Servizio
Asilo ed Immigrazione
URGENTE
Trieste,
5 luglio 02
Alla
c.a. delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
Alla
c.a. di tutti gli enti e delle
associazioni di tutela del diritto d’asilo in Italia
Alla
c.a. degli Enti Locali coinvolti
nel P.N.A. (Programma Nazionale Asilo)
Alla
c.a. di altri enti pubblici e privati interessati
Loro
sedi
Oggetto:
diffusa preoccupazione in relazione ai dinieghi delle istanze di asilo –
istituzione di un servizio di monitoraggio presso l’ICS
Da
tempo giungono alle sedi ICS, da parte di enti locali, associazioni e centri di
accoglienza, segnalazioni preoccupate che sembrano indicare un forte aumento
dei casi di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato da parte della
Commissione Centrale[1].
Più
ancora che il loro numero, gli elementi di preoccupazione emergenti da tali
segnalazioni riguardano i seguenti aspetti:
1. Nelle
motivazioni dei dinieghi non vengono contestate in modo puntuale e
circostanziato le dichiarazioni e i fatti riferiti dal richiedente, ma si fa
uso di espressioni del tutto generiche e stereotipate, ripetute
pressoché identiche nei vari casi; talvolta alcune motivazioni
contengono giudizi e considerazioni generali riguardanti aspetti politici e
sociali dei paesi di provenienza del richiedente. Tali giudizi e considerazioni
eccedono di fatto l'esame sul merito delle domande di asilo. Infatti, sebbene
ogni istanza di asilo debba essere necessariamente contestualizzata, una
valutazione politica e sociale sui Paesi di origine dei richiedenti appare
esterna alle mansioni della Commissione centrale;
2.
nell’assumere delle decisioni di rigetto dell’istanza di
asilo senza che venga comunque assicurata alcuna forma di protezione
umanitaria, la Commissione sembra sovente non tenere in debita considerazione
le possibili gravi conseguenze derivanti dal rimpatrio degli interessati alla
luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui
l’Italia è firmataria, e in particolare dell’art. 3 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (L. 4.08.1955 n. 848)
Alla
luce delle considerazioni sopra espresse, al fine di potere acquisire elementi
più precisi su cui potere fondare delle valutazioni più
circostanziate, l’ICS ha ritenuto utile istituire un servizio
nazionale di monitoraggio al quale potranno pervenire, da parte dei diretti interessati,
dalle associazioni di tutela, dagli enti locali, segnalazioni di casi di
rigetto delle domande di asilo che, a giudizio degli interessati, presentino
gli elementi di perplessità sopra indicati. Si raccomanda infatti, al
fine di evitare di intasare il servizio, di non segnalare tutte quelle
situazioni per le quali non vi siano seri elementi di preoccupazione.
Le
segnalazioni potranno pervenire al servizio già espunte dai dati
sensibili. Qualora si ritenga
utile inviare documentazione contenente anche dati sensibili, ciò
dovrà avvenire esclusivamente dietro espressa autorizzazione
dell’interessato, nel rispetto delle normative sulla privacy (L.675/96)
In tali casi si chiede di contattare preventivamente l’ICS agli indirizzi
sottoindicati per la definizione delle modalità di trasmissione e di
trattamento dei dati.
L’ICS
provvederà a sistematizzare i dati raccolti; nel caso venissero
evidenziate situazioni nei quali sono riscontrabili gli elementi di cui ai
punti 1 e 2 sopra illustrati, ovvero altri elementi che destino fondate
preoccupazioni, si provvederà, di concerto con gli enti e le
associazioni interessate, a segnalare la situazione all’ACNUR, alle
competenti autorità italiane e alle istituzioni parlamentari, oltre che
agli organismi e alle istituzioni europee incaricate della tutela dei diritti
umani.
Le
segnalazioni potranno essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: networkasilo@tin.it oppure via fax al numero 040/34.80.614.
I
contatti telefonici sono i seguenti: dott.ssa Veronika Martelanc (ICS Ufficio di Trieste)-
tel: 040/34.79.336, dott.ssa Maria Silvia Olivieri (ICS Ufficio di Roma)
– tel: 06/85.35.50.81.
Si
rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarificazione o approfondimento.
Distinti
saluti
Gianfranco
Schiavone
responsabile Immigrazione e Asilo I.C.S.
[1] Si evidenzia come stanno parimenti giungendo segnalazioni preoccupate in merito al rigetto, operato da alcune questure, delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi “umanitari e lavoro” ai sensi dell’art. 5 co. 6 del T.U. 286/98. Come è noto, tale tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciato a seguito di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione centrale, con contestuale invito a rilasciare tuttavia un permesso di soggiorno per motivi umanitari, esteso al lavoro, di durata annuale, in considerazione della impossibilità di rimpatrio del richiedente stesso. Tali permessi vanno rinnovati per soli motivi “umanitari” nel caso permangano i motivi che erano alla base del rilascio dei permessi stessi, ovvero andrebbero rilasciati per motivi di lavoro in presenza dei requisiti previsti per legge (inserimento lavorativo e abitativo). Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero il rilascio di altro titolo di soggiorno costituisce una questione estremamente delicata che potrà essere segnalata al servizio di cui alla presente.