“I
minori stranieri non accompagnati”
Newsletter
– n. 2 / Luglio 2002
a cura di
Elena Rozzi
Indice
1) Il permesso
di soggiorno e il disegno di legge sull’immigrazione
2) Il
rimpatrio e il Comitato per i minori stranieri
3)
“Buone pratiche” a livello locale
4)
Attività di ricerca
5)
Appuntamenti
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Carissime/i,
eccoci al
secondo numero della Newsletter promossa da Save the Children sul tema dei
minori stranieri non accompagnati.
In questi mesi
ci sono giunte molte richieste di informazioni e di consulenza rispetto a casi
specifici, e abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su azioni legali,
giurisprudenza, convegni ecc. Ci auguriamo che questo scambio e questa
“messa in rete” delle conoscenze possano continuare e svilupparsi
ulteriormente in futuro.
1) Il
permesso di soggiorno e il disegno di legge sull’immigrazione
Continuano a
essere applicate le circolari del Ministero dell’Interno secondo cui i
minori stranieri non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore
età non possono lavorare regolarmente e, al compimento dei 18 anni, non
possono rinnovare il permesso convertendolo in permesso per lavoro o per
studio, anche se hanno un’offerta di lavoro o sono iscritti a un corso di
studi, diventando quindi immigrati irregolari passibili di espulsione.
Questo sta
spingendo sempre più minori stranieri a non presentarsi ai servizi e a
restare nella clandestinità: di conseguenza, diventa molto più
difficile garantire a questi minori i diritti minimi (accoglienza, protezione
ecc.) e aumentano notevolmente i rischi di sfruttamento e di coinvolgimento in
attività illegali.
Quasi
certamente questa situazione verrà modificata solo parzialmente dal
disegno di legge “Bossi-Fini” sull’immigrazione.
Dopo
l’approvazione al Senato, infatti, dove non era stata approvato nessuno
degli emendamenti riguardanti i minori stranieri non accompagnati di cui vi
avevamo dato notizia nel primo numero della Newsletter, il disegno di legge
è passato all’esame della Camera, dove è stato approvato il
seguente emendamento:
All’articolo
32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento
della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia
iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei
progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni,
che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi
di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4».
Se questa
disposizione sarà approvata definitivamente ed entrerà in vigore,
consentirà a un certo numero di minori di rinnovare il permesso di
soggiorno al compimento dei 18 anni. Tuttavia, diversi aspetti suscitano
preoccupazione:
1. In primo luogo, porre come
condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno la presenza in Italia da
almeno 3 anni (ovvero l’ingresso prima del compimento dei 15 anni)
rischia di escludere la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati
attualmente presenti nel nostro paese, in quanto dai dati disponibili e dalle
testimonianze degli operatori risulta che probabilmente la maggioranza di
questi minori sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni.
2. Inoltre, questa condizione rischia
di incentivare ingressi in età ancora più precoce rispetto ad
oggi: se l’unica possibilità di restare regolarmente dopo la
maggiore età sarà connessa ad un ingresso nel nostro paese da
almeno 3 anni, molti bambini e genitori saranno probabilmente spinti ad
anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 15 anni. Questo
avrà conseguenze negative sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori,
in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero è
evidentemente causa di pregiudizio più grave per un bambino di 13-14
anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia rispetto ai costi per la
società italiana, in quanto l’assistenza e la tutela di minori
infraquindicenni implica costi significativamente superiori rispetto
all’accoglienza di ragazzi più grandi.
3. In terzo luogo, non viene
affrontato il problema del diritto di esercitare attività lavorativa per
i minori titolari di permesso per minore età, benché un
cambiamento di orientamento del Governo potrebbe essere suggerito dal fatto che
l’articolo prevede, tra le situazioni in cui è consentita la
conversione del permesso, anche lo svolgimento di attività lavorativa.
4. Infine, l’articolo approvato
stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori non
accompagnati al compimento della maggior età sia detratto dalle quote di
ingresso definite annualmente dal decreto flussi, senza chiarire se la
detrazione debba essere portata alle quote fissate per l’anno successivo
o alle quote precedentemente definite: questa seconda interpretazione
implicherebbe la necessità di attendere ogni anno l’emanazione del
decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso,
l'impossibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati ai
minori stranieri non accompagnati.
In vista della
discussione alla Camera, Save the Children Italia e una serie di altre
organizzazioni (Caritas Italiana, Migrantes, SCS/Cnos, ACLI, Gruppi di
Volontariato Vincenziano, Comunità di Sant’Egidio,
Federsolidarietà/Confcooperative, Federazione Chiese Evangeliche
Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti, ARCI, Terre des Hommes Italia,
ASGI, CIES, Associazione La Provvidenza, A Buon Diritto – Associazione
per le libertà, ICS) avevano inviato ad alcuni esponenti del Governo e ad alcuni
Deputati una lettera in cui si facevano presenti queste preoccupazioni e si
proponeva un diverso emendamento.
L’emendamento
proposto prevedeva che i minori titolari di permesso per minore età a)
possano lavorare regolarmente dopo 90 giorni dalla data di segnalazione al
Comitato per i minori stranieri; b) possano convertire il permesso per minore
età in permesso per lavoro o per studio al compimento dei 18 anni, ove
dimostrino di aver partecipato a un progetto di integrazione sociale
(scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente
pubblico o da un ente privato registrato.
Questo
emendamento è stato presentato alla Camera da Deputati del gruppo dei
DS, dei Comunisti Italiani, di Rifondazione Comunista, dei Verdi, della
Margherita, del Ccd-Cdu e del Gruppo Misto, ma non è stato approvato.
Alla Camera
sono stati inoltre presentati due emendamenti per reintrodurre
l’espellibilità dei minorenni che abbiano compiuto 14 o 16 anni,
disposizione che avrebbe costituito una grave violazione del diritto alla
protezione e del principio del “superiore interesse del minore”
sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Nessuno di essi, tuttavia,
è stato approvato.
Dopo
l’approvazione alla Camera, il disegno di legge è passato
nuovamente al Senato.
Malgrado le
ulteriori osservazioni e proposte inviate e l’impegno di alcuni Senatori
nel tentativo di modificare l’emendamento approvato alla Camera, sembra
che le intenzioni della maggioranza siano ormai definite.
Si attende ora
l’approvazione definitiva del disegno di legge, ipotizzabile già
per la prossima settimana.
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Proposte e iniziative”)
potete trovare gli emendamenti presentati alla Camera, gli interventi di alcuni
Parlamentari particolarmente sensibili alla questione e le lettere inviate da
Save the Children e altre organizzazioni ad esponenti del Governo, Deputati e
Senatori. Appena il disegno di legge verrà approvato in via definitiva
dal Parlamento, metteremo a disposizione il testo della legge sul sito (sezione
“Normativa”).
*****
In diverse
città sono stati presentati ricorsi contro dinieghi delle Questure di
convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per
lavoro al compimento dei 18 anni.
Presso diversi
TAR si sta consolidando una giurisprudenza secondo cui la Questura dovrebbe
valutare se sussistono nel caso in esame le condizioni per la conversione,
essendo illegittimo l’automatico rigetto (sulla base delle circolari del
Ministero dell’Interno del 13.11.2000 e del 9.4.2001) della domanda di
conversione.
Molte Questure
si rifiutano addirittura di ricevere le richieste di conversione del permesso
di soggiorno per minore età, impedendo al minore di presentare domanda.
In alcuni casi la domanda è stata quindi inviata mediante Ufficiale
Giudiziario, affinché la Questura fosse obbligata a riceverla: una
recente sentenza del TAR Piemonte ha affermato la piena validità della
domanda presentata secondo queste modalità e quindi il dovere della
Questura di rispondere con provvedimento motivato.
Infine, il TAR
Emilia Romagna ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale
dell’art. 32 della legge sull’immigrazione (T.U. 286/98), che
stabilisce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni per i minori affidati ma non per i minori sottoposti a
tutela. E’ chiaro che se la Corte Costituzionale dovesse affermare
l’incostituzionalità di questa norma, ne sarebbero investite anche
le citate circolari del Ministero dell’Interno in base a cui i minori
sottoposti a tutela non possono convertire il permesso al compimento della
maggiore età.
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Ricorsi e giurisprudenza”)
potete trovare recenti sentenze del TAR Piemonte, del TAR Toscana e del TAR
Emilia Romagna.
Come
già nel primo numero della Newsletter, preghiamo coloro che abbiano
informazioni su altri ricorsi e/o ordinanze e sentenze relative al permesso di
soggiorno per minore età e alla possibilità di conversione del
permesso al compimento dei 18 anni, di segnalarcelo. Restiamo inoltre a
disposizione per richieste di informazioni e per consulenze su casi specifici.
2) Il
rimpatrio e il Comitato per i minori stranieri
Alla
presidenza del Comitato per i minori stranieri è subentrata al Dott.
Achille la Dott.ssa Carlà.
La nuova
Presidente si è impegnata a rendere più efficiente il Comitato
affinché assuma provvedimenti (di rimpatrio o di non luogo a provvedere
al rimpatrio) in tempi più rapidi.
Continuano
però a non essere chiaramente definiti i criteri di massima con cui il
Comitato per i minori stranieri decide, caso per caso, se il minore debba
essere rimpatriato o restare in Italia.
Attualmente sembra comunque che il Comitato continui a considerare il
rimpatrio come soluzione prioritaria, ovvero che tendenzialmente (anche se
comunque la valutazione viene sempre fatta caso per caso) nei casi in cui il
rimpatrio non comporti rischi e la famiglia o un’autorità del
paese d’origine siano disposti a riaccoglierlo, il minore dovrebbe essere
rimpatriato.
Inoltre,
continuano a non essere chiare le competenze e le procedure per
l’esecuzione dei rimpatri coattivi, contro la volontà del minore.
Vi è al riguardo una situazione piuttosto differenziata a livello
territoriale: ad esempio, mentre alcune Questure eseguono i provvedimenti di
rimpatrio disposti dal Comitato, altre ritengono di non poter eseguire questi
rimpatri in mancanza di un provvedimento della Magistratura.
Speriamo che
queste diverse questioni siano presto chiarite dalle nuove Linee Guida che il
Comitato per i minori stranieri sta elaborando.
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Proposte e iniziative”)
potete trovare l’intervento della nuova Presidente del Comitato per i
minori stranieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Non appena
saranno approvate e rese pubbliche le Linee Guida del Comitato, le inseriremo
nel sito.
*****
In varie
città sono stati presentati ricorsi contro provvedimenti di rimpatrio, e
in diversi casi i TAR hanno emesso ordinanze di sospensiva.
Una recente
sentenza del TAR Piemonte ha affrontato la questione della competenza in
materia di ricorso contro provvedimenti di rimpatrio, affermando che questi
ricorsi debbano essere presentati non al TAR ma al giudice ordinario,
trattandosi di materia attinente il diritto all’unità familiare.
Il Tribunale
di Vercelli ha invece sostenuto che la competenza a decidere sui ricorsi contro
i provvedimenti di rimpatrio dovrebbe essere del Tribunale per i minorenni, e
ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 33
del T.U. 286/98 in quanto non attribuisce al Tribunale per i minorenni tale
competenza. Vedremo come si esprimerà la Corte Costituzionale in merito.
In molti casi
i minori destinatari di provvedimento di rimpatrio si trovano
nell’impossibilità di presentare ricorso perché
l’esercente i poteri tutelari (compresa la rappresentanza legale)
è l’Ente Locale: questo problema è stato affrontato dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, che in un recente decreto ha sostenuto
esservi conflitto di interessi tra il minore e il Comune, essendo
quest’ultimo incaricato dell’esecuzione del rimpatrio, e ha quindi
revocato la nomina del tutore precedentemente individuato nel responsabile dei
Servizi Sociali del Comune, nominando un nuovo tutore; ha inoltre revocato il
nulla-osta al rimpatrio.
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Ricorsi e giurisprudenza”)
potete trovare le ordinanze di sospensiva di alcuni TAR e i provvedimenti
citati del Tribunale di Vercelli e del Tribunale per i Minorenni di Trento.
Invitiamo a
segnalarci altre ordinanze e sentenze relative a provvedimenti di rimpatrio, e
restiamo a disposizione per informazioni e consulenze su specifici casi.
3)
“Buone pratiche” a livello locale
In questa
situazione di perdurante incertezza sia riguardo al permesso di soggiorno, sia
rispetto ai rimpatri, in alcune città si stanno cercando vie per rendere
possibili, nel rispetto della legge e delle competenze del Comitato per i
minori stranieri, progetti di accoglienza e integrazione dei minori stranieri
non accompagnati.
Ad esempio a
Torino si è giunti a una nuova Intesa tra il Comune e la Magistratura
Minorile, in base a cui: a) il minore straniero non accompagnato viene
segnalato al Giudice Tutelare, che entro 60 giorni apre la tutela, deferendola
al Comune; b) il Comune dispone un progetto educativo (scuola, formazione
professionale ecc.); c) se dopo 6-12 mesi il minore dimostra di seguire il
progetto e se intanto non è giunto il provvedimento di rimpatrio da
parte del Comitato, il Giudice Tutelare rende esecutivo l’affidamento ai
sensi della legge 184/83.
Anche dopo che
è stato disposto l’affidamento, comunque, resta la
possibilità che il Comitato per i minori stranieri disponga il rimpatrio
assistito del minore.
La Questura di
Torino ha posto un quesito al Ministero dell’Interno in merito alla
possibilità di rilasciare al minore, in seguito all’affidamento,
un permesso di soggiorno per affidamento (o per motivi familiari) che, a
differenza del permesso per minore età, consente al minore di lavorare e
che al compimento della maggiore età può essere convertito in
permesso per lavoro o per studio, ove ne ricorrano le condizioni. Si è
in attesa di una risposta da parte del Ministero.
Sul sito
http://www.savethechildren.it
(sezione “Politiche di accoglienza a livello locale”),
potete trovare lo schema della procedura adottata a Torino.
4)
Attività di ricerca
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Bibliografia”) è
consultabile una breve bibliografia sui temi dei minori stranieri non
accompagnati e della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in
alcuni dei principali paesi di provenienza di questi minori (Albania e
Marocco), che speriamo di poter arricchire con il contributo degli utenti.
Anche in vista
della costituzione di un piccolo centro di documentazione, invitiamo coloro che
abbiano realizzato ricerche (tesi di laurea, tesi di dottorato, altre ricerche)
su questi temi, a farcene avere copia in modo da poter diffondere le conoscenze
già acquisite e individuare le aree di ricerca da approfondire.
5)
Appuntamenti
convegno
“Il traffico di minori: piccoli schiavi senza frontiere”, organizzato da
Fondazione Terre des hommes Italia, Fondazione Internazionale Lelio Basso,
PARSEC e Save the Children Italia: si terrà l’11 e il 12 luglio 2002 a Roma presso l'Hotel Nazionale, Piazza di Montecitorio; per info:
m.rini@tdhitaly.org
convegno
“A un passo dall’integrazione…il minore straniero non
accompagnato: tra aspettative di tutela e speranze di cittadinanza”,
organizzato da Associazione Il Simbolo, Cooperativa Il Simbolo, Consorzio
Polis, Associazione CSP, Caritas di Pisa: si terrà il 21 settembre 2002
a Pisa; per info: ilsimbolo@comune.pisa.it
il
Coordinamento romano
sui minori stranieri non accompagnati organizza un seminario che si
terrà probabilmente il 15 luglio a Roma; per info:
minoristranieriroma@yahoogroups.com
Sul sito
http://www.savethechildren.it (sezione “Appuntamenti”) potete
trovare i volantini di presentazione di questi convegni. Invitiamo a segnalarci
seminari, convegni ecc. sul tema dei minori non accompagnati e tematiche
connesse (traffico di minori, politiche rivolte ai minori stranieri,
cooperazione con Albania, Marocco, Romania, ecc.).
Per
cancellarsi o per iscriversi a questa mailing-list scrivere a
elena@savethechildren.it
(N.B. chi ha
ricevuto questo messaggio dall’indirizzo elena@savethechildren.it
è già iscritto nella mailing-list)
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Elena Rozzi
Responsabile
Programma "Minori stranieri non accompagnati"
Save the
Children Italia
via Gaeta 19 -
00185 Roma
tel. +39 06
474 03 54 - fax +39 06 478 83 182
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