SENATO DELLA REPUBBLICA
óóóóóó XIV LEGISLATURA óóóóóó
210a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002
(Pomeridiana)
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente PERA
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
La seduta inizia alle ore 16,34.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
Comunicazioni all'Assemblea
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
Governo, trasmissione di documenti
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione del disegno di legge:
Poiché l'emendamento 27.300 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.300, possa passa alla votazione dell'articolo 27, corrispondente allíarticolo 24 del testo approvato in prima lettura dal Senato.
Il Senato approva l'articolo 27.
PRESIDENTE. L'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati e quindi gli emendamenti ad esso riferiti sono inammissibili. Anche l'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati: stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti ad esso riferiti decadono.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che la votazione dell'articolo 30 sia preceduta dalla verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,04.
PRESIDENTE. Riprende i lavori.
Il Senato approva l'articolo 30.
PRESIDENTE. L'articolo 31, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato in prima lettura dal Senato, e degli emendamenti e ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 32.43, 32.46, 32.47, 32.34, 32.10, 32.13, 32.310, 32.25, 32.19, 32.35, 32.27, 32.32, 32.2 e 32.330 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Le modifiche apportate dalla Camera infatti hanno profondamente migliorato il testo, introducendo in particolare la possibilità di riesame delle decisioni in materia di asilo da parte della commissione territoriale e, venendo incontro ad esigenze di carattere umanitario, la facoltà per i richiedenti asilo di rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. E' prevista inoltre una razionalizzazione del sistema di accoglienza affidato agli enti locali prevedendo l'attivazione di un servizio centrale che si occupi di fornire il supporto tecnico e di monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo. (Applausi dai Gruppi FI e LP).
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore e si associa alle sue considerazioni. (Applausi dal Gruppo LP).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.39, 32.40, 32.37, 32.3, 32.45, 32.41, 32.42, 32.18, 32.34 e 32.38 sono inammissibili.
Il Senato respinge gli identici 32.21, 32.33, 32.300 e 32.301, nonché il 32.23, con conseguente preclusione del 32.2a e del 32.333. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti il 32.36, gli identici 32.302 e 32.22, il 32.31 (con conseguente preclusione degli emendamenti 32.303, 32.1 e 32.305), il 32.304 (risultando conseguentemente preclusi il 32.306, il 32.309 e il 32.332), il 32.5, il 32.307, il 32.6, il 32.9, il 32.24, il 32.11, gli identici 32.8 e 32.808, nonché la prima parte del 32.12, con conseguente preclusione della restante parte, del 32.310 e del 32.25.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.10 e 32.13 sono improcedibili, mentre il 32.43, il 32.44, il 32.46 e il 32.47 sono inammissibili.
Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 32.312, con conseguente preclusione della restante parte dello stesso, del 32.14, del 32.26 e del 32.311. Sono quindi respinti, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il 32.15 e il 32.17.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.19 e 32.35, tra loro identici, sono improcedibili.
Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), sono quindi respinti gli emendamenti 32.16, 32.313, 32.314, 32.317, 32.324 e gli identici 32.319 e 32.320. Sono respinti altresì il 32.315, il 32.318 e il 32.321.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.316, 32.322 e 32.323 sono preclusi dalla reiezione del 32.313, mentre il 32.27 e il 32.32 sono improcedibili.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 32.325, 32.327 e 32.331. Sono poi respinti il 32.326, il 32.328 e gli identici 32.329 e 32.28.
PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 32.2 e 32.330 sono improcedibili.
Sono respinti gli ordini del giorno G32.1 e G32.2.
DE ZULUETA (DS-U). Nel tentativo di porre mano alla lacuna normativa sul diritto di asilo e per rispondere alle sollecitazioni dell'Alto commissario ONU per i rifugiati, la Camera dei deputati su proposta del Governo ha modificato l'articolo 32, che tuttavia risulta ancora inadeguato in merito al sostegno economico dei progetti di accoglienza; inoltre, sono state istituite le commissioni territoriali per esaminare le richieste di asilo ed evitare quindi i rischi di abusi, ma permane líarbitrio del riesame delle stesse richieste ad opera delle medesime commissioni, sia pure in una composizione integrata, nonché quello dell'espulsione immediata anche in presenza di un ricorso all'organo giudiziario. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è approvato l'articolo 32.
PRESIDENTE. Passa allíesame dellíarticolo 33, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 33.18, 33.26, 33.17, 33.11, 33.6, 33.22, 33.307 e 33.25 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GIARETTA (Mar-DL-U). L'emendamento 33.25 propone alcuni miglioramenti della normativa riguardante le cosiddette badanti, attesa con vivo interesse dalle famiglie italiane, che sostengono in grande misura líonere per l'assistenza degli anziani non autosufficienti, con le relative conseguenze sul piano economico e sociale. Le modalità per la regolarizzazione previste dal disegno di legge rappresentano però un vantaggio solo per le famiglie ricche e, sostanziandosi in una sanatoria una tantum a favore di lavoratrici straniere che spesso affrontano l'assistenza domiciliare nel nostro Paese per un periodo limitato di tempo, non regolamentano il fenomeno dei rapporti di lavoro irregolari. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut).
DE ZULUETA (DS-U). Anche l'emendamento 33.20 mira a rendere la normativa sul permesso di soggiorno più adeguata, dal momento che, proprio in vista dell'entrata in vigore della nuova legge, si sta inaspraendo l'applicazione di quella vigente e quindi sta aumentando il processo di clandestinizzazione dei lavoratori stranieri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 33.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Con votazione nominale elettronica, chiesto dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 33.300.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.18, 33.26 e 33.25 sono inammissibili.
Il Senato respinge gli emendamenti 33.301 e 33.302. E' inoltre respinto il 33.303, con conseguente preclusione del 33.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 33.2, 33.15 e 33.19.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.304, 33.305, 33.306 e 33.308 sono inammissibili.
Con votazione nominale, chiesta ai sensi dellíarticolo 102-bis dal senatore BOCO (Verdi-U), è respinto líemendamento 33.307. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore BOCO, il Senato respinge poi gli emendamenti 33.3 e 33.4.
PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 33.17, 33.11 e 33.20.
Il Senato respinge líemendamento 33.5. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.7 e 33.21. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli identici emendamenti 33.6, 33.22 e 33.307a. Sono inoltre respinti gli emendamenti 33.8 e 33.310. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.9 e 33.309, tra loro identici. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge l'emendamento 33.13.
GUERZONI (DS-U). L'emendamento 33.311 intende sopprimere una norma odiosa e non costituzionale, che esclude la regolarizzazione degli extracomunitari che risultano denunciati, equiparando così gli effetti della denuncia a quelli di una sentenza di condanna. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 33.311; conseguentemente risultano preclusi la restante parte e gli emendamenti 33.12, 33.24 e 33.23.
GUERZONI (DS-U). La portata dell'articolo sarà estremamente ridotta, in quanto prevede la regolarizzazione soltanto per gli extracomunitari che almeno per una volta abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, mentre la esclude per i clandestini. L'ordine del giorno G33.1 impegna quindi il Governo, in analogia alla proposta avanzata dall'onorevole Tabacci alla Camera, a regolarizzare chi lavora onestamente in Italia anche se colpito da un provvedimento di espulsione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
TREU (Mar-DL-U). L'articolo in esame è carente anche sotto l'aspetto previdenziale, in quanto garantisce soltanto una modesta agevolazione per la regolarizzazione delle prestazioni previdenziali e non consente di disporre dei contributi versati, mentre la cosiddetta trasportabilità dei versamenti è un elemento essenziale per il successo dei provvedimenti di emersione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole sugli ordini del giorno G33.1 e G33.2, dato che l'allargamento della platea dei beneficiari renderebbe più efficace l'emersione dei lavoratori irregolari.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
TOIA (Mar-DL-U). Propone, anche sulla base di accordi con i Gruppi di maggioranza, di sospendere la discussione del disegno di legge n. 795-B per passare al decreto-legge sulle acque di balneazione.
Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. Dispone che il Senato prosegua l'esame del disegno di legge n. 795- B, per passare al disegno di legge n. 1501 una volta giunto in Aula il sottosegretario di Stato per la sanità.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'ordine del giorno G33.1. E' inoltre respinto l'ordine del giorno G33.2.
BOSCETTO, relatore. Dà lettura dell'ordine del giorno G33.3. (v. Allegato A).
TOIA (Mar-DL-U). Considerata la rilevanza dell'ordine del giorno, che impegna il Governo ad assumere un provvedimento a tutti gli effetti di sanatoria, chiede la distribuzione e la discussione del testo del relatore. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. Accoglie la richiesta della senatrice Toia e sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 18,39, è ripresa alle ore 18,47.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n.795-B ad altra seduta.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
TURRONI (Verdi-U). La richiesta, contenuta nell'emendamento 1.102, di sopprimere il comma 1 dell'articolo 1 esprime la contrarietà dei Verdi nei confronti della politica ambientale del Governo, che proroga l'autorizzazione alle Regioni a non rispettare i valori limite dell'ossigeno disciolto nelle acque, previsti dalla normativa comunitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, e non attua alcun intervento serio di risanamento ambientale, apprestandosi al contrario a porre mano alla legge n. 36 del 1994 ed ai successivi decreti legislativi sul ciclo delle acque.
Il Senato respinge l'emendamento 1.102. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.103, risultano preclusi la seconda parte dello stesso emendamento ed il successivo 1.104.
TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.105 che evidenzia la grave irresponsabilità di alcune amministrazioni locali, in particolare del comune di Milano e della Regione Lombardia, che non provvedono ad adottare adeguati sistemi di depurazione urbana. La proroga prevista dal provvedimento in esame è per queste amministrazioni la licenza a continuare a mantenere un atteggiamento inadempiente ed inerte. Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.106.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.
TURRONI (Verdi-U). Con l'emendamento 1.109 si chiede che gli interventi urgenti per l'adozione di moderni sistemi di depurazione nell'ambito territoriale di Milano siano sottratti al sindaco, commissario straordinario nominato paradossalmente per porre rimedio alla propria incapacità di utilizzare le risorse messe a disposizione per adempiere agli obblighi comunitari in materia, e vengano affidati al prefetto. Eí frutto di un malinteso senso del federalismo l'atteggiamento incurante dell'amministrazione comunale di Milano circa gli effetti sulle Regioni che si affacciano sullíAlto Adriatico dello sversamento finale nel Po dei liquami derivanti dal ciclo urbano delle acque.
TOIA (Mar-DL-U). Sottoscrive l'emendamento 1.109, sottolineando l'inadempienza colpevole dell'amministrazione comunale milanese, giunta ormai al secondo mandato consecutivo. Occorre sottolineare, peraltro, che i cittadini milanesi pagano una tassa per la depurazione delle acque, che non viene effettuata.
BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Sottoscrive l'emendamento 1.109, rilevando che le acque del Po, dopo aver superato líambito territoriale milanese e quello limitrofo, sono tanto inquinate da creare seri problemi all'agricoltura padana.
Il Senato respinge l'emendamento 1.109.
Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
Parlamento in seduta comune, convocazione
La seduta termina alle ore 20.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Si dia lettura del processo verbale.
BATTAGLIA Antonio, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile e Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti, Compagna e Manieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Brignone, Forcieri, Gubetti, Marino e Palombo, per visita all'ONU (New York) della delegazione italiana presso l'Assemblea della Nato; De Rigo, Danieli Franco, Del Pennino, Pagano e Pellicini, per partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Governo, trasmissione di documenti
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
Il documento è stato deferito alla 5a Commissione permanente, previ pareri di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee e con le osservazioni della Commissione per le questioni regionali.
Entro la giornata di martedì 16 luglio, le Commissioni esprimeranno il proprio parere alla Commissione bilancio, che riferirà all'Assemblea nella data successivamente stabilita dal Presidente sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.
Le Commissioni sono sin d'ora autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Aula.
Ulteriori comunicazioni allíAssemblea saranno pubblicate nellíallegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).
Seguito della discussione del disegno di legge:
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 25 introdotto dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo 26 non è stato posto ai voti in quanto identico all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.
Do lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti successivi a quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 33, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 35.309, 35.310, 36.314, 36.315, 38.300, 38.301, 38.302, 38.303, 38.304 e 38.305, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 35.316, sul quale il parere è contrario".
"La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato l'emendamento 33.20, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".
Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato l'emendamento 27.300 che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.300.
Pertanto, passiamo alla votazione dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti líarticolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.
È approvato.
Passiamo allíesame dellíarticolo 28, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati due emendamenti inammissibili, in quanto tale articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Anche l'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati gli emendamenti 30.1, 30.300, 30.301, 30.302 e 30.303 che, stante líassenza dei presentatori, sono decaduti.
Passiamo pertanto alla votazione dellíarticolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati.
Verifica del numero legale
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
GARRAFFA (DS-U). (Indicando i banchi del Gruppo FI). Signor Presidente, ci sono quattro luci accese per due senatori.
PRESIDENTE. Cíè una tessera doppia. (La senatrice Piloni richiama líattenzione della Presidenza su alcune luci cui non corrisponderebbero senatori).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,04).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.
BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti líarticolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Líarticolo 31, corrispondente allíarticolo 27 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo allíesame dellíarticolo 32, corrispondente allíarticolo 28 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno, che si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti ed ordini del giorno.
Mi interessa far rilevare come la Camera abbia proceduto a migliorare questo articolo in materia di procedura semplificata riguardo al diritto di asilo, introducendo una possibilità di riesame contro le decisioni della commissione territoriale.
Adesso si prevede che la commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, proceda, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. In sostanza, veniva lamentato, rispetto al testo approvato dal Senato, che non vi fosse la possibilità di un giudizio díappello, che la Camera ha quindi introdotto.
Si è poi stabilito che, nellíesaminare la domanda di asilo, le commissioni territoriali valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e, in particolare, dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. Anche qui, la Camera ha provveduto a farsi carico di quelle preoccupazioni di carattere umanitario che riguardavano líeventuale rimpatrio su territori in cui le persone potevano correre gravi rischi.
Si è quindi introdotto, allíarticolo 1-sexies, un importantissimo sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Si è trovata la copertura da parte del Ministero dellíinterno, rendendo istituzionale un sistema che già gli enti locali avevano messo in essere. Eí stato previsto, cioè, che gli enti locali che prestano servizi finalizzati allíaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possano accogliere nellíambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
Il Ministro dellíinterno, come dicevo, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allí80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
Cíè poi uníesplicazione di tutti questi compiti ed interventi, con líistituzione di un sistema centrale che provvede al monitoraggio della presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; alla creazione di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; a favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; a fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi agli asilanti e ai rifugiati; nonché a promuovere ed attuare, díintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso líOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo, di cui allíarticolo 1-septies, istituito presso il Ministero dellíinterno. Tale articolo, introdotto dalla Camera, prevede appunto ulteriori misure per la dotazione del fondo nazionale pocíanzi citato.
Ritengo, quindi, si sia fatto un notevolissimo passo in avanti per venire incontro alle esigenze degli asilanti e dei rifugiati, che ciò sia estremamente significativo e se ne debba rendere merito al Governo e al Ministero dell'interno. (Applausi dai Gruppi FI e LP).
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo al parere e alle considerazioni del relatore. (Applausi dal Gruppo LP).
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.36, presentato dalla senatrice Toia e da altre senatrici.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. L'emendamento 32.39 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.21, identico agli emendamenti 32.33, 32.300 e 32.301.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.21, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.33, presentato dalla senatrice De Zulueta e dal senatore Iovene, 32.300, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, e 32.301, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 32.40 e 32.37 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.302, identico all'emendamento 32.22.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.302, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, identico all'emendamento 32.22, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.31.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.31, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 32.303, 32.1 e 32.305.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.23.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, evidentemente il numero legale c'è; voglio però segnalarle che nell'ultima fila dei banchi della maggioranza un senatore copre con il giornale il dispositivo elettronico e vota per due.
PRESIDENTE. Invito i colleghi a sollevare i giornali. Il giornale non nascondeva niente, senatore Ripamonti.
Metto ai voti l'emendamento 32.23, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.
Non è approvato.
A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 32.2a e 32.333.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.304.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.304, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 32.306, 32.309 e 32.332.
Gli emendamenti 32.3, 32.45 e 32.41 sono inammissibili.
Ricordo che l'emendamento 32.305 è stato precluso dalla reiezione dell'emendamento 32.31, mentre l'emendamento 32.306 è stato precluso dalla reiezione dell'emendamento 32.304.
DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, poiché stiamo saltando da un emendamento all'altro, vorrei una precisazione. Desidero svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 32.34; non siamo ancora arrivati a tale votazione?
PRESIDENTE. No, senatrice De Zulueta; l'emendamento da lei segnalato è però inammissibile. In ogni caso non stiamo saltando.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.5.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
BEDIN (Mar-DL-U). Presidente, c'è un telefonino che vota accanto al senatore Minardo!
(La senatrice Piloni segnala una irregolarità rispetto al dispositivo di votazione accanto al senatore Vizzini). (Il Presidente dispone che sia estratta una tessera di votazione e che gli sia consegnata).
PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.307.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.307, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Colleghi, non instauriamo il principio del sospetto: ogni volta che cíè un collega in piedi, si sospetta che nasconda la scheda di qualcuno. Con questo criterio, dovrei tenere tutti legati alla sedia, ma è un poí difficile.
Passiamo alla votazione dellíemendamento 32.6.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.42, 32.18, 32.34 e 32.38 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.9.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.9, presentato dal senatore Boco e da altri senatori. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, líemendamento 32.10 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.8, identico all'emendamento 32.308.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico allíemendamento 32.308, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.24.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.24, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Ricordo che líemendamento 32.309 è precluso dalla reiezione dellíemendamento 32.304.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.11.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.11, presentato dal senatore Boco e da altri senatori. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, líemendamento 32.13 è improcedibile.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 32.12.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 32.12, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole: "con le seguenti".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.12 e gli emendamenti 32.310 e 32.25.
Gli emendamenti 32.43, 32.44, 32.46 e 32.47 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 32.312.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 32.312, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole "il sesto".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.312 e gli emendamenti 32.14, 32.26 e 32.311.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.15.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 32.19 e 32.35 sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.17.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.17, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.16.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.16, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.313.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.313, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 32.316, 32.322 e 32.323.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.314.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.314, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.315.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.315, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 32.27 è improcedibile.
Ricordo che l'emendamento 32.316 è precluso dalla reiezione dellíemendamento 32.313.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.317.
DE PETRIS (Verdi-U). Proviamo a vedere se quindici senatori danno líappoggio alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.317, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.318.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.318, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.319, identico allíemendamento 32.320.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.319, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico allíemendamento 32.320, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.321.
DE PETRIS (Verdi-U). Anche su questo emendamento chiedo il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.321, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 32.322 è precluso dalla reiezione dellíemendamento 32.313.
Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 32.32 è improcedibile.
Ricordo che l'emendamento 32.323 è precluso dalla reiezione dellíemendamento 32.313.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.324.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.324, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.325.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-U). Prima di arrivare al voto dellíemendamento 32.325, sarebbe il caso di verificare il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Garraffa e la senatrice Piloni richiamano líattenzione della Presidenza sui dispositivi di votazione fra i banchi della maggioranza).
Nel primo banco ci sono quattro schede e tre colleghi. Di chi è la quarta scheda?
GARRAFFA (DS-U). (Indicando i banchi del Gruppo FI). Presidente, nella quarta fila ci sono cinque voti e quattro schede.
PRESIDENTE. (Rivolto ai banchi del Gruppo FI). Dovíè la quinta luce? Sedetevi, per favore, colleghi; in questo modo si ritarda la conclusione della verifica. Ci sono quattro luci, senatore Garraffa.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.325, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 32.326, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.327.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.327, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.328.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.328, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.329, identico all'emendamento 32.28.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 32.329, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 32.28, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 32.2 e 32.330 sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.331.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.331, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 32.332 è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 32.304 e che gli emendamenti 32.2a e 32.333 sono preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 32.23.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G32.1 e G32.2.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo su entrambi gli ordini del giorno è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G32.1.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'ordine del giorno G32.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G32.2, presentato dal senatore Iovene.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, il motivo per cui ho chiesto di fare questa dichiarazione di voto riguarda la particolare importanza del capitolo che stiamo votando un poí frettolosamente.
Ricordo all'Aula che l'Italia non ha una legge sull'asilo politico e di fronte a questa inadempienza istituzionale, il Governo ha deciso di inserire nella legge sull'immigrazione un capitolo ad hoc per garantire protezione ai richiedenti asilo.
Vorrei far notare, signor Presidente, che le misure previste in prima istanza erano così palesemente inadeguate e restrittive da provocare un richiamo molto fermo e chiaro da parte dell'Alto commissario per i profughi, l'ex primo ministro olandese Ruud Lubbers, che ha rivolto una specifica richiesta al nostro Paese affinché adeguasse la propria legislazione.
Uno sforzo è stato fatto, tantíè che alla Camera sono state apportate modifiche alle previsioni del primo testo. Bisogna riconoscere che finalmente, cosa del tutto assente nel disegno di legge originario, vi è la previsione anche di un sostegno economico e di un simulacro - se così possiamo definirlo perché i fondi sono del tutto inadeguati - di progetto di accoglienza a livello territoriale.
La soluzione adottata in questo testo è di ricorrere, in luogo dellíattuale commissione nazionale, a delle commissioni territoriali competenti. Questo per accelerare la possibilità di un primo esame e soprattutto per eliminare i rischi di abuso dellíistituzione dellíasilo da parte dei richiedenti líasilo stesso.
Sfortunatamente queste commissioni territoriali hanno una composizione che le rende, a nostro avviso, inadeguate al compito: sono espressione quasi esclusiva del Ministero dellíinterno, e soprattutto hanno anche una componente locale che non è in grado di valutare la complessità delle richieste che arrivano di fronte a loro. Vi è la necessità, per esempio, di un sussidio di interpreti e documentazione, perché i richiedenti asilo devono dimostrare le persecuzioni di cui sarebbero stati oggetto nella propria patria. Noi riteniamo che tali commissioni non siano allíaltezza del compito, tantíè che líAlto Commissariato per i rifugiati aveva espresso in proposito le proprie perplessità.
Vorrei far notare che il tentativo di introdurre la possibilità del ricorso è stato fatto, ed è una buona cosa; sfortunatamente il ricorso viene esaminato dalla stessa commissione che lo esamina in primo grado, con líaggiunta di un componente della commissione nazionale. Che una tale aggiunta possa fare la differenza dal punto di vista di un riesame è, a nostro avviso, del tutto opinabile.
Non solo. Nel caso di un ricorso di fronte al giudice, che è nei diritti di un richiedente asilo secondo i trattati internazionali, vi è líimmediata esecuzione dellíespulsione, nel caso la discussione venga rimandata. Questo arbitrio, cioè che un ricorso davanti al giudice debba essere seguito dallíinteressato dal di fuori dei confini nazionali, ci sembra uníesagerazione.
Per questo motivo, riteniamo la normativa in esame del tutto inadeguata. Ne avevamo chiesto lo stralcio e speriamo in un esame in tempi brevi di una legge organica che possa evitare il rischio di confondere líargomento immigrazione con una materia del tutto diversa, che riguarda il diritto umanitario ed il diritto di asilo. (Applausi dai Gruppi DS, Mar-DL-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
È un fenomeno di grande rilievo economico e di trasformazione sociale. Basti dire che una ricerca della fondazione Zancan stima in circa 900 miliardi annui il costo per le famiglie e per la regione delle spese di assistenza per posti letto di non autosufficienti e che vanno rapidamente sostituendosi con la presenza di questi collaboratori allíinterno dei nuclei familiari.
Sempre nel Veneto si stima che il numero di circa 15.000 donne presenti nel territorio regionale, che servono altrettante famiglie, porti ad una presenza di questi collaboratori pari a 3,3 aiutanti domiciliari ogni 1.000 abitanti, mentre il personale comunale dedito allíassistenza domiciliare per gli anziani è solo di 0,3 per ogni 1.000 abitanti. Quindi, si tratta di un fenomeno di grande rilievo.
Dobbiamo chiederci: come mai le famiglie italiane, così rapidamente, hanno fatto questa scelta? Sicuramente perché questa forma di assistenza costa molto meno dellíassistenza nelle case di riposo; costa infatti circa la metà. Se questa è la realtà, dobbiamo chiederci, la soluzione individuata dalla legge risolve il problema delle nostre famiglie? Lo risolve solo molto, ma molto parzialmente e cercherò di dire brevemente il perché.
Primo motivo di insoddisfazione. Líemersione e la regolarizzazione di queste assistenti familiari significa un incremento notevole dei costi per le famiglie, le quali avevano fatto questa scelta perché i loro bilanci gli consentivano di affrontare le spese per un aiutante domiciliare, ma non quelle per il ricovero o per personale in forma regolare. Allora, se consentiamo líemersione senza un aiuto economico alle famiglie, otterremo il risultato che le famiglie ricche potranno regolarizzare le posizioni dei loro collaboratori, mentre le famiglie a reddito minore non lo potranno fare, creando così le condizioni di una profonda ingiustizia.
Ecco perché proponiamo nel nostro emendamento un intervento di agevolazione fiscale in modo tale che le famiglie che procedono alla regolarizzazione abbiano un vantaggio fiscale che sostanzialmente porti al risultato di non vedere un aumento dei loro costi.
Secondo motivo di insoddisfazione. Voi prevedete sì una sanatoria, ma una sanatoria una tantum. Servirà a regolarizzare e far emergere il lavoro nero di chi è in questo momento sul territorio nazionale e quindi a risolvere i problemi di quelle famiglie. Ma le indagini, che sono ormai abbondanti in questo settore, ci dicono cose importanti dal punto di vista della conoscenza del fenomeno.
Ancora: la già citata ricerca della fondazione Zancan, che ha pubblicato nel suo ultimo volume uno studio molto interessante su "Donne immigrate e assistenza agli anziani", ci mostra questo aspetto del fenomeno. A differenza di altri settori di impiego di manodopera extracomunitaria, in questo caso si tratta di persone che vengono nel nostro Paese per un periodo relativamente breve.
In gran parte sono donne, sposate e con figli, la cui famiglia resta nella nazione díorigine; vengono in Italia per un periodo breve al fine di avere uníintegrazione del reddito familiare che consenta alla loro famiglia di risolvere magari i problemi della casa o dello studio dei figli. Quindi fanno un sacrificio rilevante e restano qui per un breve periodo, che può essere di uno o di due anni, per poi rientrare nel Paese di provenienza.
Se noi facciamo una sanatoria una tantum e non prevediamo un meccanismo specifico perché questa particolare forma di collaborazione abbia delle agevolazioni anche per líindividuazione e per gli ingressi in Italia, otterremo il risultato che, passato un breve periodo, molte famiglie dovranno di nuovo ricorrere al lavoro in nero, al rapporto di lavoro irregolare. Oggi, dunque, si prospetta una soluzione che durerà però pochissimo, avendo in sé i presupposti per una riproduzione del fenomeno.
Ultima considerazione. Qui si prevede la possibilità di una regolarizzazione esclusivamente per i collaboratori familiari. Si crea così uníirragionevole distinzione rispetto a lavoratori che comunque sono nel territorio del nostro Paese e producono per la comunità nazionale, perché chi è impiegato nelle famiglie potrà emergere ed essere regolarizzato mentre chi è utilizzato in altri settori non potrà farlo.
Anche questo è un limite grave che darà origine di nuovo a forme di precariato e di lavoro nero, al tentativo di creare meccanismi distorti. Ad esempio, molte sono le aziende che impiegano personale che non può essere regolarizzato e che già stanno immaginando la possibilità di far passare per assistente domiciliare magari líoperaio che lavora nellíimpresa artigiana.
Quindi obblighiamo il mondo dellíeconomia ad usare dei sotterfugi, quando invece sarebbe giusto consentire anche in questo caso líemersione, nella chiarezza e nella volontà che molti imprenditori hanno di impiegare questo personale pagando i relativi contributi e partecipando così alla formazione della ricchezza nazionale.
Con líemendamento da noi presentato tendiamo a dare una risposta a tali problemi. Mi auguro che il Governo possa comprendere líimportanza di questa modifica, altrimenti la norma funzionerà in modo molto limitato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U, Aut e DS-U).
Anche noi riteniamo questo articolo inadeguato ai fini che il provvedimento si propone, soprattutto di fronte ad un fenomeno che è già in atto e che è rappresentato da un velocissimo processo di clandestinizzazione.
Cíè un numero crescente di lavoratori stranieri che tentano di rimanere nella legalità, che hanno un regolare lavoro e stanno per essere privati del permesso di soggiorno.
Questo perché le questure, in attesa delle nuove regole, tendono ad essere più restrittive, nonostante si trovino di fronte all'evidenza di persone che regolarmente vivono e lavorano nel nostro Paese, e a creare questo fenomeno.
I sindacati stimano che siano ormai decine di migliaia le persone che si trovano in questa condizione di rischio di precariato, soprattutto nel settore del lavoro domestico e di cura. È solo in questo settore che, dopo un braccio di ferro abbastanza interessante visto dallíesterno, all'interno della maggioranza è stata presa la decisione di tentare un provvedimento di emersione.
L'inadeguatezza di tale provvedimento è il motivo per il quale abbiamo depositato i nostri emendamenti. Riteniamo che i lavoratori che potranno godere dei benefici del provvedimento di emersione debbano avere anche quella condizione di progressiva stabilizzazione che è iscritta negli accordi dell'Unione europea, nelle proposte di direttiva che sono già state concordate e che mirano a consolidare la stabilizzazione dello straniero che lavora nell'Unione, facendo sì che vi sia una progressiva acquisizione dei diritti, principio che è stato falcidiato dal presente disegno di legge.
Per questo motivo, credo che il Governo debba considerare con una certa attenzione le nostre preoccupazioni perché il rischio è quello di una crescente precarietà per una grande massa di lavoratori stranieri, non solo presenti sul territorio ma lontanissimi da qualsiasi progetto criminoso, e soprattutto non solo utili ma necessari alla vita della comunità.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo al parere del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.300.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.300, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.18 e 33.26 sono inammissibili.
Metto ai voti l'emendamento 33.301, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.302.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 33.302, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.303.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 33.303, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
A seguito della precedente votazione, l'emendamento 33.1 è precluso.
L'emendamento 33.25 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2, identico agli emendamenti 33.15 e 33.19.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico agli emendamenti 33.15, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, e 33.19, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.304, 33.305 e 33.306 sono inammissibili in quanto privi di portata normativa.
Passiamo all'emendamento 33.307, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non capisco perché si urli "Votate" anche quando non si deve votare alcunché!
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, penso che i colleghi le chiedano la disponibilità a interrompere i lavori per venti minuti. Chiediamo la votazione dell'emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.307, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.4.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dellíarticolo 81 della Costituzione, l'emendamento 33.17 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.5.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.7.
Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale, pregando di controllare líeffettiva corrispondenza dei senatori presenti alle luci accese.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.7, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 33.11 e 3.20 sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.21.
Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale, poiché prima ho constatato che vi erano molte luci accese cui non corrispondevano senatori presenti nei banchi. Prego i senatori segretari di controllare con maggiore attenzione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale. (Il senatore Guerzoni domanda di parlare).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, su cosa intende intervenire?
GUERZONI (DS-U). Volevo fare una dichiarazione di voto sul successivo emendamento 33.22.
PRESIDENTE. Ora stiamo votando líemendamento 33.21.
Metto ai voti l'emendamento 33.21, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 33.6, 33.22 e 33.307a, tra loro identici, sono improcedibili.
Líemendamento 33.308 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. (Il senatore Guerzoni domanda nuovamente di parlare).
Senatore Guerzoni, le avrei dato la parola per effettuare la dichiarazione di voto sullíemendamento 33.22, ma esso è improcedibile.
GUERZONI (DS-U). Ma l'emendamento si limita a sopprimere un capoverso. È molto chiaro.
PRESIDENTE. La 5a Commissione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti che ho citato, che pertanto sono improcedibili. Se lei lo desidera, questi emendamenti possono ugualmente essere posti ai voti, ma la richiesta deve essere appoggiata da quindici senatori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non intendo sindacare la sua interpretazione, ma se cíè un parere contrario della 5a Commissione, è sufficiente che quindici senatoriÖ
PRESIDENTE. Ma ho appena finito di dire questo!
RIPAMONTI (Verdi-U). Presidente, lei ha detto solo che quegli emendamenti sono improcedibili. Non ha chiesto se i presentatori intendevano chiedere che venissero posti ai voti.
PRESIDENTE. Questo è il concetto dellíimprocedibilità, che può essere superataÖ
RIPAMONTI (Verdi-U). Líemendamento può essere sottoposto alla votazione dellíAula, se lo richiedono quindici senatori.
ASCIUTTI (FI). Ma líha detto!
RIPAMONTI (Verdi-U). La chiediamo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico allíemendamento 33.22, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, e allíemendamento 33.307a, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?
BOCO (Verdi-U). Il senatore Guerzoni aveva chiesto di fare una dichiarazione di voto sullíemendamento 33.22, che credo ora egli abbia il diritto di svolgere, dal momento che la votazione viene effettuata. (Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
Adesso però siamo in fase di votazione. (Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN). Non posso ribaltare la procedura. Ripeto, se il senatore Guerzoni mi avesse chiesto di intervenire, gli avrei consentito di farlo.
GUERZONI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Prima ho precisato che avrei desiderato intervenire sull'emendamento 33.22 e lei giustamente ha sottolineato che saremmo passati al suo esame successivamente. Quando mi sono apprestato ad intervenire sull'emendamento 33.22 chiedendo la parola, lei mi ha detto che questo era improcedibile.
PRESIDENTE. Perché non mi era stata posta ancora la domanda.
GUERZONI (DS-U). Io ho inteso che non si potesse intervenire, questo è il punto. Può darsi che il torto sia mio.
PRESIDENTE. Semplicemente in quel momento non era ancora intervenuta la richiesta di quindici colleghi. Quando cíè stata io lího guardata, senatore Guerzoni, per capire se intendeva procedere ad una dichiarazione di voto. Non essendo ciò avvenuto, ho dichiarato aperta la votazione. Si figuri se non le avrei dato la parola; lo avrei fatto, lo sa bene perché ci conosciamo da molti anni. Tuttavia, ciò non è avvenuto secondo l'iter. (Il senatore Garraffa chiede di intervenire).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Cosa c'è, senatore Garraffa?
GARRAFFA (DS-U). Ci sono senatori che votano non essendo presenti.
PRESIDENTE. Ma no, stiamo controllando. Abbiamo persino ritirato delle schede, adesso non esageriamo. I senatori segretari non mi segnalano nulla. Ogni volta che lei parla, io dovrei bloccare i lavori, senatore Garraffa?
GUERZONI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, le faccio una proposta: io potrei intervenire sull'emendamento 33.307, qualora fosse possibile.
PRESIDENTE. L'emendamento 33.307 è stato già posto in votazione. Abbiamo proceduto ad un'unica votazione. Comunque penso che non mancheranno le occasioni perché lei possa intervenire.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.8.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, mi dispiace non aver potuto ascoltare l'intervento del senatore Guerzoni sugli emendamenti precedenti e spero che questa confusione in Aula non abbia più a verificarsi.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 33.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.9, identico all'emendamento 33.309.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.9, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 33.309, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.13.
Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ci sono banchi con quattro persone e cinque luci accese.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Garraffa fa notare che in alcuni banchi della maggioranza vi sono delle luci accese cui non corrisponde alcun senatore. Il Presidente dispone il ritiro delle tessere a cui non corrispondono senatori presenti).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.13, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.310.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, sullíemendamento 33.310, anche se non sono convinto ancora del numero legale, vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 33.310, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 33.311.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché ritengo che giustamente il senatore Pagliarulo ed altri vogliano cancellare una perla del tutto odiosa, nonché incostituzionale, contenuta nel testo.
Secondo questa modifica della Camera, signor Presidente, noi riteniamo colpevoli extracomunitari anche soltanto denunziati: basta avere una denuncia qualsiasi per non essere presi in considerazione ai fini della regolarizzazione.
Io protesto, credo a nome di tutti, per questa travisazione del nostro diritto, delle regole costituzionali e invito tutti a votare a favore di questo emendamento, anche i colleghi più consapevoli della maggioranza, poiché si tratta di una vera e propria mostruosità. Mi si potrebbe dire che, anche se questa mostruosità venisse espunta con líapprovazione di questo emendamento, ne resterebbero altre, ma sarebbe importante dare un segnale chiaro del come non si possa valicare certi limiti, anche da parte del Governo, nellíattività legislativa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ascoltate le dichiarazioni del collega Guerzoni, chiedo per líemendamento 33.311 il voto elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 33.311, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, fino alla parola: "condannati".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dellíemendamento 33.311 e gli emendamenti 33.12, 33.24 e 33.23.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dellíordine del giorno G33.1.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, signor relatore, signor rappresentante del Governo, con questo ordine del giorno in buona sostanza impegniamo il Governo a realizzare líaccordo che si è detto essere intervenuto circa la cosiddetta proposta Tabacci. Non è che noi ci accodiamo allíultimo momento a uníiniziativa senzíaltro apprezzabile dellíonorevole Tabacci e del Gruppo dellíUDC.
Rispetto a tale questione, infatti, fin dall'esame in Commissione in prima lettura al Senato, unitamente ai colleghi di maggioranza dellíUDC, abbiamo posto il problema di una regolarizzazione che "mandasse tutti pari", come si dice dalle mie parti, come prevede la Costituzione e come stabilisce - lo ricordo al Governo -un'apposita ordinanza dell'Organizzazione mondiale del lavoro, la quale prevede che non si può discriminare tra lavoratori immigrati.
Ebbene, la proposta Tabacci, in buona sostanza, coglie queste nostre originarie istanze allorché afferma il diritto alla regolarizzazione di tutti gli immigrati che sono nelle stesse condizioni, di diritto e di fatto, delle colf e delle cosiddette badanti. Al riguardo, signor Presidente, sarebbe bene abbandonare il termine "badanti" che è solamente offensivo per le persone che sono addette a tale lavoro, dal momento che esso richiede intelligenza, autonomia e umanità; non si tratta di una mera, materiale e meccanica esecuzione di attività.
Ebbene, spero di trovare l'adesione del Governo e della maggioranza su questo ordine del giorno perché se così non fosse, vorrebbe dire che il cosiddetto accordo sulla proposta Tabacci in realtà non c'è o è in divenire. Non credo che il Governo abbia difficoltà, se effettivamente si vuole andare in questa direzione.
Ciò detto, volevo ricordare agli amici dellíUDC e a tutti noi che probabilmente non ci siamo accorti della portata della novità introdotta in questo articolo dalla Camera. Su di essa richiamo l'attenzione di tutti perché, combinando il disposto delle norme introdotte dalla Camera alle lettere a), b), c) e d), si ottiene il risultato che nessun clandestino sarà regolarizzato (badanti, colf e anche gli altri se la proposta Tabacci andrà avanti); a poter essere regolarizzati saranno soltanto gli irregolari, cioè coloro che hanno avuto comunque un permesso di soggiorno, mentre non potranno esserlo i clandestini, cioè coloro che non hanno mai avuto tale permesso.
Ciò significa che saranno regolarizzate soltanto alcune migliaia di immigrati con delusione di centinaia di migliaia di famiglie, poiché gli irregolari, in un modo o nell'altro, in questo periodo hanno ottenuto la regolarizzazione (molti tornando nel loro Paese e facendosi richiedere dalla famiglia o dall'impresa italiana).
Pertanto, gli irregolari pendenti, in attesa di tale regolarizzazione, sono pressoché inesistenti; sono i clandestini che hanno bisogno di questa norma, ma, con le modifiche apportate dalla Camera, nessun clandestino potrà essere regolarizzato. Con l'ordine del giorno da noi presentato intendiamo assicurare a costoro, che lavorano onestamente nel nostro Paese, la regolarizzazione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che i rilievi cui ha accennato poc'anzi il senatore Guerzoni siano degni di grande attenzione, perché denotano una potenziale contraddizione (una delle tante che emergono in questa materia) proprio sul piano dell'efficacia dei provvedimenti rispetto agli obiettivi che vengono dichiarati.
In particolare, quello che abbiamo visto negli ultimi anni e nel corso delle ultime esperienze in materia di emersione è molto indicativo: sappiamo quanto è difficile che l'emersione colpisca effettivamente i gruppi di persone di cui vi è necessità con condizioni che la favoriscano effettivamente.
Come ho detto è stata segnalata una contraddizione. Mi permetto di sottolinearne un'altra che emerge dal contesto delle norme, soprattutto con riferimento alla posizione previdenziale di questi lavoratori che vorremmo tutti far emergere. Come sul provvedimento generale che riguarda l'emersione, si trascura la parte della certezza contributiva e della posizione pensionistica dei lavoratori che devono emergere.
Noi sappiamo come questo sia stato un limite dei provvedimenti generali in materia di emersione. Nel caso specifico, si prevede una modesta possibilità di regolarizzare in modo agevolato le prestazioni previdenziali dei soggetti che si dedicano ad attività di assistenza (ripeto modesta, quindi ancora una volta cíè uno squilibrio tra la tutela della posizione dei lavoratori ed altri favori ben più abbondanti concessi alle imprese che dovrebbero beneficiare di questi provvedimenti).
Inoltre, nel contesto della normativa, cíè un ulteriore motivo di debolezza, sempre riguardante la posizione previdenziale dei lavoratori immigrati, di questo tipo in particolare. Noi sappiamo che, se non si permette a questi lavoratori di accumulare contributi in modo significativo, secondo il metodo della capitalizzazione che abbiamo introdotto, e se non si permette loro di poterli riportare abbastanza agevolmente in caso si allontanino dal territorio nazionale, noi favoriamo in realtà non líemersione ma líirregolarità.
In passato, il regime troppo restrittivo circa il trattamento dei contributi accumulati ha costituito uno dei motivi per cui nessuno di questi soggetti ha avuto il benché minimo incentivo a versare i contributi allíINPS. Nella scorsa legislatura abbiamo invece introdotto la libera recuperabilità dei contributi e trasportabilità in caso di rientro anticipato nel paese díorigine e questo ha permesso una regolamentazione molto efficace. Qui abbiamo di nuovo una norma sullíemersione, che però rischia di essere indebolita dal trattamento non adeguato della posizione pensionistica di questi lavoratori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, interverrò congiuntamente sugli ordini del giorno G33.1 e G.33.2. Vorrei, in proposito, semplicemente richiamare líattenzione dellíAula sul fatto che la loro approvazione potrebbe garantire le condizioni per rendere più virtuosa la stessa norma che prevede líemersione dei lavoratori irregolari. Credo che molti fra i colleghi sappiano che questa norma, per tutta una serie di motivi, non funziona e non funziona prevalentemente perché basata solo sulla possibilità di far emergere i lavoratori sul versante degli sgravi sia fiscali che contributivi.
Io credo che con líaccoglimento dei due ordini del giorno e prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di allargare la platea di coloro che possono usufruire di questa norma, potremmo garantire il verificarsi di alcune condizioni perché la norma sullíemersione del lavoro irregolare possa cominciare a funzionare. Credo che da questo punto di vista, sarebbe opportuno, trattandosi di ordini del giorno, che líAula esprimesse un voto unanime perché - ripeto - essi potrebbero contribuire a rendere più virtuosa la norma sullíemersione del lavoro irregolare.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, penso si possa proporre allíAula di aprire quella "finestra", che era stata prevista per giungere possibilmente alla votazione finale dellíimportante decreto-legge sulle acque di balneazione.
Se noi iniziassimo ora le dichiarazioni di voto sullíarticolo in esame (già il mio Gruppo ne ha due, di cui una in dissenso) ci sarebbe il rischio di arrivare ad un orario troppo avanzato per presumere poi di fare in tempo ad approvare in serata il decreto in questione.
Presidenza del presidente PERA
(Segue TOIA). Dopo essermi consultata con i colleghi della maggioranza e dellíopposizione, propongo dunque di passare alla discussione del provvedimento sulle acque di balneazione e di rinviare a domani le dichiarazioni di voto, che avranno bisogno di tutto il tempo necessario, su questo importante articolo.
Cíè líimpegno da parte nostra a discutere il decreto-legge citato per giungere ad una conclusione, come abbiamo già dimostrato nei giorni scorsi. Mi sembra quindi che i nostri lavori potrebbero seguire questo andamento.
Procediamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G33.1.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.1, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento G33.2.
BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'ordine del giorno G33.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
Comunico che il relatore ha fatto pervenire alla Presidenza un ordine del giorno. Invito pertanto il senatore Boscetto a darne lettura all'Aula.
"Il Senato,
impegna il Governo:
a presentare un provvedimento che, allíatto dellíentrata in vigore del disegno di legge n. 795-B, legalizzi la posizione degli extracomunitari che, presenti irregolarmente sul territorio italiano, prestano lavoro subordinato, a condizioni analoghe a quelle previste per la regolarizzazione di cui allíarticolo 33 dello stesso disegno di legge;
a inserire nel predetto provvedimento la non punibilità delle violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, in relazione alla occupazione degli extracomunitari di cui al provvedimento di legalizzazione;
a non adottare decreti di allontanamento dal territorio nazionale per i lavoratori compresi nella legalizzazione".
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che lei abbia avuto modo, essendo a conoscenza dello svolgimento dei nostri lavori, di apprezzare la serietà con cui líopposizione ha lavorato in tutti questi giorni. Quando parlo di serietà mi riferisco alla presentazione di emendamenti, allíillustrazione e allíesame degli stessi, allíattenzione al contenuto delle scelte che questo Senato compie.
Proprio per questo, poiché líordine del giorno non è composto da due parole generiche ma si potrebbe definire, con linguaggio figurato, il piatto forte e - a nostro avviso - configura una vera e propria sanatoria (di quelle che quando furono proposte dal ministro dellíinterno Jervolino scatenarono polemiche, insulti e reazioni da parte dellíattuale maggioranza) e poiché contiene una serie di riferimenti complessi, nonostante la chiara lettura del senatore Boscetto, chiediamo che ne venga distribuito il testo perché non ci è stato chiaro in tutti i suoi risvolti.
Lei converrà che si tratta di un ordine del giorno significativo, che ha bisogno di essere letto e commentato e su di esso credo che i miei colleghi che si occupano di queste problematiche desiderino intervenire. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
TOIA (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Per poter procedere in tal senso, sospendo pertanto la seduta per alcuni minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,39, è ripresa alle ore 18,47).
Come richiesto dalla senatrice Toia e da altri colleghi e come da me preannunciato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
Prima di proseguire in tale votazione, do lettura del parere espresso dalla 1a Commissione sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:
"La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime sull'emendamento 1.109 un parere favorevole condizionato alla sua riformulazione in termini tali da riferire espressamente all'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione gli interventi sostitutivi volti a dare adempimento ad obblighi comunitari, il cui campo di applicazione dovrebbe essere peraltro esteso anche ad eventuali inadempimenti di obblighi comunitari inerenti ad ambiti territoriali diversi da quello di Milano.
La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sui rimanenti emendamenti."
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ieri mattina abbiamo discusso in maniera approfondita il provvedimento in esame.
La discussione è stata vivace e animata; da parte nostra abbiamo sottolineato alcune preoccupazioni rispetto ai programmi citati dalla legge n. 388 del 2000, a proposito degli adempimenti degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, oppure le province nel caso in cui tali autorità non fossero ancora operative, avrebbero dovuto predisporre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un programma di interventi urgenti, con gli stessi effetti di quello previsto all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994.
La nostra preoccupazione è legata certamente alla proroga che questo provvedimento intende disporre, l'ennesima a distanza di venti anni dalla prima. Allorché fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, furono adottati i primi provvedimenti per differire l'applicazione della normativa e consentire proroghe. Siamo preoccupati non soltanto dal fatto che questo rito si rinnova da vent'anni ma anche da altre questioni per noi assolutamente rilevanti.
Mi riferisco alle azioni concrete che non vengono messe in atto da talune amministrazioni; ho citato in proposito il caso più emblematico e significativo, quello della città di Milano che è priva di impianti di depurazione. Mi riferisco inoltre al fatto che l'attuale Governo ha deciso di mettere mano nuovamente alla normativa relativa alle risorse idriche, cioè alla legge n. 36 del 1994 e ai due successivi decreti legislativi, emanati dal Ministro dell'ambiente nella precedente legislatura, riguardanti il ciclo delle acque.
Ci sono due atti di assoluto rilievo che indicano qual è la politica del Governo a proposito della depurazione delle acque, poiché entrambi sono volti a ignorare questo problema.
Innanzitutto, il Governo vuole cambiare tutta la legislazione vigente in materia, poiché ritiene che i provvedimenti che stiamo esaminando siano sbagliati e vadano interamente rifatti. Non a caso, il Ministro dellíambiente - se ne sta discutendo nellíaltro ramo del Parlamento - ha chiesto una delega per riformulare completamente la legislazione in campo ambientale (affidando tale compito ad una sorta di comitato di saggi, che non si sa bene quale ruolo abbiano), sospendendo di fatto líapplicazione di quella vigente. Questo ci preoccupa perché tutti gli interventi che dovevano essere compiuti per risanare le acque che vanno a finire in mare sarebbero inevitabilmente sospesi.
Inoltre, cíè uníazione costante (anzi, bisognerebbe parlare di inazione), che dura da un tempo infinito, prima del presidente della Giunta regionale e poi del sindaco di Milano, nominato commissario straordinario. Quella città, che è la più importante di tutta la Pianura padana, le cui acque finiscono nel Po e poi nel mare, continua imperterrita ad inquinare il mare Adriatico, mettendo a repentaglio le attività economiche che fioriscono sulle sue sponde. Infatti, queste acque inquinate compromettono il corpo idrico, fanno aumentare la quantità di alghe presenti nel mare, fanno diminuire la quantità di ossigeno, provocando la morte dei pesci, e alterano la situazione ambientale, mettendo di conseguenza a rischio - come dicevo prima - le attività economiche legate a questo ambiente.
Ricordo anche oggi, Presidente, che in tutti questi anni, da quando siamo in Parlamento, ci siamo sempre battuti, nei confronti di tutti i Governi che si sono succeduti e che hanno assunto diversi provvedimenti di proroga, affinché fosse seguita una diversa politica, che privilegiasse gli interventi per la depurazione e per il risanamento delle acque, e perché nei fatti fosse dato un sostegno a quelle attività economiche che traggono beneficio dalla qualità ambientale. Non mi riferisco solo alle attività turistiche - agli albergatori, ai bagnini, ai ristoratori delle coste del nostro Paese - ma anche alla pesca, alla molluschicoltura e a tutte quelle attività che traggono beneficio dalla salubrità del mare.
Avendo mantenuto questo atteggiamento nei confronti di tutti i Governi, senza distinzioni, abbiamo costantemente chiesto che fossero intraprese azioni, stanziate risorse ed elaborati progetti per evitare che gli inquinanti finiscano in mare, nonché depurate le acque prima di convogliarle nelle fognature.
Inoltre, ci siamo anche battuti perché venissero poste in essere delle azioni importanti e significative per il risparmio idrico, soprattutto per il riciclo delle acque reflue, affinché queste ultime potessero essere adeguatamente impiegate in sostituzione di acque chiare, acque di fonte, acque di pozzo, e venissero utilizzate nei sistemi produttivi a ciclo chiuso, cioè rinnovando di volta in volta il loro impiego, attraverso i sistemi di depurazione.
Noi sosteniamo che la politica che viene messa in atto della proroga pura e semplice, che si sta manifestando da venti anni, sia in sé sbagliata perché fa capire che non ci sarà nessun'altra azione utile per quel risanamento che auspichiamo, tanto più che le politiche del Governo in questo istante sono in controtendenza e cercano di annullare le buone politiche che a questo proposito eravamo riusciti a imporre nella scorsa legislatura.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola "con".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.103 e l'emendamento 1.104.
Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono costretto ad intervenire ora su un emendamento che non ho sottoscritto, perché desideravo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.105. Lei aveva anche guardato dalla mia parte, per carità, ma non intendo sollevare questioni.
L'emendamento 1.105 - poi parlerò dell'emendamento 1.106 - era importante perché giustificava la proroga, la motivava, cioè spiegava per quale motivo fosse necessario, a ventun anni ormai dall'ormai famoso decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento nuovo che spostava ancora i termini e questa volta di ben due anni. Infatti, ci si è accorti che di anno in anno non si riesce ad ottenere alcun risultato.
Signor Presidente, la considerazione che intendevo svolgere sull'emendamento 1.105 non faceva altro che indicare nel vero principale responsabile la ragione per cui oggi siamo costretti a consentire una deroga che permetta la balneazione quando l'ossigeno disciolto in acqua non rispetta i limiti indicati dal decreto cui ho fatto più volte riferimento. Questo deriva dal fatto che ci sono città che non si sentono affatto coinvolte nelle politiche che riguardano l'intero Paese, che sono distanti dal mare, che non ritengono in alcun modo responsabili le loro azioni nei confronti di quello che succede un poco più in là dei loro confini comunali.
È per questo che noi continuiamo a sottolineare la responsabilità - che non è quella di un piccolo comune non attrezzato, incapace di gestire, incapace di progettare, privo di risorse - del comune di Milano e della regione Lombardia nella grave situazione che si determina lungo le nostre coste, quando le acque non arrivano depurate, quando contengono una grande quantità di nutrienti che sono quelli che determinano la proliferazione algale, la quale consuma líossigeno e determina tutto ciò che noi conosciamo.
Allora che cosíè una proroga, se non, diciamo, la licenza a Milano e alle città come Milano (ma voglio sottolineare ancora la responsabilità del comune di Milano) di continuare a fare quello che hanno sempre fatto in tutti questi anni?
Líemendamento 1.106 che stiamo esaminando rivendica alle province di Trento e di Bolzano le loro competenze, ma sono certo che tutti i colleghi sanno che le competenze locali, dei comuni, delle province e delle Regioni, non riguardano solamente e sostanzialmente le azioni di monitoraggio che questi enti devono compiere lungo la costa, nonché le azioni di verifica, eventualmente le azioni di preclusione di tratti di costa dallíessere utilizzati a scopo balneare, bensì riguardano le azioni che devono essere messe in atto per dotare le città di sistemi di depurazioni, di impianti adeguati, quindi per fare programmi e progetti, nonché per realizzare opere.
Io posso pensare che questíemendamento non aggiunge nulla a ciò che già è previsto e consentito dalla legge; quindi, per me non cíè nessun motivo per non sostenerlo; ma cíè líaltro aspetto, che è fondamentale e che devíessere riconosciuto: certamente i comuni, le province e le Regioni hanno ruoli molto importanti nellíattuazione degli interventi che riguardano la protezione dei corpi idrici, la depurazione delle acque, i sistemi con cui tutto ciò viene assicurato.
Ebbene, noi non abbiamo avuto la possibilità di intervenire sullíemendamento 1.105, di ribadire ancora una volta le responsabilità delle città, ma líemendamento 1.106 ci consente ugualmente di fare questa riflessione.
Voglio però aggiungere una questione che ieri nella discussione generale ho evitato di introdurre, ma sulla quale dobbiamo riflettere. Un sistema grande come il mare ha una strettissima relazione con tutto ciò che succede a terra. Ebbene, noi non possiamo puntare il dito solamente ed esclusivamente e quindi preoccuparci e prevedere azioni solamente per le città, per i sistemi industriali e così via; dobbiamo introdurre una riflessione anche su un altro terreno, nel senso che ci dobbiamo preoccupare anche di ciò che avviene in agricoltura.
È noto che nelle campagne, nel corso dei decenni, per lo meno in questo dopoguerra, sempre più sono stati impiegati concimi chimici; sempre più quei concimi chimici, per la loro natura, la loro caratteristica e la loro composizione, tendono ad essere solamente in parte assorbiti dal suolo: vengono dilavati con le piogge e anchíessi vengono recapitati nei corpi idrici e, di lì, al mare. Essi contribuiscono in maniera determinante al fenomeno di eutrofizzazione, causando l'inquinamento prima, l'eccessivo nutrimento per il contenuto (in gran parte di fosfati) e la sovralimentazione del mare poi, generando quindi la proliferazione delle alghe.
Essendo l'agricoltura uno dei grandi compiti che sia la nuova Costituzione che la vecchia affidano alle Regioni, credo che queste ultime, in particolare quelle che hanno maggiormente sviluppato il settore agricolo, debbano porre in essere un'azione costante e coerente affinché vengano abbandonate o ridotte le pratiche agricole che richiedono il consumo e l'impiego di grandi quantità di fertilizzanti chimici. Infatti, come dicevo inizialmente, tali sostanze vengono solamente in piccola parte assorbite dal suolo e impiegate dalle piante per la loro crescita mentre, purtroppo, in gran parte vengono recapitate in mare.
Pertanto, la politica delle Regioni - ma anche quella dello Stato centrale in termini di sostegno - deve essere volta a sostenere le trasformazioni dell'agricoltura verso forme che impieghino molto meno concimi di sintesi e prodotti chimici, dal momento che ciò è del pari responsabile dell'eutrofizzazione e della situazione nella quale versano le nostre coste.
Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento in esame, presentato dai colleghi Betta, Michelini e altri, possa essere senz'altro sostenuto e votato anche se esso nulla aggiunge alle questioni da me sollevate in precedenza.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Tarolli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Tarolli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, è questa la penultima volta che interverrò sul provvedimento in esame, atteso che prenderò la parola in sede di dichiarazione di voto finale.
L'emendamento in esame riconosce che l'attuale situazione milanese non è più sostenibile. Poche settimane fa abbiamo potuto evincere da un articolo pubblicato su "Il Sole 24 ore" quale fosse la situazione (che ormai si perde nella notte dei tempi) di inadempienza della città di Milano e di quell'ambito territoriale e come questa vicenda di infiniti rinvii, abbandoni di siti, progetti, pasticci e ricorsi, in una parola di infinita inerzia, non sia più tollerabile.
Come ricordavo ieri, tutti gli anni, il giorno 15 agosto, consegniamo una maglia nera al sindaco di Milano nel corso di una simpatica manifestazione, che ha luogo in Piazza del Duomo, intitolata "L'ultima spiaggia" come quella che si è svolta ieri di fronte al Senato per ricordare questa vicenda. Consegniamo una maglia nera perché Milano è davvero l'ultima delle grandi città a preoccuparsi di quello che avviene un poí più in là dei suoi confini: è un malinteso senso di collaborazione e del federalismo quello che evidentemente pervade i nostri amici milanesi, i quali non si curano degli effetti di ciò che essi provocano.
Quindi, sollevando tale questione, consegnando annualmente quella maglia nera che un tempo era riservata al ciclista che arrivava ultimo al Giro díItalia (che, appunto, partiva da Milano e a Milano arrivava), assegniamo al medesimo sindaco quella maglia nera che lo qualifica come líultimo che si preoccupa della condizione del mare nel quale si vanno poi a bagnare quasi tutti i suoi concittadini.
Al di là di queste iniziative, che hanno solamente lo scopo di sottolineare una vicenda, di mettere in evidenza i guasti che derivano dallíinerzia e dallíincapacità di attuare politiche adeguate per salvaguardare il nostro territorio e le economie che su di esso prosperano, con questíemendamento sosteniamo che non è più possibile andare avanti così e che debbano essere altri ad occuparsi di questa questione.
Chi conosce i miei interventi degli anni scorsi, quando si pensava di dover commissariare qualcuno (ricordo che la prima vicenda di cui mi occupai riguardava il G7 di Napoli e gli interventi straordinari fatti in quella circostanza), sa che io mi sono sempre battuto contro i prefetti, ritenendo che non fosse loro compito occuparsi degli interventi di carattere straordinario realizzati in questa o in quella città per un evento di carattere straordinario, ritenendo che fosse compito delle amministrazioni locali (e quindi del presidente della Regione, della provincia o del sindaco) farsi carico di tali problemi. Chi è capace, chi è investito di compiti di amministrazione attiva dovrebbe, secondo me, preoccuparsi della realizzazione di quegli interventi di carattere straordinario.
In questo caso, la situazione è totalmente diversa. Ci troviamo di fronte ad uníamministrazione che ha dimostrato fino in fondo la propria incapacità di svolgere il ruolo e i compiti che la legge gli affidava, che non ha impiegato le risorse, per decine e decine di miliardi, messe a disposizione per realizzare quegli interventi, che si è vista commissariare dal presidente della Regione e che poi ancora ha visto trasferire questo commissariamento dal presidente della Regione al sindaco, per mettere la responsabilità dellíattuazione di questi interventi ordinari nelle mani della stessa persona che ha la responsabilità di non averli eseguiti e di non averli attuati. Ci troviamo allora veramente di fronte ad un caso difficilmente comprensibile: non faccio nulla, vengo commissariato e sono il commissario di me medesimo. È una situazione francamente poco comprensibile!
Noi non riusciamo a comprendere per quale motivo questi impianti non vengano realizzati, per quale motivo ci sia tanta inerzia, per quale motivo ci sia tanta disattenzione, per quale motivo ci sia tanta mancanza di rispetto delle leggi che regolano questa materia, che dispongono che le acque che vengono scaricate siano le più pulite possibili.
Noi tutto questo francamente non riusciamo a capirlo perché, ripeto, non si tratta di un piccolo comune, poco attrezzato, con poche risorse, con pochi tecnici, con poche disponibilità economiche e con poche capacità manageriali, ma della città più importante di tutto il Nord del nostro Paese, della capitale economica, si dice, díItalia. Insomma, questa capitale economica, in realtà, funziona con i suoi sistemi fognari come tante città dellíaltra parte del Mediterraneo, nelle quali i depuratori, che magari sono stati realizzati con interventi di cooperazione internazionale, non funzionano, ma ci sono, e che vedono i loro liquami essere depositati direttamente in mare. Non siamo più disposti a tollerare una situazione del genere, che trae alibi, sostegno e conforto da queste continue e continue, ripetute e ventennali proroghe fatte da tutti i Governi che si sono succeduti.
Noi che ci siamo costantemente battuti contro questo stato di cose non possiamo far altro che chiedere che questa politica sbagliata venga interrotta, che ad altri venga affidato il compito di attuare gli interventi urgenti, perché ormai sono diventati tali.
Se si deve fare un decreto, se ne vari uno che stabilisca che non solo si fa la proroga, ma anche che a Milano vengono adottate procedure straordinarie, infine, per depurare e, nello stesso tempo, si riconosca che la nostra situazione costiera è determinata dallíinerzia, dallíinadempienza, dalla incapacità da parte di Milano, e delle altre città che come Milano nulla hanno fatto, a compiere ciò che la legge prevede e consente.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma allíemendamento e spiegarne il motivo. Non ho líallenamento ai tempi lunghi del collega Turroni, quindi sarò rapidissima.
Noi chiediamo che questi interventi urgenti siano affidati al prefetto di Milano e sottolineiamo líinadempienza delle autorità milanesi, non perché abbiamo sfiducia nelle istituzioni e vogliamo che siano gli organi prefettizi ad assolvere queste funzioni, ma perché líesperienza di questi anni (e la Giunta di Milano è al secondo mandato e non si può quindi invocare lo scarso tempo a disposizione), ha dimostrato il perdurare quantomeno di uníinadempienza colpevole che penalizza anche i cittadini di Milano (io vi risiedo) che pagano una tassa sulla depurazione.
Noi siamo - ma non pronuncerò le parole che mi vengono in mente - beffeggiati due volte, non abbiamo il depuratore e ci sentiamo insultare; lo ha fatto, per esempio, un collega della Lega tempo fa in un dibattito televisivo su Milano. Insomma, da milanese, mi sono presa gli insulti e in più pago per una depurazione che non cíè. Questo è veramente assurdo in Italia e in sede europea, dove abbiamo ricevuto dei richiami e anche subìto una condanna, per la quale cíè da capire se pagherà líerario nazionale o qualcun altro. Magari come cittadino milanese pagherò una seconda volta, per la depurazione e per la multa, oltre a dovermi vergognare di questo fatto.
Ecco perché, anche se fu il Governo di centro-sinistra, quel magnanimo Governo di centro-sinistra, a conferire líincarico commissariale al sindaco di Milano, ci siamo ravveduti e ci cospargiamo il capo di cenere dicendo che forse è bene che sia il prefetto di Milano a continuare líopera.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero sottoscrivere anch'io líemendamento e, in aggiunta a quanto detto dalla collega Toia, preciso che, visto che abito a nord-est di Milano, noi le acque le depuriamo. Tuttavia, una volta arrivate a Milano, esse tornano ad essere inquinate, proseguendo poi verso il Sud della città, zona nella quale si svolge líunica attività agricola della provincia e i cui agricoltori si lamentano per non poter condurre adeguatamente il proprio lavoro.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione finale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, puntualmente dopo un anno si ripresenta alla nostra attenzione e al dibattito per líapprovazione il decreto-legge recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.
Puntualmente, signor Sottosegretario, noi le diciamo no, anche se questa volta trattasi del differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione anziché di proroga dei termini in materia di acque di balneazione, come recitava il precedente decreto-legge n. 159 del 2001; il tutto dovuto al rispetto di direttive dellíUnione europea. Come noterete, colleghi, vi è stato da parte del Governo un notevole sforzo, questa volta, per chiedere líapprovazione del provvedimento di conversione!
Signor Presidente, il voto contrario di Rifondazione Comunista a questo disegno di legge parte dal presupposto, come abbiamo avuto modo di dire a suo tempo, che non possiamo pensare sia dovuto in considerazione della stagione che stiamo affrontando.
In realtà, nel dare un giudizio sulla qualità delle acque di balneazione, si nasconde molta ipocrisia perché tutti sanno che il fenomeno dellíeutrofizzazione è persistente, anzi è in aumento, ed è un indice grave di un livello assai alto di inquinamento delle nostre acque e delle coste.
Ricordo che è dal 1993 (lo registriamo ogni anno in questa stagione o qualche settimana prima) che ci troviamo ad affrontare questo tema: líennesima proroga dei criteri e valori stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 rispetto alla balneazione delle acque.
Evidentemente non si tratta di un aspetto che riguarda direttamente la salute, ma investe comunque il benessere dei cittadini e del nostro Paese. Il suddetto decreto definiva in realtà due aspetti. In primo luogo, stabiliva i valori relativi alla possibilità di balneazione, contestualmente prevedendo che, qualora questi limiti fossero stati superati per effetto dellíeutrofizzazione, fossero adottati programmi di rilevazione delle alghe e programmi di intervento.
Di fatto da allora, dal 1993, tutti i Governi che si sono succeduti stanno intervenendo solo su una parte: si innalzano i limiti, ma non si interviene (Parlamento incluso, e ve ne sarebbe stato tutto il tempo) sul resto.
La novità ulteriore è che questo decreto-legge n. 92 del 10 maggio 2002 prevede la proroga dei termini per due anni, cioè fino al 31 dicembre 2003. Abbiamo sempre criticato molto queste proroghe, con il superamento dei limiti stabiliti relativi alla presenza di ossigeno disciolto, in quanto riteniamo che la preoccupazione per la salvaguardia dellíeconomia turistico-alberghiera (non perché non sia di per sé meritoria di sostegno) appaia estremamente superiore in questo Parlamento rispetto alla preoccupazione per la salute dei cittadini.
Non abbiamo mai registrato alcun impegno ad attuare interventi strutturali tesi ad evitare líeutrofizzazione delle acque marine.
Questi interventi strutturali, a mio giudizio, sono invece assolutamente necessari, tanto che la Corte europea di giustizia ha comminato all'Italia delle sanzioni proprio per questo, in particolare, per il fatto che il Mare Adriatico, avendo una scarsissima profondità, un limitato idrodinamismo e un bacino semichiuso, presenta condizioni già di per sé predisponenti all'eutrofizzazione.
Questo si riallaccia ad una delle questioni principali, sollevata anche qui in Aula e anche dai deputati di Rifondazione Comunista alla Camera, oggetto di presentazione di un emendamento al testo - ricusato - che riguarda i comuni lombardi e, in particolare, il comune di Milano, che è tra i massimi inquinatori. La sentenza citata prima mette in evidenza due punti: l'inadeguatezza e l'inadempienza del comune di Milano e la diretta connessione del sistema scolante del Po con il delta e l'Adriatico settentrionale.
Quindi, signor Sottosegretario, non si tratta di avere fiducia nel Governo per il futuro o che non siano meritorie di attenzione le sue parole in merito alla risoluzione del problema. Si tratta semplicemente di prendere atto che in materia di politica ambientale il Governo Berlusconi - mi creda - fino ad ora ha dimostrato - diciamo così - scarsa sensibilità; anzi, ha fatto il contrario, ne sono testimoni le leggi presentate al riguardo e approvate in Parlamento (il piano delle grandi opere infrastrutturali, il collegato sulle infrastrutture e la costituzione della società Patrimonio dello Stato S.p.a., tanto per citarne alcune), invece di provvedere a finanziare in modo congruo il piano per le politiche di disinquinamento e il sistema della depurazione delle acque reflue con la costruzione di depuratori.
Con ciò i nostri mari rimarranno una grande pattumiera (e a questi si aggiungono alcuni laghi) in cui si scaricano illegalmente veleni, petrolio, rifiuti di ogni tipo e genere, compresi ordigni bellici. Devo ammettere che sono una pattumiera, in parte, anche grazie alla politica delle Regioni e dei comuni, che continuano ad autorizzare la costruzione senza freni sul demanio (immaginate il futuro, dopo l'approvazione del citato provvedimento) senza installare e addirittura senza far funzionare i depuratori, lasciando interi comuni privi di allacci fognari.
Per non parlare degli allevamenti ittici (in acque dolci e salmastre), che vedono il ricorso, ormai frequente negli allevamenti, all'impiego di pesce geneticamente modificato e all'uso di mangimi con farine di carne, aumentando l'incidenza negativa sia sulla costa che sull'intero ambiente circostante.
Signor Presidente, purtroppo questa è una vicenda che mette in luce una inadeguatezza complessiva del nostro Paese in campo ambientale; ma, al tempo stesso indica, però, le enormi potenzialità (anche sotto il profilo occupazionale) che si potrebbero ricavare da una svolta nella direzione di una tutela ambientale più precisa e di un intervento pubblico a livello centrale e periferico in direzione di una nuova politica dell'ambiente.
Pertanto, questa proroga ed il differimento della disciplina, a nostro avviso, sono negativi e per questo i senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro il decreto-legge in conversione. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, potrei rileggere uno dei tanti interventi svolti dal sottoscritto e da qualche collega - siamo in Parlamento dal 1987 come Verdi e da allora in maniera ininterrotta ci siamo occupati di tale questione - aggiornando, cambiando le date, qualche numero, perché l'aspetto incredibile è che dal 1982 ci troviamo di fronte ad una questione senza che venga introdotto alcun elemento di novità rispetto alle problematiche che solleviamo.
Non è che in questo periodo non sia successo alcunché; negli anni Ottanta abbiamo assistito a fatti assolutamente preoccupanti, come la moria di pesci sulle spiagge, il fenomeno, allora sconosciuto, delle mucillagini. Sono vicende che hanno provocato sconquassi all'interno di un tessuto economico e produttivo di assoluto rilievo, con l'acquisizione di attività commerciali e alberghiere da parte di soggetti, dotati di risorse di provenienza non chiara, capaci di strangolare un'economia messa in ginocchio da una situazione ambientale devastata dagli inquinanti che finiscono nel mare.
Non stiamo sollevando esclusivamente una questione ambientale; stiamo sollevando anzitutto una grande questione economica e sociale. La collega Baio Dossi ha prima citato le vicende che toccano gli agricoltori del suo territorio; quegli agricoltori che hanno bisogno di acqua pulita per poter irrigare i loro campi e mettere a nostra disposizione i prodotti della terra necessari per la nostra alimentazione. Non possiamo invocare la salute dei cittadini, mentre costringiamo gli agricoltori di una parte rilevante della nostra Pianura padana ad utilizzare acque reflue, non depurate. Si tratta di una grande questione ambientale, sociale e soprattutto economica.
Avrei potuto rileggere gli interventi in cui evidenziavamo costantemente i due aspetti del problema, sottolineando la situazione difficile in cui versa il nostro mare a causa di un annoso disinteresse e indicando al contempo, con precisione, le azioni che dovevano essere poste in atto per salvaguardare il nostro territorio, l'economia, l'ambiente.
Nel 1972 una città che si chiama Milano Marittima si dotò di depuratore, così come tante altre piccole cittadine o grandi città della mia costa o di altre parti del nostro Paese. Si pensava che con la depurazione riguardante i propri reflui si sarebbe potuta fronteggiare una situazione di crisi che già si manifestava allora, ma che non dipendeva dalle scarse attività svolte nelle piccole città costiere della zona, anche se durante l'estate il numero degli abitanti, ad esempio a Rimini, decuplicava. Non si era ancora convinti dell'influenza su tutta la Pianura padana, degli effetti che tutto l'entroterra avrebbe necessariamente provocato sul mare, luogo nel quale confluiscono tutti gli inquinanti.
Abbiamo sempre indicato delle strategie, ritenendo che le iniziative adottate da questi piccoli e medi comuni della nostra costa dovessero essere assunte da tutte le città, da tutti i sistemi industriali e dalla nostra agricoltura, che è corresponsabile in questa vicenda.
Non pensiamo che tale questione riguardi la destra o la sinistra; riteniamo invece che sia un grande problema del nostro Paese. Noi Verdi abbiamo sostenuto che líAdriatico è una delle dieci emergenze a livello nazionale, perché - a ragione -abbiamo individuato nella delicatezza di quel sistema ambientale e nella crisi che esso ha dovuto affrontare negli anni, una situazione di non ritorno, che richiede ormai misure urgenti molto rigorose.
I nostri appelli, tuttavia, hanno ricevuto un ascolto molto limitato, nonostante la questione riguardi vari settori. Ho parlato degli agricoltori, ma potrei parlare anche dei pescatori, degli operatori turistici e di tutta quellíeconomia indotta che ruota intorno allíambiente; in sostanza, si tratta dellíeconomia di interi territori.
Riprendendo i ragionamenti che abbiamo fatto più volte, riteniamo che si debbano porre in essere interventi per il risanamento dei bacini fluviali. Tuttavia, non vi è stata alcuna attenzione al riguardo da parte di chi si è occupato della stesura della delibera CIPE, collegata alla cosiddetta legge obiettivo. In questa delibera e nel programma delle grandi opere del ministro Lunardi, non vediamo interventi per promuovere il riciclo delle acque, né programmi di depurazione per quelle vaste aree del nostro Paese in cui maggiore è la concentrazione degli inquinanti. Forse questi interventi non sono di rilevante interesse per il nostro Paese, non sono prioritari rispetto ai bisogni della nostra economia, del nostro territorio, del nostro mare? Noi pensiamo di sì.
Nel collegato infrastrutturale, che il Senato ha approvato due settimane fa, finalmente è stata affrontata la questione dellíapprovvigionamento idrico, mentre ciò non era stato fatto nella legge obiettivo (nonostante avessimo insistito moltissimo), sulla quale fu posta la fiducia. Abbiamo ripetuto con forza che al Sud non cíè líacqua, che il Sud necessita di infrastrutture, poiché dai rubinetti non esce nulla. Ebbene, nulla è stato fatto ed è stato necessario oltre un anno per affrontare nuovamente líargomento.
Sono ventíanni che stiamo aspettando! Eppure nella legge n. 388 del 2000 eravamo riusciti ad introdurre importanti iniziative ed obiettivi. (Commenti del senatore Specchia). Líabbiamo fatta sempre da soli, collega Specchia, questa battaglia. Mi rivolgo a lei (ma so che non dovrei farlo, Presidente, e di questo le chiedo scusa) in quanto probabilmente sarà relatore del disegno di legge, che è allíesame dellíaltro ramo del Parlamento, sulla proposta di delega che il Ministro dellíambiente intende attribuirsi, attraverso la quale verrà stravolta e azzerata tutta la legislazione ambientale, anche quella riguardante le acque e la depurazione.
Per queste ragioni, siamo preoccupati che un provvedimento come quello in esame, che continua a prevedere deroghe sui limiti di ossigeno presente nellíacqua, possa costituire nei fatti un sostegno alle politiche sbagliate che sono contenute nella delega che il Ministro dellíambiente vuole attribuirsi per affidare a ventiquattro saggi líelaborazione di non si sa bene quale politica, con la conseguente sospensione della legislazione ambientale nel nostro Paese.
Noi votiamo contro il disegno di legge in esame per non dare alibi a chi non vuole far nulla.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il decreto-legge di cui oggi discutiamo la conversione in legge, visto il suo puntuale ripetersi annuale, evidenzia, da una parte, la complessità della questione e, dallíaltra, la scarsa attenzione che la politica attribuisce alla materia.
I nostri 8.000 chilometri di coste, un vero, grande e straordinario patrimonio, sono sempre più a rischio, dal punto di vista non solo della salubrità delle acque al fine della balneabilità, ma anche per numerosi altri aspetti, fra cui quelli relativi allíerosione.
Un Paese moderno e civile dimostra nel governo del territorio in generale, e delle risorse idriche in particolare, la qualità della sua proposta. Fronteggiare con coerenza le problematiche connesse agli usi della risorsa idrica significa pianificare il sistema di gestione globale del ciclo dell'acqua e assicurare qualità e salute al territorio.
Ciò che ci aspettiamo dal Governo è il riordino generale dell'intero settore, alla luce della correlazione fra tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, della necessità di coniugazione dei limiti di emissione e degli obiettivi di qualità, così come della definizione di nuove sanzioni, adempimenti e modalità di controllo. L'acqua è una risorsa preziosa e limitata, tanto più se consideriamo che il suo fabbisogno è in continuo aumento. Oggi occorre più che mai che vengano definite norme ben precise di tutela e indirizzate nell'ottica del risparmio e del riuso per ciascun settore di utilizzo, oltre a una politica di incentivazione alle aziende per l'uso di nuove tecnologie.
Siamo convinti che ci troviamo alle soglie di una nuova emergenza, quella che riguarda le condizioni del Mediterraneo; siamo convinti che siano maturi i tempi per la creazione di un coordinamento permanente tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e sull'Adriatico per la tutela della sua sopravvivenza. Il Mediterraneo è un catino e l'allarme è stato già lanciato vedendo le condizioni di salute degli stessi abitanti delle acque di quel mare.
Infine, signor Sottosegretario, vorrei fare un'ultima considerazione che si basa solo su fatti e non su polemiche di facciata. A fronte dell'allarme coste lanciato nei mesi scorsi da numerose associazioni ambientaliste, purtroppo abbiamo avuto modo di constatare quale sia l'idea guida di questo Governo in materia ambientale: tracciati autostradali, chilometri di gallerie, ponti, viadotti, opere in sotterraneo e soprattutto, in omaggio a presunte ragioni di cassa, la volontà scellerata di svendere le coste, beffando l'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio.
Per questi motivi, pur esprimendo il voto favorevole del Gruppo Margherita al provvedimento oggi in esame, auspico un maggiore impegno da parte di tutti verso la soluzione di tanti problemi in materia ambientale. Per noi questo è il modo corretto, l'unico modo per entrare in Europa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPECCHIA (AN). Signor Presidente, colleghi, a me verrebbe voglia di dire davvero tutto quanto è necessario dopo aver ascoltato una serie di luoghi comuni; dopo aver constatato da parte di alcuni colleghi una grandissima faccia tosta (chiedo scusa per l'uso di questa espressione, che non vuole essere offensiva, ma ha un significato politico), verrebbe voglia di replicare nel modo dovuto. Però il tempo mi costringe a concentrare le mie argomentazioni.
La prima osservazione è che c'è sempre il tempo di imparare: con il passare degli anni, nonostante gli sforzi di apprendere, situazioni nuove si presentano e qualcosa di nuovo si impara o si cerca di imparare; nuovi interrogativi si pongono ai quali è difficile dare una risposta. Per esempio, mi chiedo per quale motivo non tanto i colleghi del Gruppo Verdi, il collega Turroni, ad esempio, ma il centro-sinistra ieri su questo provvedimento abbia fatto ostruzionismo facendo mancare il numero legale, non una volta ma diverse volte, tant'è che non abbiamo potuto approvare il provvedimento in esame già nella mattinata di ieri.
TURRONI (Verdi-U). Specchia, eravate voi a non esserci.
SPECCHIA (AN). Assolutamente no: voi avete fatto ostruzionismo bello e buono.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, líunica cosa che non le è mancata oggi è il tempo per parlare: per favore, non interrompa.
SPECCHIA (AN). È bene allora che gli italiani, che gli operatori turistici di tante parti del nostro Paese sappiano che, se non vi fosse stata la responsabilità di questa maggioranza, determinata comunque ad approvare la conversione in legge del decreto, e tutto fosse dipeso dallíopposizione, da questa fine settimana avremmo dovuto vietare i bagni in molte delle più importanti località balneari italiane. (Applausi dal Gruppo LP). Questo è líaltro regalo che volevate fare agli italiani, ma noi non ve lo abbiamo consentito e non ve lo consentiremo!
Quanto alle argomentazioni esposte, rimango veramente stupito. Stiamo parlando di una proroga che va avanti dal 1993; nel 1993 cíera un Governo di centro-sinistra, colleghi del centro-sinistra; cíè stata la brevissima parentesi del primo Governo Berlusconi, poi abbiamo avuto un Governo Dini, un Governo Prodi, un Governo DíAlema, un Governo Amato e vi è stata tutta una serie di proroghe, ad iniziativa di questi Governi (e noi le abbiamo responsabilmente votate, perché cerchiamo di essere concreti e di fare davvero gli interessi della gente e del territorio), che non hanno risolto, ahimè, i problemi non solo di Milano, ma di tante altre parti díItalia.
Dice il collega Turroni che la proroga ora non è accompagnata da interventi. Ebbene, se leggiamo líarticolo 1-bis, sostanzialmente si richiamano i programmi di intervento urgenti a stralcio, quelli già previsti prima, quindi questi interventi ci sono. Né líattuale Governo o líattuale maggioranza hanno introdotto modifiche alla normativa o hanno espresso volontà politiche per non realizzare i depuratori, o per bloccarne la realizzazione, al fine di eliminare le cause degli inquinamenti, dellíeutrofizzazione e così via.
Turroni aggiunge che questo Governo e il ministro Matteoli vogliono elaborare il nuovo codiceÖ (Brusìo in Aula). Collega se sta zitto e ascolta, forse apprende qualcosa. Dicevo, il collega Turroni sostiene che si vuole fare il nuovo testo unico o i nuovi testi unici in materia ambientale, modificando tutta la normativa in materia. In realtà c'è bisogno di modificarla; noi dobbiamo chiederci infatti come mai proprio le leggi in tema di acque non abbiano prodotto effetti; questo è avvenuto perché cíerano e ci sono difetti nellíapplicazione. Allora - ripeto - vi è la necessità di modificare la normativa, di aggiornarla e di renderla concretamente applicabile.
Dice ancora il senatore Turroni: cíè la situazione di Milano. Ecco, io inviterei il collega Turroni ad aggiornarsi sulla situazione di Milano, perché sono in corso di avanzata realizzazione due cantieri, uno dei quali quasi completato, per due impianti, mentre per il terzo tra qualche settimana inizieranno i lavori, dopo che cíè stato un contenzioso amministrativo al TAR. Quindi, quello che sosteneva prima il senatore Turroni non è esatto.
Allora io dico: bisogna essere un po' coerenti (Applausi dal Gruppo LP di sollecitazione a concludere), ricordarsi che per cinque anni a Milano cíè stato un assessore verde allíambiente, che abbiamo avuto cinque anni di Governo di centro-sinistra fino a circa un anno fa e che líattuale Governo e líattuale maggioranza stanno cercando di fare quel che loro non hanno fatto fino ad oggi.
Anche per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale vota a favore del provvedimento. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, questo decreto richiede un apprezzamento da parte nostra, sicuramente per coerenza con analoghi atti che hanno assunto i Governi dei quali abbiamo fatto parte.
Richiede una valutazione positiva soprattutto per l'esigenza essenziale del grande comparto turistico dell'Adriatico; un comparto produttivo e di servizio molto avanzato, competitivo e di livello internazionale; una delle ricchezze del Paese che merita di essere tutelata con provvedimenti come questo, essendo assodato che vi è una sostanziale ininfluenza del parametro dell'ossigeno disciolto sulla salubrità della balneazione.
Accertato che non si compromettono i diritti alla salute e la sicurezza dei ragazzi e degli anziani che così numerosi vanno a trascorrere le vacanze sul mare Adriatico, è assolutamente essenziale tenere conto dell'importanza dell'industria turistica e delle migliaia di operatori delle coste adriatiche.
Tuttavia, al tempo stesso è bene ricordare a noi stessi e anche al comparto che quest'economia ancora oggi dipende dal mare: ci sono invenzioni continue e la capacità di rendere la costa adriatica il luogo della produzione di servizi - come si dice in francese - di loisir, ma senza il capitale naturale costituito dal mare quel settore economico perde la sua ricchezza fondamentale.
Uso l'espressione "capitale naturale" perché - lo sottolineo - quando si parla di ambiente ci sono persone più o meno sensibili e in qualcuno scatta una sorta di resistenza di fronte ai vincoli e alle regole; eppure, se si potesse fare anche un conto economico del contributo del capitale naturale alla ricchezza, scopriremmo che il valore del mare balneabile è straordinariamente grande.
Signor Presidente, colleghi, dico ciò perché mentre votiamo il provvedimento in esame che le Camere licenziano ogni anno è bene non abituarsi, anzi è bene avere presente che votare un decreto che deroga al limite europeo del parametro dell'ossigeno disciolto è, ogni anno, una sconfitta delle politiche ambientali; un segnale di sconfitta o meglio, anzi peggio, di impotenza, perché su questo tema si è lungamente esercitato il Governo di questo Paese e delle Regioni padane. In particolare, dopo la grande paura suscitata dall'esplosione del fenomeno delle mucillagini nel 1987-1988, è stato fatto un grande sforzo politico, legislativo e finanziario, e tuttavia i risultati sono insoddisfacenti.
Naturalmente, se lo stato di necessità e le valutazioni sanitarie ci consentono di rinnovare la proroga, tuttavia il buon senso, le valutazioni ambientali ed economiche ci chiedono di impegnarci in modo rinnovato nella ricerca sull'eutrofizzazione con studi non di comodo e con ragionamenti non semplicistici. Sappiamo che vi sono pesantissimi fattori naturali del fenomeno eutrofico, tanto pesanti che c'è da chiedersi se l'azione politica, quella del Governo e del Parlamento, sia in grado di influire dopo tanti anni di tentativi non riusciti.
Certo, c'è il tema del depuratore di Milano, ma non voglio nascondermi dietro ad esso e nessuno di noi deve farlo: è l'intero modello padano che scarica nutrienti nell'Adriatico e la diffusione dei depuratori non ha sostanzialmente ridotto questi sversamenti. Vi sono fattori naturali come la poca profondità dei mari, la temperatura, l'andamento delle maree e dei venti e vi sono, però, anche fattori antropici molto intensi, che riguardano le pratiche agricole, quelle zootecniche, quelle industriali, la tutela dei corpi idrici e persino il prelievo delle ghiaie nei fiumi, i quali costituiscono uno dei primi depuratori naturali. In sostanza, la sofferenza del mar Adriatico segnala che cíè un intero modello produttivo-insediativo che concorre a mettere in crisi una grande ricchezza naturalistica ed economica.
Nel momento in cui ci accingiamo a votare, per le ragioni che ho detto, a favore di questo provvedimento, credo che abbia senso ricordare la necessità di non indebolire, ma di rafforzare, le politiche ambientali. In questo senso la delega che è stata presentata alla Camera dei deputati è assolutamente incredibile. È segno, a mio avviso, di una ubriacatura ideologica, che porterà probabilmente ad un risveglio amaro e brutto per tutti. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le politiche ambientali e le politiche di sostenibilità in tutti i campi. Il segno di questo ultimo anno e di questo Governo va in direzione opposta.
Comunque, quello che noi rimarchiamo non ci induce a votare contro un provvedimento che rimane sensato e motivato, ma lo sarebbe ancor più se fosse accompagnato dalla consapevolezza dellíinsufficienza delle politiche che abbiamo condotto, e non certo dalla presunzione che basti allentare dei vincoli o ridurre degli impegni per risolvere il problema, perpetuando una deroga che potrebbe essere da un giorno allíaltro foriera di qualcosa di peggiore.
Invito, infatti, tutti i colleghi a ricordare che se líossigeno disciolto è un problema quotidiano, quando esplode il fenomeno delle mucillagini si determina un dramma economico e sociale. Siccome questíanno sono ricomparsi segnali preoccupanti da questo punto di vista, è necessario cambiare completamente la direzione di marcia delle politiche ambientali di quest'ultimo anno e migliorare anche quelle dei dieci anni precedenti. (Applausi dal Gruppo DS-U).
È approvato.
Parlamento in seduta comune, convocazione
Interrogazioni, annunzio
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 11 luglio 2002
(vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 20).
Allegato A DISEGNO DI LEGGE ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Centri di accoglienza e accesso allíabitazione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, líultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ´1-bis. Líaccesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellíUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materiaª; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: ´6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare líaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazioneª. EMENDAMENTO ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Aggiornamenti normativi) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: ´ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza socialeª sono sostituite dalle seguenti: ´prefettura-ufficio territoriale del Governoª e le parole: ´il pretoreª sono sostituite dalle seguenti: ´il tribunale in composizione monocraticaª. 2. Allíarticolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: ´Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellíarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allíistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienzaª. 3. Allíarticolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: ´o di corrispondente garanziaª fino alla fine del comma sono soppresse. EMENDAMENTI ´3-bis. La carta díidentità elettronica e il documento díidentità elettronico di cui allíarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere líimpronta digitale del richiedente. 3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, líimpronta digitale è apposta sulla carta díidentità rilasciata ai sensi dellíarticolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioniª.
´3-bis. La carta díidentità elettronica e il documento díidentità elettronico di cui allíarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere líimpronta digitale del richiedente. 3-ter. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma precedente, líimpronta digitale è apposta sulla carta díidentità rilasciata ai sensi dellíarticolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioniª.
ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sullíingresso e sul soggiorno dello straniero) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: ´1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita líeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata proleª. ARTICOLO 30 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari) 1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con líattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellíAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allíarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allíarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allíestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito allíespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso. 2. Per líassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allíarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. EMENDAMENTI Conseguentemente, inserire i seguenti commi: ´2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ´1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento´. 2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: ´nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45´, sono sostituite dalle seguenti: ´nonché dal comma 1 dellíarticolo 45´. 2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso. 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggeª.
Conseguentemente, inserire i seguenti commi: ´2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ´1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento´. 2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: ´nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45´, sono sostituite dalle seguenti: ´nonché dal comma 1 dellíarticolo 45´. 2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso. 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggeª.
ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo) 1. Líultimo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: ´Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimentoª. ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Procedura semplificata) 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allíarticolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo líarticolo 1 sono inseriti i seguenti: ´Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) ñ 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o díidentità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíACNUR. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno. 4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíACNUR. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) ñ 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellíarticolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire líespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 4. Líallontanamento non autorizzato dai centri di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato italiano è competente allíesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Líeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) ñ 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellíinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dellíente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dellíACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dallíarticolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. Nellíesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allíarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e, in particolare, dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellíarticolo 1-ter, comma 6. Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) ñ 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata ííCommissione nazionaleíí, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellíinterno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e líimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellíACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. 3. Con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ñ 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allíaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellíambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dellíinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allí80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allíarticolo 1-septies, le modalità e la misura dellíerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nellíambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allíarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellíinterno attiva, sentiti líAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e líACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, allíANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, díintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso líOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allíarticolo 1-septies. Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellíasilo) ñ 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui allíarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellíinterno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellíasilo, la cui dotazione è costituita da: a) le risorse iscritte nellíunità previsionale di base 4.1.2.5 ííImmigrati, profughi e rifugiatiíí ñ capitolo 2359 ñ dello stato di previsione del Ministero dellíinterno per líanno 2002, già destinate agli interventi di cui allíarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite allíItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellíeconomia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellíUnione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allíentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioª. 2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per líanno 2003. EMENDAMENTI ´3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b) è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, secondo le modalità definite attraverso apposito regolamento emanato entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette struttureª.
´6. La Commissione nazionale procede al riesame della decisione assunta dalla commissione territoriale, su richiesta motivata presentata dallo straniero, presentata personalmente o da un suo difensore, entro dieci giorni dalla notifica della decisione negativa. La presentazione della richiesta di riesame ha effetto sospensivo sullíadozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello stato. La commissione nazionale opera come collegio perfetto. Lo straniero ha diritto di essere ascoltato nella propria lingua dalla commissione nazionale e di essere assistito da un legale di fiducia. Líeventuale decisione negativa è notificata allo straniero nella stessa lingua usata durante líaudizione, unitamente allíindicazione delle modalità di impugnazione della decisione medesima. Avverso la decisione negativa della Commissione Nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Nelle more della decisione sullíistanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. In caso di rigetto dellíistanza di sospensiva lo straniero può essere allontanato dal territorio dello stato secondo le procedure previste dalla presente legge agli articoli 12, 13 e 14ª.
´6. La Commissione nazionale procede al riesame della decisione assunta dalla commissione territoriale, su richiesta motivata presentata dallo straniero, presentata personalmente o da un suo difensore, entro dieci giorni dalla notifica della decisione negativa. La presentazione della richiesta di riesame ha effetto sospensivo sullíadozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello stato. La commissione nazionale opera come collegio perfetto. Lo straniero ha diritto di essere ascoltato nella propria lingua dalla commissione nazionale e di essere assistito da un legale di fiducia. Líeventuale decisione negativa è notificata allo straniero nella stessa lingua usata durante líaudizione, unitamente allíindicazione delle modalità di impugnazione della decisione medesima. Avverso la decisione negativa della Commissione Nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Nelle more della decisione sullíistanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. In caso di rigetto dellíistanza di sospensiva lo straniero può essere allontanato dal territorio dello stato secondo le procedure previste dalla presente legge agli articoli 12, 13 e 14ª.
´6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sullíistanza sospensiva entro i successivi 10 giorni come previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se accolta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza temporaneaª.
´7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. 8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decadutaª.
´3-bis. Il Ministero dellíinterno, assicura asilo ai richiedenti privi di mezzi di sussistenza e non accolti allíinterno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta medesima e comunque per un termine non superiore a sei mesiª.
Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi: ´2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ´1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento´. 2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: ´nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45´, sono sostituite dalle seguenti: ´nonché dal comma 1 dellíarticolo 45´. 2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso. 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggeª.
ORDINI DEL GIORNO in sede di discussione del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, considerato che: líItalia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati; allíinterno della legge di riforma della materia dellíimmigrazione e dellíasilo è stato tuttavia approvata una norma che istituisce il ´sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiatiª, imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali; oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate allíinterno del PNA (programma nazionale asilo) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dellíinterno, líAssociazione nazionale dei comuni italiani e líAlto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; i fondi previsti dal neo costituito ´Fondo per le politiche e i servizi per líasiloª per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto; durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero forme di protezione umanitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei Comuni italiani, impegna il Governo: ad applicare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge i dispositivi attuativi per líavvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per líaccoglienza e líassistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati; a prevedere, durante líanno in corso e comunque in sede di discussione della legge di assestamento di bilancio dello Stato, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dellíinterno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche sullíasilo.
considerato che: líItalia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati; allíinterno della legge di riforma della materia dellíimmigrazione e dellíasilo è stato tuttavia approvata una norma che istituisce il ´sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiatiª, imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali; oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate allíinterno del PNA (Programma nazionale asilo) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dellíinterno, líAssociazione nazionale dei comuni italiani e líAlto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; che i fondi previsti dal neo costituito ´Fondo per le politiche e i servizi per líasiloª per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto; durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero forme di protezione umanitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei Comuni italiani, impegna il Governo: ad emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge le disposizioni di attuazione per líavvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per líaccoglienza e líassistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati; a prevedere, durante líanno in corso e comunque in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dellíinterno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche sullíasilo.
ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dellíufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) líindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; c) líindicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) líindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allíimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore díopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dallíarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallíarticolo 6 della presente -legge; c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica líammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi allíeventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dellíorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta líarchiviazione del relativo procedimento. 6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte allíorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire líequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellíinteressato, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento allíespulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. EMENDAMENTI Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ´ovvero alle attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienzaª.
Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi: ´2-bis. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ´1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento´. 2-ter. Al comma 1 dellíarticolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: ´nonché nei commi 1 e 2 dellíarticolo 45´, sono sostituite dalle seguenti: ´nonché dal comma 1 dellíarticolo 45´. 2-quater. Il comma 2 dellíarticolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso. 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggeª.
´La denuncia di cui al presente comma consente di accedere alla deduzione sul reddito imponibile annuale ai fini IRPEF di cui allíarticolo 28, comma 3-bis, con riferimento alle retribuzioni e ai compensi corrisposti ai lavoratori denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggeª. Conseguentemente, allíarticolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti commi: ´3-bis. Allíarticolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: ´b-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore ad euro 50.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, nonchè al personale adibito ad attività di assistenza a favore di familiari ultrasettantenni a carico ovvero di famigliari affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza, nel limite complessivo massimo di 3.000 euro per anno díimposta´. 3-ter. Agli oneri derivanti dallíattuazione del comma 3-bis), valutati in 300 milioni di euro per líanno 2002 e 600 milioni di euro in ragione díanno per gli anni 2003 e 2004, si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo di 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nellíunità previsionale di base di parte finanze per líanno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui allíarticolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie allíattuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dallíarticolo 11-ter, comma 7, ovvero dallíarticolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancioª.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti: ´salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellíinteressato, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazioneª.
ORDINI DEL GIORNO in sede di esame del disegno di legge n. 795 in materia di immigrazione e in particolare dellíarticolo 33, comma 7, che prevede la non applicazione della regolarizzazione, già limitata a chi effettua un lavoro domestico o di assistenza, alle persone per cui è stato emesso un provvedimento di espulsione, premesso che: tale norma escluderebbe, in pratica, dalla possibile emersione dallíillegalità tutti coloro che sono entrati nel nostro paese al di fuori dei flussi programmati senza alcuna distinzione; in particolare, sarebbero esclusi coloro che lavorano onestamente nel nostro paese trattati al pari, ad esempio di chi è espulso per motivi di ordine pubblico ai sensi dellíarticolo 13 del Testo unico n. 286 del 1998; ciò sembra in contrasto con la ratio della nuova disposizione che dovrebbe essere quello di favorire líuscita dallíillegalità dei lavoratori extracomunitari in Italia, che, ovviamente, non si trovano in questo momento in una situazione regolare e dunque possono essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione, impegna il Governo: ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine superare tale previsione e consentire la regolarizzazione anche di chi è stato oggetto di un provvedimento di espulsione solo per essere entrato nel nostro paese in modo irregolare, ma vive e lavora onestamente in Italia.
in sede di discussione del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di Immigrazione e di asilo, considerato che: la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ha disposto al Capo I e allíarticolo 1 le norme per incentivare líemersione dellíeconomia sommersa e per effettuare la dichiarazione di emersione; il succitato articolo 1, al comma 1, disponendo che ´Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001ª, non ha escluso i lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno dai soggetti lavoratori irregolari emergenti; la legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha disposto allíarticolo 3 la proroga dei termini in materia di emersione di lavoro irregolare, fissandoli al 30 novembre 2002; visti gli articoli 1, 3, 4, 10, 32, 35, 37 e 38 della Costituzione della Repubblica; vista la legge 10 aprile 1981, n. 158 ´Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133, 143 dellíOrganizazione Internazionale del Lavoro; visto líarticolo 2 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ´Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroª; impegna il Governo a disporre, contestualmente alla entrata in vigore del disegno di legge n. 795-B, recante la modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo; affinché la dichiarazione di emersione, di cui allíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 353, e successive modificazioni, sia estesa ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi stabiliti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, disponendo inoltre che ai medesimi lavoratori sia attribuito un permesso di soggiorno per lavoro. Qualora tali lavoratori siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione per motivi inerenti la non osservanza delle norme riguardanti líingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato, essi potranno usufruire della dichiarazione di emersione, mediante la revoca del provvedimento; affinché i datori di lavoro, individuali e collettivi, che intendono usufruire della dichiarazione di emersione, siano esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di mano díopera straniera irregolarmente soggiornante sul territono dello Stato.
impegna il Governo: a presentare un provvedimento che, allíatto dellíentrata in vigore del disegno di legge n. 795-B, legalizzi la posizione degli extracomunitari che, presenti irregolarmente sul territorio italiano, prestano lavoro subordinato, a condizioni analoghe a quelle previste per la regolarizzazione di cui allíarticolo 33 dello stesso disegno di legge; a inserire nel predetto provvedimento la non punibilità delle violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, in relazione alla occupazione degli extracomunitari di cui al provvedimento di legalizzazione; a non adottare decreti di allontanamento dal territorio nazionale per i lavoratori compresi nella legalizzazione.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33
´Art. 33-bis.
(Dichiarazione di emersione dal sommerso di lavoro irregolare)
1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dellíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dellíarticolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, le imprese accedono alle agevolazioni previste.
2. I lavoratori, di cui al comma 2, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tento conto della tiologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anchíessi delle agevolazioni previste.
3. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui al comma 1, sono esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per líingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, e qualora nei loro confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi amministrativi, possono presentare istanza di revoca allíautorità competenteª.
DISEGNO DI LEGGE
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
________________
(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92
Allíarticolo 1:
al comma 1, le parole: ´La disciplinaª sono sostituite dalle seguenti: ´Il termine per líapplicazione della disciplinaª e la parola: ´differitaª è sostituita dalla seguente: ´differitoª;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
´1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dellíarticolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dellíambiente e della tutela del territorio, assicurano líattuazione della disciplina di cui al comma 1ª.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Differimento termini ossigeno disciolto)
1. Il termine per líapplicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2003.
1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dellíarticolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dellíambiente e della tutela del territorio, assicurano líattuazione della disciplina di cui al comma 1.
EMENDAMENTO 1.102 E SEGUENTI
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro Infrastrutture
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale (1583)
(presentato in data 10/07/02 )
C.2892 approvato dalla Camera dei Deputati;
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. EUFEMI Maurizio, MELELEO Salvatore, BOREA Leonzio, IERVOLINO Antonio
Disposizioni relative all' avanzamento degli ufficiali in posizione di ausiliaria (1584)
(presentato in data 10/07/02 )
Sen. TOMASSINI Antonio
Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non
convenzionali (1585)
(presentato in data 10/07/02 )
Sen. ROTONDO Antonio, BETTONI Monica, DI GIROLAMO Leopoldo, LONGHI Aleandro, MASCIONI
Giuseppe, TONINI Giorgio, BATTAGLIA Giovanni
Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)
e di morte inaspettata del feto (1586)
(presentato in data 10/07/02 )
Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio
Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell' ambito
familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi e detrazione dell' IVA per il "turismo d' affari" (1587)
(presentato in data 10/07/02 )
Sen. RIGONI Andrea
Modifiche all' articolo 51 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia
(1588)
(presentato in data 10/07/02 )
Disegni di legge, assegnazione
8 Commissione permanente Lavori pubb.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti
per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (1583)
previ pareri delle Commissioni 1ƒ Aff. cost., 2ƒ Giustizia, 5ƒ Bilancio, 12ƒ Sanita', Giunta affari Comunita'
Europee; E' stato inoltre deferito alla 1ƒ Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del
Regolamento.
C.2892 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 10/07/02 )
Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 9 luglio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, all'esame della 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri e le osservazioni dovranno essere espressi entro martedì 16 luglio per consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea nella data che sarà stabilita dalla Presidenza sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.