srm materiali materiali di lavoro e
rassegna stampa sull’immigrazione 2002 luglio |
Sommario: Per accelerare la comunicazione inseriamo nel notiziario
"Inform.Legge" i messaggi di Sergio Briguglio in merito
a -
la
procedura per la presentazione delle istanze di regolarizzazione -
informazioni
sull'immininente regolarizzazione |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n. 26
_________ a cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Comunicato del
Ministero dell'Interno
relativo alle modalità di presentazione
delle istanze di regolarizzazione
Il Ministero dell'Interno ha definito con
le Poste italiane una procedura che faciliterà la presentazione delle
istanze e la loro trasmissione alle Prefetture, attraverso la compilazione di
appositi moduli, contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per la
denuncia del rapporto irregolare, che consentiranno anche la necessaria
informatizzazione dei dati.
Saranno stampati due diversi tipi di
modulo:
a) per la
presentazione delle dichiarazioni di emersione riguardanti il personale addetto
al lavoro domestico o all'assistenza di componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;
b)
per la presentazione delle dichiarazioni di legalizzazione,
riguardanti altre categorie di extracomunitari che prestano lavoro subordinato,
previste nel preannunciato decreto legge.
I plichi contenenti i moduli per la
presentazione delle dichiarazioni saranno disponibili, presso tutti gli uffici
postali, al momento dell'entrata in vigore della legge e del decreto legge,
prevista per i primi giorni di settembre.
Tali plichi sono costituiti da:
-
una busta prestampata, su cui specificare la provincia della
Prefettura-UTG cui è diretta la dichiarazione,
-
un modulo per la dichiarazione,
-
un bollettino di conto corrente, necessario per
effettuare il pagamento del contributo forfettario,
-
una cedola-ricevuta, che dovrà essere conservata a
dimostrazione della presentazione della dichiarazione,
-
dalle relative istruzioni.
Una volta compilato il modulo e il
bollettino, l'interessato si recherà allo sportello postale e, dopo aver
pagato il prescritto contributo previdenziale, inserirà nella busta il
relativo attestato di pagamento, insieme all'eventuale certificato medico del
familiare assistito. Consegnerà, quindi, la busta chiusa all'impiegato
postale, che, riscosse le spese per la presentazione dell'istanza,
restituirà all'interessato, debitamente timbrata, l'apposita
cedola-ricevuta.
Le dichiarazioni che perverranno alle
Prefetture-UTG attraverso le Poste italiane, saranno esaminate dalle stesse
Prefetture-UTG per la verifica dell'ammissibilità e della
ricevibilità; le Questure accerteranno la sussistenza di eventuali
motivi ostativi alla concessione del permesso di soggiorno, che verrà
rilasciato allo straniero, contestualmente alla stipula del contratto di
soggiorno per motivi di lavoro, al termine della procedura.
A seguito della comunicazione da parte
della Questura della mancanza dei predetti motivi ostativi, la Prefettura-UTG
provvederà ad invitare le parti a presentarsi presso un apposito
sportello polifunzionale che consentirà al datore di lavoro e al
lavoratore di svolgere, in un'unica sede, tutte le pratiche
relative alla regolarizzazione: dall'attribuzione del codice fiscale, alla
sistemazione della posizione contributiva, alla firma del contratto di lavoro e
al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero.
Informazioni sulla procedura di
regolarizzazione saranno diffuse, a suo tempo anche attraverso gli enti e le
associazioni operanti nell'ambito dei Consigli territoriali per l'immigrazione
istituiti presso le Prefetture.
Alcune informazioni sulla imminente
regolarizzazione, ricavate da una circolare del Ministero dell'Interno del
19/07/02, di cui ha dato notizia il Sole 24Ore, in data 24/07/02.
Nella circolare si afferma, tra le altre cose, che
1)
Per
la regolarizzazione relativa a lavoratori diversi da colf e "badanti"
(quella che sara' definita con decreto-legge) i termini per la presentazione
delle istanze saranno probabilmente limitati a un mese dall'entrata in vigore
del decreto (anziche' i due mesi previsti per colf e badanti).
2)
La
mancanza degli allegati alla dichiarazione di emersione richiesti rende
irricevibile l'istanza di regolarizzazione; le domande irricevibili saranno
accantonate e trattate per ultime.
3)
La
mancanza di dati informativi richiesti nella dichiarazione rende inammissibile
la domanda; le domande inammissibili saranno comunque trattate, e i dati
mancanti saranno raccolti in sede di incontro col datore di lavoro in
Prefettura.
4)
Per
la distribuzione dei plichi (vedi messaggi precedenti) potranno essere
coinvolti, dai prefetti, anche patronati, sindacati e associazioni di
volontariato attive nei consigli territoriali. Tali enti potranno dare
assistenza agli utenti ai fini della compilazione della dichiarazione.
5)
Il
lavoratore dovra' conservare copia del modulo di dichiarazione e cedola
dell'assicurata rilasciata dall'ufficio postale. Questi elementi - presumo - lo
renderanno inespellibile fino a definizione della pratica.
6)
Le
pratiche per le quali la questura non concedera' il nulla-osta (ad esempio, per
la sussistenza di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore, per
motivi diversi dal mancato rinnovo) saranno accantonate etrattate per ultime.
Non si procedera', quindi, a un immediato rigetto. Presumo - per come sono
andate le precedenti regolarizzazioni -, ma posso ovviamente sbagliarmi, che
quando nessuno (salvo gli interessati) si ricordera' piu' della
regolarizzazione in corso, si suggerira' agli stranieri a carico dei quali era
stato adottato un provvedimento di espulsione ostativo di chiedere la revoca al
Sig. Prefetto. E si suggerira' al Sig. Prefetto di accogliere tale richiesta...
7)
Non
si procedera' al rilevamento delle impronte digitali in sede di rilascio del
permesso ai regolarizzandi. La cosa verra' procrastinata al momento del rinnovo
del permesso.
8)
I
datori di lavoro e i lavoratori per i quali la questura rilascia il nulla-osta
saranno convocati presso uno sportello polifunzionale in Prefettura, dove si
procedera' all'eventuale completamento dei dati mancanti, al rilascio del
codice fiscale e del permesso di soggiorno al lavoratore, alla stipula del
contratto di lavoro e alla definizione della posizione contributiva dello
straniero. Datore di lavoro e lavoratore dovranno portare gli originali dei
documenti identificativi.
9)
Le
pratiche che comportano difficolta di qualche tipo saranno accantonate e
trattate in conclusione. Cosi' pure quelle relative a datori di lavoro e
lavoratori che non si presentino (salvo il caso di giustificato motivo).
10)
I
provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze saranno notificati al
domicilio del datore di lavoro. Dalla data di notifica decorreranno i termini
per l'impugnazione.
SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E
IMMIGRAZIONE
ASGI
(Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR
/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena
Rozzi (Minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara
Favilli (Politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp