Il Tribunale di Vercelli

in composizione monocratica nella persona del dott. Giuseppe Vignera, a scioglimento della riserva posta all’esito dell’udienza del 7 giugno 2002, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al N. 332/2002 R.G. affari civili non contenziosi, promosso

DA

XXX, rappresentata dal tutore in persona dell’Assessore pro tempore alle politiche sociali del Comune di Vercelli ed elettivamente domiciliata in Vercelli presso lo studio dell’avv. Edmondo Dibitonto, che la difende unitamente agli avv. ti Mariella Console e Massimo Pastore del Foro di Torino

RICORRENTE

CONTRO

COMITATO PER I MINORI STRANIERI presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore (non costituitosi in giudizio)

RESISTENTE

ai fini della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del provvedimento, con il quale il Comitato per i Minori Stranieri ha in data 21 marzo 2002 disposto il rimpatrio assistito della ricorrente presso i propri genitori residenti in Albania.

 

*****

PREMESSO CHE:

-       il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato proposto (avverso il provvedimento con il quale il Comitato per i Minori Stranieri ha in data 21 marzo 2002 disposto ex art. 33, comma 2 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il rimpatrio assistito della ricorrente presso i propri genitori residenti in Albania) ai sensi dell’art. 30, comma 6, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

-       tale disposizione prevede il ricorso al tribunale (ordinario) in composizione monocratica contro i provvedimenti amministrativi “in materia di diritto all’unità familiare”;

-       estranei a codesta materia devono considerarsi i provvedimenti di cui agli artt. 31 e ss. del predetto D. Lgs. (ivi compresi quelli ex art. 33, comma 2 bis, emessi dal Comitato per i minori stranieri), i quali riguardano la diversa materia della tutela dei minori;

-       l’estraneità di codesti provvedimenti (ex artt. 31 ss.) all’ambito applicativo del rimedio giurisdizionale ex art. 30 D. Lgs. 286/1998 trova conferma in argomenti letterali (atteso che l’art. 30, comma 6, parla solo di “diritto all’unità familiare”, mentre nell’intestazione del Titolo IV del D. Lgs. 286/1998 si parla distintamente di “tutela dell’unità familiare e tutela dei minori”), in argomenti “topografici” (atteso che, se il legislatore avesse voluto effettivamente divisare il rimedio giurisdizionale de quo rispetto a tutti i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo IV del D. Lgs. 286/1998, avrebbe inserito la relativa norma alla fine del Titolo stesso e non invece – come è stato fatto – a chiusura delle sole disposizioni specificamente disciplinanti l’unità familiare) ed in argomenti logici (atteso che, in caso contrario, il ricorso previsto dall’art. 30, comma 6, D. Lgs. 286/1998 a tutela del diritto all’unità familiare potrebbe essere paradossalmente proposto anche avverso provvedimenti che – come quello oggetto del presente gravame – sono, nell’interesse del minore, destinati a provocare proprio il suo ricongiungimento con i propri genitori residenti nel paese d’origine e, quindi, a ricostituire l’unità familiare: con l’assurda conseguenza, quindi, di rendere utilizzabile quel rimedio per conseguire una finalità antitetica rispetto a quella che ne rappresenta la ratio);

-       alla stregua di quanto precede e considerato che l’art. 33, comma 2 bis, D. Lgs. 286/1998 non prevede un apposito strumento di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato (adottato dal Comitato per i minori stranieri), l’individuazione di tale strumento deve essere fatta in base al “diritto comune”;

-       poiché nella fattispecie viene prospettata l’illegittimità di un atto di un’Autorità amministrativa (quale indubbiamente è il Comitato di cui all’art. 33, comma 1, D. Lgs. 286/1998), il relativo accertamento spetta al Giudice Amministrativo (T.A.R.);

-       in questa sede, pertanto, si dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;

-       si ritiene doveroso, tuttavia, sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2 bis, D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui non prevede la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri ivi previsti, questione che risulta:

A)           rilevante rispetto all’odierna decisione, atteso che un’eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale determinerebbe la necessità di dichiarare in questa sede (non già il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ex art. 37 c.p.c., ma) l’incompetenza per materia ex art. 38, comma 1, c.p.c. con la statuizione accessoria ex art. 50, comma 1, c.p.c. [sul Tribunale per i minorenni quale giudice (non speciale, ma) ordinario specializzato v. ex plurimis Corte cost. (ord.) 12 giugno 1991 n. 274; sulla questione concernente la devoluzione di una controversia al giudice in sede ordinaria ovvero al giudice specializzato e sulla sua configurabilità quel problema di competenza (per materia) fra organi del medesimo ordine giurisdizionale v. ex plurimis Cass. 15 ottobre 1984 n. 5154; 28 marzo 1985 n. 2182];

B)            non manifestamente infondata in relazione al principio di razionalità e di intrinseca coerenza dell’ordinamento ex art. 3 Cost. (sulla cui vigenza v. ex plurimis Corte cost. 28 giugno 1985 n. 190; 23 aprile 1987 n. 146; 27 aprile 1993 n. 196; 27 febbraio 1996 n. 52; 9 luglio 1996 n. 239), alla stregua del quale (principio) la competenza del Tribunale per i minorenni in subiecta materia dovrebbe essere affermata perché pure i provvedimenti del Comitato de quo devono essere finalizzati a tutelare i diritti dei minori stranieri (v. lo stesso art. 33, comma 2, D. Lgs. 286/1998 là dove parla dei “compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alla previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989”) e, quindi, pure la “rivalutazione” in sede giurisdizionale di codesti provvedimenti deve essere operata tenendo in prioritaria considerazione quell’interesse del minore straniero, che ha giustificato proprio la previsione della competenza del Tribunale per i minorenni in ordine agli altri provvedimenti riguardanti i medesimi soggetti ex art. 31, comma 3 (autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore straniero) e comma 4 (espulsione di un minore straniero), stesso D. Lgs.: del resto, poiché tanto l’espulsione del minore straniero ex art. 31, comma 4 D. Lgs. 286/1998 quanto il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato ex art. 33, comma 2 bis, D. Lgs. 286/1998 si risolvono entrambi in un “allontanamento coatto” del minore stesso dal territorio nazionale, sarebbe manifestamente irragionevole prevedere l’intervento del Tribunale per i minorenni solo per il primo di tali provvedimenti;

visto l’art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87;

SOLLEVA

d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri ivi contemplati, per violazione dell’art. 3 Cost.;

DISPONE

l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

SOSPENDE

il presente procedimento, nonché l’esecuzione del provvedimento del Comitato per i minori stranieri oggetto del medesimo (procedimento);

ORDINA

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vercelli, 7 giugno 2002

Il Giudice

(dott. Giuseppe Vignera)