srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      giugno          

 

 

 

 

Sommario:

 

 

A che punto è il ddl su immigrazione e asilo

 

 

Circolare telegrafica

nr. 300/C/2002/1281/P.12.214.9/1DIV.

(3 giugno 2002)

 

 

        Colf e addetti alla cura della persona

        (Migranti-press)

 

 

Infondatezza delle questioni

relative all'espulsione (Migranti-press)

 

 

Alcuni ordini del giorno sull'immigrazione

accolti dal governo (Migranti-press)

 

 

 

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 24

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A che punto è il ddl su immigrazione e asilo

 

Il ddl su immigrazione e asilo (A.S. 795-B) è stato approvato, nella versione licenziata dalla Camera, senza ulteriori modifiche, dalla Commissione affari costituzionali del Senato.  E' da attendersi una rapida approvazione, forse già in settimana.

Di rilievo potrebbe essere l'accoglimento, da parte del Governo, di alcuni ordini del giorno (in particolare su minori non accompagnati, asilo e regolarizzazione).

 

 

 

Sul sito internet http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/giugno, si trova la versione sinottica del testo del disegno di legge sull’immigrazione, che confronta il testo approvato dal Senato con quello approvato dalla Camera. Il documento si chiama: ddl-795-b.html.

 

Nello stesso sito si trova anche un documento (sinottico-ddl-2454-camera.html) molto utile, che riporta le principali modifiche apportate alla normativa vigente (Testo Unico) dal disegno di legge sull’immigrazione, come è stato approvato dalla Camera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare telegrafica nr. 300/C/2002/1281/P.12.214.9/1DIV.

3 giugno 2002

 

Oggetto: Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex.art.9 D.L.VG 286/98

 

Alle Questure della Repubblica

 

Come noto, l’articolo 9 del D.L.VG 286/98 prescrive, tra i requisiti necessari per ottenere la carta di soggiorno, il regolare soggiorno almeno quinquennale dello straniero e la titolarità , in capo al medesimo, di un permesso di soggiorno che consente, in linea teorica, un numero indefinito di rinnovi. L’interpretazione iniziale che della norma ha dato questo dicastero ha sempre considerato tali requisiti concettualmente legati: ai fini di una valutazione positiva dell’istanza, sussistendo le altre condizioni previste, permesso di soggiorno con le predette caratteristiche doveva verificarsi durante tutto l’arco del quinquennio, senza soluzione di continuità. Tale interpretazione, scrupolosamente applicata da codesti uffici, ha provocato, tuttavia, una frequente adozione, da parte dei Tribunali Amministrativi regionali, di pronunce di annullamento dei provvedimenti di rifiuto della carta di soggiorno, laddove i provvedimenti erano stati emanati sulla base dell’assenza di detto legame. In sostanza, l’autorità giudiziaria ha, in più occasioni, ritenuto che il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi debba verificarsi esclusivamente al momento della presentazione dell’istanza volta ad ottenere il documento di cui all’art.9 D.L.VG 286/98.Pur dovendo sussistere il regolare soggiorno di almeno un quinquennio durante il quale, di conseguenza, il richiedente può essere stato titolare di permessi anche privi della caratteristica in argomento. Un’attenta riflessione sulla problematica che ha investito anche aspetti connessi allo snellimento delle attività burocratiche degli uffici immigrazione ha condotto questo dicastero a riesaminare la posizione - assunta fino alla data odierna - in ordine alla valutazione dei requisiti previsti per la concessione del citato beneficio, aderendo ad una lettura giuridicamente meno restrittiva della norma, in conformità a quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza in materia. Pertanto, a parziale modifica della circolare n.300/C/2001/355/P/12.214.9/1 Div. Del 4 aprile 2001, in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la carta di soggiorno, ai sensi del citato articolo 9, si dovrà considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più durante l’arco del quinquennio, fermo restando che dovrà essere accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel periodo minimo prescritto dalla legge. Nel confidare nella consueta collaborazione, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche alla luce delle modifiche alla norma in argomento, introdotte dal disegno di legge in questi giorni all’esame della Camera del deputati(A.C.2454), che eleveranno a sei anni il predetto periodo minimo di soggiorno regolare, in luogo dei cinque attuali.

 

 

 

Il direttore centrale Pansa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: circolare importante per il conseguimento della carta di soggiorno. Si prega la massima diffusione tra gli operatori e gli stranieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLF E ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA NELLA LEGGE IMMIGRAZIONE

Il testo della legge approvato dalla Camera contiene alcune novità anche di notevole importanza

 

Roma (Migranti – press del 14.06.2002) – E’ il caso di ricordare che il testo, approvato dalla Camera, dovrà tornare in seconda lettura al Senato; seguiranno altri adempimenti per cui, anche se la legge prenderà nel corso di questo mese forma definitiva, la sua entrata in vigore non avverrà immediatamente, anzi potrebbe slittare di qualche mese fino a settembre; sempre che per la sua applicazione non siano sufficienti circolari o altri strumenti ministeriali, ma si debba attendere il Regolamento di applicazione; in tal caso i tempi si allungherebbero ulteriormente.

Questo vale anche per quanto riguarda la regolarizzazione di colf e “badanti”, ossia di persone addette alla cura di ammalati o comunque non autosufficienti.

Il provvedimento nel testo di Senato era contenuto nell’articolo 29, diventato ora articolo 33. Diamo per scontato il suo contenuto fondamentale, esposto in Migranti – press n.19. Qui accenniamo soltanto ad alcune novità e ai punti che rimangono per ora oscuri o fortemente problematici.

 

Queste le principali novità:

 

  1. I tre mesi di lavoro che il datore deve dichiarare già in corso decorrono a ritroso “la data di entrata in vigore della legge”, perciò il trimestre aprile – giugno o maggio – luglio o giugno – agosto, ecc., a seconda del mese in cui la legge è entrata in vigore ( 15 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale). Ci si può attendere che a suo tempo intervenga un circolare ministeriale o altro a precisare con chiarezza di quali mesi si tratta.
  2. I due mesi successivi sono il tempo utile per il datore di lavoro per denunciare “la sussistenza del rapporto di lavoro” (irregolare) e la disponibilità di farlo emergere, cioè a regolarizzarlo mediante formale contratto do lavoro. Egli in questo primo momento non dovrà far la coda presso nessun ufficio, ma semplicemente inviare alla Prefettura per posta (ed è questa la novità) la sua denuncia – dichiarazione.
  3. A questa dichiarazione vanno allegati:

-        l’attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale (corrispondente al lavoro dichiarato);

-        l’impegno a stipulare col suo dipendente il contratto di soggiorno

-        se si tratta di “badante” (addetta alla cura di persone), deve aggiungere certificazione medica della patologia del familiare alla cui assistenza è destinato il lavoratore (altra novità).

Rimane confermato che entro 20 giorni dalla ricezione (non spedizione!) della lettera gli uffici competenti faranno tutte le verifiche necessarie e nei 10 giorni successivi saranno convocate le due parti (lavoratore e datore di lavoro) per la firma del contratto e il rilascio del permesso di soggiorno per un anno.

 

 

Punti ancora oscuri o comunque problematici:

 

  1. Si tratta di un permesso di soggiorno “per lavoro subordinato” con tutte le sue anche positive conseguenze? Sembra di no, sembra si tratti di un p.d.s. “anomalo”, non previsto dalla legge.
  2. Se il padrone licenzia il/la colf o se muore l’anziano cui si presta cura, scade il permesso di soggiorno? Sembra di si.
  3. Se si dichiarano più di tre mesi di lavoro dipendente, si devono pagare maggiori contributi? Si, ma in un secondo momento e non è ancora fissato l’importo.

 

 

Per maggiore chiarezza si riporta il comma primo dell’art. 33 (in corsivo le novità)

“1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore  della presente legge., ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologia  o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura…mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia…è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante”.

 

STRANIERO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL’ESPULSIONE  E AL TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA

 

ROMA (Migranti – press del 14.06.2002) – Osservatorio giuridico - legislativo della C.E.I. – 7/02

 

Con ordinanza n. 35 del 14-26 febbraio 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Milano. Con la stessa ordinanza la Consulta ha dichiarato anche la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/98), sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Milano.

Per quanto concerne quest’ultima questione di legittimità costituzionale (art. 20 del d.P.R. n. 394/99), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché si tratta di disposizione contenuta in un atto privo del requisito di forza di legge.

In riferimento al primo caso, relativo all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/98, la denuncia riguardava la parte in cui viene disposta, alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, l’applicazione della disciplina degli artt. 737 e ss. Del codice di procedura civile.  Secondo il Tribunale di Milano la procedura prevista sarebbe “manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese” . A questo riguardo la Corte costituzionale ha affermato, secondo una costante giurisprudenza, che la procedura camerale, quando è prevista senza l’imposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il diritto di difesa e l’adottarla in vista della esigenza di speditezza e semplificazione delle forme processuali risulta essere una scelta che solo il legislatore può compiere e che pertanto “sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza (sentenza n. 573 e 543 del 1989; ordinanza n. 121 del 1994)”.

Sempre riguardo all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286/98, la Consulta ha evidenziato  anche il fatto che il giudice della convalida non è privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica: lo stesso, infatti, secondo l’art. 738 comma 3, del cod. proc. Civ., ha il potere di assumere informazione e controllare la reale sussistenza degli impedimenti addotti dall’autorità di polizia ad una immediata esecuzione dell’accompagnamento alla frontiera e accertare se ricorrono ipotesi di divieto di espulsione (una decisione in tal senso era già stata pronunciata dalla Corte con l’ordinanza n. 140/01). Pertanto – ha proseguito la Consulta – le questioni che si appuntano su una pretesa inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5 del testo unico dell’immigrazione (mancanza dell’obbligo  di avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell’inizio del trattenimento; mancanza di attribuzione al giudice del potere di stabilire il termine massimo del trattenimento modulandolo sulle concrete fattispecie), la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza rinviando a precedenti pronunce (con le quali è già stata dichiarata la non fondatezza e la manifesta infondatezza) in considerazione del fatto che non risultano addotti elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati (ordinanza n. 385/01 in riferimento all’art. 14, comma3; sentenza n. 105/01 e ordinanze nn. 386 e 385 del 2001 in riferimento all’art. 14, commi 4 e 5). (P.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI ORDINI DEL GIORNO SULL’IMMIGRAZIONE ACCOLTI DAL GOVERNO

 

Roma (Migranti – press del 14.06.2002) – In sede di esame della legge sono stati presentati al Governo molti ordini del giorno; alcuni di questi sono stati accolti. Si tenga presente che l’ordine del giorno non ha un valore vincolante di carattere giuridico: si riduce di fatto a una raccomandazione.

Ne riportiamo alcuni fra quelli che sembrano più importanti.

 

1. Sul prelievo delle impronte digitali anche agli italiani. Si tratta di tre o. d. g. abbastanza simili.

Cosi suona quello presentato da deputati della minoranza (1° firmatario Rutelli):

“La Camera…impegna il Governo ad adottare le misure necessarie affinché la carta d’identità e il documento elettronico (di tutti in Italia) contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo” ( ci si riferisce all’art. 36 del decreto legislativo del 28.12.2000, n. 443, che prevede la possibilità dell’identificazione dei cittadini italiani tramite l’indicazione nella carta d’identità e nel documento elettronico dei dati biometrici, con esclusione del DNA).

 

2. Su una apposita legge sull’asilo e la protezione umanitaria. “ La Camera… impegna il Governo alla presentazione del disegno di legge sull’asilo e la protezione umanitaria, integrandovi gli articoli 27 e 28 dell’attuale provvedimento sulla immigrazione, sulla base delle direttive dell’Unione europea e in attenzione dell’articolo 10 della Costituzione”. Tra le motivazioni addotte figurano anche “le richieste pressanti prevenute dall’ACNUR, dal CIR e dagli organismi non governativi del settore per una legge organica” (a firma di Craxi).

 

3. Su un Osservatorio europeo sul fabbisogno di manodopera. “La Camera … impegna il Governo a farsi promotore di un’iniziativa in sede europea tesa a costituire, presso la Commissione E. un osservatorio sul fabbisogno di mano d’opera extracomunitaria i cui dati e le cui previsioni siano posti alla base di programmi europei di formazione professionale, da finanziare con fondi europei e con il contributo degli Stati membri…” (a firma di Santagata).

 

4. Corsia preferenziale per gli oriundi italiani, particolarmente dall’Argentina. “La Camera… impegna il Governo a dare priorità nella concessione del visto di ingresso e di permanenza nel nostro Paese ai cittadini di origine italiana residenti nei Paesi extraeuropei, come l’Argentina, e di prevedere per gli stessi adeguate agevolazioni di natura economica, nonché facilitazioni nell’acquisizione della cittadinanza italiana” ( a firma di Lettieri).

 

5. Sovraffollamento delle carceri da sfoltire (anche per condanne oltre i due anni di detenzione).

“La Camera … impegna il Governo a stipulare accordi bilaterali con gli Stati di origine degli extracomunitari presenti in Italia perché la detenzione superiore ai due anni sia espiata nei paesi di origine degli stranieri con i quali si stipuleranno tali accordi, in conformità con la Costituzione italiana e con le convenzioni internazionali” (a firma di Cirielli, Mensa).

 

6. Tutela delle libertà fondamentali. Data l’importanza dell’argomento qui riportiamo anche le due premesse giustificative dell’ordine di giorno. “La Camera, - rilevata la particolare delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo, incidendo diverse disposizioni su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite; considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal provvedimento vi sono valori di fondamentali importanza, come l’inviolabilità della libertà personale, di cui all’art. 13 della Costituzione, il diritto di difesa di cui all’art. 25, c. 2, e la tutela della famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31, impegna il Governo ad impartire puntuali direttive alle competenti amministrazioni, affinché in sede di attuazione delle disposizione della presente legge, ci si attenga al più rigoroso rispetto di tutte le garanzie costituzionali attinenti le libertà fondamentali” ( a firma di Nigra).

 

N.B. Importante e molto articolato è l’o.d.g. (n.19): preso atto che “almeno la metà del totale della popolazione carceraria minorile è rappresentata da minori stranieri”, chiede interventi specifici “soprattutto con finalità di prevenzione, rieducazione, recupero ed reinserimento” dei medesimi.

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it