(Sergio Briguglio 17/7/2002)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
1.
Categorie di
ingresso
2.
Programmazione
dei flussi
3.
Ingresso,
reingresso e uscita dall’Italia
4.
Permesso di
soggiorno
5.
Iscrizione anagrafica
6.
Carta di
soggiorno
7.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
10.
Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione
11.
Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote
12.
Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari
13.
Minori stranieri
14.
Ingresso e
soggiorno per studio
15.
Professioni
16.
Protezione
sociale
17.
Respingimento
alla frontiera
18.
Espulsione
19.
Trattenimento nei
CPT
20.
Assistenza
sanitaria
21.
Previdenza
sociale
22.
Assistenza
sociale
23.
Enti di patronato
24.
Accoglienza e
accesso all’alloggio
25.
Discriminazione
26.
Status di
rifugiato
27.
Protezione
temporanea
28.
Protezione
complementare
29.
Cittadinanza
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
1.
Categorie di
ingresso
o
Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su
disponibilita’ atenei)
o
Domande di ingresso
accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti bsono
soddisfatti
o
Numeri recenti: ingressi
per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero’, degli
ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali “indipendenti” dalla volonta’:
condizione di persecuzione, rapporto di parentela, condizione di salute
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito
e alloggio del familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.
o
Numeri: ricongiungimento
(circa 50.000), richiesta asilo
(circa 15.000)
o
Nota: l’ammissione
al riconoscimento del diritto d’asilo prescinde da un ingresso
formalmente legale; possibile abuso;
interferenza con controllo immigrazione
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni
di breve o lunga durata
o
Requisiti: non gravare sull’assistenza pubblica (mezzi di
sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)
o
Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)
2.
Programmazione
dei flussi
o
1998: anticipazione (20.000 stagionali); DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500),
marocchini (1.500) o regolarizzazione
(totale 38.000)
o
1999: direttiva: lavoro subordinato anche stagionale
(54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000: anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000); DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno
10.000 anticipati), lavoro autonomo
(2.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con
accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni
nazionalita’, 500 a lavoro autonomo); ulteriore anticipazione stagionali
(20.000)
o
2001: DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato
(12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o subordinato (2.000),
informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione o formazione
all’estero (4.000)
o
2002: antipazioni: Decreto Ministro del lavoro 4/2/02:
stagionali da paesi con accordi o candidati all’ingresso nell’UE
(33.000); Decreto Ministro del lavoro 12/3/02: stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000); Decreto Ministro del lavoro
22/5/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600)
o
limitazione attiva solo se
piu’ restrittiva dei criteri
o
restrittivita’ dei
criteri allentata dall’aggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
gia’ prevista
dalla legge Martelli (tetti
infiniti, criteri restrittivi)
o
casi interessanti:
Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata,
usate per autosponsorizzazione)
3.
Ingresso,
reingresso e uscita dall’Italia
o
tipo A: transito
aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti
(validita’ territoriale limitata)
o
tipo B: transito,
validita’ massima 5 gg.
o
tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito,
lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio,
trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione,
cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, inserimento nel mercato
del lavoro, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
o
passaporto valido (o documento equivalente)
o
documentazione su
-
finalita’ del
viaggio
-
mezzi di trasporto
utilizzati
-
disponibilita’ mezzi
di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dell’interno 1/3/00, G.U. 17/3/00)
per viaggio e soggiorno (salvo caso di ingresso sponsorizzato)
-
condizioni di alloggio
o
documentazione relativa
ai requisiti specifici per il tipo
di visto richiesto (Decreto del
Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000 sulla “Definizione delle
tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”,
G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)
o
documentazione relativa a finalita’ e durata del soggiorno
o
mezzi di
sostentamento adeguati
o
mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)
o
assenza di pericolo per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato
(anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)
o
assenza di divieto di
reingresso pendente in seguito a
espulsione
o
assenza di motivi che richiederebbero l’espulsione
o
assenza di segnalazioni
per la non ammissione in Area
Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di
tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso
allontanamento con divieto di reingresso)
o
rispetto norme doganali
e valutarie, e requisiti sanitari
previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
4.
Permesso di
soggiorno
o
passaporto valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita’,
anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilita’ di
mezzi per le spese di rimpatrio
(escluso soggiorno per lavoro)
o
esigenza di soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilita’ di
mezzi di sostentamento (o, se
prevista, garanzia sostitutiva)
o
disponibilita’ alloggio
o
iscrizione al SSN,
previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al SSN,
previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di
durata > 3 mesi
o
assicurazione privata
per soggiorni di durata < 3 mesi
o
lavoro subordinato: pari
a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni
o
lavoro autonomo: <
2 anni
o
studio e formazione: <
1 anno
o
familiari: come per il
familiare (o affidatario) “perno”; affidamento (minore affidato a
comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino
al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: <
9 mesi
o
turismo, visita, affari:
< 3 mesi
o
richiesta asilo: durata
procedura riconoscimento
o
asilo: 2 anni (secondo la prassi)
o
acquisto cittadinanza o
apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata
procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro
Stato: durata procedure occorrenti
o
altri motivi (cura,
minore eta’): < documentate esigenze
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (inclusi mezzi di
sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico, assolvimento
obblighi in materia sanitaria, eventuale disponibilita’ di alloggio),
salvo periodo di disoccupazione tollerata
o
eventuali requisiti
specifici (es.: esami superati per
studio universitario)
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
o
la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative
o
l’esistenza di
gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
o
l’esistenza di
requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto, disatteso)
o
lavoro stagionale in lavoro subordinato (tempo determinato o
indeterminato); dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote
o
altro permesso in
permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero
regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
altro permesso in
permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di durata residua >
1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con straniero
regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
motivi familiari o
affidamento in lavoro o studio; al compimento della maggiore eta’ o in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, extra quote
o
protezione sociale in lavoro o studio; in presenza dei requisiti
o
inserimento nel
mercato del lavoro in lavoro
subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)
5.
Iscrizione
anagrafica
6.
Carta di
soggiorno
o
5 anni di soggiorno legale
o
titolarita’ di un
permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari,
asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio,
lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita’)
o
reddito superiore all’assegno sociale
o
assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui all’art. 380
(delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, delitto di riduzione
in schiavitù, furto aggravato, rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope,
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso,
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere) e all’art. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico
ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento
aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione
di esplosivi non riconosciuti) c.c.p.
o
alloggio idoneo
o
reddito commisurato (come per ricongiungimento familiare)
o
assenza di condanne e
rinvii a giudizio artt. 380 e 381
c.p.p.
o
reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art.
16, co. 6)
o
copia passaporto o documento
di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed
eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo
di nascita del titolare
o
copia dichiarazione dei
redditi o modello 101 (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
certificato casellario
giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4
esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione
che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari (eventualmente autenticata dal
consolato italiano)
o
certificazione di
disponibilita' di alloggio con attestazione dell’ufficio comunale di
conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di
idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale
7.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
o
generalita’ del datore di lavoro e del lavoratore e sede
dell’impresa o dell’attivita’ lavorativa
o
indicazione delle modalita’
di alloggio
o
eventuale certificato di
iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio
o
copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore,
condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal
datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al
lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al
lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento
della richiesta del visto!)
o
certificazione
attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla
Circolare Ministero lavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni
annui)
o
due anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma
comunque < 2 anni, per rapporto a tempo determinato
o
iscrizione al collocamento per durata residua del permesso, ma comunque >
1 anno
o
rinnovo del permesso in caso di scadenza intermedia
o
specificazione “attesa
occupazione” sul permesso, ma
conservazione facolta’ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)
o
in caso di nuovo
contratto (che non richiede autorizzazione
al lavoro) la scadenza del
permesso e’ fissata a
-
2 anni, per rapporto a
tempo indeterminato
-
corrispondente alla
durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante
dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato
o
e’ iscritto
obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia
popolare a parita’ con
l’italiano
o
e’ parificato
all’italiano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto
soggettivo ai sensi della normativa vigente)
o
accede allo studio a parita’ con l’italiano (salvo
riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o
puo’ chiedere il ricongiungimento familiare
o
accede ai corsi di formazione
e riqualificazione professionale a
parita’ con l’italiano
o
accede ai servizi di patronato
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
o
dichiarazione da parte
dell’autorita’ competente di assenza di motivi ostativi (esclusa l’assenza dello straniero) al
compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione
in un albo o registro o il rilascio
di un’autorizzazione o licenza o la presentazione di una dichiarazione o
denuncia
o
attestazione, da parte dell’autorita’ competente o
della Camera di commercio, relativa alle risorse necessaria allo svolgimento
dell’attivita’
o
contratto sottoscritto dall’eventuale committente
o
eventuale certificato di
iscrizione dell’impresa committente (o della cooperativa) al registro
delle imprese
o
dichiarazione di
responsabilita’ del committente (o del rappresentante legale della
cooperativa), che attesti che non verra’ stipulato, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro
subordinato
o
dichiarazione del
committente (o del rappresentante legale della cooperativa ) relativa al compenso che verra’ corrisposto (non inferiore alla
soglia per l’esenzione dal ticket)
o
copia dell’ultimo
bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante
legale della cooperativa ) che dimostri l’effettiva capacita’ di
corrispondere il compenso
o
disponibilita’
di risorse corrispondenti a quelle
indicate nell’attestazione
o
disponibilita’ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale e’
prevista l’esenzione dal ticket
(nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina
dell’esenzione dal ticket e’ stata riformata; soglia di
riferimento: assegno sociale?), o garanzia sostitutiva, o dichiarazione di un committente della prestazione di
lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali
risultino compensi equivalenti
o
idonea sistemazione
alloggiativa in Italia (mediante
esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di
cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver
messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)
10.
Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione
o
cittadini italiani o comunitari
o
stranieri con permesso di soggiorno di durata residua >
1 anno
o
regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunita’ montane)
o
associazioni professionali o sindacali
o
enti o associazioni
di volontariato iscritti
nell’apposita sezione dell’albo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
o
2 per anno (per privati)
o
il numero stabilito con l’iscrizione
all’albo (per associazioni e enti di volontariato
o
il numero stabilito con
delibera (per regioni o enti locali)
o
il numero corrispondente
alle capacita’ patrimoniali e compatibile con l’ordinamento (per
associazioni professionali e sindacali)
o
disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare)
alle dimensioni del proprio nucleo familiare
o
non avere condanne o denunce
pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt.
380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o
copia di dichiarazione
dei redditi o Mod. 101 che attesti la
disponibilita’ di reddito
o
dimostrazione della disponibilita’
di alloggio idoneo per lo straniero
(attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi
regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)
o
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di
-
iscrizione dello
straniero al SSN (con pagamento
forfetario)
-
sostentamento dello straniero in misura non inferiore
all’importo dell’assegno sociale
-
copertura spese rimpatrio
o
l’ente o
associazione
-
opera da almeno 3
anni nel campo
dell’immigrazione
-
non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero e’ una ONLUS)
-
ha disponibilita’
patrimoniali adeguate
-
ha disponibilita’
di strutture alloggiative per
ospitare gli stranieri per i quali prestera’ garanzia
o
il rappresentante legale
non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non e’ stato sottoposto a
misure di prevenzione
o
copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia
o
documentazione
attestante la disponibilita’ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si
garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75%
dell’importo assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)
o
deve essere corredata da
copia autentica della delibera
concernente la prestazione di garanzia
o
deve riguardare
stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui all’art. 23, co. 4, secondo la
graduatoria (basata sull’anzianita’ di iscrizione)
o
indicazione di un
alloggio in Italia
o
disponibilita’ di
mezzi per il sostentamento pari almeno a meta’ dell’importo annuale dell’assegno
sociale
o
disponibilita’ dei
mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)
o
disponibilita’ di
mezzi per l’iscrizione al SSN
o per la stipula di un’assicurazione privata)
o
di 2 anni, in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato
o
della durata del
rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque
con scadenza non anteriore a quella dell’originario permesso per inserimento
nel mercato del lavoro
11.
Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote
o
dirigenti o personale altamente qualificato (assunti almeno 12
mesi prima della data del trasferimento temporaneo)
o
lettori universitari
o
ricercatori e professori universitari
o
traduttori e interpreti
o
colf alle dipendenze, all’estero, da almeno 1 anno
di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia
o
persone che,
(gia’?) autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi
addestramento presso datori di lavoro italiani che includano prestazioni di
lavoro subordinato
o
lavoratori (in numero
limitato – da Regolamento) alle dipendenze di imprese operanti in
Italia, ammessi per adempiere
funzioni o compiti specifici (altamente qualificati – da Regolamento) per
un tempo limitato
o
lavoratori marittimi
o
lavoratori alle
dipendenze di persone o imprese operanti all’estero, inviati per
effettuare prestazioni (di durata < 2 anni – da Regolamento)
nell’ambito di contratti di appalto con persone o imprese in Italia
o
lavoratori circensi
o
artisti e tecnici per
spettacoli teatrali, lirici,
concertistici e di balletto
o
artisti da impiegare in
locali di intrattenimento
o
artisti da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni culturali
o folkloristiche
o
sportivi
o
giornalisti e dipendenti di organi dell’informazione
stranieri
o
persone che svolgono
attivita’ di ricerca o attivita’ occasionali nell’ambito di
programmi di scambio o mobilita’ di giovani
o
persone collocate
“alla pari”
o
dirigenti o personale
altamente qualificato: autorizzazione richiesta anche per attivita’
autonoma
o
lettori, ricercatori e
professori universitari: autorizzazione richiesta anche per attivita’
autonoma; la richiesta da parte dell’universita’ o
dell’istituto di ricerca deve attestare il possesso dei requisiti
professionali da parte dello straniero
o
interpreti e
traduttori: autorizzazione richiesta
anche per attivita’ autonoma;
richiesta presentata dallo straniero, se si tratta di attivita’ autonoma
o
colf di cittadini
italiani o stranieri: deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana
o
stranieri autorizzati a
soggiornare per motivi di formazione:
assunzione, nell’ambito di un addestramento di durata < 2 anni,
con contratti di tirocinio
o
lavoratori dello
spettacolo: autorizzazione rilasciata dall’Ufficio speciale di
collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e
Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo,
sentito il Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio della
questura? – da Testo unico); durata dell’autorizzazione <
6 mesi, prorogabile solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di
lavoro
o
lavoratori marittimi:
autorizzazione non richiesta
o
sportivi: autorizzazione
sostituita da dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta
della societa’ destinataria delle prestazioni sportive (anche in forma di
lavoro autonomo)
o
giornalisti e dipendenti
di organi dell’informazione: autorizzazione non richiesta
o
persone
nell’ambito di programmi di scambio e mobilita’ di giovani:
l’autorizzazione deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi; ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto
dall’accordo; in caso di ingresso per vacanze-lavoro,
l’autorizzazione puo’ essere chiesta successivamente
all’ingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3
mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate
“alla pari”, al di fuori di programmi di scambio e mobilita’
di giovani: durata dell’autorizzazione < 3 mesi
12.
Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari
o
lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno
per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, asilo, studio, motivi religiosi
o
il cittadino italiano o comunitario
o
coniuge non legalmente separato
o
figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori
del matrimonio, a condizione che
l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
figli minori del
coniuge, non coniugati ovvero
legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia
dato il suo consenso
o
genitori a carico
o
familiari entro il III
grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per
inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico
o
disponibilita’ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per
l’edilizia popolare
o
disponibilita’ di
un reddito da fonti lecite (anche
dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori all’importo
-
dell’assegno
sociale per l’ingresso di un
familiare
-
del doppio dell’assegno sociale per l’ingresso di 2
o 3 familiari
-
del triplo dell’assegno sociale per l’ingresso di 4
o piu’ familiari
o
carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento
o
documentazione
attestante la disponibilita’ di reddito
o
attestazione del
Comune di conformita’ ai
parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare o certificato
di idoneita' sanitaria rilasciato
dalla ASL
o
della documentazione
relativa ai legami familiari e
agli altri requisiti in capo ai
familiari al seguito (autenticata,
se rilasciata da autorita’ straniera, dalla rappresentanza italiana)
o
del nulla-osta della questura
o
a chi ha fatto ingresso
per ricongiungimento o al seguito di familiare
o
allo straniero
regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero
regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in
possesso dei requisiti?)
o
allo straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con
cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante
(titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
allo straniero, anche illegalmente
soggiornante, che possegga i
requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano,
purche’ non privato della patria potesta’
o
al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)
o
al familiare entro il
IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)
13.
Minori stranieri
o
nel caso in cui i
presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari vengano meno
per separazione o scioglimento del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18
anni, non e’ possibile il
rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e’ convertito (solo in presenza dei requisiti?) in permesso per
lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’) o per studio
(art. 30, co. 5)
o
al compimento dei 18
anni il minore titolare del permesso
per motivi familiari rilasciato,
dopo iscrizione nel permesso dell’adulto, al compimento dei 14 anni e al
minore affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex
art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) e’ rilasciato un permesso per lavoro
subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), per studio, per
accesso al lavoro (inserimento nel mercato del lavoro?), anche senza requisiti,
o per motivi sanitari (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)
o
lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di
legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo’ chiedere la concessione (discrezionale)
della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)
o
i figli minori
conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la
cittadinanza italiana la acquistano anch’essi
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se
l’adozione e’ revocata per sua responsabilita’ e se ha o
riacquista altra cittadinanza
o
e’ iscritto nel
permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’
< 14 anni
o
ottiene un permesso
per minore eta’, negli altri
casi (anche se convive con il genitore o l’affidatario regolarmente
soggiornante ed e’ di eta’ > 14 anni? o in questo caso ,
piu’ coerentemente, un permesso per motivi familiari?)
o
non accompagnato, se e’ privo di adulti che ne abbiano la rappresentanza
legale (Regolamento del Comitato per
i minori stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non
ne siano formalmente tutori o affidatari
o
in stato di abbandono, se e’ privo di assistenza morale e
materiale (nota: non coincide con
minore non accompagnato)
o
non accompagnato, al Comitato, tramite prefettura o ente locale
o
in stato di abbandono, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni
o
non accompagnato da
parenti entro il IV grado, al
Tribunale per i minorenni
o
affidato di fatto a parenti entro il IV grado: incertezze
interpretative
o
indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita’ di affidamento
alle autorita’ in patria,
nonche’ l’assenza di rischi per il minore
o
nomina da parte del
giudice tutelare di un tutore provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora,
per accertarne l’opinione in merito al rimpatrio
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno
dei due genitori possa esercitare la
potesta genitoriale
-
procedimento: tutela
aperta dal Giudice tutelare presso
il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede l’interesse principale
del minore
-
tutore: designato, se possibile, dal genitore;
in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini
prossimi; nelle more della nomina, la tutela e’ esercitata dall’istituto
di pubblica assistenza o, per minore
inserito in comunita’ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali
rappresentanti degli stessi (che entro
30 gg. chiedono la nomina di tutore
esterno)
-
compiti: cura del
minore, rappresentanza negli atti
civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria
l’apertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si’ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in
caso di necessita’ (Regolamento Comitato)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea
mancanza di un idoneo ambiente
familiare (nota: relativo allo stato
di abbandono, piu’ che alla
condizione di “non accompagnato”)
-
affidatario:
§
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
§
altrimenti, comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o
privato
-
procedimento:
affidamento disposto da
§
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la
potesta’ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
§
Tribunale per i
minorenni, in caso di mancanza di
assenso (affidamento giudiziale);
seguono le limitazioni della potesta’ genitoriale
-
compiti: accoglimento
del minore e esercizio dei poteri
connessi con la potesta’ parentale nei rapporti con l’istituzione
scolastica e l’autorita’ sanitaria
-
il minore straniero in stato
di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e
affidamento giudiziale) e molta disomogeneita’; attribuzione al Comitato
della responsabilita’ dell’affidamento
(Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione
applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
-
l’affidamento del
minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della
decisione del Comitato sul rimpatrio
(in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle
indagini, disposte dal Comitato, che
accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche’
queste siano completate in tempi brevi); l’affidamento, in ogni caso, non
dovrebbe di per se’ precludere
il rimpatrio; l’affidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio
-
difficolta’ di
interpretazione in relazione alla formalizzazione dell’affidamento (di
fatto) a parenti entro il IV grado:
alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad
es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per
la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
o
casi definiti:
-
affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno
dell’affidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o
carta di soggiorno (dopo i 14 anni)
-
affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2,
L. 184/83: il permesso per minore eta’ e’ convertibile in permesso
per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)
-
minore sottoposto a tutela
di comunita’ di tipo familiare
familiare o istituto di assistenza: permesso per minore eta’ (Circolare
Mininterno 13/11/00)
-
non affidato
ne’ sottoposto a tutela:
permesso per minore eta’ (art. 28 Regolamento)
o
casi ambigui (l’equiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe
l’applicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co.
4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o addirittura
carta di soggiorno; non ovvia l’inclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il
rilascio di permesso per minore eta’ al sottoposto a semplice tutela; l’art. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):
-
affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?
-
minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta’, permesso per motivi
familiari o carta di soggiorno?
-
minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta’ o permesso per motivi
familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore affidato di
fatto a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore eta’ o permesso per motivi
familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore affidato di
fatto a parente italiano entro il IV grado convivente:
permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?
14.
Ingresso e
soggiorno per studio
o
domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia
disponibilita’ di posti
o
titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di
scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel
paese di provenienza
o
documenti tradotti e
legalizzati dalla Rappresentanza
italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco
o
dimostrazione di
disponibilita’ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante
-
fidejussione, bonifico o
versamento
-
garanzie fornite da
istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri
-
garanzia di
sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente
soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno
o
indicazione di un alloggio in Italia.
o
disponibilita’ di
somma per il rimpatrio o biglietto
di ritorno.
o
copertura assicurativa
per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al
SSN (contributo forfetario; copertura
non valida per familiari a carico)
o
al ricongiungimento
familiare
o
all’iscrizione
facoltativa al SSN (con pagamento di
contributo forfetario)
o
all’assistenza sociale
a parita’ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che
costituiscano diritti soggettivi
ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale
o
all’accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica a parita’ con gli italiani, a condizione che esercitino un
regolare rapporto di lavoro
15.
Professioni
o
titolo di studio (es.: laurea)
o
titolo abilitante (es.: esame di Stato)
o
iscrizione
all’albo e svolgimento della
professione (es.: iscrizione all’ordine dei medici)
o
richiesta esperienza
professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione
non abilitante nel paese di
provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata
doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)
o
misure compensative (tirocinio
di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova
attitudinale), a scelta del
richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie
di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse (l’art. 49
del Regolamento non considera il tirocinio e prospetta la cumulazione di prova
attitudinale e formazione aggiuntiva)
o
obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale
o
valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini
professionali o al ministero vigilante
o
titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana
o
ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e’
prevista:
-
Attuario, Avvocato,
Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo,
Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e
perito commerciale (Ministero
grazia e giustizia)
-
Consulente di proprieta'
industriale (Ministero
industria)
-
Tecnico sanitario e di
radiologia medica (Ministero
sanita')
-
Docenti di istituti di
istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti
superiori per le industrie artistiche
(Ministero pubblica istruzione)
-
Esperto in materia di
pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)
o
per le professioni che
richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:
-
il Ministero per la
funzione pubblica, per le professioni
consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo
§
il Ministero della
sanita' per le professioni sanitarie
§
il Ministero
dell'universita' per il personale
ricercatore universitario
§
il Ministero della
pubblica istruzione per i docenti di
istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori,
accademie e istituti superiori per le industrie artistiche
-
il Ministero
dell'universita' in tutti gli altri
casi
o
per le altre professioni:
-
il Ministero per la
funzione pubblica, per le professioni
consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo
§
il Ministero della
pubblica istruzione per il personale
docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado
§
il Ministero del
lavoro per professioni per le quali
sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della
legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di
formazione
-
il Ministero dei
trasporti per le professioni
marittime
-
il Ministero del
lavoro, di concerto con il Ministero
della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi
16.
Protezione
sociale
o
per il quale emerga, nel
corso di indagini o di procedimenti
penali o di interventi
assistenziali dell’ente locale,
una grave condizione di sfruttamento
o di violenza e che corra rischi
concreti per la propria
incolumita’ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di
organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
o
che possa essere
inserito in un programma di integrazione sociale gestito dall’ente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o
disponibilita’ di operatori competenti
o
disponibilita’ di strutture
logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con l’ente locale o con altre istituzioni
rilevanti
o
definizione di un programma
di integrazione adeguato (tutela
fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi
lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana)
o
adozione di procedure
per la tutela dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati
relativi all’immigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
a carico dei responsabili
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle
pari opportunita’
o
sussistenza dei
requisiti di professionalita’
e organizzativi necessari per la realizzazione del programma
o
comunicano al Sindaco l’inizio del programma
o
rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto
semestrale all’ente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello
straniero
o
interruzione della partecipazione al programma di inserimento
o
condotta incompatibile con il prgramma di inserimento
o
cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rimascio
o
e’ iscritto
obbligatoriamente al SSN (come
titolare di permesso per “asilo umanitario” - da circolare Minstero
della Sanita’)
o
accede ai servizi
assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puo’ iscriversi
nelle liste di collocamento
o
puo’ esercitare
attivita’ di lavoro subordinato
o
per lavoro
subordinato (o solo prorogato o
rinnovato senza modifica del titolo?), in presenza di rapporto di lavoro in
corso
o
per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
17.
Respingimento
alla frontiera
o
tenta di fare ingresso
da un valico non autorizzato (a
meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)
o
quando e’ privo
dei requisiti previsti per
l’ingresso (documentazione relativa a finalita’ e durata del
soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura
delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso)
o
esistono motivi di
pericolo per ordine pubblico e
sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)
o
e’ gravato da un divieto
di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
e’ stato segnalato
per la non ammissione in Area
Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di
tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso
allontanamento con divieto di reingresso)
o
non sono soddisfatte norme
doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico
di frontiera autorizzato
o
questore, nei casi in cui lo straniero
-
sia fermato subito
dopo aver fatto ingresso da un valico
di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente
nel territorio dello Stato per prestargli soccorso
o
gia’
riconosciuto rifugiato in
altro Stato
o
proveniente
da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso
l’Italia, senza chiedere asilo
o
che soddisfi
le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine contro la pace
-
crimine di guerra
-
crimine contro
l’umanita’
-
crimine grave di diritto
comune al di fuori del paese di accoglimento
-
azioni contrarie alle
finalita’ delle Nazioni Unite
o
condannato
in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, o pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di
tipo mafioso o dedite
al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche
o
in caso di trattenimento
in CPT in attesa di eseguire il
respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di
procedimento di convalida del
trattenimento da parte del giudice
o
in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal
consolato o dall’ambasciata italiana)
o
possa essere
perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali o sociali
o
possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
18.
Espulsione
o
per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato
o
come misura di
sicurezza aggiuntiva alla pena
o
come sanzione
sostitutiva della detenzione
o
come misura di
prevenzione
o
per soggiorno
illegale
o
disposta con decreto del
Ministro dell’interno
(amministrativa)
o
eseguita con accompagnamento
immediato alla frontiera
o
ricorso al TAR del
Lazio, sede di Roma (anche dal
consolato o ambasciata italiana all’estero)
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero condannato
per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente
pericoloso
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza?
o
eseguita
(successivamente all’espiazione della pena) con accompagnamento
immediato alla frontiera (non
affermato esplicitamente, ma deducibile logicamente; lo stesso dovrebbe valere
per il trattenimento in CPT)
o
la revoca o la non applicazione puo’ essere disposta dal giudice
di sorveglianza
o
provvedimento del giudice
di sorveglianza concernente la misura
di sicurezza impugnabile (art. 680
c.p.p.)
o
disposta
(facoltativamente) dal giudice
(giudiziaria)
o
per straniero che debba
essere condannato per reato non colposo o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento) alla detenzione < 2 anni senza
possibilita’ di sospensione,
e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire l’espulsione per soggiorno
illegale o come misura di prevenzione
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)
o
divieto di reingresso per un periodo > 5 anni
o
ricorso come per la condanna (salvo il caso di
patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata
verifica di una delle condizioni)
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero
appartenente a una delle categorie di cui
-
all’art. 1 L.
1423/56, come sostituito dall’art. 2 L. 327/88: straniero ritenuto
dall’autorita’ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad
attivita’ delittuose
-
all’art. 1 L.
575/65, come sostituito dall’art. 13 L. 646/82: straniero indiziato di
appartenere ad associazione mafiosa
o
eseguita con accompagnamento
immediato alla frontiera se
c’e’ il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia; con
intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg., in caso contrario
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero
-
che abbia eluso i
controlli di frontiera e non sia
stato fermato subito dopo (e respinto)
-
che sia privo di
permesso di soggiorno valido, non
avendone chiesto il rilascio entro
8 gg. lavorativi dall’ingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza
-
che, dopo un ingresso da
altro paese Schengen, abbia omesso
di fare dichiarazione di soggiorno
per oltre 60 gg.
-
che non abbia rispettato
l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso
-
che abbia subito la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno
-
che non abbia rispettato
l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione
-
che non abbia rispettato
il divieto di reingresso a seguito
di espulsione
o
eseguita con
-
con accompagnamento
immediato alla frontiera, in caso di
§
elusione dei
controlli di frontiera e mancanza
di documenti attestanti
identita’ e nazionalita’, se c’e’ il rischio che lo
straniero si sottragga
all’obbligo di lasciare l’Italia
§
mancato rispetto
dell’obbligo di lasciare l’Italia o del divieto di reingresso
derivanti da precedente espulsione
-
con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi
o
decreto di espulsione
comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita’ di
impugnazione, con traduzione (da
Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui
comprensibile) o, se non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo
o
ricorso al giudice
ordinario del luogo dove ha sede il
prefetto che ha adottato il provvedimento,
-
entro 30 gg. dalla
comunicazione, anche dal consolato o dall’ambasciata italiana, in caso di
accompagnamento immediato alla frontiera
-
entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione
o
in caso di trattenimento
in CPT, e’ competente per il
ricorso il giudice competente per
la convalida del trattenimento
o
il giudice decide, in tutti i casi, entro 10 gg. (termine a carattere ordinatorio), sentito
l’interessato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c. (e se lo
straniero e’ gia’ all’estero?)
o
diritto al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e
all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore d’ufficio) e, se
necessario, dell’interprete
o
divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi
Schengen): 5 anni (salvo durata
minore, ma > 3 anni,
fissata dal giudice in sede di ricorso) a decorrere dalla data documentata (col
timbro a data o con altro
documento) di uscita dall’Italia; arresto da 2 a 6 mesi in
caso di trasgressione (oltre alla nuova espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera)
o
possibile
l’ingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso,
previa autorizzazione da parte del
Ministro dell’interno
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali o sociali
o
possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
minori (salvo il diritto di seguire il genitore o
l’affidatario espulsi)
o
donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della
Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)
o
coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura
di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi
o
titolari di carta di
soggiorno (salvo applicazione, anche
in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)
o
e’ iscritto nel permesso
del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’
< 14 anni
o
ottiene un permesso
per minore eta’, negli altri
casi (anche se convive con il genitore o l’affidatario regolarmente
soggiornante ed e’ di eta’ > 14 anni? o in questo caso ,
piu’ coerentemente, un permesso per motivi familiari?)
19.
Trattenimento nei
CPT
o
quando non sia possibile
eseguire immediatamente l’espulsione con accompagnamento alla
frontiera o il respingimento
-
per la necessita’
di soccorrere lo straniero
-
per necessita’ di accertamenti su identita’ o nazionalita’
-
per necessita’ di
acquisire documenti per il viaggio
-
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
quando c’e’
il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per
averlo avuto revocato o annullato, si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per
la gestione o lo svolgimento delle attivita’ di promozione nel CPT; i
soggetti convenzionati possono avvalersi dell’attivita’ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidarieta’ sociale)
o
concordati progetti
di collaborazione con organismi
(enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale) costituiti da almeno
2 anni, per lo svolgimento di
attivita’ di assistenza, incluse attivita’ di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli
operatori
o
familiari conviventi
o
difensore dello straniero
o
ministri di culto
o
personale della rappresentanza
diplomatica o consolare
o
membri degli organismi
ammessi a svolgervi attivita’
di assistenza
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a
trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di
respingimento
o
la comunicazione alla
autorita’ consolare del Paese
di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita,
dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ < 14
anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere
dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo
straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari
dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a
quelli da lui indicati
o
la tutela della salute
psico-fisica
o
la liberta’ di colloquio
riservato anche con visitatori
provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT
o
la liberta’ di corrispondenza
riservata anche telefonica
o
la possibilita’ di
esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi
di interpretariato
o
la tutela dell’unita’
familiare e dei diritti del minore
o
la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze
relative al culto stesso
o
il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione
puo’ determinare una lesione dell’identita’
o
la tutela dal rischio di
pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale
o
il recupero degli
effetti e dei risparmi personali
20.
Assistenza
sanitaria
o
i titolari di uno dei
seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato (anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari
-
asilo
-
asilo umanitario; ai fini dell’iscrizione al SSN, si intende il
permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente soggiornante
ospitato in centro di accoglienza
(il riferimento e’ improprio,
perche’ non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art.
19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)
-
richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione
dell’istanza alla definizione della procedura, incluso l’eventuale ricorso
giurisdizionale)
-
affidamento (per il minore affidato a comunita’ familiare o
istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)
-
attesa adozione
-
acquisto della
cittadinanza
o
gli stranieri che
abbiano in corso una regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ.
Ministro sanita’: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento
o
permesso ex art. 27, co.
1, lettere a) (dirigenti o
personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede all’estero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non
tenuti a versare l’IRPEF in Italia
o
permesso per affari
o
stipulare assicurazione
privata contro il rischio di infortunio,
malattia e maternita’, con istituto italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
o
autocertificazione di
residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di soggiorno in
corso di validita’ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del
codice fiscale o copia del tesserino relativo
o
dichiarazione con la
quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio
status
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di famiglia
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di familiare a carico
o
eventuale
autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento;
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione
da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero
collocato alla pari
o
ricevuta del versamento
sul c/c della Regione ovvero autocertificazione o, per chi e’ tenuto alla
dichiarazione dei redditi, certificazione dell’avvenuto pagamento
dell’addizionale IRPEF (per iscrizione volontaria)
o
titolari di permesso per
studio privi di redditi diversi da
borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (£.
290.000 per anno, non frazionabili)
o
stranieri regolarmente
soggiornanti collocati alla pari (£.
425.000 per anno, non frazionabili)
o
in caso di trasferimento
all’estero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo l’assistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dell’interessato, e
successivo rimborso da parte del SSN; necessaria l’autorizzazione
preventiva, salvo cure urgenti) ai
sensi del Decreto del Ministro della sanita’ 3/11/89
o
in caso di temporaneo
soggiorno in paese dell’Unione
europea, modello E111 (che
consente l’assistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri
di lavoratore italiano, a lavoratori
apolidi o rifugiati e loro familiari
o
in caso di soggiorno
all’estero per lavoro, ammessa
solo l’assistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento
delle tariffe regionali
ha luogo al momento delle dimissioni
(in caso di insolvibilita’,
gli oneri sono a carico del Minstero dell’interno)
o
previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni
o
alla tutela della gravidanza e della maternita’ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita’
6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o
alla tutela della salute
del minore (Convenzione di New York
20/11/89, ratificata con L. 176/91)
o
a vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione
autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi
internazionale
o
a profilassi, diagnosi e
cura di malattie infettive e
bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e
riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita’ 24/3/00:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o
a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)
o
accertamento eventuali
responsabilita’ dei sanitari
o
comunicazione alle
autorita’ diplomatiche del paese di appartenenza
o
notifica obbligatoria di
malattie infettive e diffusive
o
prestazioni sanitarie di
primo livello (accesso senza
impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture
pubbliche o di volontariato nell’ambito diprotocolli d’intesa: lo
straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie esenti
o
soggetti esenti per eta’ o per grave stato invalidante
o
sulla base di richiesta
di visto apposito da parte dello
straniero; condizioni:
-
dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e
durata dell’intervento
-
attestazione del
versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto
-
dimostrazione di disponibilita’
di mezzi (anche mediante prestazione
di garanzia) per il pagamento complessivo e per l’alloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e dell’eventuale accompagnatore durante l’intero soggiorno, e per il loro rimpatrio
o
nell’ambito di interventi
umanitari decisi dal Ministro
della sanita’ di concerto col
Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come
modificato da D. Lgs. 517/93):
-
il Ministero della
sanita’ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura
idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della
sanita’ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nell’ambito di
programmi di intervento umanitario
decisi dalle Regioni (L. 449/97):
-
le Regioni autorizzano
le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nell’ambito di programmi
assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti
da Paesi privi delle competenze
necessarie e di accordi di
reciprocita’ sull’assistenza sanitaria (ovvero nei quali
l’accordo non sia applicabile per ragioni contingenti)
21.
Previdenza
sociale
o
nei confronti
dell’INPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in
parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe:
art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo relativo ad assicurazione
-
per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternita’
-
contro il rischio di disoccupazione
involontaria (per soggetti
precedentemente occupati)
o
nei confronti
dell’INAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad assicurazione
contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie
professionali
o
a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20
anni di contributi
o
e’ garantita
l’integrazione al minimo
(salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza
dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:
-
la pensione sia inferiore
a un minimo fissato (nel ’98,
circa £. 700.000 al mese per 13 mensilita’; nel 2002, £.
1.000.000?)
-
che il reddito complessivo non superi il doppio dell’importo annuo
corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)
o
fonti: artt. 31 e 37
Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01
o
congedo di maternita’ (art. 16 D.Lgs. 151/01):
-
2 mesi precedenti data
presunta del parto
-
periodo tra data
presunta e parto
-
3 mesi dopo il parto
-
giorni tra parto in
anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facolta’ di far
slittare in avanti di 1 mese l’astensione, in mancanza di rischi per
madre e nascituro
o
possibilita’ di
estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo
anche in caso di adozione (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia
dell’adottato di eta’ < 6 anni)
o
possibilita’ di astensione
facoltativa nei primi 8 anni di vita
del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilita’ di
fruizione dell’astensione facoltativa e dell’astensione in caso di malattia del
figlio di eta’ < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)
o
diritto all’astensione
obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di
abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre
(art. 28 D.Lgs. 151/01)
o
indennita’ durante l’astensione obbligatoria: 80%
dell’ultimo stipendio; durante l’astensione facoltativa: 30%
dell’ultimo stipendio
o
periodo di astensione
obbligatoria computato ai fini di anzianita’ e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici
autonome (coltivatrici dirette,
colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte
in elenchi, registri o albi
o
assegno di
maternita’: indennita’
pari all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla
legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati
dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla
straniera che sia
-
titolare di carta di
soggiorno
-
residente legalmente in Italia
-
priva di sufficiente tutela economica della maternita’
o
l’assegno di
maternita’ non spetta al padre (ne’ al padre adottivo, ne’ all’affidatario)
lavoratore autonomo
o
indennita’ di disoccupazione
o
cassa integrazione guadagni
o
trattamento di mobilita’
o
tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro
o
l’assicurazione
per l’invalidita’ ha per scopo l’assegnazione di una pensione
in caso di invalidita’ al lavoro, la concessione di un assegno in caso di
morte e la prevenzione e la cura dell’invalidita’ (art. 45, D. Lgs.
1827/35)
o
provvidenze previste (L.
222/84):
-
pensione
d’inabilita’ (assoluta e permanente inabilita’ al lavoro; almeno 5
anni di contribuzione, di cui almeno
3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario
d’invalidita’ (riduzione
di almeno un terzo della
capacita’ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
o
norme di riferimento:
art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR
797/55 (T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia
lavoratore subordinato agli assegni
per
-
figli (legittimi o
legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
-
figli dell’altro
coniuge (nati da precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle,
nipoti (se il padre ha invalidita’ permanente al lavoro e la madre non
fruisce di assegni di invalidita’), a carico
o
gli assegni per i
figli sono corrisposti fino ai 18
anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come
apprendisti; 26 se iscritti all’universita’ o altro corso superiore
riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza
limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale
o
lo straniero fruisce
degli assegni (anche in assenza di
reciprocita’ o di convenzione internazionale) anche per i familiari
all’estero
o
nessun riconoscimento
per il matrimonio poligamico
o
fonti: DPR 1124/65 e
D.Lgs. 38/00
o
il datore di lavoro
e’ obbligato ad assicurare presso l’INAIL tutti coloro che prestano attivita’
retribuita alle sue dipendenze
o
conserva i diritti
maturati, anche in assenza di accordi
di reciprocita’
o
in mancanza di
diritti maturati
-
qualora vi siano accordi tra l’Italia e lo Stato di provenienza del
lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti all’ente assicuratore di quello Stato in base
agli accordi
-
in mancanza di
accordi, il lavoratore puo’
chiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore per forme di previdenza
obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento e’ effettuato a
rimpatrio avvenuto sulla banca estera
indicata dal lavoratore
-
in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della
domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei
requisiti, un’indennita’ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro
19/4/99)
o
Islanda, Liechtenstein,
Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e
Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay,
Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio d’Europa)
o
devono essere versati
solo i contributi per le assicurazioni
-
per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali
-
contro le malattie
-
di maternita’
o
non spettano
-
l’assegno per il nucleo
familiare
-
il trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro
versa all’INPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche
migratorie
22.
Assistenza
sociale
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi
civili, ciechi civili, sordomuti
o
soggetti affetti da
morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
o
Assegno sociale (gia’ “pensione sociale”):
-
disciplinato da art. 3,
co. 6 e 7, L 335/95)
-
concesso in presenza di
condizioni di bisogno economico a persone di eta’ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogato dall’INPS:
13 mensilita’
-
non reversibile
o
Prestazioni per
minorati civili:
-
previste per
§
invalidi civili (persone di eta’ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita’
lavorativa, per affezioni congenite o
acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi “civili”):
Ø
pensione di
inabilita’ (perdita totale della capacita’ di lavoro)
Ø
assegno mensile (perdita parziale della capacita’ di lavoro)
Ø
indennita’ di
accompagnamento (invalidita’ totale e incapacita’ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Ø
indennita’
mensile di frequenza (per invalidi di
eta’ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta’
o con deficit uditivo, che
frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)
§
ciechi civili :
Ø
pensione ciechi assoluti
Ø
pensione ciechi parziali
Ø
indennita’
di accompagnamento ciechi
assoluti
Ø
indennita’
speciale per ciechi parziali
§
sordomuti:
Ø
pensione
Ø
indennita’ di
comunicazione
-
concesse a persone sprovviste
di reddito nella misura prevista
dalla legge
-
erogate dall’INPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello
Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)
-
le provvidenze erogate a
stranieri privi di carta di soggiorno
prima dell’entrata in vigore
della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dell’amministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita’
(parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)
o
reddito minimo di
inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza
legale
-
reddito inferiore a una determinata soglia
-
iscrizione al collocamento (salvo iscrizione a corsi di
recupero o di formazione o cura di
handicappati o di figli di eta’ < 3 anni)
o
assunzione
obbligatoria presso le pubbliche
amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire
dalla possibilita’ di iscriversi negli elenchi per il collocamento
obbligatorio degli invalidi di cui
alla L. 482/68) estesi agli stranieri, in nome dell’uguaglianza di
diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino
italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano
(art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale
-
richiesto il possesso di
permesso di soggiorno che abiliti
allo svolgimento stabile di attivita’ lavorativa subordinata
23.
Enti di patronato
o
danno assistenza
gratuita a coloro che debbano
presentare istanze o domande per
ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali
o
esercitano
attivita’ di informazione, assistenza e tutela,
anche con poteri di rappresentanza,
di lavoratori subordinati e
autonomi, pensionati, italiani, stranieri
o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni
in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione e consulenza per l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita’ civile,
anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)
24.
Accoglienza e accesso
all’alloggio
o
titolare di carta di
soggiorno
o
straniero legalmente
soggiornante impegnato in regolare
attivita’ lavorativa
subordinata o autonoma
o
straniero legalmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento
25.
Discriminazione
o
un comportamento che
rechi un’ingiusto svantaggio
a una persona, non in base ai comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua appartenenza
razziale, nazionale, etnica o religiosa
o
un comportamento che comprometta
il godimento o l’esercizio, in
condizioni di parita’, dei diritti umani o delle liberta’ fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro
settore della vita pubblica
o
un pubblico ufficiale, nell’esercizio della sua funzione, omette o
compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone
condizioni piu’ svantaggiose
o
il proprietario di una casa
in affitto rifiuta di stipulare il
contratto con uno straniero alle
stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un impiegato di un
ente pubblico ostacola
l’accesso dello straniero
all’occupazione, all’istruzione, alla formazione, ai servizi
sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessita’, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita’
economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli
altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per
ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento
dell’attvita’ lavorativa
26.
Status di
rifugiato
o
gia’
riconosciuto come rifugiato in altro
paese
o
proveniente da paese,
diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel
quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso l’Italia) senza
chiedere asilo
o
che soddisfi una delle clausole
di esclusione previste
dall’art. 1 F della
Convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine contro la pace
-
crimine di guerra
-
crimine contro
l’umanita’
-
crimine grave di diritto
comune al di fuori del paese di accoglimento
-
azioni contrarie alle
finalita’ delle Nazioni Unite
o
condannato in Italia per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2,
c.p.p.
o
straniero pericoloso per
la sicurezza dello Stato
o
appartenente a organizzazioni
mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche
o
un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o
un funzionario del MAE
(> consigliere di legazione)
o
due funzionari del Mininterno (> primo dirigente), del dipartimento di PS e della
direzione dei Servizi civili
o
un documento di
viaggio di durata > 1
anno (rinnovabile)
o
un premesso di
soggiorno per asilo della durata
(secondo la prassi) di 2 anni; il permesso e’ rinnovato in genere con durata di 4 anni
o
assistenziali
e di sostentamento
o
per
riconosciuta fragilita’ sociale
o
per casi
gravi e urgenti
o
di sostegno
allo studio
o
di sostegno
all’attivita’ lavorativa
o
di prima
assistenza
27.
Protezione
temporanea
28.
Protezione
complementare
o
contro: Consiglio di
Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio
15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione
a sezioni riunite (19/2/97): la
giustificazione del diritto sta nell’impedimento; il criterio di
accertamento della situazione consiste nell’effettivita’
dell’impedimento; categoria dei rifugiati piu’ ristretta: L. 39 non
applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale perche’ non pretende di disciplinare il diritto d’asilo
costituzionale
o
la legge non
puo’ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per il riconoscimento del diritto d’asilo
(diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza
del ricorso nell’ambito del
riconoscimento dello status di rifugiato
29.
Cittadinanza
o
chi e’ nato da un genitore
italiano
o
chi e’ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi e’ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza
o
chi e’ trovato
in Italia come figlio di ignoti, se non puo’ essere provato il possesso di
altra cittadinanza
o
discendenza da ex cittadini italiani
o
beneficio di legge
o
matrimonio con cittadino italiano
o
naturalizzazione
o
avere un genitore o un nonno
che sia stato cittadino italiano per nascita
o
essere, al compimento
dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
o
essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni
o
assenza di motivi
ostativi relativi alla sicurezza dello Stato
o
assenza di condanne (o successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e
III del Codice penale (delitti contro la
personalita’ interna ed
internazionale dello Stato –
spionaggio, attivita’ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere
militari, etc. – o diretti ad impedire l’esercizio dei diritti
politici dei cittadini italiani)
-
per un reato non
colposo per il quale la legge preveda
una pena massima > 3 anni
di reclusione
-
all’estero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva >
1 anno per un reato non politico
o
assenza di
separazione legale e di scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
o
allo straniero nato
in Italia, o che abbia un genitore o un nonno
che sia stato cittadino italiano per nascita, e che
sia legalmente residente in Italia
da almeno 3 anni
o
allo straniero
maggiorenne adottato da un cittadino
italiano, che risieda legalmente
in Italia, successivamente all’adozione, per almeno 5 anni
o
allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello
Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni
o
al cittadino di uno
Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente in
Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero che risieda
legalmente in Italia da almeno 10 anni
o
allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all’Italia
o
nei casi in cui vi sia
un particolare interesse per lo Stato
italiano
o
se decide di
rinunciarvi, essendo in possesso di altra
cittadinanza ed avendo stabilito la residenza
all’estero; la riacquista
-
se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara di
volerla riacquistare e, entro un
anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o
assume un impiego pubblico (anche
all’estero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego
pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l’Italia non partecipi, o prestando servizio
militare per uno Stato estero, non
obbedisce all’eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare
l’impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare e
se ha ristabilito da almeno 2
anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra l’Italia e uno Stato estero, accetta o
mantiene un impiego pubblico o una
carica pubblica o se presta, senza
esservi costretto, servizio militare
per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla
cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e’ possibile
riacquistare la cittadinanza