REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent. n. 1093 Anno 2002 R.g. n. 2144 Anno 2001 |
SENTENZA
sul ricorso n. 2144/2001 proposto da MARINKOVIC Ratko, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti
Massimo Pastore e Gianluca Vitale, anche disgiuntamente, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Juvarra n. 10,
contro
il Ministero dell’Interno (Prefettura e Questura di Torino), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Torino, corso
Stati Uniti n. 45,
per l’annullamento, previa
sospensione,
- del
provvedimento n. Gab. 00100497 del 14.9.2001, notificato a mezzo del servizio
postale in data successiva al 3.10.2001, con il quale il Prefetto della
Provincia di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 5.5.2001
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 7.4.2001,
Prot. nr. 347/01, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno;
- di
tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del
relativo procedimento.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino per l’Amministrazione intimata;
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n.
24/i/2002 dell’11 gennaio 2002, eseguita dalla Questura di Torino in data
18 aprile 2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il
Primo Referendario Donatella Scala;
Uditi l’avv. Vitale per il ricorrente e l’avvocato dello
Stato Ferrero per la resistente Amministrazione dell’Interno;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato
dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione
di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”,
ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza
cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso;
Considerato che il ricorrente, cittadino croato, ha impugnato il
provvedimento adottato dalla Prefettura di Torino di rigetto del ricorso
gerarchico presentato avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
adottato dal Questore di Torino in ragione della mancata dimostrazione dei
mezzi di sussistenza proveniente da reddito prodotto in Italia e fiscalmente
assoggettabile, oltre che in ragione della mancanza di qualsivoglia prospettiva
di lavoro, con conseguente assenza di reddito minimo derivante da fonte lecita
sufficiente al proprio sostentamento;
Considerato che il ricorrente lamenta, al riguardo, violazione di legge
in relazione agli artt. 3 e 10, L. 241/1990, nonché agli artt. 5, comma
5, 6, comma 5, e 22, comma 9, D.lgs. 286/98, eccesso di potere per erronea
valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di
motivazione, anche in punto interesse pubblico; violazione di legge in
relazione alle disposizioni del Titolo IV del D.lgs. 286/98, nonché in
relazione all’art.8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata con la
legge 848/1955, eccesso di potere per carenza di motivazione, anche in punto di
interesse pubblico;
Considerato che il ricorrente lamenta, in sostanza, il contrasto tra la
situazione di fatto prospettata con il ricorso gerarchico e le successive
produzioni, avendo l’Amministrazione omesso di valutare la documentata
disponibilità ad una immediata prospettiva di lavoro, nonché la
documentata titolarità, insieme alla coniuge, di libretti di risparmio,
quali fonti legittime di sostentamento, né avendo tenuto in alcun conto
la lunga durata del regolare soggiorno maturato, anche in relazione alla tutela
del diritto all’unità familiare;
Rilevato che risulta provato in atti che il ricorrente dispone di una
concreta offerta di lavoro, antecedente alla adozione della decisione sul
ricorso gerarchico, e che comunque ha dimostrato di disporre di mezzi
sufficienti al proprio sostentamento di natura legittima;
Rilevato, anche a seguito del deposito documentale da parte
dell’Amministrazione resistente in ottemperanza alla sopra richiamata
ordinanza istruttoria, che l’impugnato diniego è stato adottato in
assenza di valutazione complessiva della situazione di fatto e di diritto del
ricorrente, essendo stata limitata l’indagine istruttoria alla
sussistenza del solo reddito prodotto sul territorio fiscalmente assoggettabile,
e non essendo stata tenuta, invece, in minimo conto la circostanza
dell’inserimento del medesimo in seno all’ambito familiare, e
dell’esistenza di altre fonti legittime di sostentamento, così
come previsto dall’art. 6, comma 5, D.lgs. 286/98;
Ritenuto che l’accertamento della liceità delle fonti di
sostentamento ai fini della legittima permanenza sul territorio non può
essere limitato alla provenienza da reddito da lavoro, ben potendo le altre
fonti legittime di cui all’art. 6, 5° comma, D.lgs. 286/98, essere
accertata d’ufficio anche con riferimento alla sufficienza del reddito,
complessivamente considerato, del nucleo familiare in cui l’istante sia
inserito da stabili collegamenti di convivenza;
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, non è
idoneamente motivato il diniego in impugnativa, non avendo la resistente
Amministrazione effettuato ed osteso le risultanze di una completa valutazione
circa i requisiti per ottenere l’invocato rinnovo sotto il profilo della
sussistenza, o meno, dei presupposti previsti dalle norme del T.U., anche in
relazione al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni, da
considerarsi complessivamente, e non solo attraverso parziale apprezzamento del
livello di inserimento sociale, non sufficiente a supportare le conclusioni
negative assunte a base del diniego impugnato;
Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione resistente era
tenuta ad esaminare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il
richiesto rinnovo alla luce dell’ulteriore documentazione prodotta
dall’interessato comprovante idonea prospettiva lavorativa;
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, non è
adeguatamente motivato il diniego in impugnativa, non avendo la resistente
Amministrazione effettuato una completa valutazione circa la sussistenza di
tutti requisiti per ottenere l’invocato rinnovo del permesso di
soggiorno;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il
Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi
dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del provvedimento
impugnato;
Considerato che permane l’obbligo per l’Amministrazione di
provvedere nuovamente sull’istanza di regolarizzazione del ricorrente
secondo l’enunciato principio;
Considerato, infine quanto alla spese di giudizio, che le stesse possono
essere compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino l’8 maggio 2002, in
Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Luigi Montini Presidente
Italo Caso Primo
Referendario
Donatella Scala Primo
Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Montini f.to
Scala
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to
Ruggiero