Approvate
definitivamente le modifiche alla normativa sull’immigrazione.
Il Senato ha
approvato definitivamente, in data 11 luglio 2002, il DDL (795-B)
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
La nuova legge
è ora in attesa di promulgazione, dovrà successivamente essere
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
e dovranno trascorrere 15 giorni dalla data di pubblicazione prima
dell’entrata in vigore.
Dalla data di
entrata in vigore decorreranno i
termini previsti dalla nuova normativa per l’emanazione dei regolamenti e
dei decreti attuativi: con questi provvedimenti saranno definite anche le
modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Immigrazione
previsto presso le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo.
La Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo acquisisce, con l’entrata in vigore della legge, nuove competenze in materia di
immigrazione. In particolare, dovrà curare gli adempimenti connessi alla
regolarizzazione delle persone di origine extracomunitaria occupate nell’assistenza a componenti
della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza oppure per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
E’ in corso di preparazione un Vademecum che conterrà le istruzioni per la compilazione della
dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e i facsimili della modulistica da
utilizzare, dopo l’entrata in vigore della legge.
Il Vademecum e i facsimili della modulistica
saranno disponibili nel sito Internet del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione all’indirizzo:
www.prefettura.firenze.it/immigraz/
Nel medesimo sito si troveranno gli indirizzi degli
altri Uffici e degli altri luoghi dove reperire il Vademecum e la modulistica, oltre
agli aggiornamenti delle informazioni.
La dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare
In attesa
di istruzioni ministeriali che consentiranno di completare il Vademecum, si forniscono alcune
informazioni preliminari sulla procedura di regolarizzazione.
Il procedimento
di regolarizzazione prende avvio con la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e consente a
chi ha occupato alle proprie
dipendenze nei tre mesi
antecedenti l’entrata in vigore della legge, persone di origine
extracomunitaria per assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l’autosufficienza
oppure per lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare, di denunciare alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo competente per territorio, entro 2 mesi
dall’entrata in vigore della legge, che esiste tale rapporto di
lavoro.
La dichiarazione
di emersione dovrà essere presentata, a spese degli
interessati, esclusivamente presso gli Uffici Postali, con modalità in
corso di definizione da parte del Ministero dell’Interno.
La dichiarazione di emersione deve essere inviata nei
due mesi successivi all’entrata in vigore della legge.
Per quanto concerne la data di ricezione,
farà fede il timbro dell’Ufficio postale che accetta la
presentazione della dichiarazione di emersione all’Ufficio
Postale.
Si ribadisce che occorre attendere la
pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale
per poter conoscere la data dalla quale decorreranno i due mesi di tempo per presentare la dichiarazione
di emersione.
Possono presentare la dichiarazione di emersione in qualità di datore di lavoro dichiarante:
1.
il cittadino
italiano o il cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia
2.
il cittadino
non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia
La dichiarazione di emersione può essere presentata per regolarizzare i cittadini non appartenenti alla Unione Europea occupati alle dipendenze
del dichiarante nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
legge.
La legge indica soltanto due
categorie di lavoratori per i quali può essere presentata la dichiarazione
di emersione:
1.
persone
che svolgono attività di
assistenza a componenti della famiglia del dichiarante affetti da patologie o handicap
che ne
limitano l’autosufficienza
2.
lavoratori
che svolgono attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, nel limite di una sola persona per nucleo familiare
Si sottolinea che ogni datore di
lavoro può inoltrare, per
la sua famiglia, una sola
dichiarazione per regolarizzare i lavoratori di cui al punto 2.
Per le persone che svolgono attività di assistenza
a componenti della famiglia del dichiarante affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza non è prevista alcuna limitazione, ma il numero
delle persone da regolarizzare deve essere riferito al numero dei familiari
affetti da patologie o handicap che ne
limitano l’autosufficienza.
La dichiarazione di emersione per essere ammissibile deve contenere:
· l’indicazione delle
generalità del datore di lavoro e una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia
· l’indicazione delle
generalità e della nazionalità del lavoratore occupato
· l’indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego
· l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di
lavoro dei lavoratori domestici
La dichiarazione di emersione per essere ricevibile deve avere come allegati:
· attestato di pagamento di
contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato (l’importo sarà determinato con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);
· copia di impegno a
stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato nei modi indicati dall’art.5 bis del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n.286 /1998, così
come introdotto dall’art.6 della nuova legge (è previsto che il
datore di lavoro garantisca la disponibilità di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e che si impegni al pagamento delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza);
· certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza
è destinato il lavoratore (questa certificazione non è richiesta
se il lavoratore è adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare).
Nei venti giorni successivi alla ricezione
della domanda da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
competente per territorio, quest’ultima
verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della domanda e
la Questura accerta se esistono motivi ostativi alla concessione del permesso
di soggiorno.
Nei dieci giorni
successivi
alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi da parte della Questura,
la Prefettura-Ufficio Territoriale di
Governo, invita il datore di lavoro e il lavoratore straniero a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno, nelle forme previste dalla legge. Contestualmente
sarà rilasciato allo straniero il permesso di soggiorno.
Chiunque presenta una
falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia
di immigrazione, è punibile con la reclusione da due a nove mesi, salvo
che il fatto con costituisca più grave reato.
Firenze, 12 luglio 2002