NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE
DALL'ECONOMIA SOMMERSA
Testo definitivo della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001
sull'emersione – integrata con le modifiche apportate dalla Legge 23
novembre 2001 n. 409; dell’art.
9, comma 15 Legge
Finanziaria 2002; e della Legge 23 aprile 2002 n. 73 (elaborazione Comitato per
l’emersione del lavoro non regolare)
ART. 1
Dichiarazione
di emersione
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo
in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione
di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre
al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo
del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di
categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi, la
dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di
incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano
nel programma di emersione, e conseguentemente, incrementano il reddito
imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo
d’imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del
costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione,
all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10% per il primo periodo
d'imposta, del 15% per il secondo periodo d'imposta e del 20% per il terzo
periodo d'imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile
dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo d'imposta, nel calcolo dell'incentivo
si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro
emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica
una contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di un'aliquota del 7% per il
primo periodo, del 9% per il secondo periodo e dell'11% per il terzo periodo e,
ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75% per
il primo anno, del 70% per il secondo anno e del 65% per il terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione
sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro
emersi, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6% per
il primo anno, dell'8% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno.
2-bis. La
contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo
d’imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in
un’unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima
dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi.
2-ter Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d’imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di
emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se
presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino
a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione,
l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
lavoro irregolare utilizzato.
Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP,
dell'IVA e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota
dell'8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul
presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce
effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi
all'attività d'impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo
del costo del lavoro irregolare utilizzato.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in
unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25%, ovvero in ventiquattro rate mensili a
partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi, Con l'integrale
pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000 n.74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24
nov. 1981 n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni
amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi
i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione
possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali,
connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che
intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione
sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta
in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di
sanzioni ed interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le
modalità di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e
previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori
possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente
ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la
dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre
2002.
La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione
volontaria, integrata fino ad un massimo del 66% della quota a carico del
datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi
contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta
impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzione avviene alla fine di
ogni periodo lavorativo di dodici mesi.
4-bis. I
lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano
già dipendenti dell’imprenditore sono esclusi, per il periodo
antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti
numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi
di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti,
ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L’adesione da parte del lavoratore al programma di emersione
di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto
dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce,
relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
5- Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al
lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986 n.
917.
6- Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro
irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli
articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni,
all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388.
7 Per intensificare
l’azione di contrasto all’economia sommersa, il CIPE definisce un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale
sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli
organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili
all’attuazione del piano, l’Agenzia delle entrate invia una richiesta
di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei
soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni
immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta
è finalizzata anche all’acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro
e non preclude l’adesione ai programmi di emersione
8 Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive,
affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000 n.388.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota
destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse
destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si
impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b) del
presente articolo, in misura non superiore al 66% della quota residua rispetto
alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale
ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni
pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse
all'uopo disponibili presso il fondo: con lo stesso decreto è inoltre
determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodo oggetto
della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive
versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
è altresì determinata la quota residua del predetto fondo
destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5
della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente,
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei
risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei
lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione
dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività
e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla
rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti
maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.
ART. 1 BIS .
Emersione progressiva
1- In alternativa alla
procedura prevista dall’articolo 1, gli imprenditori presentano al
sindaco del comune dove ha sede l’unità produttiva, entro il 30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la
progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente per l’esercizio dell’attività,
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo
non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in
caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il
progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque
non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione
dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l’impegno a presentare
una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del
piano da parte del sindaco.
2- Per la presentazione del
piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l’anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono
alla presentazione del programma al sindaco con l’osservanza di misure
idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore stesso.
3- Se il piano individuale di
emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico,
il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o
regionale sul lavoro irregolare, di cui all’articolo 78, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita.
La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del
comma 5.
4- Il sindaco approva il piano
individuale di emersione nell’ambito delle linee generali definite dal
CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5-
Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua
presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o
con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il
provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione
dell’attività.
6-
Il sindaco o l’organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati, l’avvenuto adeguamento o
regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione
all’interessato. L’adeguamento o la regolarizzazione si
considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano
l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7-
La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e
produce gli altri effetti previsti dall’articolo 1“;
ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in
materia di tutela ambientale).
1.
Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1
possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di
cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che
determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate
dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i
casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali
nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni
prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime
autorizzazioni.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini
di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di
una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non
inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso
e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario
dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le
violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di
una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3.
La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno
ambientale cosí come accertato da autorità pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica
dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso
di ravvedimento operoso.
4.
Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE
adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle
autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti
inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
ART. 3.
(Disposizioni
di attuazione).
1.
Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della
dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di
dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a
tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi,
nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono
approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle
dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a
garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di
categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.
2.
Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e
4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3.
L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera
credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo
Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente
capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.