DECRETO MINISTERIALE del 16 luglio 2002
Ulteriore quota di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comuntari per l'anno 2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
VISTO il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
VISTO il Documento programmatico relativo alla politica per líimmigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112, suppl. n. 119;
VISTI i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002;
TENUTO CONTO che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 Ë stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001;
TENUTO CONTO delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 da parte delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
RITENUTO pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per líanno 2002,
Decreta:
Art. 1
1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, Ë consentito líingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti allíestero, entro una quota totale di 10.000 unitý, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
Art. 2
1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui allíarticolo 1 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001.
Roma, 16 luglio 2002
IL MINISTRO
ROBERTO MARONI
ALLEGATO
Regione:
TOTALE 10.000