DECRETO MINISTERIALE del 16 luglio 2002

Ulteriore quota di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comuntari per l'anno 2002 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

    

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

VISTO il Documento programmatico relativo alla politica per líimmigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112, suppl. n. 119;

VISTI i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002;

TENUTO CONTO che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 Ë stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001; 

TENUTO CONTO delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 da parte delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;  

RITENUTO pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per líanno 2002,

 Decreta:

 Art. 1

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, Ë consentito líingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti allíestero, entro una quota totale di 10.000 unitý, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

 Art. 2

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui allíarticolo 1 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui allíarticolo 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellíanno 2001.

 

Roma, 16 luglio 2002

 

IL MINISTRO
ROBERTO MARONI

                           


ALLEGATO

Regione:

 

Abruzzo                                100
Campania                             500
Emilia Romagna                2.500  
FriuliñVeneziañGiulia           200
Lazio                                    200
Piemonte                             600
Puglia                                  950
Toscana                               500
Trento                                1.300
Umbria                                 100
Valle díAosta                         50
Veneto                               3.000

TOTALE                           10.000