REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia I SEZ.

ha pronunciato la seguente

sezione 

 

 

 

 

n° 1058/02 

 

prima 

 

reg. dec. 

 

 

reg. ric.

SENTENZA

Ex Art. 26, IV co. della L. 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 1058/2002 proposto da

BERBERI BUJAR

rappresentato e difeso dall’avv. F. Aronica ed elettivamente domiciliato  presso l’Avv. N. Tilli in Milano, via Quadronno n. 4;

contro

la Questura di Pavia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliata, ex lege, in Milano,  Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Pavia di diniego del rilascio della carta di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2002 il relatore Giovanni Vacirca;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;

Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego della carta di soggiorno, diniego motivato sul rilievo che nel quinquennio precedente alla richiesta egli è stato titolare fino al 24.3.1999 di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia (in virtù dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte di questo TAR) che non consentirebbe un numero indeterminato di rinnovi;

     Considerato che l'art. 9, 1° comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così dispone:

"1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato";

     Considerato che la norma richiede nel quinquennio anteriore soltanto un regolare soggiorno, mentre la suscettibilità di un numero indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di cui l'istante è titolare al momento della richiesta della carta;

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, I Sezione, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, l’8 maggio 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca   Presidente, est.

Carmine Spadavecchia  Consigliere

Eleonora Di Santo   Consigliere