COMUNICATO STAMPA n. 66/02
11 luglio 2002
Mary Carpenter/Secretary of State for the Home
Department
Sentenza della Corte nella causa C-60/00
UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SIA
STABILITO IN TALE STATO ED ESERCITI UN'ATTIVITA' ECONOMICA TRANSNAZIONALE DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI PUO' FAR VALERE IL DIRITTO COMUNITARIO AFFINCHE' IL SUO
CONIUGE, CITTADINO DI UN PAESE TERZO, POSSA GODERE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO NEL
DETTO STATO
La decisione di espulsione della sig.ra
Carpenter non rispetta il giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della
propria vita familiare e la salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza
Nel
1994 Mary Carpenter, cittadina delle Filippine, ha ottenuto un permesso
d'ingresso nel Regno Unito per sei mesi come visitatore. In tale paese è
rimasta oltre la fine di tale periodo, omettendo di richiedere una proroga, e
ha sposato, nel maggio 1996, il sig. Peter Carpenter, cittadino britannico.
Il sig.
Carpenter dirige un'impresa che vende spazi pubblicitari su riviste mediche e
scientifiche e fornisce agli editori di tali riviste diversi di servizi in
materia di amministrazione e di pubblicazione di annunci. L'impresa ha sede nel
Regno Unito, dove sono stabiliti anche alcuni dei suoi clienti, ma gran parte
della sua attività si svolge con inserzionisti che hanno sede in altri
Stati membri. A tale fine il sig. Carpenter si sposta in questi Stati membri
per le necessità della sua impresa.
Nel
luglio 1996 la sig.ra Carpenter ha richiesto al Secretary of State un permesso
di soggiorno come coniuge di un cittadino britannico. L'autorità
competente ha respinto tale domanda e ha adottato una decisione di espulsione
nei suoi confronti per il fatto che essa non aveva rispettato la durata del suo
permesso d'ingresso iniziale.
La sig.ra
Carpenter contesta tale decisione. L'Immigration Appeal Tribunal, adito nel
frattempo, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee una questione pregiudiziale, chiedendo se il
diritto comunitario possa conferire alla moglie, cittadina di un paese terzo,
di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, il diritto di
soggiorno nel Regno Unito, Stato membro di origine del sig. Carpenter.
Alla
Corte sono state sottoposte due questioni:
1*) Se
il diritto comunitario si applichi a questa situazione, in altri termini se
esista un elemento di collegamento.
E' un
fatto che l'attività professionale del sig. Carpenter consiste nel
fornire prestazioni di servizi dietro compenso a favore di inserzionisti con
sede in particolare in altri Stati membri. Tali prestazioni di servizi si
concretizzano in viaggi di lavoro in altri Stati membri, ovvero in servizi
transfrontalieri forniti a partire dal Regno Unito.
Il sig.
Carpenter esercita, quindi, il suo diritto alla libera prestazione di servizi.
Tuttavia, la direttiva comunitaria che riguarda la soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri in
materia di prestazioni di servizi prevede la possibilità dell'ingresso e
del soggiorno in tale contesto, nel territorio di un altro Stato membro,
ma non disciplina il diritto di soggiorno dei familiari di un prestatore di
servizi nello Stato membro di origine di quest'ultimo.
2*) Se
possa essere derivato dal diritto comunitario un diritto di soggiorno a favore
del coniuge.
La
Corte ricorda che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di
garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al
fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali
enunciate dal Trattato CE.
Ora,
è pacifico che la separazione dei coniugi in seguito all'espulsione
della sig.ra Carpenter nuocerebbe alla loro vita familiare e, pertanto, alle
condizioni di esercizio di una libertà fondamentale per il sig. Carpenter.
Infatti, tale libertà non potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti
se il sig. Carpenter fosse dissuaso dall'esercitarla a causa degli ostacoli
frapposti, nel suo paese di origine, all'ingresso e al soggiorno di sua moglie.
A
questo proposito, la Corte rileva che uno Stato membro può addurre
motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale
idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo
qualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte
garantisce il rispetto.
La
decisione di espulsione della sig.ra Carpenter costituisce un'ingerenza
nell'esercizio del diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua vita
familiare che è riconosciuto dalla convenzione di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e che fa parte dei diritti
fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario. La Corte rileva,
a questo proposito, che il diritto di uno straniero ad entrare o a risiedere
nel territorio di un determinato paese non è garantito dalla convenzione
e, tuttavia, l'esclusione di tale persona dal paese in cui vivono i suoi
congiunti può, in alcuni casi, costituire un'ingerenza nel diritto al
rispetto della vita familiare.
La
decisione di espulsione della sig.ra Carpenter, nel caso di specie, non
rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, cioè, da un
lato, il diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua vita familiare e,
dall'altro, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
Infatti,
se è vero che la moglie del sig. Carpenter ha violato le leggi del Regno
Unito sull'immigrazione non lasciando il territorio nazionale dopo la scadenza
del suo permesso di soggiorno come visitatore, il suo comportamento, dal
momento del suo arrivo nel Regno Unito nel settembre 1994, non ha formato
oggetto di alcuna censura tale da far temere che essa possa rappresentare in
futuro un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza. Peraltro,
è pacifico che il matrimonio dei coniugi Carpenter, celebrato nel Regno
Unito nel 1996, è un matrimonio autentico e che in tale paese la sig.ra
Carpenter conduce tuttora una vita familiare effettiva, occupandosi in
particolare dei figli di suo marito nati da un primo matrimonio.
Conseguentemente,
la decisione di espulsione della sig.ra Carpenter costituisce un'ingerenza non
proporzionata allo scopo perseguito.
La
Corte conclude, quindi, che il principio della libera prestazione dei servizi
previsto dal Trattato CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto
della vita familiare, osta a che lo Stato membro di origine di un prestatore di
servizi che è stabilito in questo stesso Stato e che fornisce servizi a
destinatari stabiliti in altri Stati membri neghi il diritto di soggiorno nel
suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.