(Sergio Briguglio 17/7/2002)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

                                                                                           I.     Ingresso e soggiorno

 

1.      Categorie di ingresso

2.      Programmazione dei flussi

3.      Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia

4.      Permesso di soggiorno

5.      Iscrizione anagrafica

6.      Carta di soggiorno

7.      Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

8.      Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

9.      Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

10.   Sponsorizzazione e autosponsorizzazione

11.   Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote

12.   Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

13.   Minori stranieri

14.   Ingresso e soggiorno per studio

15.   Professioni

16.   Protezione sociale

 

                                                                                                   II.     Allontanamento

 

17.   Respingimento alla frontiera

18.   Espulsione

19.   Trattenimento nei CPT

 

                                                                 III.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

20.   Assistenza sanitaria

21.   Previdenza sociale

22.   Assistenza sociale

23.   Enti di patronato

24.   Accoglienza e accesso all’alloggio

25.   Discriminazione

 

                                                                                                                  IV.     Asilo

 

26.   Status di rifugiato

27.   Protezione temporanea

28.   Protezione complementare

 

                                                                                                        V.     Cittadinanza

 

29.   Cittadinanza


PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

                                                                                           I.     Ingresso e soggiorno

 

1.      Categorie di ingresso

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita’ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti bsono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero’, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali “indipendenti” dalla volonta’: condizione di persecuzione, rapporto di parentela, condizione di salute

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)

o      Nota: l’ammissione al riconoscimento del diritto d’asilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sull’assistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

 

2.      Programmazione dei flussi

 

o      1998: anticipazione (20.000 stagionali); DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999: direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000: anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000); DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita’, 500 a lavoro autonomo); ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001: DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o subordinato (2.000), informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione o formazione all’estero (4.000)

o      2002: antipazioni: Decreto Ministro del lavoro 4/2/02: stagionali da paesi con accordi o candidati all’ingresso nell’UE (33.000); Decreto Ministro del lavoro 12/3/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000); Decreto Ministro del lavoro 22/5/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600)

o      limitazione attiva solo se piu’ restrittiva dei criteri

o      restrittivita’ dei criteri allentata dall’aggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      gia’ prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

 

 

3.      Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita’ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validita’ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-        finalita’ del viaggio

-        mezzi di trasporto utilizzati

-        disponibilita’ mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dell’interno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per viaggio e soggiorno (salvo caso di ingresso sponsorizzato)

-        condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000 sulla “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

o      documentazione relativa a finalita’ e durata del soggiorno

o      mezzi di sostentamento adeguati

o      mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)

o      assenza di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o      assenza di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione

o      assenza di motivi che richiederebbero l’espulsione

o      assenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

4.      Permesso di soggiorno

 

o      passaporto valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita’, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilita’ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilita’ di mezzi di sostentamento (o, se prevista, garanzia sostitutiva)

o      disponibilita’ alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

o      lavoro subordinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) “perno”; affidamento (minore affidato a comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: durata procedura riconoscimento

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      altri motivi (cura, minore eta’): < documentate esigenze

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (inclusi mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico, assolvimento obblighi in materia sanitaria, eventuale disponibilita’ di alloggio), salvo periodo di disoccupazione tollerata

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario)

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso

o      la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative

o      l’esistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali

o      l’esistenza di requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto, disatteso)

o      lavoro stagionale in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      motivi familiari o affidamento in lavoro o studio; al compimento della maggiore eta’ o in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, extra quote

o      protezione sociale in lavoro o studio; in presenza dei requisiti

o      inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

 

 

5.      Iscrizione anagrafica

 

 

 

6.      Carta di soggiorno

 

o      5 anni di soggiorno legale

o      titolarita’ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita’)

o      reddito superiore all’assegno sociale

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui all’art. 380 (delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e all’art. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.c.p.

o      alloggio idoneo

o      reddito commisurato (come per ricongiungimento familiare)

o      assenza di condanne e rinvii a giudizio artt. 380 e 381 c.p.p.

o      reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello 101 (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari (eventualmente autenticata dal consolato italiano)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dell’ufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale

 

 

7.      Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

 

o      generalita’ del datore di lavoro e del lavoratore e sede dell’impresa o dell’attivita’ lavorativa

o      indicazione delle modalita’ di alloggio

o      eventuale certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio

o      copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!)

o      certificazione attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla Circolare Ministero lavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui)

o      due anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 2 anni, per rapporto a tempo determinato

o      iscrizione al collocamento per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno

o      rinnovo del permesso in caso di scadenza intermedia

o      specificazione “attesa occupazione” sul permesso, ma conservazione facolta’ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso e’ fissata a

-        2 anni, per rapporto a tempo indeterminato

-        corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato

o      e’ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a parita’ con l’italiano

o      e’ parificato all’italiano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a parita’ con l’italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puo’ chiedere il ricongiungimento familiare

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita’ con l’italiano

o      accede ai servizi di patronato

 

 

8.      Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

 

 

9.      Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

o      dichiarazione da parte dell’autorita’ competente di assenza di motivi ostativi (esclusa l’assenza dello straniero) al compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione in un albo o registro o il rilascio di un’autorizzazione o licenza o la presentazione di una dichiarazione o denuncia

o      attestazione, da parte dell’autorita’ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessaria allo svolgimento dell’attivita’

o      contratto sottoscritto dall’eventuale committente

o      eventuale certificato di iscrizione dell’impresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese

o      dichiarazione di responsabilita’ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verra’ stipulato, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato

o      dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa ) relativa al compenso che verra’ corrisposto (non inferiore alla soglia per l’esenzione dal ticket)

o      copia dell’ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa ) che dimostri l’effettiva capacita’ di corrispondere il compenso

o      disponibilita’ di risorse corrispondenti a quelle indicate nell’attestazione

o      disponibilita’ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale e’ prevista l’esenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dell’esenzione dal ticket e’ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale?), o garanzia sostitutiva, o dichiarazione di un committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)

 

 

10.   Sponsorizzazione e autosponsorizzazione

 

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunita’ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nell’apposita sezione dell’albo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con l’iscrizione all’albo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacita’ patrimoniali e compatibile con l’ordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilita’ di reddito

o      dimostrazione della disponibilita’ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore all’importo dell’assegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      l’ente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dell’immigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero e’ una ONLUS)

-        ha disponibilita’ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilita’ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali prestera’ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non e’ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilita’ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dell’importo assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui all’art. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sull’anzianita’ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilita’ di mezzi per il sostentamento pari almeno a meta’ dell’importo annuale dell’assegno sociale

o      disponibilita’ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilita’ di mezzi per l’iscrizione al SSN o per la stipula di un’assicurazione privata)

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dell’originario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

 

 

11.   Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote

 

o      dirigenti o personale altamente qualificato (assunti almeno 12 mesi prima della data del trasferimento temporaneo)

o      lettori universitari

o      ricercatori e professori universitari

o      traduttori e interpreti

o      colf alle dipendenze, all’estero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o      persone che, (gia’?) autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi addestramento presso datori di lavoro italiani che includano prestazioni di lavoro subordinato

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento) alle dipendenze di imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (altamente qualificati – da Regolamento) per un tempo limitato

o      lavoratori marittimi

o      lavoratori alle dipendenze di persone o imprese operanti all’estero, inviati per effettuare prestazioni (di durata < 2 anni – da Regolamento) nell’ambito di contratti di appalto con persone o imprese in Italia

o      lavoratori circensi

o      artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto

o      artisti da impiegare in locali di intrattenimento

o      artisti da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni culturali o folkloristiche

o      sportivi

o      giornalisti e dipendenti di organi dell’informazione stranieri

o      persone che svolgono attivita’ di ricerca o attivita’ occasionali nell’ambito di programmi di scambio o mobilita’ di giovani

o      persone collocate “alla pari

o      dirigenti o personale altamente qualificato: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma

o      lettori, ricercatori e professori universitari: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma; la richiesta da parte dell’universita’ o dell’istituto di ricerca deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      interpreti e traduttori: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma; richiesta presentata dallo straniero, se si tratta di attivita’ autonoma

o      colf di cittadini italiani o stranieri: deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o      stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: assunzione, nell’ambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio

o      lavoratori dello spettacolo: autorizzazione rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio della questura? – da Testo unico); durata dell’autorizzazione < 6 mesi, prorogabile solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro

o      lavoratori marittimi: autorizzazione non richiesta

o      sportivi: autorizzazione sostituita da dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa’ destinataria delle prestazioni sportive (anche in forma di lavoro autonomo)

o      giornalisti e dipendenti di organi dell’informazione: autorizzazione non richiesta

o      persone nell’ambito di programmi di scambio e mobilita’ di giovani: l’autorizzazione deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi; ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dall’accordo; in caso di ingresso per vacanze-lavoro, l’autorizzazione puo’ essere chiesta successivamente all’ingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate “alla pari”, al di fuori di programmi di scambio e mobilita’ di giovani: durata dell’autorizzazione < 3 mesi

 

 

12.   Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi

o      il cittadino italiano o comunitario

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico

o      familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

o      disponibilita’ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare

o      disponibilita’ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori all’importo

-        dell’assegno sociale per l’ingresso di un familiare

-        del doppio dell’assegno sociale per l’ingresso di 2 o 3 familiari

-        del triplo dell’assegno sociale per l’ingresso di 4 o piu’ familiari

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilita’ di reddito

o      attestazione del Comune di conformita’ ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autorita’ straniera, dalla rappresentanza italiana)

o      del nulla-osta della questura

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano, purche’ non privato della patria potesta’

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

 

 

13.   Minori stranieri

 

o      nel caso in cui i presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari vengano meno per separazione o scioglimento del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18 anni, non e’ possibile il rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e’ convertito (solo in presenza dei requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’) o per studio (art. 30, co. 5)

o      al compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione nel permesso dell’adulto, al compimento dei 14 anni e al minore affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) e’ rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), per studio, per accesso al lavoro (inserimento nel mercato del lavoro?), anche senza requisiti, o per motivi sanitari (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo’ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anch’essi

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se l’adozione e’ revocata per sua responsabilita’ e se ha o riacquista altra cittadinanza

o      e’ iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’ < 14 anni

o      ottiene un permesso per minore eta’, negli altri casi (anche se convive con il genitore o l’affidatario regolarmente soggiornante ed e’ di eta’ > 14 anni? o in questo caso , piu’ coerentemente, un permesso per motivi familiari?)

o      non accompagnato, se e’ privo di adulti che ne abbiano la rappresentanza legale (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non ne siano formalmente tutori o affidatari

o      in stato di abbandono, se e’ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, al Comitato, tramite prefettura o ente locale

o      in stato di abbandono, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      non accompagnato da parenti entro il IV grado, al Tribunale per i minorenni

o      affidato di fatto a parenti entro il IV grado: incertezze interpretative

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita’ di affidamento alle autorita’ in patria, nonche’ l’assenza di rischi per il minore

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne l’opinione in merito al rimpatrio

o      tutela:

-        presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-        procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede l’interesse principale del minore

-        tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e’ esercitata dall’istituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita’ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-        compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-        obbligatoria l’apertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si’ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita’ (Regolamento Comitato)

o      affidamento

-        presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu’ che alla condizione di “non accompagnato”)

-        affidatario:

§       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

§       altrimenti, comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-        procedimento: affidamento disposto da

§       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta’ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

§       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta’ genitoriale

-        compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta’ parentale nei rapporti con l’istituzione scolastica e l’autorita’ sanitaria

-        il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita’; attribuzione al Comitato della responsabilita’ dell’affidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-        l’affidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche’ queste siano completate in tempi brevi); l’affidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se’ precludere il rimpatrio; l’affidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-        difficolta’ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dell’affidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

o      casi definiti:

-        affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dell’affidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o carta di soggiorno (dopo i 14 anni)

-        affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83: il permesso per minore eta’ e’ convertibile in permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)

-        minore sottoposto a tutela di comunita’ di tipo familiare familiare o istituto di assistenza: permesso per minore eta’ (Circolare Mininterno 13/11/00)

-        non affidato ne’ sottoposto a tutela: permesso per minore eta’ (art. 28 Regolamento)

o      casi ambigui (l’equiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe l’applicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o addirittura carta di soggiorno; non ovvia l’inclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso per minore eta’ al sottoposto a semplice tutela; l’art. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):

-        affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-        minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta’, permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-        minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta’ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-        minore affidato di fatto a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore eta’ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-        minore affidato di fatto a parente italiano entro il IV grado convivente: permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?

 

 

14.   Ingresso e soggiorno per studio

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilita’ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-        fidejussione, bonifico o versamento

-        garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-        garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilita’ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

o      al ricongiungimento familiare

o      all’iscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario)

o      all’assistenza sociale a parita’ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale

o      all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parita’ con gli italiani, a condizione che esercitino un regolare rapporto di lavoro

 

 

15.   Professioni

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o      iscrizione all’albo e svolgimento della professione (es.: iscrizione all’ordine dei medici)

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse (l’art. 49 del Regolamento non considera il tirocinio e prospetta la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e’ prevista:

-        Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-        Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-        Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-        Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-        Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-        il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

§       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

§       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

§       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-        il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-        il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

§       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

§       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-        il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-        il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

 

16.   Protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dell’ente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita’ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dall’ente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      disponibilita’ di operatori competenti

o      disponibilita’ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con l’ente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati relativi all’immigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita’

o      sussistenza dei requisiti di professionalita’ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco l’inizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale all’ente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rimascio

o      e’ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per “asilo umanitario” - da circolare Minstero della Sanita’)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puo’ iscriversi nelle liste di collocamento

o      puo’ esercitare attivita’ di lavoro subordinato

o      per lavoro subordinato (o solo prorogato o rinnovato senza modifica del titolo?), in presenza di rapporto di lavoro in corso

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

                                                                                                   II.     Allontanamento

 

17.   Respingimento alla frontiera

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando e’ privo dei requisiti previsti per l’ingresso (documentazione relativa a finalita’ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o      e’ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      e’ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-        sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-        sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per prestargli soccorso

o      gia’ riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proveniente da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso l’Italia, senza chiedere asilo

o      che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-        crimine contro la pace

-        crimine di guerra

-        crimine contro l’umanita’

-        crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-        azioni contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dall’ambasciata italiana)

o      possa essere perseguitato per motivi di

-        razza

-        sesso

-        lingua

-        cittadinanza

-        religione

-        opinioni politiche

-        condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

 

18.   Espulsione

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o      come misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      come sanzione sostitutiva della detenzione

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

o      disposta con decreto del Ministro dell’interno (amministrativa)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana all’estero)

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o      eseguita (successivamente all’espiazione della pena) con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente, ma deducibile logicamente; lo stesso dovrebbe valere per il trattenimento in CPT)

o      la revoca o la non applicazione puo’ essere disposta dal giudice di sorveglianza

o      provvedimento del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato per reato non colposo o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento) alla detenzione < 2 anni senza possibilita’ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire l’espulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      divieto di reingresso per un periodo > 5 anni

o      ricorso come per la condanna (salvo il caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-        all’art. 1 L. 1423/56, come sostituito dall’art. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dall’autorita’ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita’ delittuose

-        all’art. 1 L. 575/65, come sostituito dall’art. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se c’e’ il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia; con intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg., in caso contrario

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-        che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-        che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-        che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-        che non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-        che abbia subito la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno

-        che non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione

-        che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-        con accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

§       elusione dei controlli di frontiera e mancanza di documenti attestanti identita’ e nazionalita’, se c’e’ il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

§       mancato rispetto dell’obbligo di lasciare l’Italia o del divieto di reingresso derivanti da precedente espulsione 

-        con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita’ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo

o      ricorso al giudice ordinario del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento,

-        entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dall’ambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera

-        entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione

o      in caso di trattenimento in CPT, e’ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento

o      il giudice decide, in tutti i casi, entro 10 gg. (termine a carattere ordinatorio), sentito l’interessato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c. (e se lo straniero e’ gia’ all’estero?)

o      diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore d’ufficio) e, se necessario, dell’interprete

o      divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 5 anni (salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dall’Italia; arresto da 2 a 6 mesi in caso di trasgressione (oltre alla nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera)

o      possibile l’ingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dell’interno

o      possa essere perseguitato per motivi di

-        razza

-        sesso

-        lingua

-        cittadinanza

-        religione

-        opinioni politiche

-        condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

o      e’ iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’ < 14 anni

o      ottiene un permesso per minore eta’, negli altri casi (anche se convive con il genitore o l’affidatario regolarmente soggiornante ed e’ di eta’ > 14 anni? o in questo caso , piu’ coerentemente, un permesso per motivi familiari?)

 

 

19.   Trattenimento nei CPT

 

o      quando non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-        per la necessita’ di soccorrere lo straniero

-        per necessita’ di accertamenti su identita’ o nazionalita’

-        per necessita’ di acquisire documenti per il viaggio

-        per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      quando c’e’ il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita’ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dell’attivita’ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale) costituiti da almeno 2 anni, per lo svolgimento di attivita’ di assistenza, incluse attivita’ di

-        interpretariato

-        informazione legale

-        mediazione culturale

-        supporto psicologico

-        assistenza sociale

-        formazione degli operatori

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita’ di assistenza

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autorita’ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ < 14 anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la liberta’ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la liberta’ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilita’ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dell’unita’ familiare e dei diritti del minore

o      la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo’ determinare una lesione dell’identita’

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

                                                                 III.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

20.   Assistenza sanitaria

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto il rinnovo):

-        lavoro subordinato (anche stagionale)

-        lavoro autonomo

-        motivi familiari

-        asilo

-        asilo umanitario; ai fini dell’iscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e’ improprio, perche’ non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-        richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della procedura, incluso l’eventuale ricorso giurisdizionale)

-        affidamento (per il minore affidato a comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-        attesa adozione

-        acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita’: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede all’estero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare l’IRPEF in Italia

o      permesso per affari

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita’, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validita’ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento; di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero autocertificazione o, per chi e’ tenuto alla dichiarazione dei redditi, certificazione dell’avvenuto pagamento dell’addizionale IRPEF (per iscrizione volontaria)

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (£. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (£. 425.000 per anno, non frazionabili)

o      in caso di trasferimento all’estero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo l’assistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dell’interessato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria l’autorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita’ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dell’Unione europea, modello E111 (che consente l’assistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno all’estero per lavoro, ammessa solo l’assistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita’, gli oneri sono a carico del Minstero dell’interno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

o      alla tutela della gravidanza e della maternita’ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita’ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita’ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilita’ dei sanitari

o      comunicazione alle autorita’ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nell’ambito diprotocolli d’intesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti

o      soggetti esenti per eta’ o per grave stato invalidante

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-        dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dell’intervento

-        attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-        dimostrazione di disponibilita’ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per l’alloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e dell’eventuale accompagnatore durante l’intero soggiorno, e per il loro rimpatrio

o      nell’ambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita’ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-        il Ministero della sanita’ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-        il Ministero della sanita’ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nell’ambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-        le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nell’ambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita’ sull’assistenza sanitaria (ovvero nei quali l’accordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

21.   Previdenza sociale

 

o      nei confronti dell’INPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo relativo ad assicurazione

-        per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti

-        contro il rischio di malattia e tubercolosi

-        per maternita’

-        contro il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)

o      nei confronti dell’INAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad assicurazione contro il rischio di

-        infortunio sul lavoro

-        malattie professionali

o      a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi

o      e’ garantita l’integrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:

-        la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel ’98, circa £. 700.000 al mese per 13 mensilita’; nel 2002, £. 1.000.000?)

-        che il reddito complessivo non superi il doppio dell’importo annuo corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternita’ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-        2 mesi precedenti data presunta del parto

-        periodo tra data presunta e parto

-        3 mesi dopo il parto

-        giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facolta’ di far slittare in avanti di 1 mese l’astensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilita’ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia dell’adottato di eta’ < 6 anni)

o      possibilita’ di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilita’ di fruizione dell’astensione facoltativa e dell’astensione in caso di malattia del figlio di eta’ < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto all’astensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennita’ durante l’astensione obbligatoria: 80% dell’ultimo stipendio; durante l’astensione facoltativa: 30% dell’ultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita’ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternita’: indennita’ pari all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla straniera che sia

-        titolare di carta di soggiorno

-        residente legalmente in Italia

-        priva di sufficiente tutela economica della maternita’

o      l’assegno di maternita’ non spetta al padre (ne’ al padre adottivo, ne’ all’affidatario) lavoratore autonomo

o      indennita’ di disoccupazione

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilita’

o      tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro

o      l’assicurazione per l’invalidita’ ha per scopo l’assegnazione di una pensione in caso di invalidita’ al lavoro, la concessione di un assegno in caso di morte e la prevenzione e la cura dell’invalidita’ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-        pensione d’inabilita’ (assoluta e permanente inabilita’ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-        assegno ordinario d’invalidita’ (riduzione di almeno un terzo della capacita’ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-        figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-        figli dell’altro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-        coniuge

-        genitori a carico

-        fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita’ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita’), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti all’universita’ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale

o      lo straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocita’ o di convenzione internazionale) anche per i familiari all’estero

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro e’ obbligato ad assicurare presso l’INAIL tutti coloro che prestano attivita’ retribuita alle sue dipendenze

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita’

o      in mancanza di diritti maturati

-        qualora vi siano accordi tra l’Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti all’ente assicuratore di quello Stato in base agli accordi

-        in mancanza di accordi, il lavoratore puo’ chiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento e’ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore

-        in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, un’indennita’ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99)

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa)

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-        per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti

-        contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-        contro le malattie

-        di maternita’

o      non spettano

-        l’assegno per il nucleo familiare

-        il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa all’INPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie

 

 

22.   Assistenza sociale

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

o      Assegno sociale (gia’ “pensione sociale”):

-        disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-        concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta’ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-        erogato dall’INPS: 13 mensilita’

-        non reversibile

o      Prestazioni per minorati civili:

-        previste per

§       invalidi civili (persone di eta’ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita’ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi “civili”):

Ø     pensione di inabilita’ (perdita totale della capacita’ di lavoro)

Ø     assegno mensile (perdita parziale della capacita’ di lavoro)

Ø     indennita’ di accompagnamento (invalidita’ totale e incapacita’ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ø     indennita’ mensile di frequenza (per invalidi di eta’ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta’ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

§       ciechi civili :

Ø     pensione ciechi assoluti

Ø     pensione ciechi parziali

Ø     indennita’ di accompagnamento ciechi assoluti

Ø     indennita’ speciale per ciechi parziali

§       sordomuti:

Ø     pensione

Ø     indennita’ di comunicazione

-        concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-        erogate dall’INPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-        le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dell’entrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dell’amministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita’ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-        3 anni di residenza legale

-        reddito inferiore a una determinata soglia

-        iscrizione al collocamento (salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di eta’ < 3 anni)

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-        benefici (a partire dalla possibilita’ di iscriversi negli elenchi per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 482/68) estesi agli stranieri, in nome dell’uguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-        richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita’ lavorativa subordinata

 

 

23.   Enti di patronato

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivita’ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita’ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

 

 

24.   Accoglienza e accesso all’alloggio

 

o      titolare di carta di soggiorno

o      straniero legalmente soggiornante impegnato in regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma

o      straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento

 

 

25.   Discriminazione

 

o      un comportamento che rechi un’ingiusto svantaggio a una persona, non in base ai comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o      un comportamento che comprometta il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani o delle liberta’ fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica

o      un pubblico ufficiale, nell’esercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piu’ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola l’accesso dello straniero all’occupazione, all’istruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessita’, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita’ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attvita’ lavorativa

 

 

                                                                                                                  IV.     Asilo

 

26.   Status di rifugiato

 

o      gia’ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso l’Italia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dall’art. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-        crimine contro la pace

-        crimine di guerra

-        crimine contro l’umanita’

-        crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-        azioni contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

o      un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario del MAE (> consigliere di legazione)

o      due funzionari del Mininterno (> primo dirigente), del dipartimento di PS e della direzione dei Servizi civili

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni; il permesso e’ rinnovato in genere con durata di 4 anni

o      assistenziali e di sostentamento

o      per riconosciuta fragilita’ sociale

o      per casi gravi e urgenti

o      di sostegno allo studio

o      di sostegno all’attivita’ lavorativa

o      di prima assistenza

 

 

27.   Protezione temporanea

 

 

 

28.   Protezione complementare

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nell’impedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nell’effettivita’ dell’impedimento; categoria dei rifugiati piu’ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale perche’ non pretende di disciplinare il diritto d’asilo costituzionale

o      la legge non puo’ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto d’asilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza del ricorso nell’ambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

                                                                                                        V.     Cittadinanza

 

29.   Cittadinanza

 

o      chi e’ nato da un genitore italiano

o      chi e’ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi e’ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza

o      chi e’ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo’ essere provato il possesso di altra cittadinanza

o      discendenza da ex cittadini italiani

o      beneficio di legge

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-        per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita’ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita’ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire l’esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-        per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-        all’estero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

o      allo straniero nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente all’adozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni

o      al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all’Italia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all’estero; la riacquista

-        se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-        se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all’estero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l’Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all’eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l’impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra l’Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e’ possibile riacquistare la cittadinanza