srm materiali materiali di lavoro e
rassegna stampa sull’immigrazione 2002 giugno |
Sommario: Giornata Mondiale del
Rifugiato Intervista di Annemarie
Dupré sulla legge Bossi-Fini Decreto Ministeriale del
22/05/2002 sulla determinazione di una ulteriore quota massima di ingresso di
lavoratori stagionali extracomunitari Decreto-Legge 51/2002 sulla
convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n. 23
_________ a cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Giornata Mondiale del
Rifugiato
20 giugno 2002
Il Servizio Rifugiati e Migranti
della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia aderisce e partecipa
attivamente alle iniziative in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiati.
In particolare si è attivato sulla raccolta firme per una migliore
protezione dei richiedenti asilo e per i rifugiati. Partecipa ad iniziative
varie a Roma e promuove insieme ad altre associazioni a Bari il programma
“Città dell’Asilo”. La Federazione contribuisce a
questa iniziativa con un concerto di musica tradizionale del gruppo
“Terra di Puglia”, che avrà luogo nel centro evangelico
“La Casetta”.
Le chiese evangeliche, che da tempo
attraverso il lavoro del Servizio Rifugiati e Migranti seguono con attenzione
l'emanazione delle leggi governative in materia, sono molto preoccupate per i
recenti sviluppi della politica di asilo del Governo italiano e della
legislazione che tenta in tutti i modi di limitare il diritto alla protezione
per uomini e donne che fuggono da persecuzione e violenza. L’Italia non
ha una legge specifica e completa d’asilo. Inoltre le poche norme in
materia, comprese nelle varie leggi sull’immigrazione, non garantiscono
il diritto d’asilo come previsto nella Convenzione di Ginevra e nella Costituzione
Italiana. Preoccupano misure restrittive nel momento dell’arrivo del
richiedente asilo sul territorio italiano, che prevedono procedure di
identificazione (impronte digitali e sistemazione in “centri di
identificazione”) e di riconoscimento dello status di rifugiato non
sempre rispettosi della dignità del richiedente asilo e del suo diritto
a poter ricorre contro una decisione negativa in merito alla richiesta di
protezione. Anche in caso di riconoscimento dello status di rifugiato non
è previsto un diritto soggettivo all’assistenza per il rifugiato.
Non sono garantite misure per assistere la persona nel suo percorso di
integrazione nella società italiana.
Come Chiese evangeliche riteniamo
che una tale politica non corrisponde a una cultura dell’accoglienza e di
solidarietà con lo straniero perseguitato e in difficoltà.
Riteniamo di dover stare vicino a questi uomini e donne e di dover
intensificare - proprio in questa
fase - il nostro impegno per camminare accanto a loro.
Roma, 20 giugno 2002 Servizio
Rifugiati e Migranti
Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia
NEV
- NOTIZIE EVANGELICHE
protestantesimo
- ecumenismo - religioni
12
giugno 2002 settimanale - anno XXIII - numero 24
IMMIGRAZIONE: LA LEGGE BOSSI-FINI
NON GARANTISCE I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STRANIERI
Intervista a Annemarie Dupré,
a cura di Luisa Nitti
Roma (NEV), 12 giugno 2002 - Si moltiplicano in
questi giorni iniziative e prese di posizione contro la legge sull'immigrazione
approvata la scorsa settimana alla Camera dei Deputati: la polemica è
aspra in particolare sull' emendamento che prevede il prelievo delle impronte
digitali per tutti gli stranieri che facciano richiesta del rilascio o del
rinnovo del permesso di soggiorno. Intervista a Annemarie Dupré,
coordinatrice del Servizio rifugiati e migranti della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia (FCEI).
Quale la valutazione generale sulla legge da parte
del Servizio rifugiati e migranti della FCEI?
Le nuove norme in materia di immigrazione e asilo
sono state approvate la settimana scorsa dalla Camera dei deputati, ma devono
ancora ritornare al Senato; ciò significa che non sono applicabili per
il momento, anzi ci vorranno ancora diversi mesi tra tempi di pubblicazione ed
elaborazione dei vari regolamenti necessari, fino a quando saranno veramente
esecutivi. Ciò detto, le norme della legge Bossi-Fini vanno valutate da
diversi punti di vista. Ci preoccupa in modo particolare il problema del
rispetto dei diritti umani. A questo proposito meritano attenzione due
questioni: la mancanza di una effettiva possibilità di un ricorso
giudiziario contro una decisione negativa su una domanda d'asilo, e l'assenza
di una reale possibilità che un tale ricorso abbia effetto sospensivo.
Inoltre va contestato il trattamento disuguale dei cittadini stranieri da
quelli italiani, dal momento che a questi ultimi si impone l'identificazione
attraverso le impronti digitali - trattamento riservato normalmente a persone
accusate di reati -, ma anche il fatto che un peggioramento della
possibilità di ricongiungimento familiare è dannoso per il
diritto di vivere in famiglia.
Garantire più sicurezza ai cittadini italiani
è uno degli obiettivi principali della nuova legge: molti sostengono
però che la Bossi-Fini, se verrà definitivamente approvata,
avrà l'effetto contrario: più clandestini e dunque più
stranieri esposti ai meccanismi della criminalità organizzata.
Limitare la possibilità di entrare legalmente
in un paese aumenta automaticamente il flusso di migranti che entrano
irregolarmente in Italia. La nuova legge vuole rendere più difficile
l'ingresso sul territorio italiano. Questo farà aumentare il fenomeno
del traffico criminale di esseri umani. Chi è costretto per svariati
ragioni a lasciare il proprio paese e non può entrare legalmente in
Europa, si metterà nelle mani di organizzazioni criminali, non avendo
altra scelta. Sarà sfruttato economicamente, trattato spesso
brutalmente, la sua vita sarà messa a rischio. Questo traffico
sarà sempre più conveniente per la criminalità
organizzata, che così si rafforzerà. La sicurezza della
società italiana sarà più a rischio a causa di una
criminalità più organizzata, più ricca, più
violenta.
Tutto ciò potrebbe contribuire a generare
tensioni sociali?
Una politica migratoria che non mira ad una buona
integrazione degli immigrati, ma alla loro marginalizzazione, farà
senz'altro crescere le tensioni all'interno del tessuto sociale, ad esempio con
reazioni razziste e xenofobe. Anche una forte militarizzazione delle acque
territoriali e un aumento del controllo delle frontiere non sarà in
grado di evitare l'immigrazione irregolare. Né la Germania né gli
Stati Uniti ci sono mai riusciti, pur avendo frontiere molto meno difficili da
controllare.
Si pone poi il problema della qualità
dell'accoglienza e delle possibilità di integrazione offerte agli
immigrati. Qual è la sua opinione in proposito?
La nuova legge tenta in molti modi di precarizzare la
condizione degli immigrati, invece di stabilizzare la loro situazione. Con
numerose misure burocratiche si cerca di rendere più difficile la vita
quotidiana dello straniero. Alcuni esempi concreti: è stato reso
più difficile l'accesso ad un permesso d'ingresso per motivi di lavoro e
comunque lo straniero dovrebbe poter restare solo per la durata del contratto
di lavoro; è stata accorciata la durata del tempo che un immigrato
può restare disoccupato senza perdere il permesso di soggiorno; sono
stati anticipati i tempi entro i quali deve essere richiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno; è stato allungato il tempo per poter ottenere una
carta di soggiorno, che dovrebbe essere un passo in più per la
stabilizzazione dell'immigrato. Va comunque aggiunto che è stata
migliorata la situazione del minore non accompagnato che raggiunge la maggiore
età, anche se si tratta di una soluzione che risolve la questione solo
in parte. Molti minori non potranno infatti usufruire di questa
possibilità.
Quali altri aspetti problematici individua nella
struttura della legge Bossi-Fini sull'immigrazione?
Dobbiamo porci la domanda sulla reale utilità
di questa legge per la società italiana, ad esempio per il mercato del
lavoro. Rendere più difficile l' accesso di lavoratori stranieri non
corrisponde infatti alle esigenze del mercato di lavoro italiano. Questo
è stato denunciato ripetutamente dagli organismi dei datori di lavoro e
ultimamente dai giovani industriali. Questo risulta anche dalle varie misure
del Governo in merito al decreto sull'ingresso di lavoratori stagionali. Il
numero ammesso è stato aumentato varie volte. La mozione della
maggioranza sulla regolarizzazione, allargata ad altri lavori oltre che alle
colf e alle "badanti", ne è un altro segnale.
Sotto il profilo dei diritti dei cittadini va detto
poi che la militarizzazione delle frontiere ha un valore negativo, almeno
simbolico, per le libertà democratiche degli italiani, dato che questo
potrebbe significare la possibilità di applicare in certi casi la legge
militare. La possibilità di prendere le impronte digitali agli stranieri
potrebbe portare all'introduzione di una misura simile per tutti gli italiani,
ulteriore riduzione della privacy per motivi di controllo dei cittadini.
Infine bisogna ricordare che la precarizzazione degli
stranieri e le campagne xenofobe di alcune forze politiche potranno
incrementare tensioni e violenza con tendenze razziste.
Di fronte alle grandi sfide dell'immigrazione -
che certo ha già mutato il volto della società italiana - lei
crede che le chiese siano in grado di continuare a promuovere, nonostante
tutto, i valori della solidarietà e dell'accoglienza?
Proprio in una situazione di crescente
precarietà degli stranieri le chiese devono riconoscere il loro compito
di essere accanto a chi viene costretto agli ultimi posti della società
o ne viene escluso totalmente. Potrebbe diventare più difficile
sostenere la causa degli immigrati, ma questo non potrà giustificare una
riduzione del nostro impegno in questo settore. Al contrario, dovremo
rafforzare le nostre iniziative, stimolare tutte le comunità di farsene
carico, sviluppare sempre più fantasia e impegnare ancora più
risorse umane e materiali. Per il momento il lavoro non viene ostacolato
formalmente, ma le risorse pubbliche sono sempre di meno e le persone in
difficoltà aumentano, dato che sempre più persone sono senza
permesso di soggiorno e con ciò quasi senza diritti.
DECRETO
MINISTERIALE del 22 maggio 2002
Determinazione per l’anno
2002 di una ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali
stranieri non comunitari.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 4, relativo
alla definizione annuale con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato- anche per esigenze di carattere
stagionale- e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma
dell’articolo 20 del suddetto decreto legislativo;
VISTO il relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
VISTO il Documento programmatico relativo alla politica
per l’immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato
per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30
marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112,
suppl. n. 119;
VISTI i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data
12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7
febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato quote di
ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno
2002;
TENUTO CONTO delle numerose e reiterate
richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari
per l’anno 2002 da parte delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti
locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
TENUTO CONTO che nel decreto ministeriale in data
12 marzo 2002 è stato previsto che le quote relative ai lavoratori
subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all’articolo 1,
comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresì i cittadini
stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell’anno 2001;
CONSIDERATO che le regioni alle quali sono
state attribuite, ai sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote
relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto
avvalersi della ulteriore possibilità sopra indicata avendo già
esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, l’utilizzo delle
rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;
RITENUTO pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di
lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel decreto in
data 4 febbraio 2002;
VISTA la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell’Assessore
all’agricoltura della Regione Puglia con la quale si manifestava la
disponibilità a cedere una quota di 300 unità in favore della
Regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la Regione Puglia dal
decreto in data 12 marzo 2002,
Decreta:
Art. 1
1. Ad incremento delle quote di ingresso di
lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002 stabilite
nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002, è consentito
l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a
carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero, entro una quota totale di 6.600 unità, ripartita tra
le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte
integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
Art. 2
1. A modifica delle quote di ingresso di lavoratori
stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002, stabilite dal
decreto ministeriale 12 marzo 2002, le quote assegnate alle regioni Puglia ed
Abruzzo sono così modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione
Abruzzo n. 602.
Art. 3
1. Le quote relative ai lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui
all’articolo 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002,
altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001.
Roma, 22 maggio 2002
IL
Ministro
ROBERTO MARONI
ALLEGATO
Regione |
|
Piemonte |
260 |
Lombardia |
200 |
Trento |
1400 |
Bolzano |
2600 |
Veneto |
1000 |
Friuli–Venezia–Giulia |
200 |
Liguria |
20 |
Emilia Romagna |
600 |
Toscana |
200 |
Marche |
60 |
Lazio |
60 |
|
TOTALE 6.600 |
Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), coordinato con la legge di
conversione 7 giugno 2002, n. 106 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
133 dell’8 giugno 2002), concernente: "Disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera".([1])
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del
comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il
comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.".
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola:
"rottamazione" è sostituita dalla seguente:
"distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole:
"mediante distruzione".
Art. 2.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è
immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Pubblicato in Gazz. Uff. n. 133 del 8 giugno 2002. Il testo coordinato qui
pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, n. 43 nonchè dell'art. 10, comma 2, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione
per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
Sergio
Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch
ECRE
(European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE
EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it