NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

 

Testo definitivo della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 sull'emersione – integrata con le modifiche apportate dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409;  dell’art. 9, comma 15 Legge Finanziaria 2002; e della Legge 23 aprile 2002 n. 73 (elaborazione Comitato per l’emersione del lavoro non regolare)

 


 
ART. 1


Dichiarazione di emersione

 


1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.

 

2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:


a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d’imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10% per il primo periodo d'imposta, del 15% per il secondo periodo d'imposta e del 20% per il terzo periodo d'imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo d'imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di un'aliquota del 7% per il primo periodo, del 9% per il secondo periodo e dell'11% per il terzo periodo e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75% per il primo anno, del 70% per il secondo anno e del 65% per il terzo anno;


b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6% per il primo anno, dell'8% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno.

 

2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d’imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un’unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi.

 

2-ter Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d’imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

 

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato.

Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività d'impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25%, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi, Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 nov. 1981 n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

 

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002.

La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66% della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

 

4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell’imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L’adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento


5- Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

 

6- Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388.


7
Per intensificare l’azione di contrasto all’economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all’attuazione del piano, l’Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all’acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l’adesione ai programmi di emersione

 

8 Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000 n.388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo, in misura non superiore al 66% della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo: con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodo oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

 

8-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.

 

 

 

ART. 1  BIS .

 Emersione progressiva

 

1- In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l’unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

 

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l’impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2- Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l’anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l’osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore stesso.

3- Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

4- Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

5- Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell’attività.

6- Il sindaco o l’organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l’avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all’interessato. L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7- La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall’articolo 1“;

 

 

ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

 

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale cosí come accertato da autorità pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

 

 

ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).

 

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

 

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

 

 

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.