Ric. n. 86/2002 R.G.R.   Sent. n.32/2002Reg. Sent. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Sammarco- Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Oria Settesoldi  - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.86/2002  di Gueye Assane, rappresentato e difeso dall’avv. Davor Blaskovic, con elezione di domicilio presso il suo studio in Trieste;

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege:

PER

l'annullamento del decreto del Questore di Trieste Cat. A12/2001 n. 332 del 21.11.01 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

      Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, cittadino senegalese regolarmente soggiornante in Italia dal 22.6.90, espone di avere intrapreso dal novembre 1999 l’esercizio dell’attività di commercio ambulante presso il mercato di Piazza Ponterosso.

Nel primo anno di svolgimento di detta attività ha conseguito un reddito di lire 2.567.000, mentre nell’anno successivo, il 2001, nonostante i quattro mesi trascorsi in Senegal, ha conseguito un reddito netto pari a lire 8.838.333 e nel quarto trimestre 2001 il registro dei corrispettivi dimostra entrate nell’ordine dei 3-4 milioni mensili.

Ciò premesso egli impugna il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con la ritenuta insufficienza del reddito dichiarato e l’assenza di altri mezzi di sostentamento.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione del decreto impugnato emesso altresì in violazione di legge.

1.     Il decreto impugnato afferma che il ricorrente è in Italia dal 1999 mentre egli vi soggiorna regolarmente dal 1990 e tale prolungato soggiorno non poteva non essere tenuto in considerazione.

  1. Il D.lgs 286/98 prevede per il rinnovo del permesso di soggiorno la necessità di possedere i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno , cioè un congruo reddito e/o la garanzia da parte di un cittadino o uno straniero regolarmente soggiornante.  E’ poi esclusa la revoca o il rifiuto del rinnovo qualora “siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”.

La Questura doveva quindi considerare che le oscillazioni di reddito per un lavoratore autonomo sono possibili tanto più quando l’attività imprenditoriale è nuova e non doveva comunque tener conto del reddito risalente all’anno precedente ma di quello relativo al momento dell’adozione della decisione che era più che sufficiente al mantenimento del ricorrente.

  1. La constatazione che il ricorrente sarebbe privo “di altri mezzi di sostentamente nemmeno derivante dal sostegno di persone terze” sarebbe infine erronea e infondata sia in considerazione dei precedenti dieci anni di rinnovo del permesso di soggiorno, periodo durante il quale è logico supporre che egli abbia potuto effettuare dei risparmi, sia perché egli è comunque ospitato da un connazionale che può all’occorrenza  sostenerlo economicamente.

Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2002, fissata per l’esame dell’istanza cautelare,   il ricorso veniva trattenuto in decisione ai sensi dell’art.  21 c. 11^ e dell’art. 26, c. 4^ della  legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

DIRITTO

Il provvedimento impugnato risulta in effetti viziato da una quantomeno parziale erronea valutazione dei presupposti correlata ad un sostanziale difetto di motivazione che non permette di valutare se l’istruttoria è stata completa.  Infatti si ricorda che il ricorrente è in possesso “dal 1999 del permesso di soggiorno per lavoro autonomo”, tralasciando completamente di considerare che lo stesso permesso di soggiorno scadente il 20.3.2001 ricordava che il primo permesso gli era stato rilasciato il 22.6.1990, ancorchè non si dica per quale tipo di lavoro.  La decisione di diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno che di fatto veniva a porre termine ad un regolare soggiorno ultradecennale non avrebbe invero potuto omettere di considerare la suddetta circostanza.  L’amministrazione avrebbe infatti dovuto dimostrare di avere ben presenti tutte tutte le pregresse modalità del soggiorno del ricorrente e di averne considerato tutti i possibili riflessi sulla attuale situazione economica.  E’ poi il caso di considerare anche che una decisione del genere di quella adottata richiedeva una effettiva indagine sui più recenti sviluppi reddituali del ricorrente che, qualora non fossero stati evincibili dagli atti in possesso dell’amministrazione, potevano essere facilmente acclarati con una semplice richiesta di esibizione della documentazione fiscale obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il  20 febbraio 2002.

Il Presidente       L'Estensore 

Il Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale   

il 23 febbraio 2002