REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n.  1106

Anno     2002

R.g. n.    486

Anno     2002

SENTENZA

sul ricorso n. 486/2002, proposto da RAKIM Charaf, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Mariella Console, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, via Assarotti n. 11,

contro

il MINISTERO dell’INTERNO (Questura della Provincia di Torino), in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio,

per l'accertamento

del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, presentata in data 20 novembre 2001, con diffida notificata il 25.1.2002 a provvedere ex art. 21 bis, L. 1034/1971.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Primo Referendario Donatella Scala;

Udito l'avv. Console per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Riferisce il ricorrente, cittadino extracomunitario, di essere entrato in Italia nel 1998 con il consenso dei genitori, in quanto minorenne, e di avere da allora soggiornato presso un parente, frequentando diversi corsi di studio, e di essere stato inserito nel corso del 2001 in borse lavoro presso ditte locali.

Riferisce ancora di avere ottenuto il primo permesso di soggiorno il 24.11.2000, con scadenza il 24.5.2001, successivamente rinnovato fino al 29.10.2001, in coincidenza con il raggiungimento della maggiore età, e di averne chiesto l’ulteriore rinnovo per attesa occupazione, ma di essere stato costretto a spedire l’istanza a mezzo ufficiali giudiziari in data 20 novembre 2001, in quanto l’ufficio avrebbe rifiutato di riceverla, ritenendo lo stesso titolo “improrogabile”.

Scaduti inutilmente i termini del procedimento, il ricorrente ha poi notificato, in data 25 gennaio 2002, rituale diffida ad adempiere.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 marzo 2002, e depositato il successivo 15 aprile 2002, il ricorrente lamenta il silenzio serbato dalla Questura di Torino in ordine all’istanza del novembre 2001, deducendo, al riguardo, violazione degli artt. 5, comma 9, D.lgs. 286/98, 1, comma 2, 2, comma 1 e 3, L. 241/1990, art. 25, D.P.R. 3/1957, 10 e 97, Costituzione; ancora violazione degli artt. 5 e 19, D.lgs. 286/98, artt. 13 e 28, D.P.R. 394/99, illogicità e carenza di motivazione, disparità di trattamento in relazione agli artt. 19, 31 e 32 del D.lgs. 286/98 e dell’art. 3 della Costituzione.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2002, la difesa del ricorrente ha insistito nelle proprie istanze, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

DIRITTO

Con il gravame in esame il ricorrente, cittadino l'extracomunitario, ha proposto l'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all'istanza dal medesimo presentata ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato per motivi di minore età.

Preliminarmente ritiene il Collegio di precisare che oggetto del giudizio introdotto con l’art. 21 bis, legge 1034/1971, è l’accertamento della legittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, in ragione della sussistenza di un preciso obbligo della medesima di provvedere esplicitamente sull’istanza del privato, e non riguarda anche l’esame della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere (A.P. Cons. di Stato, n. 1 del 9 gennaio 2002).

Pertanto, con riferimento alla questione sottoposta all’esame del Collegio, l’oggetto del presente giudizio va circoscritto all’accertamento della sussistenza dell’obbligo della Questura di Torino di conclusione del procedimento amministrativo conseguente alla domanda di rilascio di titolo di soggiorno ai sensi della normativa recata con il testo unico delle disposizioni sull’immigrazione con l’adozione di un provvedimento finale esplicito; esula, invece, dalla cognizione del giudice adito, nell’ambito dello speciale rito introdotto con l’art. 21 bis, la valutazione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per una conclusione favorevole del procedimento stesso con il rilascio del chiesto permesso di soggiorno, non essendo prevista dalla stessa norma, in questa fase, la sostituzione del giudice nell’ambito dell’esercizio di potestà amministrativa.

Con riferimento alla questione in controversia, è accertato in punto di fatto che il ricorrente ha presentato all’intimata Amministrazione richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e che, decorsi i termini del procedimento così come indicati dalla pertinente normativa, senza che alcun provvedimento venisse adottato, ha notificato rituale diffida ad adempiere, pure rimasta priva di esplicito riscontro. E’ acclarato, dunque che, ancorché avviato il procedimento amministrativo per il rilascio di titolo di soggiorno ai sensi della normativa recata con il testo unico delle disposizioni sull’immigrazione, il competente Ufficio non ha adottato, medio tempore, alcun atto istruttorio, né il provvedimento finale.

Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi circa la valenza dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di minore età, sia ai sensi dell’art. 31 (minore convivente con genitore o straniero affidatario regolarmente soggiornanti), sia in via residuale a mente dell’art. 28, D.P.R. 394/99, (straniero minore nei cui confronti vige il divieto di espulsione), rilevando che gli stessi titoli trovano fondamento esclusivo nello stato di minore età dei destinatari, circostanza questa destinata ad esaurire con il decorso del tempo i suoi effetti con il raggiungimento della maggiore età.

Pertanto, ai richiamati titoli di soggiorno va riconosciuta natura transitoria, assolvendo gli stessi esclusivamente alla temporanea esigenza di tutela del minore presente sul territorio nazionale, con limitazione nella vigenza allo stato di minore età, senza alcuna previsione di automatici rinnovi per il solo fatto di avere raggiunto la maggiore età.

Peraltro, non è dato evincere dalla normativa di riferimento alcun automatismo nemmeno nel senso opposto a quello sopra indicato, sussistendo invece sempre il potere-dovere dell’Amministrazione dell’Interno di valutare la sussistenza dei requisiti in capo all’istante, divenuto medio tempore maggiorenne, per l’ottenimento di altro titolo tra quelli previsti dal T.U. sulla condizione dello straniero, dovendo essere esaminati puntualmente i presupposti per la permanenza sul territorio, oltre che le maggiori possibilità di inserimento nel tessuto socio-economico del cittadino extracomunitario che ha già soggiornato sul territorio.

Da quanto sopra deriva che l’intimata Amministrazione illegittimamente ha omesso di effettuare le valutazioni di competenza in ordine all’istanza del ricorrente, essendo invece tenuta a considerare la sussistenza o meno in capo al medesimo dei presupposti per il richiesto soggiorno ad altro titolo, in specie, per attesa occupazione, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo.

Conclusivamente, accertata l’illegittimità del comportamento inerte della Questura di Torino a seguito dell’istanza del ricorrente di rilascio di permesso di soggiorno, il ricorso è meritevole di accoglimento, e va ordinato alla stessa Amministrazione di provvedere, secondo le modalità di cui in dispositivo.

Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina alla Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, di provvedere in ordine all’istanza del ricorrente entro il termine ritenuto congruo di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino l’8 maggio 2002, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Luigi Montini                                            Presidente

Italo Caso                                                  Primo Referendario

Donatella Scala                                          Primo Referendario, estensore

Il Presidente                                              L’Estensore

f.to Montini                                              f.to Scala

Il Direttore di Segreteria       Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero                                               Legge il 25 maggio 2002

                                                                  Il Direttore della Sezione

                                                  f.to Ruggiero