Ric.n. 1800/00                                                   Sent.n.2384/2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, nelle persone dei magistrati:

Umberto Zuballi  -Presidente, relatore

Claudio Rovis   -Consigliere

Riccardo Savoia  -Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1800/00, proposto da Amni Abderrahim, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Brusadin e Alessandro Manganiello e domiciliato presso il secondo, in Venezia, San Marco 3423, come da mandato a margine del ricorso;

c o n t r o

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministro dell’Interno del 14 dicembre 1999 che rigetta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

      Visto il ricorso, notificato il 15 maggio 2000 e depositato presso la Segreteria generale il 14 giugno 2000 con i relativi allegati;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero, depositato il 28 febbraio 2001;

      Viste le memorie prodotte dalle parti;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Data per letta alla pubblica udienza dell’ 8 maggio 2002 la relazione del presidente Umberto Zuballi e uditi altresì gli avvocati Manganiello per il ricorrente e Daneluzzi per il Ministero;

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, cittadino marocchino, si è visto rifiutare la cittadinanza italiana perchè condannato ex articolo 444 cpp.

Ciò a suo avviso sarebbe illegittimo anche alla luce dell’articolo 445 cpp.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

In successiva memoria l’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, non residuando in capo all’amministrazione alcun potere discrezionale.

Confuta anche nel merito il ricorso.

D I R I T T O

      Corre l’obbligo di esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, in quanto in capo alla pubblica amministrazione, nel valutare i presupposti di legge per la concessione della cittadinanza di cui all’articolo 6 m. 1 lettera b) della legge 91 del 1992, non residuerebbe alcuna discrezionalità.

      L’assunto della resistente non può essere condiviso.

      Va innanzi tutto rilevato che l'amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale (Consiglio Stato sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474).

      Va poi aggiunto che residua una certa quale discrezionalità dell’amministrazione anche in ordine all’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il diniego di cittadinanza, come dimostrato dalla presente controversia, dove si fa questione appunto dell’esistenza del presupposto di cui all’articolo 6 della legge 91 del 1992.

      Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento; va innanzi tutto precisato che, mentre l'abrogato art. 2, comma 2, della l. 21 aprile 1983 n. 123, individuava, come parametro preclusivo per l'acquisto della cittadinanza italiana, la pericolosità sociale, desunta dall'entità della pena in concreto applicata; il vigente art. 6, lett. b) della l. 5 febbraio 1992 n. 91, pur mantenendo lo stesso parametro, lo desume dalla rilevanza della fattispecie incriminatrice attraverso la generalizzazione del principio che la pericolosità sociale scaturisce da un fatto di reato punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni (Consiglio Stato sez. IV, 5 agosto 1999, n. 1345).

      Nel caso, il diniego di concessione della cittadinanza italiana si fonda unicamente su di una condanna subita dal ricorrente ex articolo 444 cpp. Sennonché, come ribadito da una pressoché costante e risalente giurisprudenza, la sentenza pronunciata ex articolo 444 cpp (cosiddetto patteggiamento) non costituisce un accertamento compiuto dei fatti ovvero della colpevolezza dell’imputato. Invero la non equivalenza della sentenza di patteggiamento della sentenza di condanna deriva dalla funzione stessa dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che è quella di risolvere, in tempi brevi, il procedimento, con l'irrogazione della sanzione derivante dall'accordo tra le parti in giudizio, approvato dall'autorità giudicante; pertanto, è illegittimo il diniego di cittadinanza basato, in via esclusiva ed automatica, sull'esistenza di una sentenza penale di patteggiamento, senza alcuna autonoma valutazione di altro genere (Consiglio Stato sez. IV, 9 ottobre 2000, n. 5347).

      Ne consegue che l’amministrazione, ove ritenesse, in conseguenza delle modalità di svolgimento della fase istruttoria ovvero di quella processuale, porre a fondamento di un provvedimento amministrativo alcuni fatti acclarati in sede penale, dovrebbe motivare compiutamente sul punto, non risultando sufficiente la semplice menzione di una condanna ex articolo 444 cpp.

      Nel caso in discussione l’unica ragione e motivazione del provvedimento impugnato risulta la condanna subita dal ricorrente ex articolo 444 cpp, la quale, come visto, tecnicamente non può essere considerata una vera e propria condanna.

      Ne discende la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’impugnato decreto, salvi i provvedimenti che l’amministrazione, nella sua discrezionalità, vorrà adottare, tenendo conto della presente pronuncia giudiziale.

Vi sono tuttavia ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002.

Umberto Zuballi – Presidente estensore 

Il Segretario