EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE (ART.33 DDL 795B/2002)
La regolarizzazione
riguarda i lavoratori non comunitari addetti al lavoro domestico (nel limite di un lavoratore per nucleo
familiare) o all’assistenza di familiari affetti da patologie o
handicap che ne limitano l’autosufficienza, occupati nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della nuova legge (presumibilmente nei primi giorni di
settembre 2002). Apposito annunciato Decreto Legge (non ancora uscito)
permetterà la regolarizzazione anche di altri tipi di lavoratori.
TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE:
La domanda
dovrà essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova
legge (quindi presumibilmente entro i primi giorni di novembre 2002 se la legge
sarà entrata in vigore ai primi di settembre).
E’ probabile
che il costo complessivo della regolarizzazione di una colf o di una persona
addetta alle cure di persone non autosufficienti sia di circa 330 Euro (tra
contributi e spese)
La regolarizzazione,
che sarà definita con apposito decreto-legge, prevederà termini per la presentazione delle
istanze più brevi, probabilmente limitati a un mese dall'entrata
in vigore del decreto
E’ probabile
che il costo complessivo della regolarizzazione di questo tipo di lavoratore
sia di circa 740 Euro (tra contributi e spese)
I MODULI E DOVE SI RITIRANO
Saranno stampati e
diffusi due diversi tipi di moduli:
Il datore di lavoro
che intende presentare la dichiarazione di emersione dovrà ritirare
l’apposito plico
contenente tutto il materiale necessario (il modulo per la dichiarazione di
emersione, il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo
forfettario indicato dalla legge, la busta prestampata dove inserire la
documentazione con tutti gli allegati compreso il certificato medico
dell’eventuale familiare assistito, la cedola dell’assicurata con
l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore) e le relative
istruzioni c/o un qualsiasi sportello postale, o c/o le ulteriori sedi che
saranno individuate (es. sindacati, associazioni di volontariato, patronati,
operanti nei consigli territoriali per l’immigrazione). Tali enti
potranno dare assistenza agli utenti ai fini della compilazione
della dichiarazione.
Compilata la
dichiarazione e fatte le opportune fotocopie da conservare (una per sé e
una per il lavoratore) il datore di lavoro dovrà recarsi
all’ufficio postale
dove, facendo un’unica fila: pagherà il contributo forfettario
richiesto (pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato), presenterà la dichiarazione di regolarizzazione e
pagherà le relative spese per la spedizione della domanda tramite posta
assicurata (probabile 40 Euro).
E’ importante che il
dichiarante conservi la cedola-ricevuta dell’assicurata timbrata e la
fotocopia del modulo compilato, a dimostrazione dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione. Questi elementi – si presume -
renderanno inespellibile il lavoratore fino a definizione della pratica.
La mancanza degli
allegati alla dichiarazione di emersione
richiesti rende irricevibile l'istanza di regolarizzazione; le
domande irricevibili saranno accantonate e trattate per ultime.
La mancanza di dati informativi richiesti nella dichiarazione
rende inammissibile la domanda; le domande inammissibili saranno
comunque trattate, e i dati mancanti saranno raccolti in sede di
incontro col datore di lavoro in Prefettura.
Le dichiarazioni che
perverranno alle Prefetture UTG tramite le Poste saranno esaminate dalle stesse
Prefetture UTG che valuteranno la sussistenza delle condizioni di
ammissibilità e ricevibilità delle domande.
Le Prefetture
riceveranno dalle Questure l’elenco dei nominativi per i quali non
sussistono motivi ostativi al rilascio del Permesso di Soggiorno.
SE LA DOMANDA NON
OTTIENE IL NULLA OSTA
Le pratiche per le
quali la Questura non concederà il nulla-osta
(ad esempio, per la sussistenza di un provvedimento di espulsione a
carico del lavoratore, per motivi diversi dal mancato rinnovo)
saranno accantonate e trattate per ultime. Non si procederà,
quindi,
a un immediato rigetto. Si ricorda che durante le precedenti
regolarizzazioni -, ma è possibile sbagliarsi, - quando
nessuno (salvo gli interessati) si ricordava più della
regolarizzazione, fu suggerito agli stranieri a carico dei
quali era stato adottato un provvedimento di espulsione ostativo di
chiedere la revoca al Sig. Prefetto. Prefetto che in molti casi accolse la
richiesta...
Non si
procederà al rilevamento delle impronte digitali in sede
di rilascio del permesso ai regolarizzandi. La cosa verrà
procrastinata al momento del rinnovo del permesso.
I datori di lavoro e
i lavoratori per i quali la Questura rilascia
il nulla-osta saranno convocati in data ed ora stabilite comunicate al datore di lavoro, presso lo sportello
polifunzionale in Prefettura, In questa sede si procederà
all'eventuale completamento dei dati mancanti. Datore di lavoro e lavoratore
dovranno portare gli originali dei documenti identificativi.
Lo sportello
polifunzionale è composto da almeno un rappresentante di ciascuna
amministrazione coinvolta nel procedimento e quindi da un rappresentante della Prefettura, che
esaminerà in via definitiva la dichiarazione presentata, un
rappresentante dell’Ufficio Provinciale del Lavoro per la stipula del
contratto di soggiorno ed un rappresentante della Questura per la consegna del
permesso di soggiorno al lavoratore straniero. Sarà inoltre presente un
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attribuzione
del codice fiscale al lavoratore straniero che non ne sia in possesso.
Le pratiche che
comportano difficoltà di qualche tipo saranno
accantonate e trattate in conclusione. Così pure quelle relative a
datori di lavoro e lavoratori che non si presentino (salvo il caso di
giustificato motivo).
I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze
saranno notificati al domicilio del datore di lavoro. Dalla data di
notifica decorreranno i termini per l'impugnazione.