“I minori stranieri non accompagnati”

 

Newsletter – n. 2 / Luglio 2002

 

a cura di Elena Rozzi

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

 

 

1) Il permesso di soggiorno e il disegno di legge sull’immigrazione

 

2) Il rimpatrio e il Comitato per i minori stranieri

 

3) “Buone pratiche” a livello locale

 

4) Attività di ricerca

 

5) Appuntamenti

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

 

 

 

 

Carissime/i,

 

eccoci al secondo numero della Newsletter promossa da Save the Children sul tema dei minori stranieri non accompagnati.

 

In questi mesi ci sono giunte molte richieste di informazioni e di consulenza rispetto a casi specifici, e abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su azioni legali, giurisprudenza, convegni ecc. Ci auguriamo che questo scambio e questa “messa in rete” delle conoscenze possano continuare e svilupparsi ulteriormente in futuro.

 

 

 

 

 

 

 

1) Il permesso di soggiorno e il disegno di legge sull’immigrazione

 

 

 

Continuano a essere applicate le circolari del Ministero dell’Interno secondo cui i minori stranieri non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore età non possono lavorare regolarmente e, al compimento dei 18 anni, non possono rinnovare il permesso convertendolo in permesso per lavoro o per studio, anche se hanno un’offerta di lavoro o sono iscritti a un corso di studi, diventando quindi immigrati irregolari passibili di espulsione.

 

Questo sta spingendo sempre più minori stranieri a non presentarsi ai servizi e a restare nella clandestinità: di conseguenza, diventa molto più difficile garantire a questi minori i diritti minimi (accoglienza, protezione ecc.) e aumentano notevolmente i rischi di sfruttamento e di coinvolgimento in attività illegali.

 

 

 

Quasi certamente questa situazione verrà modificata solo parzialmente dal disegno di legge “Bossi-Fini” sull’immigrazione.

 

Dopo l’approvazione al Senato, infatti, dove non era stata approvato nessuno degli emendamenti riguardanti i minori stranieri non accompagnati di cui vi avevamo dato notizia nel primo numero della Newsletter, il disegno di legge è passato all’esame della Camera, dove è stato approvato il seguente emendamento:

 

 

 

All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 

   «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

   1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

   1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4».

 

 

 

Se questa disposizione sarà approvata definitivamente ed entrerà in vigore, consentirà a un certo numero di minori di rinnovare il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni. Tuttavia, diversi aspetti suscitano preoccupazione:

 

1.   In primo luogo, porre come condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno la presenza in Italia da almeno 3 anni (ovvero l’ingresso prima del compimento dei 15 anni) rischia di escludere la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati attualmente presenti nel nostro paese, in quanto dai dati disponibili e dalle testimonianze degli operatori risulta che probabilmente la maggioranza di questi minori sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni.

2.   Inoltre, questa condizione rischia di incentivare ingressi in età ancora più precoce rispetto ad oggi: se l’unica possibilità di restare regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa ad un ingresso nel nostro paese da almeno 3 anni, molti bambini e genitori saranno probabilmente spinti ad anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 15 anni. Questo avrà conseguenze negative sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero è evidentemente causa di pregiudizio più grave per un bambino di 13-14 anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia rispetto ai costi per la società italiana, in quanto l’assistenza e la tutela di minori infraquindicenni implica costi significativamente superiori rispetto all’accoglienza di ragazzi più grandi.

3.   In terzo luogo, non viene affrontato il problema del diritto di esercitare attività lavorativa per i minori titolari di permesso per minore età, benché un cambiamento di orientamento del Governo potrebbe essere suggerito dal fatto che l’articolo prevede, tra le situazioni in cui è consentita la conversione del permesso, anche lo svolgimento di attività lavorativa.

4.   Infine, l’articolo approvato stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori non accompagnati al compimento della maggior età sia detratto dalle quote di ingresso definite annualmente dal decreto flussi, senza chiarire se la detrazione debba essere portata alle quote fissate per l’anno successivo o alle quote precedentemente definite: questa seconda interpretazione implicherebbe la necessità di attendere ogni anno l’emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso, l'impossibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati.

 

 

 

In vista della discussione alla Camera, Save the Children Italia e una serie di altre organizzazioni (Caritas Italiana, Migrantes, SCS/Cnos, ACLI, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Comunità di Sant’Egidio, Federsolidarietà/Confcooperative, Federazione Chiese Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti, ARCI, Terre des Hommes Italia, ASGI, CIES, Associazione La Provvidenza, A Buon Diritto – Associazione per le libertà, ICS) avevano inviato ad alcuni esponenti del Governo e ad alcuni Deputati una lettera in cui si facevano presenti queste preoccupazioni e si proponeva un diverso emendamento.

 

L’emendamento proposto prevedeva che i minori titolari di permesso per minore età a) possano lavorare regolarmente dopo 90 giorni dalla data di segnalazione al Comitato per i minori stranieri; b) possano convertire il permesso per minore età in permesso per lavoro o per studio al compimento dei 18 anni, ove dimostrino di aver partecipato a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato registrato.

 

Questo emendamento è stato presentato alla Camera da Deputati del gruppo dei DS, dei Comunisti Italiani, di Rifondazione Comunista, dei Verdi, della Margherita, del Ccd-Cdu e del Gruppo Misto, ma non è stato approvato.

 

 

 

Alla Camera sono stati inoltre presentati due emendamenti per reintrodurre l’espellibilità dei minorenni che abbiano compiuto 14 o 16 anni, disposizione che avrebbe costituito una grave violazione del diritto alla protezione e del principio del “superiore interesse del minore” sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Nessuno di essi, tuttavia, è stato approvato.

 

 

 

Dopo l’approvazione alla Camera, il disegno di legge è passato nuovamente al Senato.

 

Malgrado le ulteriori osservazioni e proposte inviate e l’impegno di alcuni Senatori nel tentativo di modificare l’emendamento approvato alla Camera, sembra che le intenzioni della maggioranza siano ormai definite.

 

Si attende ora l’approvazione definitiva del disegno di legge, ipotizzabile già per la prossima settimana.

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Proposte e iniziative”) potete trovare gli emendamenti presentati alla Camera, gli interventi di alcuni Parlamentari particolarmente sensibili alla questione e le lettere inviate da Save the Children e altre organizzazioni ad esponenti del Governo, Deputati e Senatori. Appena il disegno di legge verrà approvato in via definitiva dal Parlamento, metteremo a disposizione il testo della legge sul sito (sezione “Normativa”).

 

 

 

*****

 

 

 

In diverse città sono stati presentati ricorsi contro dinieghi delle Questure di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro al compimento dei 18 anni.

 

Presso diversi TAR si sta consolidando una giurisprudenza secondo cui la Questura dovrebbe valutare se sussistono nel caso in esame le condizioni per la conversione, essendo illegittimo l’automatico rigetto (sulla base delle circolari del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 e del 9.4.2001) della domanda di conversione.

 

Molte Questure si rifiutano addirittura di ricevere le richieste di conversione del permesso di soggiorno per minore età, impedendo al minore di presentare domanda. In alcuni casi la domanda è stata quindi inviata mediante Ufficiale Giudiziario, affinché la Questura fosse obbligata a riceverla: una recente sentenza del TAR Piemonte ha affermato la piena validità della domanda presentata secondo queste modalità e quindi il dovere della Questura di rispondere con provvedimento motivato.

 

Infine, il TAR Emilia Romagna ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge sull’immigrazione (T.U. 286/98), che stabilisce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni per i minori affidati ma non per i minori sottoposti a tutela. E’ chiaro che se la Corte Costituzionale dovesse affermare l’incostituzionalità di questa norma, ne sarebbero investite anche le citate circolari del Ministero dell’Interno in base a cui i minori sottoposti a tutela non possono convertire il permesso al compimento della maggiore età.

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Ricorsi e giurisprudenza”) potete trovare recenti sentenze del TAR Piemonte, del TAR Toscana e del TAR Emilia Romagna.

 

Come già nel primo numero della Newsletter, preghiamo coloro che abbiano informazioni su altri ricorsi e/o ordinanze e sentenze relative al permesso di soggiorno per minore età e alla possibilità di conversione del permesso al compimento dei 18 anni, di segnalarcelo. Restiamo inoltre a disposizione per richieste di informazioni e per consulenze su casi specifici.

 

 

 

 

 

 

 

2) Il rimpatrio e il Comitato per i minori stranieri

 

 

 

Alla presidenza del Comitato per i minori stranieri è subentrata al Dott. Achille la Dott.ssa Carlà.

 

La nuova Presidente si è impegnata a rendere più efficiente il Comitato affinché assuma provvedimenti (di rimpatrio o di non luogo a provvedere al rimpatrio) in tempi più rapidi.

 

Continuano però a non essere chiaramente definiti i criteri di massima con cui il Comitato per i minori stranieri decide, caso per caso, se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia.  Attualmente sembra comunque che il Comitato continui a considerare il rimpatrio come soluzione prioritaria, ovvero che tendenzialmente (anche se comunque la valutazione viene sempre fatta caso per caso) nei casi in cui il rimpatrio non comporti rischi e la famiglia o un’autorità del paese d’origine siano disposti a riaccoglierlo, il minore dovrebbe essere rimpatriato.

 

Inoltre, continuano a non essere chiare le competenze e le procedure per l’esecuzione dei rimpatri coattivi, contro la volontà del minore. Vi è al riguardo una situazione piuttosto differenziata a livello territoriale: ad esempio, mentre alcune Questure eseguono i provvedimenti di rimpatrio disposti dal Comitato, altre ritengono di non poter eseguire questi rimpatri in mancanza di un provvedimento della Magistratura.

 

Speriamo che queste diverse questioni siano presto chiarite dalle nuove Linee Guida che il Comitato per i minori stranieri sta elaborando.

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Proposte e iniziative”) potete trovare l’intervento della nuova Presidente del Comitato per i minori stranieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Non appena saranno approvate e rese pubbliche le Linee Guida del Comitato, le inseriremo nel sito.

 

*****

 

 

 

In varie città sono stati presentati ricorsi contro provvedimenti di rimpatrio, e in diversi casi i TAR hanno emesso ordinanze di sospensiva.

 

Una recente sentenza del TAR Piemonte ha affrontato la questione della competenza in materia di ricorso contro provvedimenti di rimpatrio, affermando che questi ricorsi debbano essere presentati non al TAR ma al giudice ordinario, trattandosi di materia attinente il diritto all’unità familiare.

 

Il Tribunale di Vercelli ha invece sostenuto che la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di rimpatrio dovrebbe essere del Tribunale per i minorenni, e ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del T.U. 286/98 in quanto non attribuisce al Tribunale per i minorenni tale competenza. Vedremo come si esprimerà la Corte Costituzionale in merito.

 

In molti casi i minori destinatari di provvedimento di rimpatrio si trovano nell’impossibilità di presentare ricorso perché l’esercente i poteri tutelari (compresa la rappresentanza legale) è l’Ente Locale: questo problema è stato affrontato dal Tribunale per i Minorenni di Trento, che in un recente decreto ha sostenuto esservi conflitto di interessi tra il minore e il Comune, essendo quest’ultimo incaricato dell’esecuzione del rimpatrio, e ha quindi revocato la nomina del tutore precedentemente individuato nel responsabile dei Servizi Sociali del Comune, nominando un nuovo tutore; ha inoltre revocato il nulla-osta al rimpatrio.

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Ricorsi e giurisprudenza”) potete trovare le ordinanze di sospensiva di alcuni TAR e i provvedimenti citati del Tribunale di Vercelli e del Tribunale per i Minorenni di Trento.

 

Invitiamo a segnalarci altre ordinanze e sentenze relative a provvedimenti di rimpatrio, e restiamo a disposizione per informazioni e consulenze su specifici casi.

 

 

 

 

 

 

 

3) “Buone pratiche” a livello locale

 

 

 

In questa situazione di perdurante incertezza sia riguardo al permesso di soggiorno, sia rispetto ai rimpatri, in alcune città si stanno cercando vie per rendere possibili, nel rispetto della legge e delle competenze del Comitato per i minori stranieri, progetti di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

 

Ad esempio a Torino si è giunti a una nuova Intesa tra il Comune e la Magistratura Minorile, in base a cui: a) il minore straniero non accompagnato viene segnalato al Giudice Tutelare, che entro 60 giorni apre la tutela, deferendola al Comune; b) il Comune dispone un progetto educativo (scuola, formazione professionale ecc.); c) se dopo 6-12 mesi il minore dimostra di seguire il progetto e se intanto non è giunto il provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato, il Giudice Tutelare rende esecutivo l’affidamento ai sensi della legge 184/83.

 

Anche dopo che è stato disposto l’affidamento, comunque, resta la possibilità che il Comitato per i minori stranieri disponga il rimpatrio assistito del minore.

 

La Questura di Torino ha posto un quesito al Ministero dell’Interno in merito alla possibilità di rilasciare al minore, in seguito all’affidamento, un permesso di soggiorno per affidamento (o per motivi familiari) che, a differenza del permesso per minore età, consente al minore di lavorare e che al compimento della maggiore età può essere convertito in permesso per lavoro o per studio, ove ne ricorrano le condizioni. Si è in attesa di una risposta da parte del Ministero.

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it  (sezione “Politiche di accoglienza a livello locale”), potete trovare lo schema della procedura adottata a Torino.

 

 

 

 

 

 

 

4) Attività di ricerca

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Bibliografia”) è consultabile una breve bibliografia sui temi dei minori stranieri non accompagnati e della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in alcuni dei principali paesi di provenienza di questi minori (Albania e Marocco), che speriamo di poter arricchire con il contributo degli utenti.

 

Anche in vista della costituzione di un piccolo centro di documentazione, invitiamo coloro che abbiano realizzato ricerche (tesi di laurea, tesi di dottorato, altre ricerche) su questi temi, a farcene avere copia in modo da poter diffondere le conoscenze già acquisite e individuare le aree di ricerca da approfondire.

 

 

 

 

 

 

 

5) Appuntamenti

 

 

 

convegno “Il traffico di minori: piccoli schiavi senza frontiere”, organizzato da Fondazione Terre des hommes Italia, Fondazione Internazionale Lelio Basso, PARSEC e Save the Children Italia: si terrà l’11 e il 12 luglio 2002 a Roma presso l'Hotel Nazionale, Piazza di Montecitorio; per info: m.rini@tdhitaly.org

 

 

 

convegno “A un passo dall’integrazione…il minore straniero non accompagnato: tra aspettative di tutela e speranze di cittadinanza”, organizzato da Associazione Il Simbolo, Cooperativa Il Simbolo, Consorzio Polis, Associazione CSP, Caritas di Pisa: si terrà il 21 settembre 2002 a Pisa; per info: ilsimbolo@comune.pisa.it

 

 

 

il Coordinamento romano sui minori stranieri non accompagnati organizza un seminario che si terrà probabilmente il 15 luglio a Roma; per info: minoristranieriroma@yahoogroups.com

 

 

 

Sul sito http://www.savethechildren.it (sezione “Appuntamenti”) potete trovare i volantini di presentazione di questi convegni. Invitiamo a segnalarci seminari, convegni ecc. sul tema dei minori non accompagnati e tematiche connesse (traffico di minori, politiche rivolte ai minori stranieri, cooperazione con Albania, Marocco, Romania, ecc.).

 

 

 

 

 

 

 

Per cancellarsi o per iscriversi a questa mailing-list scrivere a elena@savethechildren.it

 

(N.B. chi ha ricevuto questo messaggio dall’indirizzo elena@savethechildren.it è già iscritto nella mailing-list)

 

 

 

 

 

 ----------------------------------

Elena Rozzi

Responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati"

Save the Children Italia

via Gaeta 19 - 00185 Roma

tel. +39 06 474 03 54 - fax +39 06 478  83 182

email:elena@savethechildren.it

http://www.savethechildren.it