REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n.  1093

Anno     2002

R.g. n.   2144

Anno     2001

SENTENZA

sul ricorso n. 2144/2001 proposto da MARINKOVIC Ratko, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Massimo Pastore e Gianluca Vitale, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Juvarra n. 10,

contro

il Ministero dell’Interno (Prefettura e Questura di Torino), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Torino, corso Stati Uniti n. 45,

per l’annullamento, previa sospensione,

-   del provvedimento n. Gab. 00100497 del 14.9.2001, notificato a mezzo del servizio postale in data successiva al 3.10.2001, con il quale il Prefetto della Provincia di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 5.5.2001 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 7.4.2001, Prot. nr. 347/01, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

-   di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino per l’Amministrazione intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 24/i/2002 dell’11 gennaio 2002, eseguita dalla Questura di Torino in data 18 aprile 2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Primo Referendario Donatella Scala;

Uditi l’avv. Vitale per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Ferrero per la resistente Amministrazione dell’Interno;

Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Considerato che il ricorrente, cittadino croato, ha impugnato il provvedimento adottato dalla Prefettura di Torino di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Torino in ragione della mancata dimostrazione dei mezzi di sussistenza proveniente da reddito prodotto in Italia e fiscalmente assoggettabile, oltre che in ragione della mancanza di qualsivoglia prospettiva di lavoro, con conseguente assenza di reddito minimo derivante da fonte lecita sufficiente al proprio sostentamento;

Considerato che il ricorrente lamenta, al riguardo, violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10, L. 241/1990, nonché agli artt. 5, comma 5, 6, comma 5, e 22, comma 9, D.lgs. 286/98, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, anche in punto interesse pubblico; violazione di legge in relazione alle disposizioni del Titolo IV del D.lgs. 286/98, nonché in relazione all’art.8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata con la legge 848/1955, eccesso di potere per carenza di motivazione, anche in punto di interesse pubblico;

Considerato che il ricorrente lamenta, in sostanza, il contrasto tra la situazione di fatto prospettata con il ricorso gerarchico e le successive produzioni, avendo l’Amministrazione omesso di valutare la documentata disponibilità ad una immediata prospettiva di lavoro, nonché la documentata titolarità, insieme alla coniuge, di libretti di risparmio, quali fonti legittime di sostentamento, né avendo tenuto in alcun conto la lunga durata del regolare soggiorno maturato, anche in relazione alla tutela del diritto all’unità familiare;

Rilevato che risulta provato in atti che il ricorrente dispone di una concreta offerta di lavoro, antecedente alla adozione della decisione sul ricorso gerarchico, e che comunque ha dimostrato di disporre di mezzi sufficienti al proprio sostentamento di natura legittima;

Rilevato, anche a seguito del deposito documentale da parte dell’Amministrazione resistente in ottemperanza alla sopra richiamata ordinanza istruttoria, che l’impugnato diniego è stato adottato in assenza di valutazione complessiva della situazione di fatto e di diritto del ricorrente, essendo stata limitata l’indagine istruttoria alla sussistenza del solo reddito prodotto sul territorio fiscalmente assoggettabile, e non essendo stata tenuta, invece, in minimo conto la circostanza dell’inserimento del medesimo in seno all’ambito familiare, e dell’esistenza di altre fonti legittime di sostentamento, così come previsto dall’art. 6, comma 5, D.lgs. 286/98;

Ritenuto che l’accertamento della liceità delle fonti di sostentamento ai fini della legittima permanenza sul territorio non può essere limitato alla provenienza da reddito da lavoro, ben potendo le altre fonti legittime di cui all’art. 6, 5° comma, D.lgs. 286/98, essere accertata d’ufficio anche con riferimento alla sufficienza del reddito, complessivamente considerato, del nucleo familiare in cui l’istante sia inserito da stabili collegamenti di convivenza;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, non è idoneamente motivato il diniego in impugnativa, non avendo la resistente Amministrazione effettuato ed osteso le risultanze di una completa valutazione circa i requisiti per ottenere l’invocato rinnovo sotto il profilo della sussistenza, o meno, dei presupposti previsti dalle norme del T.U., anche in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni, da considerarsi complessivamente, e non solo attraverso parziale apprezzamento del livello di inserimento sociale, non sufficiente a supportare le conclusioni negative assunte a base del diniego impugnato;

Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione resistente era tenuta ad esaminare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il richiesto rinnovo alla luce dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato comprovante idonea prospettiva lavorativa;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, non è adeguatamente motivato il diniego in impugnativa, non avendo la resistente Amministrazione effettuato una completa valutazione circa la sussistenza di tutti requisiti per ottenere l’invocato rinnovo del permesso di soggiorno;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del provvedimento impugnato;

Considerato che permane l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza di regolarizzazione del ricorrente secondo l’enunciato principio;

Considerato, infine quanto alla spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino l’8 maggio 2002, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Luigi Montini                                           Presidente

Italo Caso                                                 Primo Referendario

Donatella Scala                                         Primo Referendario, estensore

Il Presidente                                              L’Estensore

f.to Montini                                             f.to Scala

Il Direttore di Segreteria       Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero                                               Legge il 25 maggio 2002

                                                                  Il Direttore della Sezione

                                                                  f.to Ruggiero