumento normativo che potrý essere impiegato, nonchÈ sullíampiezza delle condizioni che verranno previste per líemersione dei contratti di lavoro.

Nel testo relativo alla ìdichiarazione di emersioneî sono state comunque introdotte alcune importanti modifiche. Innanzitutto, la procedura di regolarizzazione non riguarda pi˜ soltanto i rapporti di lavoro iniziati nei tre mesi antecedenti il 1ƒ gennaio 2002 (testo approvato dal Senato), ma viene estesa a tutti i rapporti iniziati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della nuova legge, con possibilitý quindi di regolarizzare anche la posizione di lavoratori domestici entrati irregolarmente in Italia nel corso del 2002. Per i collaboratori domestici, viene mantenuta la limitazione di una sola possibile regolarizzazione per ogni nucleo familiare; per i rapporti di assistenza alla persona non vi sono invece limiti numerici, ma si dovrý presentare una certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza Ë destinato il lavoratore.

Significative novitý sono state introdotte per quanto concerne la presentazione della dichiarazione di emersione. Una modifica approvata alla Camera prevede infatti che la dichiarazione sia presentata agli uffici postali, a spese del richiedente. PoichÈ le dichiarazioni dovranno esser presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, per quanto concerne la data di presentazione, farý fede il timbro dellíufficio postale. Alla dichiarazione di emersione dovrý essere allegata, oltre ai documenti giý previsti dal testo approvato dal Senato (tra questi, líattestazione di avvenuto pagamento di un contributo forfettario, pari allíimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato), anche una certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza Ë destinato il lavoratore. La certificazione medica non Ë richiesta per i rapporti di lavoro domestici.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo e la questura competenti per territorio verificano rispettivamente l'ammissibilitý e la ricevibilitý delle dichiarazioni, nonchÈ la mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Se la questura accerta la mancanza di motivi ostativi e la prefettura considera ammissibile la dichiarazione, la prefettura invita le parti (datore di lavoro e lavoratore) a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

Tra i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno che la questura dovrý verificare, assumono particolare rilievo:

a) líinsussistenza a carico del prestatore díopera straniero di provvedimenti di espulsione adottati per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Giý il testo approvato dal Senato (che non Ë stato sul punto modificato dalla Camera) prevedeva líesclusione dalla procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri espulsi, facendo salvi soltanto i decreti espulsivi adottati a carico di persone giý in precedenza titolari di permesso di soggiorno non rinnovato;

b) líinsussistenza di segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di Paesi con i quali líItalia abbia stipulato specifici accordi in tal senso (Accordi di Schengen);

c) líinsussistenza di denunce per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (reati per i quali Ë previsto líarresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza). Sul punto, si segnala che il criterio di esclusione dalla procedura di regolarizzazione giý previsto nel testo approvato dal Senato Ë stato notevolmente inasprito dalla Camera dei deputati. Il testo originario prevedeva infatti líesclusione in caso di condanna, anche non definitiva. Nel nuovo testo Ë invece sufficiente a determinare il rigetto della domanda una semplice denuncia, alla quale non sia ancora seguito alcun accertamento, ancorchÈ non definitivo, di responsabilitý penale.  Inoltre, líostativitý della mera denuncia Ë esclusa solo nel caso in cui il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilitý dellíinteressato, oppure nel caso di riabilitazione. Non saranno quindi sufficienti a rimuovere líostativitý della denuncia penale nemmeno provvedimenti di archiviazione o sentenze di non luogo a procedere per difetto di una condizione di procedibilitý (es. mancata presentazione della querela per il furto semplice), ovvero per intervenuta prescrizione del reato. In tali casi, infatti, pur non essendo pervenuti ad una sentenza di accertamento della responsabilitý, la sussistenza del reato e la responsabilitý del denunciato non puÚ essere nemmeno esclusa. Si segnala che la disposizione, cosÏ formulata, presenta criteri di esclusione ancor pi˜ rigidi di quelli previsti in generale per il rilascio dei visti díingresso (condanna per taluno dei delitti previsti dallíart. 380 c.p.p.) e, unita alla mancata previsione di una ìsanatoriaî dei decreti di espulsione adottati per irregolaritý dellíingresso o del soggiorno, Ë suscettibile di vanificare un numero presumibilmente rilevante di domande di regolarizzazione;

d) il non essere lo straniero destinatario dellíapplicazione di una misura di prevenzione.

Quanto poi al tipo di permesso di soggiorno che viene previsto per i rapporti di lavoro regolarizzati con la dichiarazione di emersione, le modifiche introdotte alla Camera dei Deputati hanno confermato,  pur con alcune differenze rispetto al primo testo licenziato dal Senato, che si tratta di un permesso particolare. Il testo trasmesso dal Senato prevedeva infatti il rilascio di un permesso di soggiorno ìdella durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se Ë data prova della continuazione del rapporto e della regolaritý della posizione contributiva della manodopera occupataî. La peculiaritý del tipo di permesso di soggiorno rilasciato con la procedura di regolarizzazione si evinceva dunque: a) dalla sua durata (non pi˜ di un anno anche in occasione dei successivi rinnovi, allorchÈ per i permessi collegati a rapporti di lavoro a tempo indeterminato la norma generale prevede il rilascio di un permesso valido due anni); b) dal fatto che la rinnovabilitý del permesso era condizionata alla continuazione del rapporto di lavoro, con ciÚ vincolando il lavoratore alla prosecuzione dello stesso rapporto in base al quale era stata concessa la regolarizzazione, e nulla prevedendo per il caso di cessazione di tale rapporto. Le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati confermano sostanzialmente tale impostazione, in quanto prevedono che il permesso rilasciato a seguito della dichiarazione di emersione Ë rinnovabile in caso di accertamento della continuazione del rapporto e della regolaritý della posizione contributiva del lavoratore straniero. Viene altresÏ confermato che si tratta di un permesso di soggiorno della durata di un anno, mentre non viene ripetuto che i successivi rinnovi saranno anchíessi vincolati a tale termine massimo di durata.

 

Asilo

In base alle modifiche apportate dalla Camera dl d.d.l., la nuova misura del trattenimento del richiedente asilo viene prevista in appositi centri, denominati centri di identificazione, le cui modalitý verranno stabilite con apposito regolamento. La casistica dei casi di trattenimento resta invariata rispetto al testo licenziato dal Senato, con líunica modifica consistente nella precisazione che il trattenimento deve sempre essere disposto, non solo quando la domanda di asilo venga presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera, ma anche quando si tratti di stranieri fermati per aver tentato di eludere tali controlli.

Nellíambito della procedura semplificata per la definizione dellíistanza di riconoscimento dello status di rifugiato, che viene seguita in tutti i casi di trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione, viene precisato che líaudizione dellíinteressato da parte della commissione territoriale deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dal questore. La decisione Ë adottata entro i successivi 3 giorni.

La pi˜ importante modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda perÚ la previsione di una procedura di riesame della decisione adottata, nei termini suddetti, dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. La richiesta di riesame deve essere presentata dallo straniero trattenuto nel centro di identificazione, con adeguata motivazione, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione della decisione sulla richiesta di riconoscimento dello status. Il riesame Ë affidato alla stessa commissione territoriale, integrata per líoccasione da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nelle more della decisione, che deve avvenire entro 10 giorni, il richiedente asilo resta trattenuto presso il centro.

Resta ferma la possibilitý di ricorso al tribunale in composizione monocratica, da presentare entro 15 giorni, che perÚ non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, assunto in conseguenza del rigetto della richiesta di riconoscimento. Eí prevista soltanto la possibilitý che il prefetto, su richiesta dellíinteressato, conceda líautorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. Resta quindi del tutto insufficiente lo standard di protezione contro i rischi di persecuzione e di subire trattamenti inumani e degradanti da parte del richiedente asilo, rimpatriato nelle more del giudizio sulla decisione assunta dalla commissione territoriale, nellíambito della procedura semplificata. La Camera dei deputati non ha infatti ritenuto di accogliere le pressanti richieste per líintroduzione nel d.d.l. di un sistema effettivo di garanzie nel corso della procedura di appello, in ultimo sostenute nella campagna ìDiritto díasilo, una questione di civiltýî, sostenuta da ICS, Amnesty International e Medici senza Frontiere. Le cennate lacune del d.d.l. risultano solo in parte attenuate dallíespressa previsione (introdotta nel testo dalla Camera) di un obbligo per le commissioni territoriali di valutare le conseguenze di un rimpatrio, alla luce degli obblighi derivanti allíItalia dalla convenzioni internazionali, con particolare riferimento allíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, ove si stabilisce il divieto di sottoposizione a torture o pene inumane o degradanti. Vale la pena in proposito di rammentare che la Corte europea di Strasburgo ha in diverse occasioni riconosciuto la violazione dellíart. 3 non solo da parte degli Stati direttamente responsabili dellíapplicazione di torture o pene inumane o degradanti, ma anche di quegli Stati che ne sono indirettamente responsabili, per avere rimpatriato lo straniero verso il Paese in cui rischia di subire persecuzioni o verso un Paese terzo, che non offra adeguate garanzie di non procedere a sua volta al rimpatrio in violazione dellíart. 3.

Rispetto alle scarne previsioni del d.d.l. approvato dal Senato, Ë stata inoltre integrata dalla Camera la parte relativa al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. I richiedenti asilo non trattenuti nei centri  e privi di mezzi di sussistenza potranno essere accolti nell'ambito dei servizi territoriali di accoglienza attuati dagli enti locali e finanziati dal Ministero dellíinterno, in misura non superiore allí80% del costo di ogni singola iniziativa territoriale, tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. I finanziamenti sono deliberati con decreto annuale adottato dal Ministro dellíinterno. Nellíambito di tale decreto viene stabilita anche la misura e le modalitý di erogazione di un contributo di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non Ë trattenuto nei centri e non Ë destinatario di servizi di accoglienza territoriali.

Ulteriore novitý rispetto al testo approvato dal Senato Ë líistituzione di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza. Tale servizio verrý affidato dal Ministero dellíInterno, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani. Tra le sue competenze rientreranno anche i programmi relativi ai permessi per motivi umanitari rilasciati ai sensi dellíart. 18 D. Lgs. 286/98.

 

 

Direzione centrale dellíimmigrazione e della polizia

 

La Camera dei deputati ha inserito nel testo del d.d.l. il nuovo articolo 35, con il quale Ë prevista líistituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellíinterno, della Direzione centrale dellíimmigrazione e della polizia delle frontiere, con compiti di impulso e coordinamento delle attivitý di polizia di frontiera e di contrasto dellíimmigrazione clandestina, nonchÈ di tutte le attivitý demandate alle autoritý di p.s. in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Il successivo articolo 36, anchíesso introdotto dalla Camera, prevede inoltre la possibilitý che il Ministero dellíinterno, díintesa con il Ministero degli affari esteri, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualitý di esperti, nellíambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellíimmigrazione clandestina.