Allegato A
Seduta n. 168 del 2/7/2002


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(A.C. 2843-bis - Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.
1. 4. Alfonso Gianni.


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Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: con passaggio diretto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere aggiuntivo di cui al comma 1, così come modificato dalla legge di conversione, pari a 5,113 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 13. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
1. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.
1. 6. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.
1. 16. Alfonso Gianni.

Subemendamento all'emendamento Alfonso Gianni 1.7

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.
0.1.7.1. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.
1. 7. Alfonso Gianni.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai lavoratori di cui sopra che, durante la predetta proroga, risultassero impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, va corrisposta una retribuzione corrispondente a quella della mansione svolta e comunque non inferiore a quella goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze fra l'entità dell'indennità di mobilità e la predetta retribuzione è a carico degli enti presso cui i lavoratori sono impiegati.
1. 8. Alfonso Gianni.

Al comma 5, sopprimere le parole: ottanta per cento dell'.
1. 9. Alfonso Gianni.


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Al comma 7, dopo le parole: attraverso la stipula, aggiungere le seguenti: sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei lavoratori interessati e conseguentemente.
1. 10. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8-bis.
1. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 8-ter, le parole: In deroga alla normativa vigente sono sostituite dalle seguenti: In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. 17. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8-ter, sopprimere le parole: e per un massimo di venti unità.
1. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 8-ter, le parole: ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche sono sostituite dalle seguenti: ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche.
1. 18. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;
1. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-quinquies. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.
8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.
1. 2. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.
8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.
1. 1. Alfonso Gianni.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, è sostituito dal seguente:
«15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, uno o più decreti in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, volti a regolare le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5.»
1. 15. Duca, Gasperoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 e successive proroghe, fermi restando i previsti limiti di spesa, si applicano altresì ai lavoratori transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed a cui non si applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186.
1. 14. Duca, Gasperoni.

ART. 1-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori della Valbasento e dell'Interklim). - 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 01. Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri.

ART. 2.
(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 23,2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 2004 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è


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autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 5. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, le parole: le parole: e di 9 miliardi sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: e dopo la cifra: 2001 sono inserite le seguenti parole: nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002;
2. 7. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1o gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.
2. 1. (Nuova formulazione) .Mazzocchi, Alboni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I lavoratori licenziati successivamente al 31 dicembre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto e che, nel citato periodo, abbiano presentato la domanda per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria, in presenza dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.
2. 6. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
* 2. 3. Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
* 2. 4. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2002».
2. 2. Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


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1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di euro 2.789.000 per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;
2-bis.2. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 2 le parole: imprese precedenti sono sostituite dalle seguenti: imprese precedentemente affidatarie.
2-bis.1. La Commissione.
(Approvato)

ART. 3.
(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 6.000 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 1. Dario Galli, Didonè.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.
3. 2. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio, Panattoni, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.
3. 3. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2005.


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Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.
3. 4. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.
3. 5. Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: non oltre il con la seguente: Fino al.
3. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta). Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 7. Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 8. Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1o gennaio 2002, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000.«

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988.»
3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.01.
(Modifiche alla legge di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi).

1. All'articolo 5, primo comma, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «purché abbiano mezzi di propulsione propri» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Gasperoni, Duca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.01.
(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).

1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.
5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera


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occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.
5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.»
3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.

ART. 3-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine).

Sopprimerlo.
3-bis. 1. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. (Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25). - 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.
3-bis. 01. Volontè, Giuseppe Drago.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448.
4. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)