Approvate definitivamente le modifiche alla normativa sull’immigrazione. 


 

Il Senato ha approvato definitivamente, in data 11 luglio 2002, il DDL (795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

La nuova legge è ora in attesa di promulgazione, dovrà successivamente essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  e dovranno trascorrere 15 giorni dalla data di pubblicazione prima dell’entrata in vigore.

Dalla data di entrata in vigore  decorreranno i termini previsti dalla nuova normativa per l’emanazione dei regolamenti e dei decreti attuativi: con questi provvedimenti saranno definite anche le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Immigrazione previsto presso le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo.

La Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo acquisisce, con l’entrata in vigore della legge,  nuove competenze in materia di immigrazione. In particolare, dovrà curare gli adempimenti connessi alla regolarizzazione delle persone di origine extracomunitaria occupate  nell’assistenza a componenti della famiglia  affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza  oppure  per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

E’ in corso di preparazione un Vademecum che conterrà  le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare  e i facsimili della modulistica da utilizzare, dopo l’entrata in vigore della legge.

Il Vademecum e i facsimili della modulistica saranno disponibili nel sito Internet del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione all’indirizzo:

www.prefettura.firenze.it/immigraz/

 

Nel medesimo sito si troveranno gli indirizzi degli altri Uffici e degli altri luoghi dove reperire il Vademecum e la modulistica, oltre agli aggiornamenti delle informazioni.

 

La dichiarazione di emersione di lavoro irregolare 

 

In attesa  di istruzioni ministeriali che consentiranno di completare il Vademecum, si forniscono alcune informazioni preliminari sulla procedura di regolarizzazione.

Il procedimento di regolarizzazione prende avvio con la  dichiarazione di emersione di lavoro irregolare  e consente a chi ha  occupato alle proprie dipendenze   nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge, persone di origine extracomunitaria per assistenza a componenti della famiglia  affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza  oppure  per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di denunciare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, entro 2 mesi  dall’entrata in vigore della legge,   che esiste tale rapporto di lavoro.

 La dichiarazione di emersione  dovrà essere presentata, a spese degli interessati, esclusivamente presso gli Uffici Postali, con modalità in corso di definizione da parte del Ministero dell’Interno.

La dichiarazione di emersione deve essere inviata nei due mesi successivi all’entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne la data di ricezione, farà fede il timbro dell’Ufficio postale che accetta la presentazione della dichiarazione di emersione all’Ufficio Postale.

Si ribadisce che occorre attendere la pubblicazione  della legge sulla Gazzetta Ufficiale per poter conoscere la data dalla quale decorreranno i due mesi  di tempo per presentare la dichiarazione di emersione.

Possono presentare la dichiarazione di emersione in qualità di datore di lavoro dichiarante:

1.    il cittadino italiano o il cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia

2.    il cittadino non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia

La dichiarazione di emersione  può essere presentata per regolarizzare  i cittadini  non appartenenti alla Unione Europea occupati alle dipendenze del dichiarante nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

La legge indica soltanto due categorie di lavoratori per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione:

1.    persone che  svolgono attività di assistenza a componenti della famiglia del dichiarante affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza

2.    lavoratori che svolgono attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, nel limite di una sola persona per nucleo familiare

Si sottolinea che ogni datore di lavoro può  inoltrare, per la sua famiglia,  una sola dichiarazione per regolarizzare i lavoratori di cui al punto 2.

Per le persone che  svolgono attività di assistenza a componenti della famiglia del dichiarante affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza non è prevista alcuna limitazione, ma il numero delle persone da regolarizzare deve essere riferito al numero dei familiari affetti da patologie o handicap  che ne limitano l’autosufficienza.

 

La dichiarazione di emersione per essere ammissibile deve contenere:

·       l’indicazione delle generalità del datore di lavoro e una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia

·       l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato

·       l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego

·       l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto  collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori domestici

 

La dichiarazione di emersione per essere ricevibile deve avere come allegati:

·       attestato di pagamento di contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato (l’importo sarà determinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);

·       copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno per lavoro subordinato nei modi indicati dall’art.5 bis  del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n.286 /1998, così come introdotto dall’art.6 della nuova legge (è previsto che il datore di lavoro garantisca la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che si impegni al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza);

 

·       certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore (questa certificazione non è richiesta se il lavoratore è adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).

Nei venti giorni successivi alla ricezione della domanda da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio,  quest’ultima verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della domanda e la Questura accerta se esistono motivi ostativi alla concessione del permesso di soggiorno.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi da parte della Questura, la Prefettura-Ufficio Territoriale di  Governo, invita il datore di lavoro e il lavoratore straniero a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno, nelle forme previste dalla legge. Contestualmente sarà rilasciato allo straniero il permesso di soggiorno.

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, è punibile con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto con costituisca più grave reato.

 

Firenze, 12 luglio 2002