EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE (ART.33 DDL 795B/2002)

 

 

Riassunto delle procedure

 

 

 

DESTINATARI

La regolarizzazione riguarda i lavoratori non comunitari addetti al lavoro domestico (nel limite di un lavoratore per nucleo familiare) o all’assistenza di familiari affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della nuova legge (presumibilmente nei primi giorni di settembre 2002). Apposito annunciato Decreto Legge (non ancora uscito) permetterà la regolarizzazione anche di altri tipi di lavoratori.



TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE:

  1. Per domestici ed assistenti di famiglia

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova legge (quindi presumibilmente entro i primi giorni di novembre 2002 se la legge sarà entrata in vigore ai primi di settembre).

E’ probabile che il costo complessivo della regolarizzazione di una colf o di una persona addetta alle cure di persone non autosufficienti sia di circa 330 Euro (tra contributi e spese)

  1. Per altri lavori

La regolarizzazione, che sarà definita con apposito decreto-legge, prevederà  termini per la presentazione delle istanze più brevi, probabilmente limitati a un mese dall'entrata in vigore del decreto 

E’ probabile che il costo complessivo della regolarizzazione di questo tipo di lavoratore sia di circa 740 Euro (tra contributi e spese)



I MODULI E DOVE SI RITIRANO

Saranno stampati e diffusi due diversi tipi di moduli:

  1. per lavoro domestico o di assistenza
  2. per altri tipi di lavoro ( previsto dal preannunciato decreto legge)

Il datore di lavoro che intende presentare la dichiarazione di emersione dovrà ritirare l’apposito plico contenente tutto il materiale necessario (il modulo per la dichiarazione di emersione, il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario indicato dalla legge, la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati compreso il certificato medico dell’eventuale familiare assistito, la cedola dell’assicurata con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore) e le relative istruzioni c/o un qualsiasi sportello postale, o c/o le ulteriori sedi che saranno individuate (es. sindacati, associazioni di volontariato, patronati, operanti nei consigli territoriali per l’immigrazione). Tali enti potranno dare assistenza agli utenti ai fini della compilazione
della dichiarazione.

 

I MODULI: DOVE SI CONSEGNANO

Compilata la dichiarazione e fatte le opportune fotocopie da conservare (una per sé e una per il lavoratore) il datore di lavoro dovrà recarsi all’ufficio postale dove, facendo un’unica fila: pagherà il contributo forfettario richiesto (pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato), presenterà la dichiarazione di regolarizzazione e pagherà le relative spese per la spedizione della domanda tramite posta assicurata (probabile 40 Euro).

 

E’ importante che il dichiarante conservi la cedola-ricevuta dell’assicurata timbrata e la fotocopia del modulo compilato, a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Questi elementi – si presume - renderanno inespellibile il lavoratore fino a definizione della pratica.

La mancanza degli allegati alla dichiarazione di emersione
richiesti rende irricevibile l'istanza di regolarizzazione; le
domande irricevibili saranno accantonate e trattate per ultime.

La mancanza di dati informativi richiesti nella dichiarazione
rende inammissibile la domanda; le domande inammissibili saranno
comunque trattate, e i dati mancanti saranno raccolti in sede di
incontro col datore di lavoro in Prefettura.

 

LE DOMANDE ARRIVANO ALLE PREFETTURE -UTG

Le dichiarazioni che perverranno alle Prefetture UTG tramite le Poste saranno esaminate dalle stesse Prefetture UTG che valuteranno la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e ricevibilità delle domande.

Le Prefetture riceveranno dalle Questure l’elenco dei nominativi per i quali non sussistono motivi ostativi al rilascio del Permesso di Soggiorno.

 



SE LA DOMANDA NON OTTIENE IL NULLA OSTA

Le pratiche per le quali la Questura non concederà il nulla-osta
(ad esempio, per la sussistenza di un provvedimento di espulsione a
carico del lavoratore, per motivi diversi dal mancato rinnovo)
saranno accantonate  e trattate per ultime. Non si procederà, quindi,
a un immediato rigetto. Si ricorda che durante le precedenti
regolarizzazioni -, ma è possibile sbagliarsi, - quando
nessuno (salvo gli interessati) si ricordava più della
regolarizzazione, fu suggerito agli stranieri a carico dei
quali era stato adottato un provvedimento di espulsione ostativo di
chiedere la revoca al Sig. Prefetto. Prefetto che in molti casi accolse la richiesta...


IMPRONTE DIGITALI

Non si procederà al rilevamento delle impronte digitali in sede
di rilascio del permesso ai regolarizzandi. La cosa verrà
procrastinata al momento del rinnovo del permesso.


 

CONVOCAZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I datori di lavoro e i lavoratori per i quali la Questura rilascia
il nulla-osta saranno convocati in data ed ora stabilite
comunicate al datore di lavoro, presso lo sportello polifunzionale in Prefettura, In questa sede si procederà all'eventuale completamento dei dati mancanti. Datore di lavoro e lavoratore dovranno portare gli originali dei documenti identificativi.

Lo sportello polifunzionale è composto da almeno un rappresentante di ciascuna amministrazione coinvolta nel procedimento e quindi da  un rappresentante della Prefettura, che esaminerà in via definitiva la dichiarazione presentata, un rappresentante dell’Ufficio Provinciale del Lavoro per la stipula del contratto di soggiorno ed un rappresentante della Questura per la consegna del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. Sarà inoltre presente un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attribuzione del codice fiscale al lavoratore straniero che non ne sia in possesso. 

 

Le pratiche che comportano difficoltà di qualche tipo saranno
accantonate e trattate in conclusione. Così pure quelle relative a
datori di lavoro e lavoratori che non si presentino (salvo il caso di
giustificato motivo).

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze
saranno notificati al domicilio del datore di lavoro. Dalla data di
notifica decorreranno i termini per l'impugnazione.