srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      luglio          

 

 

 

 

La XIIa  Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha dato mandato al Servizio Rifugiati e Migranti (SRM)  di impegnarsi nella lotta contro il traffico di esseri umani e, in particolare, di dare sostegno alle donne straniere, vittime della tratta. 

 

A questo scopo il SRM ha avviato un programma specifico, per promuovere all’interno delle nostre chiese una riflessione ed azioni sulla complessa ed articolata realtà della prostituzione. Questo programma si inserisce nel “Decennio contro la violenza” indetto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese

Il nome biblico “Ruth”, una donna straniera che lascia la sua casa e riesce a gestire in autonomia la propria vita, è il nome dato al nostro programma che si rivolge a donne straniere  ridotte in schiavitù, private quindi della propria autonomia.

 

Dopo l’assemblea, e anche prima, varie comunità hanno avviato riflessioni e/o piccole iniziative. Il SRM  ha promosso un seminario di formazione e vari interventi per donne, vittime della tratta. Per mettere queste iniziative in rete e per allargare il cerchio di chi vuole coinvolgersi in questo lavoro, il SRM apre ora un'altra linea di supplementi del proprio notiziario SRM materiali, simile a “Inform.legge”, che molti di voi ricevono da tempo. Si tratta di una rete via e-mail: SRM materiali – Supplemento Ruth.

 

Iniziamo ora con il primo numero per mettervi tutti al corrente del programma. Riprenderemo poi a settembre in modo più organico.

 

La rete Ruth non vuole essere solo uno strumento di informazione, vi invitiamo pertanto ad inserirvi attivamente, mandandoci informazioni, raccontandoci le vostre esperienze, facendo proposte e condividendo buone pratiche.

 

 

 

Supplemento

“RUTH”

n. 1

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

Art. 18

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

1.     Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2.     Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3.     Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4.     Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5.     Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6.     Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7.     L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 19

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

1.     In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

 

2.     Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:

a)    degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitor o l'affidatario espulsi;

b)    degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;

c)    degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

      d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

 

 

 

Art. 20

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

1.     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

 

2.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

Art. 24

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1.     I servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell’ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all’articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2.     Le modalità per l’espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

 

3.     Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l’ente locale per l’eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell’articolo 40 del testo unico.

 

 

 

 

Art. 25

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1.     I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall’ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all’assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2.     Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d’intesa con gli altri Ministri interessati.

 

3.     La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all’articolo 26;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

Art. 26

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1.     I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all’articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2.     L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) l’iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall’ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3.     L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

 

4.     I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell’articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 27

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

1.     Quando ricorrono le circostanze di cui all’articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2.     Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all’articolo 25;

c) l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

d) l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3.     Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 


Conclusioni del seminario “Ruth”

Rocca di Papa  9 - 11 febbraio 2001

 

I/le partecipanti, provenienti da diverse chiese in Italia, si sono resi/e conto che esiste già una certa sensibilità nelle nostre chiese locali sul fenomeno della tratta e della prostituzione coatta delle donne straniere. In varie città sono stati avviati programmi per sostenere le donne coinvolte nella prostituzione e nella “tratta”, in altre esiste la disponibilità ad impegnarsi su questi temi:

·    cura pastorale,

·    iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno,

·    ascolto e servizi vari,

·    lavoro in carcere,

·    disponibilità alloggiative ( non per uso “casa di fuga”, che è un impegno per il momento ritenuto troppo impegnativo),

·    possibilità di formazione per operatori e volontari .

 

Sono state individuate diverse possibilità di collaborazione all’interno delle nostre chiese, (p.e. FDEI, FGEI e con il Dipartimento di Teologia dell’UCEBI), ma anche all’esterno con le Istituzioni e l’associazionismo religioso e laico.

 

I/le partecipanti hanno deciso di mettere in rete le risorse e le iniziative. Con l’aiuto di un sociologo sono state analizzate le 3 principali categorie di donne coinvolte nel fenomeno: la prostituzione volontaria, senza dipendenza da altre persone o gravi costrizioni economiche o sociali; prostituzione semi volontaria, dove sono presenti costrizioni per motivi di povertà e/o parziale dipendenza da altri, totale dipendenza con forme di riduzione in schiavitù, la cosiddetta “tratta”. 

E’ stato anche chiarito che i confini tra le tre categorie sono labili e spesso di difficile individuazione: sono frequenti infatti forme “miste” di prostituzione. Inoltre chi rientra nella categoria di semi volontarietà, può facilmente precipitare verso forme di totale schiavitù.

I/le partecipanti hanno quindi scelto di privilegiare nella propria attività i servizi per la seconda categoria – a causa della sua posizione di cerniera fra le altre due - e di dare ascolto e sostegno alla terza categoria, collaborando con le associazioni e le Istituzioni competenti.

All’interno della rete delle chiese evangeliche si cercherà di offrire i seguenti servizi ed interventi:

 

1)   Cura pastorale:

-disponibilità all’ascolto, primo passo verso il superamento di situazioni di solitudine e isolamento;

 

-condivisione del messaggio evangelico dell’amore, della grazia e del perdono, evitando toni di giudizio e di moralismo;

 

-revisione di alcuni aspetti della teologia e della prassi cristiana che, nel corso dei secoli, hanno legittimato e coperto con il silenzio forme di violenza contro le donne;

 

-acquisizione di competenze e professionalità nella conoscenza di differenze culturali (p.e. pratiche Voodoo).

 

2)   Sensibilizzazione:

-rompere il tabù e parlare sui comportamenti sessuali che possono essere trovati all’interno delle nostre comunità, e creare consapevolezza di genere;

 

-informare e sensibilizzare sul fenomeno della tratta e le varie forme di prostituzione;

 

-offrire occasioni di dibattito “protetto” ( p.e. solo donne; solo uomini);

 

-coinvolgere esperti, (psicologi, medici, ecc.);     

      -tenere conto delle elaborazioni ed esperienze già fatte (FDEI,  FGEI ecc.);

 

-       offrire iniziative di sensibilizzazione ed educazione consapevole nelle scuole.

 

 

      

3)           Servizi sociali:

- servizi di ascolto e di orientamento laddove sono già avviati ed avviamento di iniziative simili in altre città;

 

- servizi di sostegno (ricerca  alloggi , lavoro e offerte di formazione mirata);

 

- formazione di operatori professionali e volontari.

 

4)         Passi da fare:

-       iscrizione all’Albo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento Affari Sociali. Il SRM si iscriverà come organismo di coordinamento, le iniziative locali si iscriveranno per servizi specifici, se in grado di rispondere ai requisiti  previsti dalla legge;

 

- miglioramento delle competenze nella ricerca di finanziamenti e la gestione di progetti;

 

- intensificazione della rete anche con  strumenti  informatici;

 

- promozione di un dibattito sul fenomeno (mezzi di stampa delle nostre chiese);

 

-diffusione del numero verde, per le donne vittime della tratta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento pari Opportunità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it