srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      giugno          

 

 

 

 

Sommario:

 

Giornata Mondiale del Rifugiato

 

Intervista di Annemarie Dupré sulla legge Bossi-Fini

 

Decreto Ministeriale del 22/05/2002 sulla determinazione di una ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari

 

Decreto-Legge 51/2002 sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera

 

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 23

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

Giornata Mondiale del Rifugiato

20 giugno 2002

 

Il Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia aderisce e partecipa attivamente alle iniziative in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiati. In particolare si è attivato sulla raccolta firme per una migliore protezione dei richiedenti asilo e per i rifugiati. Partecipa ad iniziative varie a Roma e promuove insieme ad altre associazioni a Bari il programma “Città dell’Asilo”. La Federazione contribuisce a questa iniziativa con un concerto di musica tradizionale del gruppo “Terra di Puglia”, che avrà luogo nel centro evangelico “La Casetta”.

Le chiese evangeliche, che da tempo attraverso il lavoro del Servizio Rifugiati e Migranti seguono con attenzione l'emanazione delle leggi governative in materia, sono molto preoccupate per i recenti sviluppi della politica di asilo del Governo italiano e della legislazione che tenta in tutti i modi di limitare il diritto alla protezione per uomini e donne che fuggono da persecuzione e violenza. L’Italia non ha una legge specifica e completa d’asilo. Inoltre le poche norme in materia, comprese nelle varie leggi sull’immigrazione, non garantiscono il diritto d’asilo come previsto nella Convenzione di Ginevra e nella Costituzione Italiana. Preoccupano misure restrittive nel momento dell’arrivo del richiedente asilo sul territorio italiano, che prevedono procedure di identificazione (impronte digitali e sistemazione in “centri di identificazione”) e di riconoscimento dello status di rifugiato non sempre rispettosi della dignità del richiedente asilo e del suo diritto a poter ricorre contro una decisione negativa in merito alla richiesta di protezione. Anche in caso di riconoscimento dello status di rifugiato non è previsto un diritto soggettivo all’assistenza per il rifugiato. Non sono garantite misure per assistere la persona nel suo percorso di integrazione nella società italiana.

 

Come Chiese evangeliche riteniamo che una tale politica non corrisponde a una cultura dell’accoglienza e di solidarietà con lo straniero perseguitato e in difficoltà. Riteniamo di dover stare vicino a questi uomini e donne e di dover intensificare -  proprio in questa fase - il nostro impegno per camminare accanto a loro.

 

Roma, 20 giugno 2002                                                   Servizio Rifugiati e Migranti

     Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

 

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE

protestantesimo - ecumenismo - religioni

12 giugno 2002 settimanale - anno XXIII - numero 24

 

 

 

IMMIGRAZIONE: LA LEGGE BOSSI-FINI NON GARANTISCE I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STRANIERI

Intervista a Annemarie Dupré, a cura di Luisa Nitti

 

 

Roma (NEV), 12 giugno 2002 - Si moltiplicano in questi giorni iniziative e prese di posizione contro la legge sull'immigrazione approvata la scorsa settimana alla Camera dei Deputati: la polemica è aspra in particolare sull' emendamento che prevede il prelievo delle impronte digitali per tutti gli stranieri che facciano richiesta del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Intervista a Annemarie Dupré, coordinatrice del Servizio rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI).

 

 

Quale la valutazione generale sulla legge da parte del Servizio rifugiati e migranti della FCEI?

 

Le nuove norme in materia di immigrazione e asilo sono state approvate la settimana scorsa dalla Camera dei deputati, ma devono ancora ritornare al Senato; ciò significa che non sono applicabili per il momento, anzi ci vorranno ancora diversi mesi tra tempi di pubblicazione ed elaborazione dei vari regolamenti necessari, fino a quando saranno veramente esecutivi. Ciò detto, le norme della legge Bossi-Fini vanno valutate da diversi punti di vista. Ci preoccupa in modo particolare il problema del rispetto dei diritti umani. A questo proposito meritano attenzione due questioni: la mancanza di una effettiva possibilità di un ricorso giudiziario contro una decisione negativa su una domanda d'asilo, e l'assenza di una reale possibilità che un tale ricorso abbia effetto sospensivo. Inoltre va contestato il trattamento disuguale dei cittadini stranieri da quelli italiani, dal momento che a questi ultimi si impone l'identificazione attraverso le impronti digitali - trattamento riservato normalmente a persone accusate di reati -, ma anche il fatto che un peggioramento della possibilità di ricongiungimento familiare è dannoso per il diritto di vivere in famiglia.

Garantire più sicurezza ai cittadini italiani è uno degli obiettivi principali della nuova legge: molti sostengono però che la Bossi-Fini, se verrà definitivamente approvata, avrà l'effetto contrario: più clandestini e dunque più stranieri esposti ai meccanismi della criminalità organizzata.

 

Limitare la possibilità di entrare legalmente in un paese aumenta automaticamente il flusso di migranti che entrano irregolarmente in Italia. La nuova legge vuole rendere più difficile l'ingresso sul territorio italiano. Questo farà aumentare il fenomeno del traffico criminale di esseri umani. Chi è costretto per svariati ragioni a lasciare il proprio paese e non può entrare legalmente in Europa, si metterà nelle mani di organizzazioni criminali, non avendo altra scelta. Sarà sfruttato economicamente, trattato spesso brutalmente, la sua vita sarà messa a rischio. Questo traffico sarà sempre più conveniente per la criminalità organizzata, che così si rafforzerà. La sicurezza della società italiana sarà più a rischio a causa di una criminalità più organizzata, più ricca, più violenta.

 

Tutto ciò potrebbe contribuire a generare tensioni sociali?

 

Una politica migratoria che non mira ad una buona integrazione degli immigrati, ma alla loro marginalizzazione, farà senz'altro crescere le tensioni all'interno del tessuto sociale, ad esempio con reazioni razziste e xenofobe. Anche una forte militarizzazione delle acque territoriali e un aumento del controllo delle frontiere non sarà in grado di evitare l'immigrazione irregolare. Né la Germania né gli Stati Uniti ci sono mai riusciti, pur avendo frontiere molto meno difficili da controllare.

 

 

Si pone poi il problema della qualità dell'accoglienza e delle possibilità di integrazione offerte agli immigrati. Qual è la sua opinione in proposito?

 

La nuova legge tenta in molti modi di precarizzare la condizione degli immigrati, invece di stabilizzare la loro situazione. Con numerose misure burocratiche si cerca di rendere più difficile la vita quotidiana dello straniero. Alcuni esempi concreti: è stato reso più difficile l'accesso ad un permesso d'ingresso per motivi di lavoro e comunque lo straniero dovrebbe poter restare solo per la durata del contratto di lavoro; è stata accorciata la durata del tempo che un immigrato può restare disoccupato senza perdere il permesso di soggiorno; sono stati anticipati i tempi entro i quali deve essere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno; è stato allungato il tempo per poter ottenere una carta di soggiorno, che dovrebbe essere un passo in più per la stabilizzazione dell'immigrato. Va comunque aggiunto che è stata migliorata la situazione del minore non accompagnato che raggiunge la maggiore età, anche se si tratta di una soluzione che risolve la questione solo in parte. Molti minori non potranno infatti usufruire di questa possibilità.

 

 

Quali altri aspetti problematici individua nella struttura della legge Bossi-Fini sull'immigrazione?

 

Dobbiamo porci la domanda sulla reale utilità di questa legge per la società italiana, ad esempio per il mercato del lavoro. Rendere più difficile l' accesso di lavoratori stranieri non corrisponde infatti alle esigenze del mercato di lavoro italiano. Questo è stato denunciato ripetutamente dagli organismi dei datori di lavoro e ultimamente dai giovani industriali. Questo risulta anche dalle varie misure del Governo in merito al decreto sull'ingresso di lavoratori stagionali. Il numero ammesso è stato aumentato varie volte. La mozione della maggioranza sulla regolarizzazione, allargata ad altri lavori oltre che alle colf e alle "badanti", ne è un altro segnale.

Sotto il profilo dei diritti dei cittadini va detto poi che la militarizzazione delle frontiere ha un valore negativo, almeno simbolico, per le libertà democratiche degli italiani, dato che questo potrebbe significare la possibilità di applicare in certi casi la legge militare. La possibilità di prendere le impronte digitali agli stranieri potrebbe portare all'introduzione di una misura simile per tutti gli italiani, ulteriore riduzione della privacy per motivi di controllo dei cittadini.

Infine bisogna ricordare che la precarizzazione degli stranieri e le campagne xenofobe di alcune forze politiche potranno incrementare tensioni e violenza con tendenze razziste.

 

 

 

Di fronte alle grandi sfide dell'immigrazione - che certo ha già mutato il volto della società italiana - lei crede che le chiese siano in grado di continuare a promuovere, nonostante tutto, i valori della solidarietà e dell'accoglienza?

 

Proprio in una situazione di crescente precarietà degli stranieri le chiese devono riconoscere il loro compito di essere accanto a chi viene costretto agli ultimi posti della società o ne viene escluso totalmente. Potrebbe diventare più difficile sostenere la causa degli immigrati, ma questo non potrà giustificare una riduzione del nostro impegno in questo settore. Al contrario, dovremo rafforzare le nostre iniziative, stimolare tutte le comunità di farsene carico, sviluppare sempre più fantasia e impegnare ancora più risorse umane e materiali. Per il momento il lavoro non viene ostacolato formalmente, ma le risorse pubbliche sono sempre di meno e le persone in difficoltà aumentano, dato che sempre più persone sono senza permesso di soggiorno e con ciò quasi senza diritti.

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE del 22 maggio 2002

Determinazione per l’anno 2002 di una ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 4, relativo alla definizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato- anche per esigenze di carattere stagionale- e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma dell’articolo 20 del suddetto decreto legislativo;

VISTO il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

VISTO il Documento programmatico relativo alla politica per l’immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112, suppl. n. 119;

VISTI i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002;

TENUTO CONTO delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002 da parte delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;

TENUTO CONTO che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 è stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001;

CONSIDERATO che le regioni alle quali sono state attribuite, ai sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto avvalersi della ulteriore possibilità sopra indicata avendo già esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, l’utilizzo delle rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;

RITENUTO pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel decreto in data 4 febbraio 2002;

VISTA la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell’Assessore all’agricoltura della Regione Puglia con la quale si manifestava la disponibilità a cedere una quota di 300 unità in favore della Regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la Regione Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002,

Decreta:


Art. 1

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002 stabilite nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002, è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota totale di 6.600 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

Art. 2

1. A modifica delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002, stabilite dal decreto ministeriale 12 marzo 2002, le quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo sono così modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602.

Art. 3

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001.

 

Roma, 22 maggio 2002

 

IL Ministro
ROBERTO MARONI

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO

Regione

 

Piemonte

260

Lombardia

200

Trento

1400

Bolzano

2600

Veneto

1000

Friuli–Venezia–Giulia

200

Liguria

20

Emilia Romagna

600

Toscana

200

Marche

60

Lazio

60

 

TOTALE 6.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133 dell’8 giugno 2002), concernente: "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera".([1])

 

 

Art. 1.

1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.".

2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".

 

 

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione".

 

 

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Pubblicato in Gazz. Uff. n. 133 del 8 giugno 2002. Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, n. 43 nonchè dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it